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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA. Sentenza non definitiva

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA Composta dai seguenti magistrati:

Rita Loreto Presidente

Ida Contino Giudice relatore

Sergio Vaccarino Giudice Ha emesso la seguente

Sentenza non definitiva

Nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. 21684 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:

LA SIEROPROTEINE S.R.L. oggi FI CONSULTANTS S.R.L. in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in San Floro (CZ) Zona Industriale Località Girello s.n.c.

MONTEROSSI TOMMASO, nato a Belcastro (CZ) il 20.8.1948 e residente in Montauro alla via Bouganville n. 6;

MONTEROSSI FELICE, nato a Catanzaro il 21.6.1976 e residente in Montepaone alla v. Camillo Benso Conte di Cavour, 35;

PIZZICHINI MASSIMO, nato a Roma il 24.01.1947 ed ivi residente in via Valle della Storta n. 24, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Mirabile e Clizia Calamita Tria ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Borgognona 47 presso lo studio dell’avv. Brancadoro Mirabile.

VISTA la richiesta di rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 del c.g.c.

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presentata dalle difese del convenuto Pizzichini Massimo in data 26.11.2018;

VISTO il decreto n. 2/2018 con il quale il Collegio ha accolto la richiesta di rito abbreviato;

Visti tutti gli atti del giudizio;

Uditi, nell’ odierna udienza camerale del 20 febbraio 2019, l’avv.

Gianpaolo Stanizzi, in sostituzione e per delega dei difensori costituiti e il p.m. d’udienza nella persona del dott. Davide Vitale.

Premesso in fatto

1. Con atto di citazione del 15.6.2018, la Procura regionale ha citato in giudizio, tra gli altri, anche il sig. Pizzichini Massimo, per sentirlo condannare, per la parte di personale corresponsabilità, al pagamento del 20% della quota di danno erariale, pari ad Euro 1.940.899,87, concernente il Programma di Sviluppo e ricerca Precompetitiva, afferente al progetto, finanziato con fondi dell’unione europea, per la trasformazione del latte e del riero del latte in specialità farmaceutiche di largo spettro curativo.

Risulta dagli atti che con domanda dell’8.8.2002, l’amministratore unico e legale rappresentante della società Sieroproteine s.r.l., sig.

Monterossi Tommaso, ha presentato domanda di agevolazione a valere sul 1° bando del Pacchetto Integrato Agevolazioni innovazioni.

Il programma di innovazione proposto aveva ad oggetto un processo produttivo innovativo che "partendo dal latte, dal siero e dalla scotta (bovino, ovi-caprino) recupera e trasforma componenti naturali come

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caseine sieroproteine e glucidi in specialità farmaceutiche, con effetti fisiologici importanti per l'uomo (proprietà anticancro, anticolesterolo, antibatteriche, antivirali, arati-ipertensive, probiotiche, etc.)... ".

Il progetto prevedeva una fase di ricerca e sviluppo precompetitivo (18 mesi a partire dal Gennaio del 2003) ed una fase di industrializzazione dei risultati ottenuti (24 mesi a partire da Luglio 2004), con una data di entrata a regime non specificamente determinata.

La Procura con riferimento alla posizione del Pizzichini, ha sostenuto0 che durante la prima fase, quella riguardante il Programma di Ricerca e lo Sviluppo Precompetitivo, la società beneficiaria aveva presentato al Ministero documentazione in tutto o in parte falsa (buste paga e schemi di registrazione delle presenze effettuate presso la sede dell'attività di ricerca). Tale circostanza, pertanto, aveva causato un danno all’erario pari all’intero contributo erogato e cioè € 1.940.899,87; danno imputabile, per quel che rileva ai fini del presente procedimento, anche alla condotta gravemente colposa del convenuto Massimo Pizzichini. Questi, infatti, nella sua qualità di responsabile del Programma finanziato, non avrebbe svolto, con la dovuta diligenza, il compito di verificare e firmare gli schemi di registrazione delle presenze al fine di attestarne la veridicità dei contenuti.

2. Con memoria del 26.11.2018, il convenuto Pizzichini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Mirabile e Clizia Calamita Tria, ha chiesto di poter definire il giudizio in via abbreviata ex art. 130 del c.g.c. mediante il pagamento, in un’unica soluzione, di € 49.000 nel termine stabilito

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dal Collegio. Al riguardo le difese hanno puntualizzato che non vi era stato alcun illecito arricchimento dell’istante e che la condotta, che la stessa Procura considerava incidente per il 20% della quota di danno riferita alla fase di ricerca e sviluppo precompetitivo, non era caratterizzata da profili di particolare gravità.

3. Il Pubblico ministero, in data 23.11.2018, ritenuta congrua la somma proposta dal convenuto, ha espresso parere favorevole in ordine alla richiesta di rito abbreviato.

4. Con decreto depositato il 28.11.2018, il Presidente della Sezione, visto l’art. 130 commi 5 e 10, e l’art. 92, comma 4 del c.g.c., ha fissato la camera di consiglio del giorno 18.12.2018 per decidere sull’istanza di rito abbreviato presentata dal convenuto Pizzichini e, contestualmente, ha disposto il rinvio del giudizio per gli altri convenuti all’udienza pubblica del 20.2.2019.

4. Con decreto n. 2/2018, emesso all’esito dell’udienza camerale del 18.12.2018, il Collegio, ritenuto che la richiesta di rito abbreviato fosse stata presentata nei modi e nei termini previsti dalla legge, e che non sussistessero elementi ostativi alla sua ammissibilità, ha accolto l’istanza, determinando la somma dovuta per la definizione del giudizio in € 49.000/00 (quarantanovemila/00). Ha fissato, altresì, il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto per il versamento della somma in favore del Ministero per lo Sviluppo Economico con onere di deposito, presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, della documentazione attestante l’avvenuto

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pagamento prima dell’udienza per la definizione del presente giudizio.

5. All’odierna udienza camerale, l’avv. Stanizzi ha chiesto la definizione del giudizio ex art. 130 del c.g.c ; il p.m. ha rilevato che il convenuto ha provato di aver versato la somma determinata nel decreto nei termini ivi indicati, sicché si è dichiarato favorevole alla definizione del giudizio con rito abbreviato.

Il giudizio, quindi, è passato in decisione in parte qua.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene che, rispetto alla sola posizione del convenuto Massimo Pizzichini, sussistano i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, del c.g.c.

Risulta dagli atti, infatti, che il decreto n. 2/2018 è stato comunicato al convenuto in data 19.12.2018, a mezzo pec all’indirizzo del procuratore costituito; risulta altresì dalla documentazione depositata in Segreteria a cura del convenuto, in data 17.1.2019 ( allegato 9), che il giorno 9.1.2019 il sig. Pizzichini ha versato, a mezzo bonifico Cri 19 200024260 e Cri 20000024519, la somma di € 49.000/00 (quarantanovemila/00) sul conto corrente n. 000000075761 intestato al Ministero dello Sviluppo Economico, e quindi entro il termine perentorio di trenta giorni fissato nel decreto. Il convenuto ha prodotto, peraltro, la ricevuta comprovante il buon esito dell’operazione e quindi l’incasso della somma da parte del Ministero dell’Economia e dello Sviluppo.

Ciò considerato, deve addivenirsi a una pronuncia di definizione del

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giudizio ex art. 130 , comma 8 del c.g.c. riguardo alla sola posizione del Pizzichini Massimo.

Va disposta, tuttavia, a carico del convenuto la refusione delle spese processuali poiché, come condivisibilmente ritenuto dalla Sezione giurisdizionale per la Sardegna, “la natura del presente procedimento esclude in radice che possano sussistere le circostanze che consentono la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31 comma 3 del c.g.c.” ( Sentenza n. 120/2017).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria DICHIARA

Con esclusivo riferimento alla posizione di Pizzichini Massimo, definito il giudizio ex art. 130, comma 8, del Codice di giustizia contabile approvato con d.Lgs. n. 174/2016.

Condanna il convenuto alla refusione delle spese del presente rito camerale, quantificate nella misura di € 1.562,14

*millecinquecentosessantadue/14*.

Provvede per gli altri convenuti con separato provvedimento, che sarà emanato all’esito dell’odierna udienza pubblica.

Così deciso nell’udienza camerale del 20.2.2019

Il giudice estensore il Presidente f.to Ida Contino f.to Rita Loreto Depositata in segreteria il 11.06.2019

Il Funzionario: f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo

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