Prot. n. 13287/07/CDP
Nella seduta del A i °2-^\composto come da verbale in pari data;
udito il Relatore Consigliere Mario CICALA - Presidente della Commissione II - Ufficio Studi e Documentazione - in ordine alla problematica evidenziata nella nota prot. n. 050/07 del 16.10.2007, con la quale l'Associazione Magistrati Tributali e/o la Commissione Tributaria Regionale - Lazio - premesso che "le intervenute modifiche al D.P.R. n. 602/73, che danno facoltà ai concessionari di iniziare gli atti esecutivi per la riscossione coatta delle imposte (fermo veicoli, iscrizioni ipotecarie, blocco conti correnti bancali) dopo i 60 giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali, cozzano contro i tempi per le proposizioni dei ricorsi contro i suddetti atti, nonché all'assegnazione e trattazione degli stessi così come stabilito dal D. Lgs. n. 546/92" e che "tale stato di cose fa scaturire la notifica ai contribuenti di atti esecutivi da parte del concessionario mentre, le Commissioni Tributarie Provinciali non riescono ad accelerare la trattazione delle cartelle impugnate poiché le richieste di sollecito di discussione non possono essere calendarizzate in tempi ragionevoli per sospenderne l'esecutività, stante il limite dei ricorsi trattati nell'anno da ogni sezione, determinato da un accordo sindacale che regola il funzionamento del personale di segreteria"; si chiede che il Consiglio si adoperi per trovare soluzioni al prospettato problema;
considerato che la Commissione II - Studi e Documentazione - investita dal Consiglio al fine di formulare un parere in proposito, ritiene che il comma 3 dell'ari.
47 del Decreto Legislativo n. 546/92 consente al Presidente della Commissione di disporre con decreto la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del Collegio;
DELIBERA
di rispondere nei sensi di cui in motivazione.
Si comunichi alla Associazione Magistrati Tributali e/o la Commissione Tributaria Regionale - Lazio.