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COMUNE DI URBINO PROVINCIA DI PESARO URBINO

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COMUNE DI URBINO PROVINCIA DI PESARO URBINO

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI URBINO

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO PER IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ DI CUI ALLA LEGGE 190/2014 (LEGGE DI STABILITA’ 2015)

2. POSTULATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO E FINALITÀ ISTITUZIONALI

3. PROVVEDIMENTI GIA’ ADOTTATI IN ORDINE ALLE PARTECIPAZIONI DAL COMUNE DI URBINO

4. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI URBINO

5. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI URBINO

A) PRESUPPOSTO E MOTIVAZIONE PER LA VERIFICA DEL CARATTERE INDISPENSABILI AL PERSEGUIMENTODELLEPROPRIEFINALITÀISTITUZIONALI

B) PRESUPPOSTO E MOTIVAZIONE PER LA VERIFICA DEL CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO, ANCHE MEDIANTE RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO E DELLE STRUTTURE AZIENDALI, NONCHÉ ATTRAVERSOLARIDUZIONEDELLERELATIVEREMUNERAZIONI

C) TEMPI E MODALITADI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLEPARTECIPAZIONISOCIETARIEPOSSEDUTE

D) DETTAGLIODEIRISPARMI

CONCLUSIONI

ALLEGATI – Relazione tecnica

Organismi societari e non del Comune di Urbino

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1. QUADRO NORMATIVO PER IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ DI CUI ALLA LEGGE 190/2014 (LEGGE DI STABILITA’ 2015)

Il comma 611 dell’art.1 della Legge 23/12/2014 n.190 (Legge di stabilità 2015) stabilisce che:

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n.

244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n.

147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il comma 611 dell’art.1 della Legge 23/12/2014 n.190 fa salvo quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

L'articolo 3 comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni, tra cui i Comuni, non possono costituire società, né assumere o mantenere partecipazioni anche di minoranza in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. E’ sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Il successivo comma 28 stabilisce che l’assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle già possedute deve essere autorizzato dall’organo competente con delibera motivata, verificando quindi la sussistenza dei presupposti richiesti dal comma 27.

Il comma 29, stabiliva che le pubbliche Amministrazioni, tra cui anche i Comuni, entro l’01/01/2011, dovevano cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 della medesima legge, ossia dovevano cedere a terzi le società e le partecipazioni non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

L'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha prorogato di dodici mesi dalla sua entrata in vigore (ossia fino al 01/01/2015) il termine fissato dal comma 29 dell’art.3 della Legge 244/2007. Decorso tale termine le partecipazioni non alienate mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad oggi effetto ed entro i dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri dell’art.2437 ter secondo comma del codice civile, che prevede che “il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione

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legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.”.

Il comma 612 stabilisce inoltre che il Sindaco definisce e approva, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Entro il 31 marzo 2016, il Sindaco predispone inoltre una relazione sui risultati conseguiti, che deve essere anch'essa trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 sono così riassumibili:

 (comma 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

 (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

 (co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

 (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

 (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se questo è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a

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imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

Considerato che, ai sensi della lett. e) del secondo comma dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, il consiglio comunale ha competenza in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali, si ritiene che il piano operativo e la relativa relazione sottoscritte dal Sindaco, debbano comunque essere sottoposte all’approvazione del Consiglio.

2. POSTULATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO E FINALITÀ ISTITUZIONALI La legge 190/2014 conserva espressamente, come già detto, i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Alla luce di quanto esposto è possibile sostenere che il legislatore riproponga il ruolo centrale nel nostro ordinamento dell’art 3 c.27 della legge 244/2007, principio peraltro suggerito anche dal Piano Cottarelli. In particolare l’obiettivo del piano di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate, tenendo conto dei criteri riportati al punto precedente che nel dettaglio vengono così esaminati:

in merito alla lettera a) occorre precisare che la locuzione attività “non indispensabili” è da intendersi come rafforzativo di quanto già disposto nell’art 3 c 27 della citata L 244/2007 (legge finanziaria 2008) sopra menzionata, la lettura maggiormente conforme al dettato legislativo è quella secondo la quale l’attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal “mercato” ovvero non può essere delegata ad altra società in un ambito di accorpamento. In questo contesto preme ribadire che nel rispetto della norma di cui alla legge finanziaria 2008 resta comunque ancora confermato che gli oggetti delle società che possono essere detenibili riguardano:

 La produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell’ente (la cui individuazione è da ricondurre ad un quadro normativo composito e precisamente dal D.Lgs 267/2000 e sm art 3 c2, art 13 e art 112 c 1, l’art 118 della Costituzione e si aggiungano le competenze istituzionali spettanti alle Amministrazioni in forza di norme inserite nel proprio Statuto Comunale, nonché da ultimo a quanto dispone l’art 19 del DL 95/2012 che ha elencato le funzioni fondamentali dei Comuni, il cui esercizio è obbligatorio per l’ente titolare)

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 La produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell’ente stesso, a tal proposito occorre fare riferimento a quanto puntualizzato dalla Consulta con sentenze nn.

272/2004 e 325/2010 la quale indica che “la nozione comunitaria di SIEG “servizio di interesse economico generale”, ove limitata all’ambito locale e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno “contenuto omologo”; inoltre la individuazione è stata determinata dagli orientamenti del Consiglio di Stato vedi in proposito Consiglio di Stato sez VI n.2021 del 1 aprile 2012 dove si è puntualizzato che “per identificare giuridicamente un servizio pubblico, non è indispensabile a livello soggettivo la natura pubblica del gestore, mentre è necessario la vigenza di una norma legislativa che, alternativamente, ne preveda l’obbligatorietà istituzionale e la relativa disciplina oppure che ne rimetta l’istituzione e l’organizzazione all’Amministrazione”.

In conclusione, se è vero che, sulla base di un indiscusso principio generale dell’ordinamento, la società partecipata di un ente locale deve svolgere attività che rientrano nell’ambito delle peculiari funzioni istituzionali/amministrative dell’ente stesso, nonché da ultimo l’attività necessaria al perseguimento del fine istituzionale è da intendersi “indispensabile” allorché non reperibili sul mercato, è altrettanto vero che non sempre in questo campo è dato da riscontrare la cosiddetta certezza del diritto, e che può risultare talvolta problematico porre in essere scelte rispondenti pienamente al diritto in quanto, come detto, poco chiaro in materia. Di qui la necessità di attenersi alle indicazioni operative della giurisprudenza utile per orientare l’operato dell’ente pubblico, nonché le stesse indicazioni che possono essere desunte dal Programma di razionalizzazione delle partecipazioni del 7 agosto 2014 redatto dal Commissario Straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli.

A ciò si aggiunga la continua proliferazione di norme in materia societaria che non permettono di avere un quadro normativo certo, vedi da ultimo il disegno di legge sulla riforma della pubblica amministrazione che prevede alcune norme sulle società partecipate che, con probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e modifiche in materia.

in merito alla lettera b) tale criterio risulta essere l’unico a valenza oggettiva e richiama la soppressione delle società senza dipendenti, o con dipendenti inferiore agli amministratori con riferimento alla situazione esistente con l’approvazione della legge di stabilità; a tal proposito si evidenziano problematiche nel caso che si verificasse tale ipotesi in situazioni di compagine societaria in capo a soggetti diversi la cui procedura di soppressione contemplata dalla normativa risulterebbe piuttosto articolata;

in merito alla lettera c) richiede l’eliminazione delle società che svolgono attività similari per non incorrere nella proliferazione di organismi esterni alla Pubblica Amministrazione che hanno attività analoga ricavabile da una lettura congiunta degli oggetti sociali e delle attività espletate ed affidate dagli enti stessi;

in merito alla lettera d) richiede l’aggregazione delle società che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di produrre economie di scala;

in merito alla lettera e) richiama all’esigenza del contenimento dei costi di funzionamento, indicando specificatamente alcune aree d’intervento in quelle relative alla governante.

Detti criteri hanno un elevato contenuto che va necessariamente soggettivizzato e contestualizzato alla realtà locale, tranne quello riferito alla “soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”.

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3. PROVVEDIMENTI GIA’ ADOTTATI IN ORDINE ALLE PARTECIPAZIONI DAL COMUNE DI URBINO

 Con Delibera di Consiglio n.111 del 21/12/2010 il Comune di Urbino ha effettuato la ricognizione richiesta dai commi da 27 a 33 dell’art.3 della Legge n.244/2007. La valutazione all’epoca è stata fatta sulle Soc. di cui allo schema riportato al punto successivo. Con tale delibera è stato autorizzato il mantenimento delle partecipazioni suddette.

 Con delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 28.11.2013 , fra l’altro si da atto, per quanto illustrato nelle premesse dell’atto medesimo ed in particolare per gli adempimenti di cui all’art 34 commi 20 e 21 del DL 179/2012, che l’amministrazione può mantenere la partecipazione nella Società Urbino Servizi spa quale modello house provviding conforme ai principi comunitari per la gestione dei servizi pubblici locali per le motivazioni di seguito riportate:

- va rammentato che, come ha puntualizzato la Corte costituzionale, «la nozione comunitaria di SIEG (servizi di interesse economico generale), ove limitata all’ambito locale e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno “contenuto omologo”» (si v.

Corte cost. sentt. n. 272/2004 e 325/2010), come recepito anche dalla Corte dei Conti (cfr., da ultimo, Corte dei Conti, sez. Lombardia, parere n. 506 del 27 novembre 2012)

- pertanto l’attività di Urbino Servizi ricade nella disposizione dell’art. 34 commi 20 e 21, sopra citati, di modo che la prosecuzione degli affidamenti avverrà secondo il modello organizzativo vigente se conforme ai principi comunitari;

- pertanto si da conto di quanto fin da ora è riscontrabile sulla conformità di Urbino Servizi quale modello in house providing in quanto:

o il “controllo analogo”è garantito dalle specifiche e dettagliate disposizioni contenute nello statuto e nei contratti di affidamento dei servizi, dandosi atto che non vengono svolti servizi pubblici a rilevanza economica “ a rete “ per i quali l’art. 3 bis del D.L. 138/2011 come modificato dall’art. 25 del D.L. 24/01/2012 n. 1 attribuisce all’ ente di bacino la scelta del modello organizzativo;

o la società è partecipata unicamente dal Comune di Urbino e pertanto la totalità del capitale è pubblico;

o la società svolge l’intera propria attività nell’esclusivo interesse del Comune socio a favore esclusivo dei cittadini/utenti presenti nel territorio del Comune medesimo;

 Con Delibera di Consiglio n.89 del 20/12/2013 avente ad oggetto: “provvedimenti in materia di partecipazione societaria detenuta dal Comune di Urbino”è stata fatta una nuova valutazione delle partecipazioni detenute alla luce sia dei commi 27-28-29 dell’art.3 della Legge 244/2007, sia dell’art.14 comma 32 del Decreto Legge 31/05/2010 n.78 e s.m.i. (ora abrogato) e pertanto senza seguito della procedura indicata.

L’Amministrazione ha disposto la dismissione della partecipazione in Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l.. in applicazione dei criteri previsti dall’art.14 comma 32 del Decreto Legge 31/05/2010 n.78 e s.m.i..

L’art.14 comma 32 del Decreto Legge 31/05/2010 n.78 e s.m.i. ha previsto che i Comuni dovevano procedere alla liquidazione delle società o cedere le partecipazioni possedute, ad esclusione, per comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, delle società già costituite:

a) che avevano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b) che non avevano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c) che non avevano subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

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Le società detenute da questa Amministrazione viene riassunta nel quadro ALLEGATO alla voce

“Organismi societari e non del Comune di Urbino”;

4. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI URBINO PARTECIPAZIONE SOCIETARIE DIRETTE

Alla luce degli atti sopra riportati il quadro riferito alla partecipazione a società direttamente dal Comune di Urbino è il seguente :

DENOMINAZIONE ORGANISMO PARTECIPATO

FINALITÀ DELLA SOCIETÀ

PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO

AI SENSI DELLALEGGE

244/2007 ATTO CC 111/2010

QUOTA PARTECIPAZIONE

A1) AMI SPA

L’esercizio ed organizzazione del trasporto

pubblico urbano, sub – urbano e ogni altro servizio connesso alla mobilità

Servizio di interesse generale

42,19%

A2) MEGAS.

NET SPA

Proprietà patrimonio reti gas, acqua, fognature e attività complementari

Servizio di interesse generale (Società

degli asset) 18,39%

A3) MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.

Gestione servizi pubblici locali (servizio idrico integrato, igiene ambientale,

distribuzione gas)

Servizio di interesse

generale 1,52%

A4) URBINO

SERVIZI SPA Attività inerente i servizi pubblici locali e/o servizi strumentali

Servizi di interesse generale/ Attività

strettamente collegate alle finalità

istituzionali 100%

DENOMINAZIONE ORGANISMO PARTECIPATO

FINALITÀ DELLA SOCIETÀ

PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO

AI SENSI DELL’ART 14 C 32

DL 78/2010 ATTO CC 89/2013

QUOTA PARTECIPAZIONE

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI s.c. a r.l.

Promozione e sviluppo del turismo congressuale e d’affari nel comprensorio che riunisce la città di Fano, Gabicce Mare, Pesaro, Senigallia

e Urbino

Vendita o cessione partecipazione azionaria come da

atto CC 89/2013

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1,14%

ALTRE PARTECIPAZIONI IN ORGANISMI NON SOCIETARI

Per completezza di informazioni si evidenzia che il Comune di Urbino detiene delle partecipazioni anche nei seguenti consorzi / assemblee:

CONSORZI/ASSEMBLEE ALL'INTERNO DELLE QUALE SI DETIENE UNA

PARTECIPAZIONE

PARTITA IVA RIFERIMENTO NORMATIVO

A.A.T.O. Autorità d'Ambito

Territoriale Ottimale 92027570412

Consorzio obbligatorio di Comuni,

costituito ai sensi della L.

n.36/1994 e della L.R. Marche n.18/1998.

Consorzio Urbino e il

Montefeltro 02000480414

Gestione del Sistema Turistico Locale (STL)

"Urbino e il Montefeltro"

Consorzio Intercomunale del Montefeltro Ca’ Lanciarino

82007330416

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE

Societa’ diretta Società indiretta Percentuale di partecipazione indiretta

Comune Urbino URBINO SERVIZI SPA Convention Bureau Terre Ducali

Scarl

1,14 %

AMI SPA Consorzio Urbino e il Montefeltro 1,26%

Pesaro Parcheggi Spa 5,53%

Convention Bureau Terre Ducali Scarl

1,50%

Adriabus scrl 19,76%

Mobilitami srl 12,65%

MARCHE

MULTISERVIZI SPA

Società Intercomunale di Servizi spa

0,63% in

liquidazione

MMS ecologica srl 1,52%

(9)

Hera Comm Marche 0,44%

Acquagest srl 0,30 in

liquidazione

Marina di Pesaro srl 0,07%

Ricicla srl 0,15%

Consorzio Montefeltro energia 0,25% In liquidazione

Natura srl 0,69% In

liquidazione

Naturambiente srl 1,52%

Adriatica Acque srl 0,11%

Team srl 0,30%

Dal quadro riepilogativo è possibile verificare che trattasi di società la cui partecipazione indiretta da parte del Comune di Urbino non è significativa e pertanto siamo in assenza della possibilità di un potere di intervento diretto collegato anche alla assenza di accordi parasociali o norme statutarie che permettono una possibile incisività.

5. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI URBINO

Vista l’ALLEGATA Relazione Tecnica dove vengono riepilogate per ogni società i seguenti dati:

 Dati generali e compagine societaria

 Oggetto sociale

 Motivazione della costituzione e della partecipazione di carattere normativo

 Presupposto e motivazione per la verifica soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

 Presupposto e motivazione per la verifica della attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali e aggregazione di società di servizi pubblici di rilevanza economica

 Partecipazioni dirette possedute dalla Società A seguito si riportano le considerazioni per ogni società relative a:

Presupposto e motivazione per la verifica del carattere indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali

Presupposto e motivazione per la verifica del contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni

A)PRESUPPOSTO E MOTIVAZIONE PER LA VERIFICA DEL CARATTERE INDISPENSABILI AL PERSEGUIMENTODELLEPROPRIEFINALITÀISTITUZIONALI

AMI SPA

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La posizione orografica del Comune ha sempre posto il problema della mobilità: le diverse amministrazioni che nel tempo si sono succedute lo hanno dovuto affrontare con un gravoso impegno economico e organizzativo al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini.

Per trovare soluzioni di mobilità adeguate, il Comune di Urbino fin dalla fine degli anni 90 si è dotato di uno strumento societario (allora Azienda Multiservizi Intercomunale) con lo scopo di pianificare e sviluppare il trasporto pubblico locale e successivamente trasformata in Azienda Spa.

L’azienda continua a svolgere l’attività prevista nell’oggetto sociale attraverso la società consortile Adriabus, partecipata dalla stessa per il 46,85 % che gestisce, a seguito di gara, il trasporto urbano ed extraurbano del Bacino di Pesato Urbino come servizio a rete integrato.

La necessità di soddisfare nel tempo la sempre maggiore domanda di mobilità e la vocazione della nostra città ad essere luogo di servizi (sede di università, polo di formazione per studenti di scuola superiore, città turistica, elevato numero di persone anziane nel vasto territorio comunale ) impongono una politica di governo integrata che tenga conto delle diverse esigenze che vengono soddisfatte in forza di indirizzi politici attraverso l’attività svolta dalla società direttamente partecipata Ami Spa che, come già detto, gestisce il servizio di trasporto locale per conto della consortile Adriabus. La necessità del mantenimento della nostra società è anche legato al servizio rivolto alla utenza scolastica /universitaria che gravita nella città di Urbino, e che comporta una notevole ingerenza e necessità organizzative sul tessuto urbano che vede raddoppiare, in certi periodi dell’anno le unità residenti nel proprio comune.

Le motivazioni di carattere normativo e strategico che determinano il carattere indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e l’esigenza di mantenere la Società sono riconducibili alla qualità di servizio di interesse generale che ricopre il TPL. Il servizio di trasporto collettivo è già stato considerato di rilevanza economica ai sensi del c. 8, art. 113 D.lgs 267/2000 cosi come modificato dal comma 1 art. 35 della legge 448/2001 e successive modificazioni e integrazioni. Occorre segnalare che il servizio in questione riveste un particolare settore, lo stesso Commissario Cottarelli lo tratta separatamente con precise indicazioni circa la strategia di una possibile futura riforma da adottare.

MEGAS NET SPA

Le motivazioni di carattere normativo e strategico che determinano il carattere necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e l’esigenza di mantenere la Società sono riconducibili all’obbligo di gestire le reti e gli impianti attraverso un soggetto pubblico, in applicazione del menzionato art 113 c.13 del D Lgs 267/2000.

La specificità del servizio in questione rientra nel servizio di interesse generale. E’ configurabile come società degli asset indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

MARCHE MULTISERVIZI SPA

La Società opera principalmente se non esclusivamente nel settore dei servizi pubblici a rilevanza economica di cui all'art. 113 del TUEL ( D.Lgs. n. 26712000); in quello della distribuzione gas, regolato dal D.Lgs. n. 164/2000, quello dell'idrico integrato e dell'igiene urbana, regolato dal D.Lgs.

152/2006 (codice ambientale). Il settore dei servizi pubblici locali è stato oggetto di interventi normativi del legislatore nazionale molto frequenti con periodicità quasi annuale.

Alla luce delle disposizioni normative sopra illustrate e alla strategia posta in essere da questa Amministrazione risulta evidente che la scelta fatta è in linea e corrispondenti al dettato normativo e agli obiettivi di valorizzazione del territorio nel rispetto dei diritti di ogni soggetto e dell’efficienza e qualità perseguiti dagli obiettivi aziendali. Infatti, l’integrazione ha permesso agli enti che governano i servizi pubblici locali (Provincia, Comuni e AATO) di avere un minor numero di gestori con la conseguenza facilitazione del processo di pianificazione degli interventi e controllo dei risultati.

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Da ultimo l’AATO n.1 Marche Nord_Pesaro Urbino ha provveduto agli adempimenti di cui all’art 34 del DL 179/2012 convertito con modificazioni in L. 221/2012 concernente la gestione del SII da parte del gestore Marche Multiservizi Spa provvedendo alle verifiche di conformità ai requisiti previsti dalla normativa europea in merito alla gestione dei SPL attraverso il modello della società mista come da Relazione datata 9.12.2013 regolarmente pubblicata sul sito Internet che a seguito di una ampia argomentazione riporta la seguente conclusione:

“In conclusione, sulla base di quanto argomentativamente dedotto, si ritiene che gli affidamenti in essere possano proseguire fino alla naturale scadenza, poiché risultano conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea”

Le motivazioni di carattere normativo e strategico che determinano il carattere indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e l’esigenza di mantenere la Società sono riconducibili al fatto che trattasi di una azienda multiservice, che produce servizi di interesse generale a rilevanza economica, costituita ai sensi dell’art. 113 del Decreto Lgs 267/2000 che legittimano la partecipazione di questo ente locale.

URBINO SERVIZI SPA

Questo Comune con la costituzione della Società Urbino Servizi S.p.A., ha inteso espletare i servizi di interesse generale e in modo residuale le attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali per conseguire il raggiungimento di una maggiore flessibilità nei processi gestionali, pur mantenendo la potestà di indirizzo e controllo sulle attività affidate.

L’attività istituzionale dell’ente, è riconducibile in termini generali alle disposizioni normative presenti nel TU 267/200 artt. 3 e 13 che assegnano al comune tutte le attività amministrative che riguardano la popolazione e il suo territorio, nonchè all’art 112 c1. che assegna agli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, la gestione dei servizi volti a raggiungere obiettivi di scopo sociale e a promuovere lo sviluppo economico delle comunità locali.

La ricerca di modelli gestionali delle attività che consentissero il conseguimento di obiettivi di contenimento della spesa pubblica e anche di un miglioramento dell’efficacia dell’azione e dell’efficienza complessiva dei servizi, ha portato questo Comune a compiere la scelta di affidare alcuni servizi alla propria Società di cui è unico socio. La necessità di fornire servizi al cittadino improntati all’insegna dei contenimenti dei costi, del miglioramento qualitative delle prestazioni rese all’utenza con una contestuale valorizzazione dei processi decisori in capo a questa amministrazione.

Nell’ambito delle varie funzioni elencate nel vasto Oggetto Sociale dello Statuto di Urbino Servizi Spa, – a cui in genere le Società ricorrono per evitare il ricorso all’intervento notarile per ogni successiva modifica dello stesso oggetto – questa Amministrazione le ha conferito una serie di servizi di carattere socio economico, fra questi quelli riconducibili alla gestione di impianti sportivi (Palazzetto dello Sport) con l’obiettivo di dotare la Città di strutture che finalmente potessero consentire lo svolgimento di pratiche sportive a livello territoriale tali da andare a soddisfare il programma di politiche giovanili, tra l’altro gravato dalla presenza in città di un numero elevato di studenti universitari. Ciò senza rinunciare ad esercitare il controllo analogo e ad espletare pienamente i propri compiti di indirizzo e verifiche a garanzia dei rapporti che su un terreno così delicato come quello delle politiche sportive con risvolti in ambito sociali sono necessari.

La stessa filosofia sta alla base dell’affidamento residuale in gestione dei servizi strumentali rivolti alle scuole di infanzia e nidi e mensa comunale , servizi per i quali l’amministrazione ha ritenuto, con l’atto CC 98 del 28.11.2008 che l’affidamento “in house ad Urbino Servizi s.p.a. costituisce, dal punto di vista organizzativo e funzionale, la scelta più valida ed opportuna tra le varie effettuabili, sia rispetto ad una eventuale gestione diretta dei servizi, sia rispetto ad altre forme di affidamento esterno in quanto l’Amministrazione Comunale potrà continuare ad esercitare un ruolo di indirizzo e di controllo dell’attività, e ciò a garanzia dei rapporti che, su un terreno così

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delicato come quello delle politiche educative, l’Ente Comune deve comunque salvaguardare, muovendosi con estrema cautela e rifuggendo da logiche meramente speculative o di mercato”

Altri servizi di carattere strategico e riconducibili ai beni e servizi strettamente necessari ed indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali affidati ad Urbino Servizi spa, derivano dalla necessità di attivare una rete infrastrutturale efficiente e di un sistema di parcheggi adeguato affinché la Città possa essere luogo di servizi per un intero territorio e meta di turismo nazionale ed internazionale. Da qui è nata la necessità di attivare un servizio di informazioni turistiche “info point” realizzato all’interno della Rampa di Francesco di Giorgio volto a migliorare l’accoglienza e l’informazione turistica. Inoltre, a seguito ad uno studio approfondito che ha prodotto un progetto di massima, un confronto fra i bilanci di Azienda e Comune e una previsione pluriennale dell’Azienda, il Comune di Urbino ha deciso di affidare la gestione della Farmacia comunale alla società come da atto CC 20 del 9.2.2006 dove la scelta viene motivata non solo per il diretto vantaggio che l’ente può ricavarne, come il mantenimento della redditività a livelli equivalenti a quelli accertati fino a quel momento, senza ulteriori impegni e soprattutto senza l’obbligo di effettuare investimenti, ma anche per una prospettiva di maggiori vantaggi per i cittadini in termini di qualità dei servizi socio sanitari ed assistenziali offerti.

Infine, in questo contesto il Comune di Urbino, ha dovuto fare scelte che hanno portato ad attuare modalità diverse di sosta nel centro storico. Proprio per cercare di risolvere il problema, questo Comune ha attivato un Piano della sosta, previsto aree di scambio collegate al centro storico mediante bus navetta e predisposto la costruzione del Parcheggio di S. Lucia che con atto CC 18 del 18.3.2009 ha affidato la gestione del servizio in concessione alla società partecipata, aggiornato successivamente con atto CC 81 del 28.11.2013, ad oggetto “Revisione del Piano economico- finanziario-patrimoniale di Urbino servizi Spa a seguito di mutate condizioni del contesto economico e per risoluzione dell’affidamento della casa di riposo montefeltro, con aggiornamento dello statuto sociale, della durata dell’affidamento del parcheggio e nodo di scambio Santa Lucia e delle articolazioni dei rapporti economici degli altri affidamenti di servizio di interesse generale in essere. Variazione di bilancio annuale e pluriannuale”.

In questa ultima delibera si da atto, che l’amministrazione può mantenere la partecipazione nella Società Urbino Servizi spa quale modello house provviding conforme ai principi comunitari per la gestione dei servizi pubblici locali per le motivazioni di seguito riportate:

o il “controllo analogo”è garantito dalle specifiche e dettagliate disposizioni contenute nello statuto e nei contratti di affidamento dei servizi, dandosi atto che non vengono svolti servizi pubblici a rilevanza economica “ a rete “ per i quali l’art. 3 bis del D.L. 138/2011 come modificato dall’art. 25 del D.L. 24/01/2012 n. 1 attribuisce all’ ente di bacino la scelta del modello organizzativo;

o la società è partecipata unicamente dal Comune di Urbino e pertanto la totalità del capitale è pubblico;

o la società svolge l’intera propria attività nell’esclusivo interesse del Comune socio a favore esclusivo dei cittadini/utenti presenti nel territorio del Comune medesimo;

Le motivazioni di carattere normativo e strategico che determinano il carattere indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e l’esigenza di mantenere la Società Urbino Servizi Spa partecipata interamente da questa amministrazione, quale modello in house providing, sono riconducibili al fatto che trattasi di una azienda che produce servizi di interesse generale a servizio della collettività.

CONVENTION BUREAU SCRL

Non necessità procedere alla verifica del carattere indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali in quanto la società risulta composta da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti come da scheda tecnica allegata e pertanto l’obiettivo è la dismissione ai sensi dell’art 1 c.569 della Finanziaria 2014, prevedendo un tentativo di vendita conforme a evidenza pubblica e nel caso di esito infruttuoso l’attivazione del diritto di recesso ex lege.

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Si precisa inoltre che con Delibera di Consiglio n.89 del 20/12/2013 avente ad oggetto:

“provvedimenti in materia di partecipazione societaria detenuta dal Comune di Urbino”è stata fatta una nuova valutazione delle partecipazioni detenute alla luce sia dei commi 27-28-29 dell’art.3 della Legge 244/2007, sia dell’art.14 comma 32 del Decreto Legge 31/05/2010 n.78 e s.m.i.

abrogato a far data dal 1.1.2014 dall’art 1 c 561 della legge di stabilità 2014.

Con detto atto l’amministrazione ha disposto la vendita o cessione azionaria della partecipazione in Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l.. in applicazione dei criteri previsti dall’art.14 comma 32 del Decreto Legge 31/05/2010 n.78 e s.m.i.. in quanto risultava una perdita di € 37.744,00 nel bilancio 2012, nonché la società risultava essere non più idoneo quale strumento per la promozione del turismo congressuale nella nostra realtà.

B) PRESUPPOSTO E MOTIVAZIONE PER LA VERIFICA DEL CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO, ANCHEMEDIANTE RIORGANIZZAZIONEDEGLI ORGANIAMMINISTRATIVI EDI CONTROLLO E DELLE STRUTTURE AZIENDALI, NONCHÉ ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DELLE RELATIVEREMUNERAZIONI

Per quanto concerne il contenimento dei costi si ritiene di definire la seguenti indicazioni di principio a tutte le società partecipate da questa amministrazione:

 Le società dovranno concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la sana gestione dei servizi e secondo criteri di economicità e di efficienza e pertanto dovranno operare attraverso il contenimento dei costi per il personale, per incarichi esterni e per l’acquisto di beni e servizi;

 Garantire comunque l’equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo scopo attraverso il rispetto dei seguenti principi:

1. non procedere ad aumenti dei compensi in favore degli amministratori

2. fermo restando il rispetto del contratto collettivo nazionale di riferimento, estendere al proprio personale vincoli alle retribuzioni individuale e alla retribuzione accessoria analoghi a quelli vigenti per i dipendenti pubblici

3. rispettare le medesime limitazioni delle assunzioni previste per le amministrazioni controllanti

4. applicare i regolamenti atti ad individuare le procedure selettive e/o comparative con garanzia di pubblicità e trasparenza al fine di consentire la più ampia partecipazione di soggetti in possesso delle professionalità e dei requisiti prescritti

5. applicare i regolamenti volti a disciplinare le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e di appalti di servizi e per l’affidamento degli incarichi professionali e di collaborazione esterna

 Osservanza delle disposizioni relative alle società partecipate della pubblica amministrazione contenute nella legge 190/2012 articolo 1 in merito agli obblighi di pubblicazione e trasparenza

 Osservanza delle disposizioni contenute nella legge 190/2012 in linea con il piano nazionale anticorruzione del 11/09/2013 approvato dall’A.N.AC

Ritenuto inoltre ribadire che le direttive di cui sopra sono rivolte a tutte le società di cui questo Comune detiene delle partecipazioni a prescindere dalla loro valenza sull’intero azionariato societario, nonché le stesse sono considerate rivolte anche alle società a partecipazione indiretta. In quest’ultimo caso (partecipazioni indirette), sarà compito degli organi societari delle società partecipate direttamente impartire alle proprie controllate direttive che assolvano allo stesso compito di quelle impartite con il presente atto nel limite e nel rispetto delle norme di riferimento applicabili ad ogni singola partecipata.

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Inoltre, al fine degli adempimenti di cui sopra, riguardo a quelle società in cui questo Comune non detiene il controllo, sarà cura del sottoscritto proporre le indicazioni di principio negli organi societari in cui è prevista la presenza di tutti i soci.

Per quanto riguarda le sotto indicate società si dispone quanto segue:

Per la Società Urbino Servizi spa di cui questo Comune detiene il 100% delle quote azionarie si individua inoltre la seguente direttiva:

 Riduzione dei costi della struttura organizzativa della società attraverso la soppressione della dirigenza e una nuova riorganizzazione dei compiti e delle mansioni all’interno del personale assegnato. Eventuale riorganizzazione delle mansioni assegnate ai propri dipendenti al fine di garantire economie di gestione di ogni singolo servizio nel rispetto dei contratti collettivi vigenti.

 Revisione e aggiornamento del piano industriale della società approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 81/2013 mediante:

1. aggiornamento delle previsioni di spesa e di entrata della sosta a pagamento in funzione dell’avvio del Parcheggio di Santa Lucia

2. verifica sulla eventuale rinegoziazione dei mutui e dei finanziamenti in essere con particolare riferimento a quelli relativi alla concessione del Parcheggio di Santa Lucia 3. verifica di tutti i servizi affidati dal Comune di Urbino con l’adozione delle eventuali misure

economiche/finanziarie che si rendessero necessarie al fine di garantire la remuneratività degli stessi

4. studio su eventuali ulteriori servizi che la società potrebbe svolgere in favore del Comune di Urbino con riduzione dei costi sostenuti dal Comune sempre garantendone la singola remuneratività in favore della società stessa

 Riduzione dei costi di gestione della società attraverso un attento esame delle spese fisse e ricorrenti e della riduzione di quelle non indispensabili

 Una proposta di rimodulazione e riduzione dei costi sostenuti da questa amministrazione, anche in funzione dell’attuazione indicazioni di principio di cui sopra, per il conferimento dei servizi assegnati e per quelli che potrebbero essere assegnati

 In merito alla società partecipata direttamente da codesta società e indirettamente da questa amministrazione in Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l si impartisce la seguente direttiva:

procedere alla cessione delle quote pari a 5,44%, possedute direttamente dalla Società Urbino Servizi spa in Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l. – Partita Iva: 02153680414, secondo le modalità di legge, stante il non rispetto della condizione di cui all’art 1 c 611 della legge finanziaria 2014 e precisamente la società risulta composta da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti come da visura di iscrizione al Registro Imprese estratto dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino in data 10/03/2015.

Per quanto riguarda AMI SPA di cui il Comune detiene il 42,19% si ribadiscono le indicazioni di principio già esposte per tutte le società ed inoltre si dispone quanto segue:

 In merito alla società partecipata direttamente da codesta società e indirettamente da questa amministrazione in Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l si impartisce la seguente

direttiva: procedere alla cessione delle quote pari a 3,57% possedute direttamente dalla Società Ami Spa in Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l. – Partita Iva: 02153680414, secondo le modalità di legge, stante il non rispetto della condizione di cui all’art 1 c 611 della legge finanziaria 2014 e precisamente la società risulta composta da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti come da visura di iscrizione al Registro Imprese estratto dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino in data 10/03/2015, risulta

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essere superiore al numero dei dipendenti. La società ha sei amministratori e soli tre addetti nel 2014.

C) TEMPI E MODALITADI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONISOCIETARIEPOSSEDUTE

Per quanto riguarda i tempi di attuazione del presente piano impartite al precedente punto si ritiene di stabilire quanto segue:

Tutte le società partecipate direttamente dovranno presentare entro il 31 gennaio 2016 una relazione che illustri sia l’attuazione delle suddette indicazioni di principio che il loro eventuale impatto sul bilancio della società.

Per quanto riguarda la Società Urbino Servizi Spa la direttiva appositamente definita per la stessa società dovrà avere la seguente tempistica:

 entro il 30 giugno 2015 dovrà essere presentato al consiglio comunale il nuovo piano industriale della società comprensivo della riorganizzazione della struttura interna

 entro il 30 settembre 2015 dovrà presentare una dettagliata relazione sull’attuazione delle ulteriori direttive specificatamente individuate per tale società

 entro il 31 gennaio 2016 una dettagliata relazione sui benefici ottenuti sul bilancio di esercizio 2015 e su quelli attesi per gli esercizi successivi in riferimento alle misure attuate in funzione delle direttive impartite con il presente piano

D) DETTAGLIODEIRISPARMI

Il piano di razionalizzazione non produrrà risparmi immediati e diretti sul bilancio comunale, ma sicuramente potrà concorrere a ridurre se non evitare il rischio di essere chiamati a ripianare le eventuali future perdite delle società.

Per quanto riguarda invece la società Urbino Servizi spa eventuali risparmi della società potranno avere una incidenza diretta anche sul bilancio comunale in quanto la stessa oltre ad essere al 100%

di proprietà comunale svolge esclusivamente servizi affidati solo ed unicamente da questo Comune.

CONCLUSIONI

A seguito della verifica dei presupposti e delle motivazioni circa il carattere indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché degli altri elementi come indicati dall’art. 1 c 611 L 190/2014, effettuati per ogni società partecipata direttamente dal Comune di Urbino si conferma il mantenimento delle seguenti società:

1) AMI SPA partecipata dal comune di Urbino al 42,19%

2) MEGAS. NET SPA “ 18,39%

3) MARCHE MULTISERVIZI SPA “ 1,52%

4) URBINO SERVIZI SPA “ 100%

 si stabilisce la dismissione ai sensi dell’art 1 c. 569 finanziaria 2014 prevedendo un tentativo di vendita ad evidenza pubblica e nel caso di esito infruttuoso l’attivazione del diritto di recesso ex legge per le quote possedute pari a 1,14% nella Società diretta Convention Bureau Terre

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Ducali s.c.r.l. – Partita Iva: 02153680414, stante il non rispetto della condizione di cui all’art 1 c 611 della legge finanziaria 2015 e precisamente la società risulta composta da un numero di amministratori pari a n. 6 superiore a quello dei dipendenti pari a n. 3, come da visura di iscrizione al Registro Imprese estratto dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino in data 10/03/2015.

 In merito alla società partecipata indirettamente da questa amministrazione in Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l la indicazione di dismissione, secondo le norme di legge, dovrà essere posta in essere dalle società che la partecipano direttamente: Urbino Servizi spa e AMI Spa come sopra illustrato.

 Vengono definite le indicazioni di principio e le direttive a cui dovranno attenersi le società partecipate dal Comune al fine di garantire il contenimento dei costi di funzionamento come dettagliate nel Piano operativo di razionalizzazione delle società possedute dal comune di Urbino di cui al punto 5).

 Vengono definiti i tempi e le modalita’ di attuazione della razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dal Comune, nonché il dettaglio dei risparmi al punto nel Piano operativo di razionalizzazione delle società possedute dal comune di Urbino di cui al punto 5).

Urbino, lì marzo 2015

Il Sindaco Maurizio Gambini

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