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PROVINCIA DI LUCCA SECONDA RATA IMU Con riferimento all'imposta dovuta per l'anno 2020, si fa presente quanto segue:

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(1)

C OMUNE DI M ASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

SECONDA RATA IMU 2020

Il saldo IMU 2020 dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2020.

Con riferimento all'imposta dovuta per l'anno 2020, si fa presente quanto segue:

il Comune di Massarosa è attualmente in dissesto finanziario e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 14/07/2020 ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2020/2022, attualmente all'esame del Ministero dell'Interno ai sensi degli artt. 259 e 261 del D.Lgs. 267/2000 ai fini dell'approvazione.

Considerato che:

– la Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha unificato IMU e TASI;

– in base a quanto disposto dal MEF con Circolare n. 1/DF del 18/03/2020, in caso di mancata pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti sul sito www.finanze.gov.it, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della citata Legge di Bilancio 2020, si applicano le aliquote e le detrazioni vigenti nel comune per l'anno 2019;

– ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) “ a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio”;

– con la succitata deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2020 è stata prevista l'aliquota massima dei suddetti tributi, come indicato dalla legge per gli enti in dissesto finanziario;

si fa presente che per l'anno 2020 le aliquote e le eventuali detrazioni previste sono invariate rispetto all'anno di imposta 2019 e che l'aliquota da applicare per il calcolo del saldo IMU 2020 corrisponde alla somma delle aliquote IMU + TASI 2019.

Per completezza di informazione si fa presente, inoltre, quanto segue:

A seguito dell’emergenza COVID – 19 sono state modificate per l’anno 2020 le esenzioni dalla corresponsione della prima e della seconda rata IMU.

In particolare:

- Il D.L. n. 104/2020 “ Misure urgenti per il sostegno e rilancio dell’economia” all’art 78 ha stabilito che, per l’anno 2020, non è dovuta la SECONDA RATA IMU per:

(2)

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili e pertinenze già esentati dalla prima rata IMU come stabilito dal D.L. n. 34/2020, c.d. D.L. “RILANCIO”,al comma 177, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Questa categoria è esentata anche per le annualità 2021 e 2022;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- il D.L. 137/2020 c.d. “Decreto Ristori”, all’art. 9, ha stabilito che non è dovuta la SECONDA RATA IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del decreto medesimo (che, per comodità, si allega in calce alla presente informativa), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

-

il D.L. 149/2020 c.d. “Decreto Ristori bis” ha esteso il beneficio dell'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU 2020 alle attività elencate nella tabella n. 2, allegata al decreto medesimo (sempre a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività). Tali attività, quindi, si vanno ad aggiungere alle attività elencate nella succitata tabella di cui all'allegato 1 del D.L. 137/2020.

Questa esenzione si applica alla Regione Toscana in virtù del fatto che è individuata come zona ad alto rischio covid-19 (zona arancione dal 11/11/2020 e successivamente zona rossa dal 15/11/2020) con le varie limitazioni commerciali che ne derivano (per comodità si allega la tabella di cui all'allegato 2 del citato decreto in calce alla presente informativa).

(3)

Tabella di cui all'allegato 1 del D.L. 137/2020

(4)
(5)
(6)

Tabella di cui all'allegato 2 del D.L. 149/2020

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