INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di Riano Società Cooperativa Via Dante Alighieri 25- 00060 Riano - Roma
Tel.: 06/9013701 – Fax: 06/9035195
email: bccriano@riano.bcc.it sito internet: www.bccriano.it Registro delle Imprese della CCIAA di Roma n 01025110584 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4705 - cod. ABI 08787 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A152559
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
CHE COS’È L’ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE
L’operazione di anticipo su crediti e/o fatture permette di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso – derivante da apposito mandato del Cliente o da cessione del credito da parte di questi - la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.
L’importo che risulta dai documenti riferibili a rapporti commerciali presentati alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – anticipato e messo a disposizione del Cliente, al quale sono addebitati gli interessi se utilizza l’anticipazione; se, viceversa, il Cliente non utilizza le somme, gli interessi a suo debito non vengono contabilizzati. Alla scadenza del termine previsto per la liquidazione delle fatture e/o dei crediti anticipati, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l’obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla Banca il controvalore delle somme utilizzate.
L’operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia.
Tra i principali rischi vanno considerati:
- l’obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte del terzo debitore;
- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
Foglio Informativo n° 12
Versione 1/12
Anticipo Fatture
QUANTO PUÒ COSTARE L’ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE (SBF)?
I costi riportati nella sottostante tabella si riferiscono all’ipotesi di comportamento indicata da Banca D’Italia;
pertanto i calcoli riferiti alla realtà del singolo cliente presso la BCC di Riano, possono differire relativamente al comportamento individuale. Resta inteso che in nessun caso la Banca applicherà condizioni di tasso, commissioni e spese tali da determinare un tasso effettivo globale superiore a quello consentito dalla normativa tempo per tempo vigente.
Esempio 1 – APPLICAZIONE COMMISSIONE FIDO ACCORDATO ( ESEMPIO CON TASSO NON SOCI) Contratto con durata indeterminata e commissione sul Fido Accordato ISC
Accordato 1.500 €
10,00%
Utilizzato 1.500 € per tutta la durata
Durata 3 mesi
Tasso debitore nominale annuo 7.85%
Comm. Onni. Sul Fido Accordato ( %) 0,45% Trim. ( 1,80% su base annuale) Comm. Onni. Sul Fido Accordato (importo) € 27,00 su base annua
Oneri totali € 6,75
Spese collegate all’erogazione del credito € Zero
Altre Spese ( Revisione) € Zero annuali
Interessi € 29,44
Esempio 2 – APPLICAZIONE COMMISSIONE FIDO ACCORDATO( ESEMPIO CON TASSO NON SOCI) Contratto con durata 18 mesi e Commissione sul Fido Accordato ISC
Accordato 1.500 €
9,43%
Utilizzato 0€ per 62 gg, 1.500€ per 29 gg (Utilizzato Medio 478€ )
Durata 18 mesi
Tasso debitore nominale annuo 7.85%
Comm. Onni. Sul Fido Accordato ( %) 0,45% Trim. ( 1,80% su base annuale) Comm. Onni. Sul Fido Accordato (importo) € 27,00 su base annua
Oneri totali € 40,50
Spese collegate all’erogazione del credito € Zero
Altre Spese ( Revisione) € Zero
Interessi € 176,63
INTERESSI DEBITORI
SOCI NON SOCI
Tasso debitore annuo massimo nominale per utilizzi nei limiti del fido concesso
-Fino e 100.000 -Oltre e 100.000
Tasso debitore annuo massimo effettivo per utilizzi nei limiti del fido concesso -Fino e 100.000
-Oltre e 100.000
7,35%
6,15%
7,55508%
6,29329%
7,85%%
6,25%
8,08412%
6,39802%
Tasso debitore annuo massimo nominale per utilizzi oltre i limiti del fido concesso
Tasso debitore annuo massimo effettivo per utilizzi oltre i limiti del fido concesso
14,25%
15,02973%
14,25%
15,02973%
L’ammontare dell’anticipazione viene calcolato sull’intero valore nominale degli effetti presentati.
Tasso annuo massimo per interessi di mora Non applicata
Capitalizzazione Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore a trimestre e comunque all’atto dell’estinzione del rapporto.
Modalità di calcolo degli interessi Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni).
IMPORTIMASSIMIDISPESE
Invio di ogni comunicazione prevista dalla vigente normativa sulla trasparenza bancaria ( comprese quelle dovute ai sensi del d. lgs. 385/93 ) oltre rimborso spese postali
€ Zero € Zero
Commissione incasso documenti € Zero € Zero
Commissioni di valutazione per ogni operazione di anticipazione richiesta
€ Zero € Zero
Rimborso spese informativa precontrattuale € Zero € Zero
ALTRI ONERI
Imposte e tasse presenti e future A carico del cliente
DECORRENZA VALUTE
Pagamento fattura anticipata Data operazione
COMMISSIONI
Commissione Onnicomprensiva sul Fido Accordato - CFA 0,45% Trimestrale
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale” può essere consultato presso le filiali della Banca e sul sito internet di questa www.bccriano.it.
Se l’ISC dovesse superare il tasso d’usura, la banca si avvale di strumenti informatici tali da ricondurlo entro i limiti di legge.
RECESSO E RECLAMI
Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di 30 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede
entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Recesso dal contratto
Sia la banca sia il cliente hanno in ogni momento il diritto di recedere dal rapporto, con preavviso di almeno 15 giorni da fornire mediante lettera raccomandata A.R.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 5 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.
Reclami
Il cliente può presentare un reclamo alla Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami disponibile in Agenzia, tramite:
- Lettera consegnata brevi mano all’Ufficio Reclami della banca: Via Dante Alighieri, 25 00060 Riano Roma;
- Raccomandata A/R all’Ufficio Reclami della banca: Via Dante Alighieri, 25 00060 Riano Roma;
- E-mail all’Ufficio Reclami della banca: salvig@riano.bcc.it – reclami@riano.bcc.it
La banca è obbligata a rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
1. Arbitro bancario e finanziario (ABF)
o Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000 euro, con esclusione dei servizi di investimento.
o Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.
o Controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M.
13 Dicembre 2001, n° 456, emanato in attuazione del D.Lgs. 28 luglio 2000, n° 253.
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
2. Ombudsman – Giurì Bancario
o Controversie relative a servizi di investimento.
o Controversie relative a bonifici transfrontalieri.
3. Conciliatore Bancario e Finanziario
o Controversie relative alle materie attinenti l’operatività degli intermediari, bancari e finanziari.
Per ulteriori informazioni inerenti all’Ombudsman-Giurì Bancario ed al Conciliatore Bancario e Finanziario si può consultare il sito: www.conciliatorebancario.it o chiedere alla banca.
LEGENDA
Commissione Onnicomprensiva sul Fido Accordato
Commissione onnicomprensiva, prevista nel caso in cui al cliente sia concesso un fido, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento medesimo.
Giorni banca giorni ulteriori rispetto alla scadenza facciale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell’operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
Istruttoria analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell’affidamento.
Numeri dare prodotto della formula “capitale moltiplicato giorni”, dove il capitale è rappresentato dall’importo dovuto dal Cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell’operazione e la data di scadenza degli effetti e documenti aumentata dei giorni banca.
Periodicità di capitalizzazione periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in
degli interessi conto producendo ulteriori interessi. Nell’ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Tasso di interesse debitore corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse di mora ammontare del risarcimento dovuto alla Banca nel caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme da parte del Cliente.
Tasso di interesse nominale Rapporto percentuale tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di interesse effettivo Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all’anno - di capitalizzazione degli interessi.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria “finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale”, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi.