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CITTÀ DI PORTO SANT ELPIDIO Provincia di Fermo

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Academic year: 2022

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C O P I A per Albo

CITTÀ DI PORTO SANT’ELPIDIO

Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE DELL’AREA

GESTIONE DEL TERRITORIO, PATRIMONIO E SERVIZI

113 del 20/08/2016 Prot. Generale n° 428 del 26/09/2016

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1-7-2014 AL 31-5-2015 - PAGAMENTO ENEL SERVIZIO ELETTRICO, ACCONTO 50%.

Visto il Decreto del Sindaco con il quale è stato affidato al sottoscritto la responsabilità della gestione

dell’Area Gestione del Territorio, Patrimonio e Servizi per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 107 del

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

(2)

Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1-7-2014 AL 31-5-2015 - Pagamento ENEL Servizio Elettrico, acconto 50%.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che questo Comune aveva stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica con la ditta Heracomm di Imola con scadenza 30-6-2014 in regime di mercato libero;

tale contratto non fu rinnovato da parte della Heracomm, né il Comune individuò altro fornitore sul mercato libero dell’energia e, in base alla regolamentazione in materia, alla scadenza del contratto doveva avvenire la migrazione della fornitura nel regime di

“salvaguardia”, cioè l’attribuzione d’ufficio del fornitore da parte del sistema di gestione nazionale;

dopo la scadenza del contratto con Heracomm, non è avvenuta la suddetta migrazione nel regime di “salvaguardia” bensì al servizio di “maggior tutela” dell’Enel Servizio Elettrico, il quale è un servizio simile ma con tariffe diverse perchè riservato a determinate categoria d’utenze, in cui questo Comune non rientra;

Viste le comunicazioni di attivazione della fornitura pervenute da parte di Enel servizio elettrico, con allegati i modelli da compilare per il perfezionamento contrattuale, tra cui il modello di dichiarazione di possesso dei requisiti di appartenenza al regime di “maggior tutela” anziché di “salvaguardia”.

le lettere prot. 25141 del 30.8.2014, prot. 27831 del 24.9.2014, prot. 27834 del 24.9.2014, prot. 30506 del 15.10.2014, con le quali il Comune ha contestato espressamente l’erronea attivazione delle forniture da parte di ENEL servizio elettrico – servizio di “maggior tutela”, ordinando nel contempo la rettifica, specificando che questo ente non possiede i requisiti per il regime di “maggior tutela” e perciò rientra in regime di “salvaguardia”.

Preso atto che questo Ente, non avendone i requisiti, non solo non ha mai richiesto il servizio di

“maggior tutela” ma sin da subito con nota prot.n. 25141 del 30.08.2014 ha contestato ad Enel Servizio Elettrico l’arbitraria attivazione ed ha richiesto espressamente di essere trasferito al servizio di “salvaguardia”.

(3)

Considerato che nonostante ciò, Enel Servizio Elettrico dal 1-7-2014 ha attivato le forniture come preannunciato e successivamente ha prodotto le corrispondenti fatturazioni;

che il Comune ha contestato ogni volta le fatturazioni pervenute ribadendo la motivazione di mancanza dei requisiti di appartenenza al regime di “maggior tutela” e disponendo la restituzione senza pagamento delle stesse;

che nonostante ogni spiegazione fornita dal Comune, Enel ha sempre risposto in modo non puntuale e non esaustivo, e soprattutto senza prendere atto della mancanza dei requisiti di appartenenza al regime di maggior tutela, proseguendo il servizio di fornitura di energia in regime di “maggior tutela” anziché effettuare la cessazione ed eseguire il trasferimento al regime di “salvaguardia”.

che tale correzione è avvenuta solo dopo undici mesi dall’attivazione, a partire dal 1-6- 2015, senza peraltro alcuna comunicazione da parte di Enel di presa d’atto delle contestazioni inoltrate dal Comune, ma di fatto ammettendo l’erronea attivazione delle forniture in regime di “maggior tutela”.

Vista la lettera del Comune prot. 22903 del 1-7-2015 con la quale si ribadivano le precedenti contestazioni, alla luce anche dell’avvenuto passaggio correttivo al regime di

“salvaguardia”, e si invitava Enel Servizio Elettrico a rettificare le fatturazioni precedentemente emesse e non pagate dal Comune, proponendo come possibile soluzione la fatturazione con l’applicazione delle tariffe del regime di “salvaguardia” anzichè di

“maggior tutela”;

Considerato che Enel ha risposto dopo quasi un anno con lettera pervenuta in data 1-6-2016 prot.

19273 che peraltro consiste nel preavviso di azione legale in caso di mancato pagamento di tutte le fatture emesse, rispondendo in modo superficiale alle contestazioni e proposte del Comune;

Preso atto della nota del Comune prot. 23700 del 5.7.2016 con la quale comunica all’ENEL Servizio Elettrico la volontà di procedere al pagamento di un acconto del 50%

dell’importo fatturato per la fornitura di energia elettrica nel periodo dal 1.7.2014 al 31.5.2015;

che tale decisione è motivata:

- al solo fine di pervenire alla definizione in via bonaria della vertenza, senza che ciò comporti in alcun modo acquiescenza alle posizioni Enel

- evitare l’aggravio delle spese per l’applicazione di interessi o espletamento di azioni legali;

- acquisire un quadro di confronto redatto dall’enel degli importi fatturati e di quelli corrispondenti qualora fossero state applicate le tariffe di “salvaguardia”, permettendo di verificare in maniera oggettiva il vantaggio delle condizioni economiche applicate da enel, e giustificare il pagamento per intero dell’importo contabilizzato.

Rilevato che la somma complessiva fatturata è pari a euro 826.307,44 e l’acconto del 50% risulta pari a euro 413.153,70;

Preso atto che negli anni 2014 e 2015 corrispondenti alla contestazione in premessa, le somme previste in bilancio per la copertura delle spese di fornitura di energia elettrica per i vari servizi comunali, sono state conservate tra i residui passivi del bilancio nei diversi capitoli di competenza della spesa, in vista di un successivo pagamento del servizio che comunque veniva usufruito, a prescindere dal fornitore che sarebbe stato riconosciuto al termine del contenzioso.

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Accertato che il suddetto pagamento da effettuare di un acconto del 50%, trova la necessaria copertura finanziaria nei rispettivi capitoli dei vari servizi corrispondenti alle varie forniture;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Visto l’art. 28 del D.L. 25.2.1995 n° 77;

l’art. 36 del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1 – di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 – di liquidare e pagare ad ENEL Servizio Elettrico la somma di euro 413.153,70 quale acconto pari al 50% dei corrispettivi fatturati per la fornitura di energia elettrica nel periodo dal 1.7.2014 al 31.5.2015;

3 – di disporre che il pagamento sarà effettuato liquidando e pagando solo alcune fatture, per intero, fino al raggiungimento della quota del 50% dell’importo complessivo, al fine di rendere più agevoli le operazioni contabili;

4 – di imputare la suddetta spesa ai rispettivi capitoli dei vari servizi corrispondenti alle varie forniture, di cui risulta la necessaria copertura finanziaria;

5 – di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.L. 18/08/2000 n° 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

iride: 696647

(5)

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Data: 26-09-2016 IL RESPONSABILE

SETTORE PATRIMONIO E SERVIZI

Firmato digitalmente da Alessandrini Fabio, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. ,con certificato rilasciato da Actalis Qualified Certificates, N. 64 94 C1 CE E3 8E 34 CD.

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Data: 17-10-2016

Il Dirigente dell’Area Serv. Istituzionali, Finanziari, Attività Produttive, Serv. alla Persona e alla Comunità

Firmato digitalmente da Petrelli Claudia, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. ,con certificato rilasciato da Actalis Qualified Certificates, N. 7D 3C 85 06 0C 6D D4 EF.

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Data: 17-10-2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente da Petrelli Claudia, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. ,con certificato rilasciato da Actalis Qualified Certificates, N. 7D 3C 85 06 0C 6D D4 EF.

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