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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA. Il Giudice Unico delle Pensioni

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Sergio Vaccarino ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 286/2020

sul ricorso in materia pensionistica, iscritto al n. 22175 del registro di segreteria, ad istanza di P. B. nato a omissis (omissis) il omissis ed ivi residente in via omissis n. omissis, c. f.omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Mediati, presso il cui studio in Locri (RC), via Don Vittorio, n. 75, è elettivamente domiciliato

CONTRO

- INPS (ex Gestione INPDAP) - sede di Reggio Calabria - rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio, dagli avv.ti Angela Maria Laganà, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, giusta procura generale ad lites rilasciata con atto in Notaio Castellini, in Roma del 21 luglio 2015, rep. 80974, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella n.

11, presso la sede dell’Avvocatura INPS.

Esaminati gli atti e documenti del fascicolo processuale.

Udito all’udienza del 17 settembre 2020 l’avv. Giacinto Greco per l’INPS.

FATTO

Con il ricorso in riassunzione depositato in segreteria in data 9 agosto

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2019, il sig. P. B., dipendente dell'Istituto omissis di omissis, chiede il riconoscimento del proprio diritto a poter godere al momento del pensionamento, della maggiorazione di anzianità contributiva, ai sensi dell'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Rappresenta che, in data 6 luglio 2017, presentava domanda all’INPS per ottenere il beneficio di cui infra, in ragione delle patologie invalidanti da cui è affetto: “esiti paralisi infantile emisoma dx, esiti di frattura al polso sx con riduzione della flessione delle dita della mano sx, gonartrosi sx”.

Successivamente, in data 15 gennaio 2018, riceveva il verbale della Commissione Medica con il quale veniva riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34 al 73 per cento, percentuale del 67 per cento con la diagnosi "esiti di paralisi infantile emisoma destro, esiti di frattura polso sinistro con riduzione della flessione delle dita della mano, gonartrosi sinistro ".

Ritenendo di avere diritto al riconoscimento dell’invalidità civile in misura superiore al 74 per cento, in quanto le patologie da cui è affetto sono tali da ridurre sensibilmente la sua capacità lavorativa, inoltrava ricorso al Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, il quale con sentenza n. 634/2019 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore di questa Corte dei conti.

Conseguentemente, presentava il ricorso de quo reiterando la medesima domanda chiedendone l’accoglimento e in linea subordinata chiede l’espletamento di una consulenza medico legale al fine di accertare il grado di invalidità a lui ascrivibile.

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In data 19 settembre 2019 l’INPS si costituiva in giudizio depositando un’articolata memoria nella quale oppone l’inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza nel merito.

Alla precedente udienza del 14 novembre 2019, questo Giudice ritenendo necessario un approfondimento istruttorio, disponeva una consulenza medico – legale avente ad oggetto l’accertamento in ordine alla esatta determinazione - secondo i parametri concernenti l’invalidità civile - del grado di riduzione permanente della capacità lavorativa del ricorrente, affidandone la redazione al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti.

In data 19 giugno 2020 perveniva i richiesto parere in cancelleria.

All’odierna pubblica udienza l’avv. Greco ha insistito nella richiesta di rigetto del ricorso.

DIRITTO

L’oggetto del presente ricorso concerne il riconoscimento del diritto del sig. P. a poter godere al momento del pensionamento, della maggiorazione di anzianità contributiva, ai sensi dell'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Ebbene, il comma 3 dell’art. 80 prevede che agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra e successive modificazioni o integrazioni, è riconosciuto, a richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni (o aziende private ovvero cooperative) effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di

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contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

Tanto premesso, il Collegio Medico Legale nel proprio parere, prot. n.

omissis del omissis, sulla base della documentazione sanitaria trasmessa da questa Sezione – atteso che il ricorrente, sebbene ritualmente convocato, non si è presentato alla visita del 15 gennaio 2020 – premette il seguente quadro diagnostico:

1) esiti di paralisi infantile emisoma destro che può essere valutata facendo riferimento alla voce annoverata nel DM 05/02/1992 con il codice 7305 (emiparesi emisoma dominante): percentuale di invalidità tra il 41-50%;

2) Esiti di frattura polso sinistro con riduzione della flessione delle dita della mano sinistra che può essere valutata facendo riferimento alla voce annoverata nel DM 05/02/1992 con il codice 7207 (anchilosi polso in flessione - 30%) secondo criterio analogico nella misura del 20;

3) Gonartrosi sinistra: non è prevista una voce specifica nel D.M. ma facendo riferimento alla voce annoverata nel DM 05/02/1992 con il codice 7205 (anchilosi di ginocchio rettilinea - 21-30%) trattandosi di menomazione che limita solo parzialmente l'articolarità della gamba sinistra si ritiene equa una valutazione del 15%.

Continua l’Organo di consulenza affermando che Nel procedere alla valutazione globale bisogna tenere conto che a mente dell'art. 5 del D.

Lgs. n. 509/1988 non vengono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10% purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni

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comprese nelle fasce superiori che vengono valutate complessivamente.

Dovendo poi valutare infermità coesistenti (le patologie riguardanti l'apparato urinario, dell'apparato osteo-articolare e del sistema nervoso), che interessano cioè organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro, occorre, secondo quanto previsto, applicare la formula di Balthazard: IT= (IP1 + IP2) - (IP1 x IP2) da cui deriva una invalidità complessiva pari al 63% elevabile di un ulteriore 5% in considerazione dell'incidenza sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente, ottenendo un complessivo 68% che non risulta sostanzialmente difforme dalla valutazione espressa dal Commissione Medica dell'INPS.

Conseguentemente, il Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti esprime il parere che: “il grado di riduzione permanente della capacità lavorativa del ricorrente, secondo i parametri dell'invalidità civile, è pari al 68% della totale”.

Il suesposto parere medico, espresso sulla documentazione presente in atti, atteso che il ricorrente sebbene convocato non si è presentato alle operazioni peritali, appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su adeguato supporto medico-scientifico, adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo menzionate e con la documentazione sanitaria allegata al ricorso.

Conseguentemente il ricorso deve esser rigettato.

In considerazione della natura prevalentemente tecnica del giudizio, si

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ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Calabria, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Catanzaro il 17 settembre 2020.

IL Giudice f.to Sergio Vaccarino

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Catanzaro, 17/09/2020

Il Funzionario responsabile f.to Dott.ssa Francesca Deni

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