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Interessi buoni fruttiferi postali: ultime sentenze

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Interessi buoni fruttiferi postali:

ultime sentenze

written by Redazione | 04/10/2021

Natura contrattuale, tasso d’interesse da applicare e come evitare un’illegittima duplice imposizione sugli interessi.

Tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi

In forza dell’art. 173 del codice postale le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro ed hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

Dunque se il legislatore ha ritenuto di poter concedere a Poste la facoltà di modificare ad libitum i tassi dei buoni in un momento successivo all’emissione – ovvero in un momento in cui vige già un delicato equilibrio tra interessi contrapposti che vedono non ultimo quello del risparmiatore al mantenimento del

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proprio investimento – risulta del tutto coerente che consenta, altresì, di modificare i tassi dei moduli di una serie precedente non ancora emessi.

Corte appello Milano sez. I, 09/06/2021, n.1802

Modifica in pejus dei tassi di interessi

Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 è legittima la modifica in pejus dei tassi di interessi disposta con D.M. del Tesoro in data 13 giugno 1986, che comporta l’erogazione di somme inferiori rispetto a quanto previsto nelle tabelle poste sui buoni fruttiferi.

Tribunale Rieti sez. I, 23/03/2021, n.174

Il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli

Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal Lesto dei buoni di volta in volta sottoscritti. Di conseguenza, il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l’emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in sene, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono.

Tribunale Ferrara, 04/03/2020

Interessi buoni fruttiferi postali:

controversia

Appartiene al giudice ordinario (e non alla A.G. Amministrativa) la controversia tra privati – un cittadino ed una società per azioni – avente ad oggetto la misura degli

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interessi dovuti in forza di un contratto di diritto privato (buoni postali), sia pure disciplinato da norme speciali.

Tribunale Bergamo sez. IV, 01/10/2019, n.2051

Buoni postali fruttiferi: variazione tasso di interesse

Il riferimento — contenuto nell’abrogato art. 173 del d.p.r. n. 156 del 1973 — alla messa a disposizione presso gli uffici postali di una tabella concernente la revisione dei tassi di interessi non costituisce affatto una parte della modalità di comunicazione all’interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Cassazione civile sez. un., 11/02/2019, n.3963

Buoni postali fruttiferi: la corresponsione degli interessi

I buoni postali fruttiferi sono documenti di legittimazione e non titoli di credito, affermando precisando che la corresponsione degli interessi va effettuata secondo quanto indicato per iscritto in detti buoni, nonostante il relativo regime fosse stato previamente mutato da un decreto ministeriale non menzionato nei relativi documenti. In particolare, il principio sancito è quello per cui nella disciplina dei buoni postali fruttiferi, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.

Tribunale Benevento sez. II, 10/01/2019, n.34

Buoni fruttiferi postali già emessi alla

data di abrogazione dell’art. 173 del

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codice postale

L’art. 173 del Codice Postale stabiliva che “i tassi di interesse dovrebbe essere corrisposti a seconda della tabella riportato a tergo dei buoni e che gli stessi non subito variazioni”; l’articolo è stato modificato con il DL n. 460/1974 (convertito in legge n. 588/1974) nel seguente modo: “le variazioni dei saggi di interesse dei buoni potali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro e possono essere estese ad uno o più delle precedenti serie”.

Quindi in base a quanto disposto dall’arte. 173, DPR n. 156/1973 e, dunque, da una fonte di interesse legislativo, il decreto ministeriale 13 giugno 1986 recante

“Modificazione dei saggi d’interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio” (in Gazzetta Ufficiale, 28 giugno 1986, n. 148) ha, fra l’altro, istituito con effetto dal 1 luglio 1986 una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” ed ha fissato per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni. Benché abrogato con l’entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000, recante “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni” (in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300), l’arte. 173, DPR 29 marzo 1973, n. 156 è rimasto in vigore quanto ai rapporti pregressi.

Tribunale Vibo Valentia, 25/07/2019, n.684

Buoni postali: quale tasso d’interesse applicare?

Va rimessa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione avente ad oggetto la corretta determinazione del tasso di interesse applicabile ai buoni fruttiferi di Poste Italiane s.p.a.

Cassazione civile sez. I, 31/08/2018, n.21543

Imposizione fiscale

L’art. 1 del Decreto Legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni in legge 17 novembre 1986, n. 759, stabilisce che: “Agli interessi ed altri proventi

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delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell’art. 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l’esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all’estero.

Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell’art. 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987…”.

La norma, dunque, ha assoggettato i buoni postali fruttiferi, che in precedenza ne erano esenti (in applicazione dell’articolo 31 del d.P.R. numero 601 del 1973), alla prevista ritenuta erariale (successivamente sostituita dalla relativa imposta sostitutiva): ed il legislatore ha stabilito che detta imposizione fiscale debba applicarsi in misura ridotta della metà soltanto in relazione ad obbligazioni e titoli emessi fino al 30 settembre 1987, e dunque debba applicarsi per intero per i buoni postali fruttiferi emessi a far data dal 1° ottobre 1987, quali quelli oggetto del contendere.

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2018, n.30746

Tfr corrisposto mediante buoni postali

In tema di imposte sui redditi e nell’ipotesi in cui, sui buoni postali emessi dopo il 20 settembre 1986 – soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, introdotta dal d.l. n. 556 del 1986, conv., con modif., dalla l. n. 759 del 1986 – e consegnati al dipendente a titolo di indennità di fine rapporto, siano maturati interessi, non riscossi dal datore di lavoro e ricompresi nel conteggio complessivo di detta indennità, senza aver scontato la ritenuta a titolo di imposta, al fine di evitare un’illegittima duplice imposizione sugli interessi (a titolo di ritenuta di imposta e di tassazione sul trattamento di fine rapporto), la tassazione in sede di liquidazione di detto trattamento va limitata all’eventuale differenza tra l’aliquota applicata su tutta l’indennità e quella relativa alla ritenuta a titolo di imposta operata sugli interessi dei buoni postali fruttiferi – direttamente nei confronti del dipendente, a cui i titoli sono stati consegnati dal datore di lavoro in adempimento dell’obbligo di corresponsione della indennità medesima – al momento dell’incasso dei titoli e della riscossione degli interessi stessi.

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Cassazione civile sez. trib., 20/01/2017, n.1522

Interessi dei buoni postali fruttiferi

Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. n. 156 del 1973, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D. M. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono.

Cassazione civile sez. I, 31/07/2017, n.19002

Natura contrattuale dei buoni postali fruttiferi

Il rapporto di diritto privato che nasce dalla sottoscrizione di titoli quali buoni fruttiferi ed in forza del quale Poste Italiane è tenuta a restituire il capitale con gli interessi (artt. 171, 178, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156) è di natura contrattuale ed in linea di principio è regolato secondo le condizioni stabilite al momento della emissione di titoli stessi e richiamate nel documento.

Tribunale Bologna sez. II, 19/05/2017, n.881

Poste Italiane: servizi di bancoposta e altri servizi finanziari

Ai sensi dell’art. 173 del testo unico delle disposizioni in materia postale, di b a n c o p o s t a e d i t e l e c o m u n i c a z i o n i , il tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi era soggetto a variazione, con effetto sui rapporti pendenti, in forza di determinazione del ministro per il Tesoro, di

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concerto con quello per le poste e le telecomunicazioni; tuttavia, poiché il rapporto giuridico intercorrente tra l’amministrazione postale e il sottoscrittore di buoni fruttiferi si instaurava sulla base dell’offerta di quella, alle condizioni risultanti dal titolo, il maggior tassodi interesse lì indicato prevaleva sulle difformi previsioni ministeriali adottate prima della sua emissione.

Cassazione civile sez. un., 15/06/2007, n.13979

Variazione dei tassi di interesse

I buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. n. 156 del 1973 (approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, bensì meri titoli di legittimazione, ha fatto riferimento alla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi, ai sensi dell’art. 173 del predetto T.U., come modificato dall’art. 1 D.L. n. 460 del 1974, convertito nella L. n. 588 del 1974. Le stesse Sezioni Unite della Cassazione, inoltre, alla stregua del quadro normativo sopra delineato, ha convenuto circa la possibilità che, il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto e, conseguentemente, sulla necessità, in tali casi, di un’integrazione extratestuale del rapporto.

Corte appello Palermo sez. III, 08/03/2016, n.437

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