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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 214/2021

Sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. 22679 del re- gistro di segreteria, promosso dal signor L. C. G. (C.F.: omissis) nato a omissis il omissis e residente in omissis (omissis) alla Via omissis n. omissis, rappresentato e difesodall’Avv. Antonio Co- sentino, con domicilio eletto presso lo studio professionale sito in Lamezia Terme, via Cristoforo Colombo n.67 (Pec: antonio.co- sentino@avvlamezia.legalmail.it - fax 0968- 407854), contro INPS, nonché Ministero della Difesa, per l'ottemperanza della sentenza pensionistica di questa Sezione giurisdizionale n.

414/2019 della Corte dei Conti di Catanzaro emessa e deposi- tata in data 30 ottobre 2019.

FATTO

Con ricorso datato 2/7/2020, il signor L. C. G. ha lamentato l’omessa esecuzione della sentenza pensionistica di questa Se- zione giurisdizionale n. 414/2019, il cui dispositivo recita: “AC- COGLIE Il ricorso in epigrafe e per l’effetto riconosce il diritto del ricorrente a vedersi ricalcolare la quota A e B di pensione con

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l’applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54 del d.p.r. 1092/1973.

Condanna l’Ente previdenziale al pagamento dei ratei arretrati maggiorati degli emolumenti accessori calcolati nelle modalità in- dicate in parte motiva. Condanna altresì l’Inps alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano in

€ 450,00. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 30.10.2019”.

In data 5/2/2020, il ricorrente ha diffidato l’Inps ad eseguire detta sentenza, avvisando l’Ente che, in difetto di riscontro, avrebbe incardinato il giudizio di ottemperanza.

Il ricorrente ha dunque instaurato giudizio di ottemperanza, evi- denziando che l’Inps avrebbe dato esecuzione alla suddetta sen- tenza esclusivamente con riguardo alla liquidazione di spese e competenze legali.

Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo di:

1) accogliere il ricorso e, per l’effetto, ordinare all’Istituto Nazio- nale di Previdenza Sociale Gestione ex INPDAP di dare esecu- zione alla sentenza n. 414/2019 e quindi di ricalcolare la quota A e B di pensione con l’applicazione dell’aliquota di cui all’art.

54 del d.p.r. 1092/1973;

2) di disporre l’applicazione dell’art. 218 n. 4 lettera d) C.P.C.

D.lgs. 174/2016;

3) in caso di persistente inadempimento, di nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza n.

414/2019 della Corte dei Conti di Catanzaro, esentando il

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ricorrente dal pagamento delle spese per l’incarico conferito;

4) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze della presente fase ex DM 55/2014 (legale distrattario).

Con memoria del 15 ottobre 2020, in atti al 7 ottobre 2019, si è costituito l'Inps, rappresentato e difeso, congiuntamente e di- sgiuntamente, dall'Avv. Angela Maria Laganà (pec: avv. angela- maria.lagana@postacert.inps.gov.it), dall'Avv. Giacinto Greco (pec: avv. giacinto.greco@postacert.inps.gov.it) e dall' Avv. Fran- cesco Muscari Tomaioli (pec: avv. francesco.muscarito- maioli@postacert.inps.gov.it), che ha preliminarmente compen- diato i fatti di causa e la normativa vigente in materia.

In particolare, l'Inps ha evidenziato che avverso detta sentenza di questa Corte, è stato proposto appello dinanzi alle Sezioni centrali, e ha sostenuto che “il giudizio di ottemperanza della sentenza 414/2019 non può essere assimilato ad un mero pro- cesso esecutivo diretto all’esecuzione di un comando completa- mente formato nel giudicato”, che vi sarebbero state difficoltà amministrative conseguenti al programma gestionale in uso (che non contemplerebbe l'applicazione della disciplina dettata dal menzionato articolo 54, comma l), e che comunque l’Ente previdenziale avrebbe dato attuazione alla sentenza con il prov- vedimento omissis, con cui si sarebbe riliquidato il trattamento pensionistico elevando l’importo ad euro € 30.570,56 a far data dal 01/08/2018, con pagamento del medesimo; compresi oneri accessori, a decorrere dal dicembre 2020.

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L’Inps ha quindi concluso chiedendo in via preliminare di di- chiarare l’intervenuta riliquidazione della pensione in ottempe- ranza alla sentenza 137/2019, nonché, in via principale, di di- chiarare la cessata materia del contendere, con compensazione di spese e competenze.

Con brevi note scritte del giorno 11/12/2020, l’Inps ha chiesto di differire l’udienza, tenuto conto dell’intervenuto deferimento alle SS.RR. della Corte dei conti della questione interpretativa inerente l’art. 54 TU pensionistico, e comunque ha prodotto il cedolino di dicembre 2020, ove figurano la nuova liquidazione e gli arretrati.

Quanto ai conteggi inviati dal ricorrente, l’Inps ha avanzato le seguenti osservazioni:

“gli stessi non siano di facile comprensione e, anzi, appaiono ma- nifestamente errati, tanto più che gli stessi calcolano male la c.d.

tredicesima nel calcolo quota c.d. B.

Si rammenta che la retribuzione media pensionabile moltiplicata per il coefficiente di trasformazione dato dal differenziale tra le aliquote riferite al 31/12/1995 e quelle riferite al 31/12/1992 va divisa per tredici e moltiplicata per dodici.

Diversamente il ricorrente verrebbe a fruire due volte della tredi- cesima mensilità (Sentenza 482/2019 di questa Ecc.ma Sezione Giurisdizionale per la Calabria).

Verificando i calcoli eseguiti dalla controparte, ci si accorge che questi, con l'aliquota del 44%, prima fanno il conteggio della

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seconda quota di pensione in 12/13 (dodici tredicesimi per un importo di 803,91 - anziché 870,90), poi il totale complessivo della quota retributiva (15.304,50+803,91+1.476,83) che ne risulta, pari a €.17.585,24, lo trasformano in 13/12 (tredici dodicesimi) per un importo di €.19.050,67. Analoga operazione svolgono per la pensione con l'aliquota del 35% per conteggiare la differenza.

La procedura è errata. I 12/13 della seconda di quota di pensione si calcolano quando la tredicesima mensilità è compresa nell'im- ponibile, altrimenti non si procede in tal senso.

Peraltro, si rammenta che questa operazione riguarda solo la se- conda quota di pensione e non anche la prima quota di pensione ed i 6 scatti”.

L’Inps ha quindi reiterato le conclusioni già rassegnate nella me- moria di costituzione.

Con brevi note del 14 dicembre 2020, il ricorrente ha insistito nel ricorso, contestando i conteggi prodotti dall’Inps, che non terrebbero conto degli incrementi dovuti per la maggiorazione conseguente all’applicazione dell’art. 54 del DPR 1092/1973, al- legando in proposito un computo redatto dal Patronato Inca CGIL, che determinerebbe un incremento lordo mensile della pensione di euro 130,00. Quanto a detto computo, il ricorrente ha specificato quanto segue:

“il foglio excel prende come base di calcolo al 31 dicembre 1995 – 17 anni e dieci mesi di servizio, quindi meno di 18 anni.

Il predetto foglio di calcolo prevede l’applicazione del regime

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favorevole di calcolo dell’aliquota totale al 44% della base pensio- nabile del ricorrente.

La liquidazione dell’INPS, che si contesta fermamente, applica l’aliquota totale pensionabile al 40,100 %

Nella stima si evince:

calcolo con aliquota totale al 44% (calcolo Inps 40,100%) quota rendimento quota A 41,800% 33,250 %

quota rendimento quota B 2,200 6,850 %

In applicazione della art. 54 del dpr 1092/73 si può constatare che il trattamento pensionistico del ricorrente sia superiore alla liquidazione effettuata da parte della sede Inps competente.

Non è vero quanto asserisce l’INPS in relazione al calcolo degli arretrati del ricorrente comprendendo due volte la tredicesima mensilità.

Infatti, il suddetto foglio di calcolo genera l’errore se non si inse- riscono correttamente i dati”.

In relazione alla richiesta di rinvio avanzata dall’Inps avuto ri- guardo all’intervenuta rimessione alla SS.RR. della questione interpretativa inerente all’art. 54 T.U. pensionistico, il ricorrente si è rimesso al giudice adito.

Con ordinanza n. 83/2020 del 21/12/2020, questa Corte ha ordinato alle parti di produrre note illustrative che individuino, previo costruttivo confronto diretto tra le medesime:

a) le singole voci/criteri di computo su cui residua l’eventuale dissenso, con i relativi calcoli conseguenti;

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b) il ritenuto fondamento giuridico (norme ritenute di riferi- mento e giurisprudenza reputata pertinente) delle rispettive tesi per ciascuna delle voci di cui alla lettera a.

Con memoria in atti al 9/4/2021, l’Inps ha esposto il computo e i relativi criteri, evidenziando che il calcolo alternativo del ri- corrente sarebbe errato in quanto “converte i risultati in 12/13esimi laddove non dovrebbe” (Sez, giur. Calabria, sent. n.

482/2019).

L’Inps ha in proposito evidenziato che il ricorrente, nei calcoli esposti, fa prima, con l’aliquota del 44%, il conteggio della se- conda quota di pensione in 12/13 (dodici tredicesimi per un im- porto di 803,91 - anziché 870,90), poi il totale complessivo della quota retributiva (15.304,50+803,91+1.476,83) che ne risulta, pari a €.17.585,24, lo trasforma in 13/12 (tredici dodicesimi) per un importo di €.19.050,67. Analoga operazione il ricorrente svolge per la pensione con l'aliquota del 35% per conteggiare la differenza.

L’Inps ha in proposito sostenuto che “la procedura è errata. I 12/13 della seconda di quota di pensione si calcolano quando la tredicesima mensilità è compresa nell'imponibile, altrimenti non si procede in tal senso. Peraltro, si rammenta che questa operazione riguarda solo la seconda quota di pensione e non anche la prima quota di pensione ed i 6 scatti”.

Infine, l’Inps ha riferito che la menzionata sentenza da eseguire risulta appellata con RG 055607 e che l’udienza si è svolta il

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26/03/2021 (si sarebbe in attesa del deposito della decisione), con conseguente opportunità di attendere il deposito della rela- tiva sentenza.

L’Inps ha quindi concluso, chiedendo di dichiarare l’intervenuta riliquidazione della pensione in ottemperanza alla sentenza di questa Corte n. 419/2019 e dunque di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese e competenze.

Non risulta che il ricorrente abbia depositato atti successiva- mente alla riferita ordinanza di questa Corte.

DIRITTO

[1] Avuto riguardo all’oggetto del giudizio, deve premettersi che l’Inps, seppure in corso di causa, ha provveduto all’esecuzione della sentenza n. 414/2019 di questa Corte, secondo modalità tuttavia contestate da parte attrice, sia per quanto concerne l’aliquota totale (che asserisce esser stata individuata dall’Inps nel 40,10%), che con riferimento ad ulteriori passaggi.

Quanto a quest’ultimo aspetto, si osserva che l’Inps ha chiarito che la retribuzione media pensionabile moltiplicata per il coeffi- ciente di trasformazione, dato dal differenziale tra le aliquote ri- ferite al 31/12/1995 e quelle riferite al 31/12/1992, deve essere divisa per tredici e moltiplicata per dodici. Diversamente ragio- nando (così come nel computo alternativo fornito da parte at- trice), il ricorrente verrebbe a fruire due volte della tredicesima mensilità (cfr: Sez. Giur. Calabria, sent. n. 482/2019).

Per contro, deve rilevarsi che l’ulteriore argomentazione

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avanzata da parte attrice, inerente l’aliquota concretamente ap- plicata ex art. 54 del DPR n. 1092/1973 (in tesi, non coincidente con il 44%, ma pari in sostanza al 40,1%) non risulta controver- tita dall’Inps, neppure nella memoria depositata successiva- mente all’ordinanza n. 83/2020.

Peraltro, in proposito, occorre soggiungere che recentemente le Sezioni Riunite della Corte dei conti (sent. n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021) hanno puntualmente chiarito le modalità di at- tuazione/determinazione dell’aliquota del 44% di cui all’art. 54, comma 1, del DPR n. 1092/1973.

In particolare, detta pronunzia ha sancito il seguente principio di diritto: << La “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”>>.

Orbene, l’Inps, nella documentazione inviata, peraltro ancora non agevolmente leggibile (pur a fronte della richiesta di una ostensione chiara del calcolo), non risulta aver adottato detta modalità di computo (l’Inps – Direzione generale Pensioni - ha diramato indicazioni sul punto soltanto con circolare n. 107 del 14/7/2021).

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Conseguentemente, pur prendendo atto della pressoché com- piuta esecuzione della sentenza di questa Corte n. 414/2019, occorre che l’INPS adegui le concrete modalità adempitive al di- sposto dell’art. 54 del DPR n. 1092/1973, per come interpretato dalla menzionata pronunzia delle Sezioni riunite della Corte dei Conti.

Pertanto il ricorso dev’essere parzialmente accolto, con conse- guente condanna dell’Inps, ai sensi dell’art. 218, comma 4, lett.

a - b del codice di giustizia contabile (norma quest’ultima che consente al giudice dell’ottemperanza, in caso di accoglimento del ricorso e con riguardo a sentenze non passate in giudicato, di “determinare le modalità esecutive”), a rideterminare il com- puto del trattamento pensionistico e dei conseguenti arretrati secondo il richiamato criterio individuato dalle Sezioni unite della Corte dei conti, nonché a corrispondere al ricorrente, in ipotesi, eventuali ulteriori somme dovute.

In sede di esecuzione, l’Inps consentirà al ricorrente, prima del perfezionamento del ricomputo, di produrre eventuali propri ar- gomentati prospetti di calcolo, che l’Ente previdenziale dovrà va- lutare (motivando il provvedimento puntualmente, in fatto e in- diritto, in caso di eventuale difformità degli esiti) ai fini della de- terminazione da assumere.

[2] Avuto riguardo alla sopravvenienza della menzionata pro- nunzia delle SS.RR., si ritiene altresì di non accogliere la do- manda attorea di applicazione dell’istituto di cui all’art. 218 n.

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4 lettera d) del D.lgs 174/2016.

[3] Quanto infine alle spese processuali, se ne dispone, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (sent. n.

77/2018), la parziale compensazione, considerate le incertezze giurisprudenziali esistenti in materia di concreta determina- zione del computo dell’aliquota di cui all’art. 54 del DPR n.

1092/1973, composte solo in corso di giudizio dalle Sezioni riu- nite della Corte dei conti.

Le spese processuali poste a carico dell’Inps sono dunque liqui- date in euro 600,00, oltre accessori come per legge (legale anti- statario).

PQM

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Cala- bria, in parziale accoglimento del ricorso:

1) accerta la solo parziale inottemperanza alla sentenza di que- sta Sezione giurisdizionale n. 414/2019;

2) condanna l’Inps a provvedere, entro il termine di giorni 120 decorrenti dal dies di conoscenza del presente provvedimento, alla rideterminazione del trattamento pensionistico e dei conse- guenti arretrati, secondo i riferiti criteri individuati dalla sen- tenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 1/2021/QM, nonché alla conseguente corresponsione al ricorrente di even- tuali ulteriori somme dovute;

3) Compensa parzialmente le spese processuali, con condanna dell’Inps al pagamento delle medesime nella misura di euro

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600,00, oltre accessori come per legge (legale antistatario).

Così deciso nella camera di consiglio del 26 luglio 2021.

IL GIUDICE f.to dott. Natale Longo

Depositata in Segreteria il 26/07/2021

Il Responsabile della segreteria giudizi pensionistici f.to Dott.ssa Francesca Deni

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