COMUNE DI ORCO FEGLI NO
Provincia diSavona
COPI A
DELI BERAZI ONE DEL CONSI GLI O COMUNALE
N. 33
OGGETTO : RI COGNI ZI ONE PERI ODI CA DELLE PARTECI PAZI ONI PUBBLI CHE EX ART. 20, D. LGS.
19. 08. 2016, N. 175 - APPROVAZI ONE.
L’ anno duemi l avent i , addì vent i due, del mese di di cembr e, al l e or e 21: 00, pr evi a consegna ai Consi gl i er i Comunal i del l ’ avvi so di convocazi one cont enent e l ’ Or di ne del Gi or no, si è r i uni t o i l Consi gl i o Comunal e i n sessi one St r aor di nar i a, sedut a Pubbl i ca di Pr i ma convocazi one, con l e modal i t à st r aor di nar i e consent i t e dal l ’ ar t . 73 del D. L. n. 18 del 17/ 03/ 2020. La sede si consi der a vi r t ual e come pr evi st o dal Decr et o n. 3 del 31 mar zo 2020 che det t a l e mi sur e di sempl i f i cazi one i n mat er i a di or gani col l egi al i a f r ont e del l ’ emer genza epi demi ol ogi ca da Covi d- 19.
Ri sul t ano:
Cognome e Nome Car i ca Pr es. / Ass.
Bar el l i Rober t o Si ndaco Pr esent e
Rocca Maur i zi o Consi gl i er e Pr esent e i n vi deoconf er enza Bonor a Mar co Consi gl i er e Pr esent e i n vi deoconf er enza Benne Mar i a Mi l va Consi gl i er e Pr esent e i n vi deoconf er enza Dur ant e Paol o Consi gl i er e Pr esent e i n vi deoconf er enza Vi gnol a Andr ea Consi gl i er e Pr esent e
Bassi Gi ul i a Consi gl i er e Pr esent e i n vi deoconf er enza Past or i no Mat t i a Consi gl i er e Pr esent e i n vi deoconf er enza Gambar o Gi or gi o Consi gl i er e Pr esent e i n vi deoconf er enza Mant er o Fr anco Consi gl i er e Pr esent e i n vi deoconf er enza Fol co Luca Consi gl i er e Pr esent e i n vi deoconf er enza Tot al e Pr esent i 11 e Tot al e Assent i 0
ASSESSORI ESTERNI
Cognome e Nome Pr es. / Ass.
Ser vet t o Enr i ca Pr esent e i n vi deoconf er enza Dur ant e Si mone Pr esent e i n vi deoconf er enza
Assi st e al l ' adunanza i l Segr et ar i o Comunal e Gagger o Mi chel a, pr esent e pr esso l a sede comunal e, l a qual e pr ovvede al l a r edazi one del pr esent e ver bal e.
Essendo l egal e i l numer o degl i i nt er venut i , i l Dot t . Bar el l i Rober t o nel l a sua qual i t à di Si ndaco assume l a
pr esi denza – accer t a, con l ’ ausi l i o del Segr et ar i o Comunal e, i l numer o l egal e dei component i del Consi gl i o
Comunal e pr esent i i n sede/ col l egat i i n vi deoconf er enza si mul t anea t r ami t e pi at t af or ma Zoom, nonché
accer t a che gl i st essi di chi ar i no che i l col l egament o i n vi deoconf er enza assi cur i una qual i t à suf f i ci ent e per
compr ender e gl i i nt er vent i e const at ar e l e vot azi oni – const at a l a l egal i t à del l ’ adunanza, di chi ar a aper t a l a
sedut a per l a t r at t azi one del l a seguent e pr at i ca segnat a al l ’ or di ne del gi or no:
Del i ber azi one n. 33 del 22- 12- 2020
OGGETTO: RI COGNI ZI ONE PERI ODI CA DELLE PARTECI PAZI ONI PUBBLI CHE EX ART. 20, D. LGS. 19. 08. 2016, N. 175 - APPROVAZI ONE.
PROPOSTA DI DELI BERAZI ONE DEL CONSI GLI O COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE VISTO l ’ art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
CONSIDERATO quanto di sposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato i n attuazi one del l ’ art. 18, l egge 7 agosto 2015 n. 124, che costi tui sce i l nuovo Testo uni co i n materi a di Soci età a parteci pazi one Pubbl i ca (T. U. S. P. ), come i ntegrato e modi f i cato dal Decreto l egi sl ati vo 16 gi ugno 2017, n. 100;
RICHIAMATO i n parti col are l ’ art. 20 i l qual e reci ta:
“1. . . . . l e ammi ni strazi oni pubbl i che ef f ettuano annual mente, con propri o provvedi mento, un’ anal i si del l ’ assetto compl essi vo del l e soci età i n cui detengono parteci pazi oni , di rette o i ndi rette, predi sponendo, ove ri corrano i presupposti di cui al comma 2, un pi ano di ri assetto per l a l oro razi onal i zzazi one, f usi one o soppressi one, anche medi ante messa i n l i qui dazi one o cessi one. . . . . .
2. I pi ani di razi onal i zzazi one, corredati di un’ apposi ta rel azi one tecni ca, con speci f i ca i ndi cazi one di modal i tà e tempi di attuazi one, sono adottati ove, i n sede di anal i si di cui al comma 1, l e ammi ni strazi oni pubbl i che ri l evi no:
a) parteci pazi oni soci etari e che non ri entri no i n al cuna del l e categori e di cui al l ' arti col o 4;
b) soci età che ri sul ti no pri ve di di pendenti o abbi ano un numero di ammi ni stratori superi ore a quel l o dei di pendenti ;
c) parteci pazi oni i n soci etari e che svol gono atti vi tà anal oghe o si mi l ari a quel l e svol te da al tre soci età parteci pate o da enti pubbl i ci strumental i ;
d) parteci pazi oni i n soci etari e che, nel tri enni o precedente, abbi ano consegui to un f atturato medi o non superi ore a un mi l i one di euro;
e) parteci pazi oni i n soci età di verse da quel l e costi tui te per l a gesti one di un servi zi o d' i nteresse general e che abbi ano prodotto un ri sul tato negati vo per quattro dei ci nque eserci zi precedenti ;
f ) necessi tà di conteni mento dei costi di f unzi onamento;
g) necessi tà di aggregazi one di soci età aventi ad oggetto l e atti vi tà consenti te al l ' arti col o 4”;
ATTESO:
- che l a Corte dei conti , Sezi one regi onal e di control l o per l a Regi one Lombardi a, con
parere n. 198/2018, ha af f ermato l a necessi tà che ogni ammi ni strazi one provveda al l a
veri f i ca del l e azi oni previ ste i n sede di revi si one straordi nari a del l e soci età parteci pate,
rendendone f ormal mente conto agl i utenti o al l a col l etti vi tà di ri f eri mento medi ante
pubbl i cazi one sul propri o si to i sti tuzi onal e, nonché al l a competente Sezi one del l a Corte dei conti e al Mi ni stero del l ' economi a e del l e f i nanze;
- che questo Comune è tenuto ad ef f ettuare l ’ anal i si del l ’ assetto del l e soci età i n cui deti ene parteci pazi oni , di rette o i ndi rette, al 31 di cembre 2019;
CONSIDERATO che l e di sposi zi oni del Testo uni co devono essere appl i cate tenendo conto del l ’ ef f i ci ente gesti one del l e parteci pazi oni pubbl i che, del l a tutel a e promozi one del l a concorrenza e del mercato, nonché del l a razi onal i zzazi one e ri duzi one del l a spesa pubbl i ca;
RICHIAMATI:
- i l pi ano operati vo di razi onal i zzazi one gi à adottato ai sensi del l ’ art. 1, comma 612, l egge 23 di cembre 2014, n. 190, approvato con del i berazi one del Consi gl i o Comunal e n. 2 del 25/03/2015;
- l ’ atto di ri cogni zi one del l e soci età parteci pate al 31/12/2018, approvato con del i bera del Consi gl i o Comunal e n. 41 del 26/11/2019;
CONSIDERATO che l ’ art. 20 comma 1 del T. U. S. P. prevede che, f atta sal va l a revi si one straordi nari a, l e ammi ni strazi oni pubbl i che ef f ettuano annual mente, con propri o provvedi mento un’ anal i si del l ’ assetto compl essi vo del l e soci età i n cui detengono parteci pazi oni di rette o i ndi rette, predi sponendo, ove ri corrano i presupposti di cui al comma 2, un pi ano di ri assetto per l a l oro razi onal i zzazi one, f usi one o soppressi one, anche medi ante messa i n l i qui dazi one o cessi one;
CONSIDERATO che i l medesi mo arti col o prevede che i provvedi menti di cui sopra si ano adottati entro i l 31 di cembre di ogni anno e si ano trasmessi con l e modal i tà di cui al l ’ arti col o 17 del decreto l egge n. 90 del 2014, n. 114 e rese di sponi bi l i al l a struttura di cui al l ’ arti col o 15 e al l a sezi one di control l o del l a Corte dei conti competente ai sensi del l ’ arti col o 5, comma 4;
TENUTO CONTO che ai f i ni di cui sopra devono essere al i enate oppure oggetto del l e mi sure di cui al l ’ art. 20, commi 1 e 2, T. U. S. P. – ossi a di un pi ano di ri assetto per l a l oro razi onal i zzazi one, f usi one o soppressi one, anche medi ante messa i n l i qui dazi one – l e parteci pazi oni per l e qual i si veri f i ca anche una sol a del l e seguenti condi zi oni :
non abbi ano ad oggetto atti vi tà di produzi one di beni e servi zi strettamente 1)
necessari e per i l persegui mento del l e f i nal i tà i sti tuzi onal i del l ’ ente, di cui al l ’ art.
4, c. 1, T. U. S. P. , anche sul pi ano del l a conveni enza economi ca e del l a sosteni bi l i tà f i nanzi ari a e i n consi derazi one del l a possi bi l i tà di gesti one di retta od esternal i zzata del servi zi o af f i dato, nonché del l a compati bi l i tà del l a scel ta con i pri nci pi di ef f i ci enza, di ef f i caci a e di economi ci tà del l ’ azi one ammi ni strati va, come previ sto dal l ’ art. 5, co. 2, del Testo Uni co;
non si ano ri conduci bi l i ad al cuna del l e categori e di cui al l ’ art. 4, comma 2, 2)
T. U. S. P. , sopra ri chi amato;
tra quel l e previ ste dal l ’ art. 20, c. 2, T. U. S. P. : 3)
parteci pazi oni soci etari e che non ri entri no i n al cuna del l e categori e del l e a)
due precedenti categori e;
soci età che ri sul tano pri ve di di pendenti o abbi ano un numero di b)
ammi ni stratori superi ore a quel l o dei di pendenti ;
parteci pazi oni i n soci età che svol gono atti vi tà anal oghe o si mi l ari a quel l e c)
svol te da al tre soci età parteci pate o da enti pubbl i ci strumental i ;
parteci pazi oni i n soci età che, nel tri enni o precedente, abbi ano consegui to d)
un f atturato medi o non superi ore a 500 mi l a euro (vedi art. 26, comma 12-qui nqui es TUSP);
parteci pazi oni i n soci età di verse da quel l e costi tui te per l a gesti one di un e)
servi zi o d’ i nteresse general e che abbi ano prodotto un ri sul tato negati vo per quattro dei ci nque eserci zi precedenti , tenuto conto che per l e soci età di cui al l ’ art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai f i ni del l a pri ma appl i cazi one del cri teri o i n esame, si consi derano i ri sul tati dei ci nque eserci zi successi vi al l ’ entrata i n vi gore del Decreto corretti vo;
necessi tà di conteni mento dei costi di f unzi onamento;
f )
necessi tà di aggregazi one di soci età aventi ad oggetto l e atti vi tà g)
consenti te al l ’ art. 4, T. U. S. P. ;
CONSIDERATO, al tresì , che l e di sposi zi oni del predetto Testo uni co devono essere appl i cate avendo ri guardo al l ’ ef f i ci ente gesti one del l e parteci pazi oni pubbl i che, al l a tutel a e promozi one del l a concorrenza e del mercato, nonché al l a razi onal i zzazi one e ri duzi one del l a spesa pubbl i ca;
TENUTO CONTO che è f atta comunque sal va l a possi bi l i tà di mantenere parteci pazi oni : i n soci età che producono servi zi economi ci di i nteresse general e a rete di cui
al l ’ art. 3-bi s, D. L. n. 138/2011 e s. m. i . , anche f uori dal l ’ ambi to terri tori al e del Comune di Orco Fegl i no e dato atto che l ’ af f i damento dei servi zi i n corso al l a medesi ma soci età si a avvenuto trami te procedure ad evi denza pubbl i ca ovvero che l a stessa ri spetta i requi si ti di cui al l ’ art. 16 del T. U. S. P. ;
i n soci età che, al l a data di entrata i n vi gore del Decreto corretti vo, ri sul ti no gi à
costi tui te e autori zzate al l a gesti one di case da gi oco ai sensi del l a l egi sl azi one vi gente;
CONSIDERATO che l e soci età i n house provi di ng, sul l e qual i è eserci tato i l control l o anal ogo ai sensi del l ’ art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che ri spettano i vi ncol i i n tema di parteci pazi oni di capi tal i pri vati (co. 1) e soddi sf ano i l requi si to del l ’ atti vi tà preval ente producendo al meno l ’ 80% del l oro f atturato nel l ’ ambi to dei compi ti af f i dati dagl i enti soci (co. 3), possono ri vol gere l a produzi one ul teri ore (ri spetto a detto l i mi te) anche a f i nal i tà di verse, f ermo i l ri spetto del l ’ art. 4, co. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condi zi one che tal e ul teri ore produzi one permetta di consegui re economi e di scal a od al tri recuperi di ef f i ci enza sul compl esso del l ’ atti vi tà pri nci pal e del l e soci età;
VISTE l e l i nee gui da predi sposte dal Mi ni stero del l ’ Economi a e del l e Fi nanze, condi vi se con l a Corte dei conti e l a Struttura di i ndi ri zzo, moni toraggi o e control l o presso i l Di parti mento del Tesoro, rel ati ve al l a redazi one del provvedi mento di razi onal i zzazi one peri odi ca del l e parteci pazi oni , da adottare ai sensi del l ’ art. 20 del TUSP, aggi ornate al 31/12/2019;
VALUTATE pertanto l e modal i tà di svol gi mento del l e atti vi tà e dei servi zi oggetto del l e
soci età parteci pate dal l ’ Ente, con parti col are ri guardo al l ’ ef f i ci enza, al conteni mento
dei costi di gesti one e al l a tutel a e promozi one del l a concorrenza e del mercato;
TENUTO CONTO del mi gl i or soddi sf aci mento dei bi sogni del l a comuni tà e del terri tori o ammi ni strati a mezzo del l e atti vi tà e dei servi zi resi dal l e soci età parteci pate possedute dal l ’ Ente;
CONSIDERATO che l a ri cogni zi one è adempi mento obbl i gatori o anche nel caso i n cui i l Comune non possi eda al cuna parteci pazi one, esi to che comunque deve essere comuni cato al l a sezi one del l a Corte dei conti competente ai sensi del l ' arti col o 5, comma 4, e al l a struttura di cui al l ' arti col o 15, TUSP.
VISTO l ’ esi to del l a ri cogni zi one ef f ettuata come ri sul tante dal l a rel azi one tecni ca al l egato A) al l a presente del i berazi one, che ne costi tui sce parte i ntegrante e sostanzi al e;
VISTO i l D. Lgs. n. 118/2011;
VISTO i l D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO l o Statuto Comunal e;
VISTO i l vi gente Regol amento di contabi l i tà;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Di approvare l a ri cogni zi one al 31/12/2019 del l e soci età i n cui i l Comune di Orco 1.
Fegl i no deti ene parteci pazi oni , di rette o i ndi rette come di sposto dal l ’ art. 20 del D.
Lgs 19/08/2016, n. 175 come modi f i cato dal d. l gs. 16/6/17 nr. 100 e anal i ti camente dettagl i ata nel l a rel azi one tecni ca, al l egato A), parte i ntegrante e sostanzi al e del presente provvedi mento;
Di prendere atto che l a ri cogni zi one ef f ettuata non prevede un nuovo pi ano di 2.
razi onal i zzazi one;
di preci sare che tal e provvedi mento costi tui sce atto di i ndi ri zzo programmati co per 3.
l e azi oni da i ntraprendere da parte del l ’ ente i n materi a di soci età parteci pate;
di trasmettere l a presente del i berazi one a tutte l e soci età parteci pate dal Comune 4.
di cui al l ’ Al l egato A);
di comuni care l ’ esi to del l a ri cogni zi one di cui al l a presente del i berazi one ai sensi 5.
del l ’ art. 20 comma 3 del T. U. S. P. ;
Si ri mette l a presente proposta al Consi gl i o Comunal e ai f i ni del l ’ adozi one del rel ati vo atto;
Si chi ede, nel contempo, che l ’ atto del i berati vo venga di chi arato i mmedi atamente esegui bi l e ai sensi del l ’ art. 134, comma 4, del Testo Uni co del l e l eggi sul l ’ ordi namento degl i Enti Local i di cui al Decreto Legi sl ati vo 18/08/2000, n. 267.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RITENUTO opportuno accogl i ere e f ar propri a l a predetta proposta di del i berazi one;
ACCERTATA l a propri a competenza ai sensi del l ’ art. 42, comma 2, del T. U. EE. LL. n.
267/2000;
PRESO ATTO del parere f avorevol e ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabi l e del Settore Ammi ni strati vo-contabi l e i n ordi ne al l a regol ari tà tecni ca;
PRESO ATTO del parere f avorevol e ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabi l e del Settore Ammi ni strati vo-contabi l e i n ordi ne al l a regol ari tà contabi l e;
CON voti n. 8 f avorevol i , n. 3 astenuti (Gambaro Gi orgi o, Mantero Franco e Fol co Luca), n. // contrari , espressi per al zata di mano dai consi gl i eri presenti e votanti , esi to accertato e procl amato dal Presi dente;
DELIBERA
di adottare l a suesposta proposta di del i berazi one ad oggetto: “RICOGNIZIONE 1) PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D. LGS. 19. 08. 2016,
N. 175 - APPROVAZIONE”;
di trasmettere copi a del l a presente del i berazi one al Responsabi l e del Settore 2)
Ammi ni strati vo-contabi l e per quanto di competenza.
Inf i ne i l Consi gl i o Comunal e, stante l ’ urgenza di provvedere, con voti n. 11 f avorevol i , n. // astenuti , n. // contrari , espressi per al zata di mano dai consi gl i eri presenti e votanti , esi to accertato e procl amato dal Presi dente;
DELIBERA
di di chi arare i l presente provvedi mento i mmedi atamente esegui bi l e, ai sensi del l ’ arti col o 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
Let t o, conf er mat o e sot t oscr i t t o
I L PRESI DENTE F. t o Dot t . Bar el l i Rober t o
(firmato digitalmente)
I L SEGRETARI O COMUNALE F. t o Gagger o Mi chel a
(firmato digitalmente)
Al l egat i al l ’ or i gi nal e del l a del i ber azi one del Consi gl i o Comunal e n. 33 del 22- 12- 2020
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Al l egat i al l a pr opost a di del i ber azi one del Consi gl i o Comunal e n. 36 del 16- 12- 2020 Per l a r egol ar i t à t ecni ca: si espr i me par er e Favor evol e.
Lì 17- 12- 2020 I L RESPONSABI LE DEL SETTORE F. t o Lot t er o El i sa ( f i r mat o di gi t al ment e) Per l a r egol ar i t à cont abi l e: si espr i me par er e Favor evol e.
Lì 17- 12- 2020 I L RESPONSABI LE DEL SETTORE F. t o Lot t er o El i sa ( f i r mat o di gi t al ment e)
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I L Resp. Pubbl i cazi one F. t o Ol i ver i Ci nzi a ( f i r mat o di gi t al ment e)
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Di venut a esecut i va i n dat a 04- 01- 2021
Si cer t i f i ca che l a pr esent e del i ber azi one è st at a pubbl i cat a nel l e f or me di l egge al l ' Al bo pr et or i o onl i ne del Comune ( www. comune. or cof egl i no. sv. i t ) ed è di venut a esecut i va ai sensi del l ' ar t . 134 del D. Lgs. n. 267/ 2000 i n quant o t r ascor so i l deci mo gi or no di pubbl i cazi one. Lì 05- 01- 2021
I l Segr et ar i o Comunal e F. t o Gagger o Mi chel a ( f i r mat o di gi t al ment e)
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1
Allegato A)
COMUNE DI ORCO FEGLINO
PROVINCIA DI SAVONA
Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche
( articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P. )
Relazione tecnica
2
Indice generale
1. INTRODUZIONE ...
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE...… ..
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE...……...
4. CONCLUSIONI………..………
3 1. INTRODUZIONE
La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il
“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Orco Feglino, con atto del Consiglio comunale n. 2 del 25/03/2015, approvava il “Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”.
In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs.
175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.
Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:
- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della società che all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13
e 15);
4 - l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d’impresa e l’assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “in house”
(art. 16);
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico- privata (art. 17);
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l’assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l’attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l’eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).
In base all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’articolo 20 del TUSP.
L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.
Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.
A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici
economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).
5 Conclusioni
Il piano periodico di razionalizzazione deve essere approntato, ai sensi dell’art. 26 comma 11 del T.U.S.P. a partire dall’anno 2018 ed entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente.
Sono oggetto di valutazione le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.
E’ necessario tenere conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente In ultimo è necessario tenere conto altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
Il piano di razionalizzazione periodica (con l’allegata relazione tecnica), nonché la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione dell'anno precedente sono soggette a pubblicazione nel sito web dell’ente locale.
La pubblicazione deve avvenire entro il termine ultimo per la predisposizione del piano. Il piano
dovrà essere inviato altresì alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti che
si esprimerà sulla sua validità.
6 2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.
Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.
Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall’organo dell’ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all’esterno la volontà dell’ente medesimo al fine di far ricadere su quest’ultimo gli effetti dell’attività compiuta.
Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.
Come delineato all’articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.
Una società si considera:
● partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
● partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.
Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le
partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo
controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un
organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).
7 Con riferimento a quest’ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell’analisi della partecipazione e dell’eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari
La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.
L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.
Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa.
Per l’analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all’allegato ”1” - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.
Per quanto attiene alla relazione di cui all’art.20 comma 4, si rimanda all’allegato ”2” - Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottato per l’anno
2018 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.
8 3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione in considerazione della caratteristica di indispensabilità dei servizi gestiti per le attività istituzionali dell’Ente.
4. CONCLUSIONI
Per quanto riguarda le partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato, si evidenzia quanto segue:
FINALE AMBIENTE S.P.A.
La partecipazione in oggetto risulta funzionale all’erogazione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente ai sensi dell’art. 4.c1 d.lgs. n. 175 /2016.
Ai fini del presente piano trattasi di società che produce servizi di interesse generale ( art. 4 c. 2.
Lettera a) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente (art. 4 comma1): in particolare svolge il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti facente parte del ciclo integrato dei rifiuti ed il servizio di gestione delle attività riguardanti l’applicazione e la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) (qualificato unanimemente dalla giurisprudenza come servizio di interesse generale) .
T.P.L. S.R.L.
La società svolge il servizio di trasporto pubblico locale che si configura quale servizio di interesse generale di rete ex art . 4 c. 1 lett. a) d.lgs. 175/2016.
Il servizio è attualmente gestito attraverso l’Ambito Provinciale come definito dalla legge regionale n. 33/2013 “Riforma del sistema di Trasporto pubblico regionale e locale” , modificata dalla legge regionale n. 19/2016 che, all’art. 9 , ha previsto il superamento del bacino unico corrispondente all’intero bacino territoriale regionale e la definizione di quattro Ambiti Territoriali Ottimali Omogenei per l’esercizio dei servizi di trasporto terrestre e marittimo, coincidenti con il territorio della Città Metropolitana di Genova e degli altri Enti di Area Vasta di Imperia, La Spezia e Savona il cui governo è assicurato dai medesimi enti; all’art. 7 si prevede che gli enti di Area vasta, quali enti di governo degli ATO, esercitino le seguenti funzioni:
- Approvazione dei piani di bacino
- Stipula degli accordi di programma per assicurare la necessaria pianificazione e integrazio- ne del servizio di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi
- Espletamento procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normati- va comunitaria e statale e gestione del contratto di servizio stipulato
Lo schema di Accordo di Programma, redatto ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n.
267/2000, da stipularsi con le modalità previste dall'articolo 15 della legge n. 241/1990, fra la
Regione Liguria, la Provincia di Savona e i Comuni dell'Ambito territoriale Ottimale di Savona, per
la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico
locale, per gli anni 2018-2027, è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1144
del 21 dicembre 2017. Il contratto attualmente in essere prosegue ex lege con la Provincia fino
alla indizione di una nuova gara.
9 Il Comune di Orco Feglino, congiuntamente agli altri Enti locali del bacino legislativamente individuato quale riferimento territoriale dell’affidamento, detiene una partecipazione minoritaria nella società interamente pubblica che gestisce a livello d’ambito un servizio di interesse generale essenziale per la collettività di riferimento.
CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE S.P.A.
La partecipazione in oggetto risulta funzionale all’erogazione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente ai sensi dell’art. 4.c1 d.lgs. n. 175 /2016.
Il Comune di Orco Feglino, congiuntamente agli altri Enti locali del bacino individuato quale riferimento territoriale dell’affidamento (ambito territoriale ottimale centro ovest 1 ), detiene una partecipazione minoritaria nella società interamente pubblica individuata dall’Ente di Governo dell’Ambito un servizio di interesse generale essenziale per la collettività di riferimento.
Ai fini del presente piano trattasi di società che produce servizi di interesse generale ( art. 4 c. 2.
Lettera a) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente (art. 4 comma1): in particolare si fa riferimento al servizio idrico, disciplinato in Liguria, in declinazione dei principi di cui al citato D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., dalla legge regionale n. 1 del 24 febbraio 2014, modificata ed integrata dalla legge regionale n. 17 del 2015.
In relazione ai servizi di interesse generale affidati ed in forza dell’attuale regime come sopra delineato si ritiene la partecipazione essenziale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune ai sensi dell’art. 4.c1 d.lgs. n. 175 /2016 .
In data 11.01.2019 è stata costituita la società Acque Pubbliche Savonesi, società consortile per azioni, costituita tra le Società Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A., che detiene il 50% del capitale sociale, Servizi Ambientali S.p.A., che ne detiene il 36,5%, e Servizi Comunali Associati S.r.l., che ne detiene il 13,5%.
La compagine sociale di APS è totalmente pubblica, in quanto le suddette Consorziate sono interamente di proprietà di Comuni siti in Provincia di Savona, che esercitano su di essa il controllo analogo sia in via diretta sia in via mediata tramite appositi organi.
Le tre società summenzionate, già affidatarie della gestione di segmenti del Servizio Idrico
Integrato nel territorio dell’ATO CO1, si sono determinate a dar vita ad APS all’esito di un lungo iter,
durato oltre un anno, con lo scopo di realizzare una struttura idonea a ricevere, secondo il modello
del c.d. in house providing, l’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato da parte
dell’Ente d’Ambito, prevedendo, altresì, di completare tale aggregazione mediante una fusione per
incorporazione entro il 31.12.2021.
Allegato 1)
COMUNE DI ORCO FEGLINO PROVINCIA DI SAVONA
SCHEDE DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n.90/2014)
Dati relativi al 31/12/2019
1. Introduzione
Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente possedute:
Comune diORCO FEGLINO
FINALE AMBIENTE Spa
0,90%
Consorzio Depurazione del savonese Spa 0,01006%
TPL Linea srl 0,007%
Acque Pubbliche Savonesi S.c.a.r.l.
0,00503% -INDIRETTA
1) FINALE AMBIENTE S.p.A.
Dati identificativi: P. IVA 01214390096
Tipo e misura della partecipazione : diretta. Società interamente pubblica, di cui il Comune detiene il 0,90% del Capitale sociale; le restanti quote sono di proprietà del Comune di Finale Ligure. La partecipazione del Comune nella società Finale Ambiente è stata acquisita con atto notarile in data 18/12/2015.
Oggetto dell’attività :
Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all’oggetto sociale:
Articolo 3 – 3.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050. 3.2. La Società potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell’assemblea straordinaria.
Articolo 4 – 4.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento, nell’ambito del territoriale degli enti pubblici soci, delle seguenti finalità:
a) gestione del servizio igiene urbana; raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani, pericolosi, speciali e/o tossico-nocivi nonché lo studio, l’allestimento, la messa in opera, la gestione e la manutenzione di impianti e sistemi da impiegare per la pulitura, bonifica, disinfestazione delle acque, dell’aria e del territorio in genere;
b) gestione di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile ed industriale di stabili, di aree pubbliche e di insediamenti produttivi;
c) effettuazione di opere di bonifica e rimboschimento in genere; sistemazione idraulica-forestale e gestione di servizi inerenti la cura del verde;
d) gestione del porto turistico, dello specchio acqueo attrezzato ed annesse strutture a terra (ai sensi dell’articolo 45 bis Codice Navigazione); gestione dei posti d’ormeggio e relativi contratti; attività di accoglienza ed assistenza ai diportisti; manutenzione e pulizia della struttura e dello specchio acqueo; raccolta e smaltimento degli inerenti rifiuti speciali; gestione di tutti i servizi portuali ed attività di pubblico interesse, comunque connesse;
e) la gestione di spiagge comunali (ai sensi dell’art. 45-bis Codice della Navigazione), compresa la realizzazione e gestione di strutture idonee al funzionamento di spiagge (a qualsiasi titolo attrezzate) per l’uso pubblico;
f) fornitura di servizi cimiteriali;
g) studio, costruzione, gestione dei presidi per la segnaletica stradale, a norma di legge; gestione di parcheggi a pagamento, custoditi e/o non custoditi;
h) gestione di altri servizi pubblici locali in genere e relativa conduzione di beni mobili ed immobili (di qualsiasi natura, tipo e destinazione), sia di proprietà che di terzi, afferenti ad attività comunali, anche convenzionate;
al riguardo, potrà svolgere anche attività di:
1) studio, costruzione, gestione di impianti idrici (potabili ed irrigui), fognari e di depurazione;
2) gestione di esercizi commerciali di interesse sociale e/o pubblico, direttamente od in convenzione con altri enti pubblici;
3) collaborazione con gli Enti Locali per la cura, la realizzazione e la gestione di servizi culturali, sportivi e ricreativi in genere, ivi compresa la realizzazione e la gestione delle necessarie strutture.
4.2. Potrà, inoltre, svolgere la relativa attività di trasporto e/o autotrasporto di beni, sia in proprio che per conto di terzi.
[…]
4.5. In ogni caso, la Società deve svolgere la parte prevalente della propria attività (sempre nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti) nei confronti degli Enti pubblici suoi azionisti, utilizzando, per il conseguimento dell’oggetto sociale di cui al presente articolo, la modalità dell’affidamento “in house", al fine di garantire il rispetto del citato limite, l'ammontare dei servizi resi a soggetti terzi non può sortire effetti deteriori per la normale attività istituzionale della società, quale affidataria di servizi degli Enti soci.
[…]
Rapporti di servizio con l’ente:
La società svolge per conto del Comune di Orco Feglino, secondo il modello in house providing, il servizio di :
- Gestione dei rifiuti urbani ed il servizio di gestione delle attività riguardanti l’applicazione e la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) - (affidamento con d.c.c. nn. 8 del 24.03.2016 con scadenza al 31.12.2020);
2) T.P.L. LINEA S.R.L.
Dati identificativi: P.I.V.A. 01556040093
Tipo e misura della partecipazione : diretta. Società interamente pubblica, di cui il Comune detiene lo 0,007 % del Capitale sociale;
le restanti quote sono di proprietà di altri comuni della Provincia di Savona, della Provincia di Savona e della GTT (gruppo trasporto pubblico Torinese : società interamente pubblica).
Oggetto dell’attività
Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all’oggetto sociale:
Articolo 4 - La società ha per oggetto le seguenti attività:
1) la gestione del trasporto pubblico di persone, in proprio e o per conto terzi e o in concessione, di linea o non di linea, sia direttamente sia mediatamente, per terra, per aria e per mare, tenuto conto della programmazione disposta dagli enti competenti nel rispetto delle vigenti normative;
2)l'assunzione e lo svolgimento di servizi di trasporto di qualunque genere e specie. Rientrano inoltre nell'oggetto sociale tutte le attività connesse, strumentali e complementari finalizzate allo scopo del trasporto di persone ed all'efficienza della gestione aziendale, alla tutela dalla concorrenza, al miglioramento ed all'ampliamento della posizione e delle quote di mercato; a titolo esemplificativo:
a) attività di supporto alla pianificazione ed al controllo del sistema della mobilita, comunque di competenza degli enti locali;
b) attività di analisi del mercato del trasporto pubblico, pianificazione dei processi di sviluppo aziendale e di marketing e comunicazione;
c) manutenzione e riparazione di autoveicoli nonché imbarcazioni e relativi componenti, con la connessa gestione di tutte le attrezzature e gli impianti ad essa strumentali, anche per conto di terzi;
d) attività concernenti depositi, officine e la relativa impiantistica ed attrezzature correlate, i magazzini ricambi e complessivi per autoveicoli e imbarcazioni;
e) sviluppo, progettazione e applicazione di tecnologie nuove per la regolazione, gestione e controllo della mobilita, ivi comprese la realizzazione e gestione degli impianti e relative attrezzature e sistemi;
f) realizzazione e/o gestione di infrastrutture destinate alla mobilità (es. parcheggi, autorimesse, ecc.);
g) attività di noleggio, di assunzione e gestione di agenzia di viaggi e turistiche. nonché compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale.
È in ogni caso escluso l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di attività bancaria o di prestazione di servizi d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge, ivi incluse l'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di fideiussioni, avvalli, garanzie ipotecarie, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito sia a favore di terzi che di società controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile Rapporti di servizio con l’ente
La società, risultante dall’operazione di fusione per incorporazione inversa con ACTS SPA avvenuta nel corso del 2015 e terminata nel 2016 (10/6/2016), svolge il servizio di trasporto pubblico locale, sulla base di affidamento in esito a procedura ad evidenza pubblica bandita dalla Provincia di Savona nel 2003.
I servizi affidati alla data attuale sono stati aggiudicati in applicazione delle normative stabilite dal D.Lgs n. 50/2016, senza applicazione dell’art. 192 del D.Lgs stesso di disciplina del regime speciale per gli affidamenti in house.
3) CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DEL SAVONESE S.P.A.
Dati identificativi: P. IVA 01199390095
Tipo e misura della partecipazione : diretta. Società interamente pubblica, di cui il Comune detiene lo 0,01006 % del Capitale sociale; le restanti quote sono di proprietà di altri comuni della Provincia di Savona.
Oggetto dell’attività :
Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all’oggetto sociale:
Durata: fino al 31.12.2070 Oggetto Sociale:
1.La Società ha per oggetto le seguenti attività:
a) assunzione e mantenimento in proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, già di titolarità del
"CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO" nonché degli eventuali, successivi incrementi ed estensioni;
b) studio, progettazione (in proprio), costruzione, acquisto, alienazione, permuta, gestione, manutenzione -(anche per conto di terzi)-, affitto e locazione di beni immobili -(quali fabbricati con qualsiasi destinazione e terreni di qualsiasi natura)- e di beni mobili - (quali impianti e macchinari)- ed, in genere, di tutti i beni -(anche immateriali)- comunque funzionali e/o destinati all'erogazione di servizi pubblici ambientali, come infra elencati -(in via esemplificativa e non tassativa)- e precisamente:
i. servizi di depurazione e smaltimento delle acque di scarico, comunque pervenute agli impianti;
ii. servizi idrici; distribuzione acqua; servizi di fognatura; depurazione reflui;
iii. servizi di igiene ambientale;
iv. servizi di urbanizzazione e riqualificazione urbana;
v. produzione, distribuzione e commercializzazione di energia elettrica;
c) gestione del servizio di depurazione -(già svolto dall'originario "Consorzio")- nonché di altre attività -(tra quelle sopra indicate ai punti "a" e "b")- che siano ad essa società affidati dagli Enti Locali soci e/o dalle competenti Autorità, nel rispetto dei principi di economicità ed equilibrio economico - finanziario, di cui all'ultimo comma del presente articolo;
pertanto, se consentite da vigenti normative, la società potrà realizzare e gestire tali attività direttamente, in concessione, in appalto od in qualsiasi altra forma, potendo, altresì, effettuare dette attività a seguito di richiesta di terzi -(anche non soci)-, sia soggetti pubblici che privati;
d) assunzione in qualunque forma -(anche mediante la partecipazione alle gare indette dalle autorità d’ambito anche in associazione e/o consorzio con altri soggetti idonei)- del servizio idrico integrato -(ex D.Lgs. n. 152/2006)- e/o di "fasi" del medesimo;
e) servizi di gestione e trattamento rifiuti per clienti pubblici o privati od altri servizi similari, in particolare basati sullo sfruttamento delle dotazioni impiantistiche della società o, comunque, integrati, complementari e/o sinergici alle attività svolte dalla Società e/o agli impianti che la stessa possiede;
f) servizi di studio, progettazione (in proprio) ed ogni altra attività inerente la protezione dal rischio idraulico e la difesa idrogeologica del suolo, eseguita per conto dei Comuni soci e su loro richiesta;
g) qualsiasi operazione e/o servizio accessorio e/o strumentale, previsto da norme regionali e/o statali.
2. La società, inoltre, potrà:
a) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute necessarie od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, che potrà essere conseguito anche tramite gestione diretta e/o in affidamento in concessione e/o in appalto, mediante società controllate -(alla cui costituzione la società potrà partecipare o nelle quali potrà assumere partecipazioni)- nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle normative vigenti;
b) assumere -(con le limitazioni previste dalla legge)- partecipazioni e/o interessenze in Società e/o Enti incaricati della gestione di servizio.
3. La Società, comunque, dovrà realizzare la parte prevalente della propria attività -(sempre nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti)- nei confronti di Enti pubblici suoi azionisti ed assicurare il rispetto dell'ambiente e del territorio, l'efficienza, l'economicità e l'ottimizzazione dei servizi nonché l'equilibrio economico finanziario della gestione, in rapporto alle risorse disponibili.
Rapporti di servizio con l’ente
La società è affidataria del servizio idrico integrato di cui all'articolo 149-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall'articolo 7 del D.L. 133/2014 per i sedici Comuni dell’ambito territoriale ottimale Centro Ovest 1, tra cui figura il Comune di Orco Feglino, giusta Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 92 del 29/12/2015 secondo la forma di gestione c.d. ''in house providing''.
A seguito del ricorso promosso in via principale dal Governo Italiano contro la legge regionale della Liguria n. 17 del 2015, recante
“Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)”, con Sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 13 luglio 2017 è stata dichiarata la parziale incostituzionalità della legge Regionale n.17/2015, in particolare riguardo agli articoli 1 (commi 1 e 2) e 2;
Stante la citata e cogente Sentenza della Corte Costituzionale, la Regione Liguria ha comunicato in data 28 luglio 2017, con Nota protocollo PG/2017/258359, la necessità che la Provincia di Savona, quale Ente di governo dell’Ambito, provvedesse alla redazione e approvazione del Piano d'ambito per l'ATO Centro Ovest 1, così come originariamente individuato in base alla legge regionale n. 1 del 2014, per tale aspetto ora nuovamente vigente, nonché all'affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico per tale ambito, in ottemperanza al disposto del D.lgs. 152/2006;
La Provincia di Savona, quale Ente gestore d'Ambito, in data 28 luglio 2017 interloquiva formalmente con le Società pubbliche affidatarie del servizio idrico integrato per gli ambiti Centro Ovest 1, Centro Ovest 2 e Centro Ovest 3 (Consorzio Depurazione del Savonese S.p.A., SCA s.r.l. e Servizi Ambientali S.p.A.) invitandole a comunicare la disponibilità ad avviare un percorso volto alla costituzione ed alla piena funzionalità ed operatività di un soggetto unico cui affidare, al ricorrere delle condizioni di legge, il SII per l'ATO Centro Ovest 1 Savonese;
L'AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico Integrato, ora ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente), con nota del 4 agosto 2017, ha chiesto alla Provincia di Savona di provvedere, sulla base degli effetti derivanti dalla richiamata Sentenza della Corte Costituzionale, all'attivazione delle procedure volte ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa primaria e dalla regolazione vigente;
Le tre Società coinvolte e precedenti affidatarie, Consorzio Depurazione del Savonese S.p.A., SCA s.r.l. e Servizi Ambientali S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, hanno manifestato la propria disponibilità ad avviare un percorso comune volto alla gestione unitaria in house del SII per l'ATO Centro Ovest 1 Savonese;
L’Assemblea dei Sindaci dell'ATO Centro Ovest 1 Savonese, riunitasi in data 9 ottobre 2017 confermava il consenso dei Comuni affinché si procedesse all'affidamento in house del SII per l'ATO Centro Ovest 1 Savonese in favore di un soggetto a totale partecipazione pubblica, costituito dai gestori pubblici già presenti sul territorio;
Le tre Società, a seguito di quanto sopra, hanno avviato un iter consistente in una serie di riunioni, contatti ed approfondimenti, tecnici e giuridici, per verificare la sussistenza dei presupposti giuridici, economici e tecnici onde avviare e definire positivamente il percorso richiesto dai Comuni dell'ATO Centro Ovest 1 Savonese;
Pertanto, alla luce di quanto sopra, è stato individuato quale soluzione ottimale il processo di aggregazione suddiviso in due fasi con la costituzione in prima fase di una società consortile e, in seconda fase, la fusione tra le tre Società:
la fase iniziale di immediata costituzione della Società consortile si rende necessaria al fine di rispettare i tempi ristretti imposti dalla situazione in atto e sanciti dall’Ente di governo dell’Ambito per l’affidamento del SII nell’ATO Savonese Centro Ovest 1, non compatibili con le tempistiche tecniche di una immediata fusione, in particolare tra Società pubbliche;
La Provincia di Savona, con propria deliberazione consiliare n. 31 del 19 maggio 2018, ha aggiornato e riapprovato il Piano d'Ambito per l'ATO Centro Ovest 1, ai fini del riaffidamento del Servizio Idrico Integrato conseguente alla predetta dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 1 (commi 1 e 2) e 2 della L.R. n. 17/2015, modificativa della L.R. n. 1/2014, nonché in coerenza con la decisione adottata dall'Assemblea dei Sindaci del 9 ottobre 2017.
Per quanto sopra premesso, in data 11/1/2019 è stata costituita la Società consortile per azioni denominata “Acque pubbliche Savonesi SCPA” , con la partecipazione del 50% del capitale sociale (€ 500.000,00) da parte della Società “Consorzio per la depurazione delle acque del savonese S.p.A.”
2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente Partecipazione dirette
Partecipazioni indirette detenute attraverso:
Progressivo Codice fiscale
società Denominazione società Anno di costituzione
% Quota di partecipazion
e Attività svolta Partecipazione
di controllo
Società in house
Quotata (ai sensi del d.lgs.
n. 175/2016) Holding pura Esito della rilevazione
A B C D E F G H I J
Dir_1 01214390096 Finale Ambiente S.p.a. 1998 0,9 Servizio Igiene ambientale SI SI NO NO da
mantenere Dir_2 01556040093 T.P.L. Linea S.r.L. 2009 0,007 Servizio di trasporto pubblico
locale NO NO NO NO da
mantenere Dir_3 92040230093 Consorzio per la Depurazione
delle Acque di Scarico del
Savonese S.p.a. 2009 0,01 Servizi di smaltimento e
depurazione delle acque di
scarico NO SI NO NO da
mantenere
Progressivo Codice fiscale
società Denominazione società Anno di costituzione
Denominazione società/organismo
tramite
% Quota di partecipazione società/organis mo tramite
% Quota di partecipazione
indiretta Amministrazione
Attività svolta Partecipazione di controllo
Società in house
A B C D E F G H I J
Ind_1 01783570094 Acque Pubbliche Savonesi
Scral 2019 Consorzio per la
Depurazione del Savonese
S.p.a. 0,01006 0,00503
Servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione delle acque di scarico)
NO SI
3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
1 01214390096 Finale Ambiente S.p.a.
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01214390096
Denominazione FINALE AMBIENTE S.P.A.
Data di costituzione della partecipata 1998
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata attiva
Data di inizio della procedura(1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2) NO
La società è un GAL(2) NO
(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.
(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia Savona
Comune Finale Ligure
CAP * 17024
Indirizzo * Via Calice 48
Telefono * 019/6816023
FAX *
Email * [email protected]
*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA NOME DEL CAMPO
Attività 1 38.11 – Raccolta dei rifiuti solidi non pericolosi
Peso indicativo dell’attività % prevalente
DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio di dipendenti 92
Approvazione bilancio 2019 si