• Non ci sono risultati.

DIRECT COMPENSATION AND CONTRACT RESPONSIBILITY INDENNIZZO DIRETTO E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "DIRECT COMPENSATION AND CONTRACT RESPONSIBILITY INDENNIZZO DIRETTO E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

TAGETE 4-2007 Year XIII

1

DIRECT COMPENSATION AND CONTRACT RESPONSIBILITY INDENNIZZO DIRETTO E RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

Dr. Ivano Cantarale*

Alcune problematiche sull’Indennizzo Diretto riguardano gli effetti giuridici della normativa di cui al DLG 7/09/06 n.209, relativamente agli artt. 149 e 150 e del D.P.R. 18/07/06 n. 254 in relazione all’art. 9.

Premesso che nella materia che trattiamo siamo in ambito di garanzia su polizza di responsabilità civile auto , il primo problema è capire come conciliare la normativa sull’Indennizzo Diretto con la polizza RCA.

La polizza RCA per sua natura, come tutti i contratti di responsabilità civile, garantisce l’assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi, nel caso della RCA dalla

*Direttore Servizio Legale Contenzioso Gruppo Fondiaria-Sai

ABSTRACT

The first part of the article deals with the new Insurance Law prescriptions [ex art. 9 DPR 18/07/06 n. 254]. According to direct compensation procedure, in fact, Insurance Company has to supply every useful information and help to the injured/insured party, in order it can obtain due compensation. Insured person has right to any help to fill in compensation request forms, being it (ex art. 148) the first and main factor to procede according to art. 145 of Private Insurance Law.

“Insurance Company ends its work when the injured party has sent its compensation request […]

compensation request is the last duty of Insurance Company”. The end of the article deals with the juridical relations between the Insurance Company of the injured and that of the injuring party.

(2)

TAGETE 4-2007 Year XIII

2 circolazione del veicolo descritto in polizza. Il contratto RCA garantisce il veicolo durante la circolazione nei limiti del massimale previsto.

L’assicurato, conducente e proprietario, se persona diversa, ha diritto ad essere garantito in caso di sinistro per i danni a terzi nei limiti del massimale e questo parrebbe essere l’unico diritto contrattualmente garantito dalla polizza RCA.

A questo punto nasce l’esigenza di capire quali altri diritti nascono in capo all’assicurato in forza della nuova normativa sull’Indennizzo Diretto.

Ai sensi dell’art. 9 DPR 18/07/06 n. 254 “ l’impresa, nell’adempimento degli obblighi contrattuali e di buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile a consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed ai veicoli, il suo controllo e l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all’allegato a)”.

La Compagnia di assicurazioni, secondo correttezza e buona fede è chiamata per legge a fornire al danneggiato, da intendersi per tale il conducente o proprietario, se

(3)

TAGETE 4-2007 Year XIII

3 persona diversa, ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno.

Siamo in presenza di un vero e proprio obbligo dell’Impresa, obbligo che deve assolvere attraverso le proprie strutture aziendali. L’attività di consulenza a carico dell’Impresa comprende il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed ai veicoli ed una illustrazione e precisazione dei criteri di responsabilità di cui all’allegato a (abbiamo omesso volontariamente il riferimento che l’art. 9 fa agli obblighi stabiliti espressamente dal contratto perché come abbiamo detto in precedenza allo stato attuale i contratti RCA non pongono a carico dell’Impresa obblighi all’infuori del massimale. In futuro vedremo).

La norma nello specificare le attività a carico dell’Impresa si spinge a dire che il supporto tecnico deve andare dall’analisi della responsabilità del danneggiato, insieme con lui, alla valutazione dei danni.

Le attività di cui sopra in ogni caso devono avere come fine unico la compilazione della richiesta di risarcimento. La richiesta di risarcimento deve essere fatta, così recita l’art. 149 DlG 209/06, nelle modalità di cui all’art. 148. La richiesta danni ex art.

148 diventa elemento essenziale e condizione per la procedibilità dell’azione ex art.

145. Come nota Hazan (in Danno e responsabilità, 2007, pag. 269) nell’ambito

(4)

TAGETE 4-2007 Year XIII

4 dell’indennizzo diretto le Compagnie dovranno curarsi di fare in modo che l’eccezione di improcedibilità non venga sollevata nemmeno d’ufiicio dal giudice.

Infatti,con la nuova normativa…”il primo compito della Compagnia è proprio quello di coadiuvare l’assicurato nella compilazione della domanda risarcitoria, che dovrà essere correttamente formulata ed inviata. Ogni errore compiuto dall’assicurato nella fase stragiudiziale, ove non imputabile alla propria esclusiva negligenza, potrà dar luogo ad una precisa responsabilità risarcitoria della Compagnia, nella misura in cui pregiudichi la regolare prosecuzione della procedura anche in sede giudiziale…”

A questo punto diventa essenziale chiarire il momento finale nel quale l’impresa ha assolto gli obblighi contrattuali ex art. 9 DPR 254/06.

Non penso sussistano dubbi in proposito, l’impresa conclude la sua attività nel momento in cui il danneggiato ha inviato la richiesta danni: La richiesta danni in ambito di indennizzo diretto è fatta alla medesima impresa che ha svolto la consulenza. La richiesta danni è l’ultimo atto al quale l’impresa è obbligata e qui si esaurisce.

Da questo momento in avanti si esaurisce qualsiasi obbligo contrattuale ex lege.

(5)

TAGETE 4-2007 Year XIII

5 Secondo Bona (in danno e responsabilità, 2007, pag. 259) in base all’art.9 primo comma del dpr 254/2006 il liquidatore deve in pratica fare l’avv. del danneggiato, impiegando ogni mezzo possibile per consentire “la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno”. Ma nel caso in cui non si riesca, ecco che l’impresa si rileverebbe inadempiente e tale inadempimento, pur riguardando un danno che trova la sua fonte in un fatto illecito, ha evidentemente altresì natura contrattuale. Ne consegue che il danneggiato-assicurato “potrà agire nei confronti della propria impresa assicuratrice non solo in ragione dell’azione diretta ex art 149, bensì anche sulla base dell’art. 1218 cc sol dimostrando la non congruità dell’offerta o la perdita della chance di addivenire ad un maggior risarcimento se adeguatamente assistito, con conseguente inversione dell’onere probatorio in capo alla compagnia assicuratrice, la quale sarà chiamata a dimostrare di aver adempiuto esattamente agli obblighi”.

Mandato senza rappresentanza

Secondo Cassano (in Arch.giur.circ.sin.strad.2007, p.479) “è opinione condivisa quella secondo cui sussiste tra le due imprese assicurative un particolare mandato con rappresentanza di fonte legislativa e non già contrattuale; ne deriva che tra le due Società non potranno esservi contestazioni quanto alle somme versate…”

(6)

TAGETE 4-2007 Year XIII

6 In sostanza, se si individua la fonte del mandato nella legge, non vi è motivo di considerarlo senza rappresentanza: del resto l’art. 1704 c.c. (mandato con rappresentanza) recita “se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante…” Un altro esempio di mandato ex lege è il seguente:Cass.

1743/2007: “…è costante la giurisprudenza di questa Corte che inquadra la fattispecie delle notificazioni degli atti tributari a mezzo dei messi di conciliazione, disciplinata nei modi di cui all’art. 60 del dpr 600/1973 nell’istituto del mandato ex lege…”

Se invece si vuole sostenere la tesi del mandato senza rappresentanza, secondo Gazzoni (Manuale di diritto privato, Napoli 1992 pag.1101) “il mandato non è un contratto formale ; è quindi ammissibile la conclusione per comportamento concludente, ma deve escludersi la possibilità di un mandato presunto”; occorre quindi “trovare” dov’è il contratto, o almeno dov’è il contatto, e forse due sono le argomentazioni possibili in tal senso:

in primo luogo, esiste “a monte” una CARD (intitolata proprio “Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto in attuazione del dpr 18.7.2006 n. 254 “) che

“lega” tra loro le Compagnie;

(7)

TAGETE 4-2007 Year XIII

7 in secondo luogo, ai sensi dell’art. 5 terzo comma del regolamento di attuazione (decreto 254/2006) “l’Impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all’Impresa dell’assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile”, e a fronte della richiesta di verifica la risposta della Compagnia del danneggiante (o presunto tale) dovrà essere data entro trenta giorni; in caso di silenzio, la procedura di risarcimento diretto potrà essere avviata sulla base degli accertamenti di responsabilità unilateralmente condotti dalla Compagnia gestionaria, e nulla potrà fare la debitrice per rifiutare il rimborso, neppure laddove emerga una più favorevole ricostruzione dei fatti.

Riferimenti

Documenti correlati

c) veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia". Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui ai precedenti punti a) e b), il Contraente è tenuto

di cinque anni (in caso di donazione il periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante)”... Aspetti fiscali della cessione del contratto

Sulle strade extraurbane principali in caso di precipitazioni atmosferiche (pioggia, neve) la velocità massima non può superare i 90 km/h. Sulle autostrade in caso di

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2021, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 (sessanta) giorni successivi a tale data. Se

L’assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. Non

Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede al conguaglio

In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso, l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA Pubblico Registro Automobilistico

La Società tratta i dati personali da Lei forniti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti