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REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO composta dai magistrati

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Deliberazione n. 114/2021/PRSP Comune di Ceccano (FR)

Verifica misure correttive art. 148bis TUEL

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI Presidente;

Laura D’AMBROSIO Consigliera;

Mauro NORI Consigliere;

Alessandro FORLANI Consigliere;

Francesco SUCAMELI Consigliere;

Ottavio CALEO Referendario-Relatore.

Nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2021 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE VISTI l’art. 100, comma 2, e l’art. 103 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/CONTR/2000;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, con cui è stato approvato il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali con le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l’art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

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VISTO il decreto–legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

RICHIAMATA la delibera n. 64/2021/PRSP, emessa dalla Sezione nei confronti del Comune di Ceccano (FR) ai sensi dell’art. 148 bis del TUEL;

VISTE la relazione pervenuta dal Comune (prot. Cdc. n. 5743 del 31 agosto 2021) di illustrazione delle misure correttive adottate a seguito della suddetta deliberazione, la documentazione allegata nonché il parere reso in merito dall’Organo di revisione (prot. Cdc. n. 5758 del 1° settembre 2021);

VISTA la nota (acquisita a prot. Cdc. n. 5637 del 20 agosto 2021) con cui l’Ente ha trasmesso, ai sensi dell’art. 243 bis, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, la delibera di Consiglio comunale n. 36 del 19 agosto 2021, avente ad oggetto “Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000”;

VISTA l’ordinanza n. 39 del 12 ottobre 2021 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Ref. Ottavio Caleo;

RITENUTO IN FATTO

A seguito dell’attività di controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari 2013-2019 del Comune di Ceccano (FR), effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’art. 148 bis del TUEL, questa Sezione ha emanato la deliberazione n. 64/2021/PRSP (che si ha qui per integralmente richiamata), accertando la presenza di illegittimità-irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’Ente in ordine ai seguenti aspetti:

- reiterato ricorso e contabilizzazione dell’anticipazione di tesoreria;

- gestione dei residui e andamento delle riscossioni;

- determinazione del Fondo pluriennale vincolato;

- composizione del risultato di amministrazione e corretta valorizzazione delle quote da accantonare, vincolare e destinare a investimenti in base ai principi contabili;

- modalità di determinazione e ripiano del disavanzo di amministrazione;

- rispetto della normativa sulla tempestività dei pagamenti commerciali e smaltimento dei residui passivi correnti;

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- rapporti di debito/credito con società e organismi partecipati;

Con la stessa deliberazione è stato ordinato al Comune di assumere, nei 60 giorni successivi al deposito della stessa, misure correttive sul ciclo di bilancio idonee a rimuovere le criticità riscontrate, comunicandole alla Sezione, unitamente ad apposita relazione di congruità delle misure da parte dell’Organo di revisione.

Il 31 agosto 2021, entro il termine concesso, il Comune ha inviato una relazione (prot.

Cdc. n. 5743) di illustrazione delle misure correttive adottate a seguito della citata deliberazione con annessa documentazione a corredo; successivamente è pervenuto anche il parere favorevole reso in merito dall’Organo di revisione (prot. Cdc. n. 5758 del 1° settembre 2021).

In precedenza, lo stesso Ente aveva provveduto a trasmettere alla Sezione (prot. Cdc.

n. 5637 del 20 agosto 2021), ai sensi dell’art. 243 bis, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, la delibera di Consiglio comunale n. 36 del 19 agosto 2021, avente ad oggetto “Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000”.

Il Magistrato istruttore, esaminata la documentazione trasmessa, ha richiesto la convocazione dell’odierna camera di consiglio ai fini della valutazione collegiale della Sezione ai sensi dell’art. 148-bis del TUEL.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l’obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale,

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finalizzato a tutelare, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell’ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell’equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l’art. 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall’art.

3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213), ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell’ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell’assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l’obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ciò posto, con la documentazione richiamata in premessa, il Comune di Ceccano ha prodotto, secondo quanto disposto dal Collegio ai sensi dell’art. 148-bis del TUEL, apposita informativa in ordine alle misure correttive adottate a seguito delle criticità accertate nella deliberazione n. 64/2021/PRSP, con particolare riguardo all’effettiva implementazione dei preannunciati adeguamenti contabili sul proprio ciclo di bilancio in sede di approvazione del rendiconto 2020 e del bilancio di previsione 2021/2023.

In particolare, l’Ente, con la delibera di C.C. n. 35 del 19/8/2021, di approvazione del suddetto rendiconto, ha accertato un disavanzo di gestione 2020 pari a - € 8.010.934,90, notevolmente accresciuto rispetto al disavanzo al 31/12/2019, pari a - € 3.289.835,29,

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in ragione delle determinazioni assunte in ordine ai residui attivi al 31/12/2020 (cancellati per un importo di € 3.093.851,77) e alla quantificazione delle risorse accantonate, vincolate e destinate nel risultato di amministrazione.

Dalla documentazione trasmessa detto disavanzo risulta così composto:

- per € 1.852.110,62, disavanzo di gestione ex art. 188 TUEL, il cui piano di rientro è stato approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 63 del 21/07/2020;

- per € 511.669,36, disavanzo da rideterminazione del Fondo crediti dubbia esigibilità con il c.d. metodo ordinario nel rendiconto 2019, ripianato secondo le modalità previste dall’art. 39-quater del d.l. n. 162/2019 (convertito dalla legge n. 8/2020);

- per € 5.647.154,92, ulteriore disavanzo ordinario esercizio finanziario 2020.

Già in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, l’Ente ha iscritto, per l’esercizio corrente, un disavanzo di € 960.166,60, coperto con economie di spesa corrente.

Tuttavia, l’accertata situazione di disavanzo di amministrazione di natura strutturale, emersa in sede di rendiconto 2020, non ripianabile con le ordinarie misure di ripristino degli equilibri di bilancio di cui agli artt. 188 e 193 TUEL, ha reso necessario il ricorso, da parte dell’Ente, con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 19 agosto 2021, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del d.lgs. n.

267/2000 della quale è stata data comunicazione a questa Corte (prot. Cdc. n. 5637 del 20 agosto 2021) ai sensi dell’art. 243 bis, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.

Nella citata relazione il Comune ha, altresì, comunicato le altre misure assunte, in sede di rendiconto di gestione 2020, sul piano della corretta contabilizzazione del residuo passivo derivante dall’anticipazione da restituire al Tesoriere, della valorizzazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente e della verifica, al 31/12/2020, dei rapporti di credito/debito con i propri organismi partecipati ai sensi dell’art. 11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo n. 118/2011.

Ancora, sono stati forniti aggiornamenti sulle misure, anche di ordine organizzativo, pianificate e avviate ai fini del miglioramento della riscossione delle entrate tributarie, con particolare riguardo a una complessiva revisione delle attività di riscossione

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coattiva dalla quale è atteso un incremento, nei primi sei mesi, al netto della spesa progettuale, degli introiti complessivi per IMU e TARI di € 600.000,00.

Ulteriori elementi sono stati forniti in ordine alle iniziative in essere per una più efficiente gestione del prelievo per l’occupazione degli spazi pubblici e delle esposizioni pubblicitarie, per l’accertamento di omesse e/o infedeli denunce TARI e per l’individuazione certa di contribuenti e unità immobiliari, da realizzare con la revisione e completamento della numerazione civica e toponomastica, intervento reputato di maggior impatto strutturale sulle entrate comunali e con risultati attesi dal secondo semestre 2022.

Con riserva di ogni ulteriore valutazione in occasione delle verifiche di legge sui bilanci comunali demandati a questa Corte, il Collegio non può che ribadire, in questa fase, quanto già osservato nella delibera n. 64/2021/PRSP circa l’esigenza che l’Ente prosegua con l’immediata implementazione, tanto sul lato delle entrate quanto su quello delle spese, di misure, effettive e concrete, per superare la condizione di squilibrio rilevata.

Detta azione di risanamento, da effettuare sotto la vigilanza dell’Organo di revisione, appare vieppiù necessitata alla luce del riferito ricorso allo strumento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del quale questa Corte ha recentemente stigmatizzato (cfr. sentenza n. 9/2021/EL Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione) l’utilizzo abusivo, laddove intrapreso al fine esclusivo di godere del più lungo termine, previsto dalla legge, per ripianare il deficit, in modo da poter sostenere spese che sarebbero precluse dal risanamento del bilancio entro i rigidi termini previsti dall’art 188 TUEL.

In tale prospettiva si dà atto dell’individuazione di economie di spesa generabili dagli andamenti gestionali, da consolidare al termine dell’esercizio, stimate in complessivi

€ 483.700,00, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio 2021.

Sotto altro profilo, l’ingente massa di residui attivi cancellati per inesistenza e/o inesigibilità in occasione del riaccertamento ordinario 2020 rende necessario richiamare l’Ente ad una rigorosa valutazione, anche nella gestione in corso, sui crediti

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effettivamente esigibili, anche alla luce della revisione straordinaria prevista dall’art.

243 bis, comma 8, del TUEL.

Si raccomanda, infine, il rispetto dei limiti di destinazione, previsti per legge, nell’utilizzo di entrate vincolate ed economie di spesa nonché un’adeguata sterilizzazione - secondo quanto, peraltro, già riferito - dei rischi di mancato incasso dei crediti di dubbia esigibilità alla luce delle persistenti problematiche di riscossione delle entrate, alla base delle annose carenze di liquidità dell’Ente e del costante ricorso, ancora oggi, alle anticipazioni di cassa.

Resta, in ogni caso, impregiudicata ogni valutazione di merito che sarà effettuata dalla Sezione sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell’Ente ai sensi dell’art. 243- quater, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio ACCERTA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000

che il Comune di Ceccano (FR) ha adottato, a seguito della deliberazione n.

64/2021/PRSP, misure correttive sul proprio ciclo di bilancio, con riserva di ogni ulteriore valutazione sull’idoneità delle stesse in sede di esame dei prossimi questionari ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss. della legge n. 266/2005 e ferme restando le verifiche di competenza, ai sensi dell’art. 243-quater, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale cui l’Ente ha fatto ricorso con deliberazione consiliare n. 36 del 19 agosto 2021;

RICHIEDE

all’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 del d.lgs. n. 267/2000, di monitorare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente in vista, in particolare, dell’approvazione e implementazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale sopra richiamato;

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all’Organo di revisione dell’Ente;

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- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.

33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2021.

IL MAGISTRATO ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to digitalmente

Ottavio CALEO f.to digitalmente

Roberto BENEDETTI

Depositata in Segreteria il 28 ottobre 2021

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto f.to digitalmente

Aurelio CRISTALLO

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