IL MUST DEL MEDICO LEGALE: PROFESSIONALITÀ E SENSO IL MUST DEL MEDICO LEGALE: PROFESSIONALITÀ E SENSO
DELL’APPARTENENZA DELL’APPARTENENZA Dai
Dai bareme bareme tradizionali a metodi di valutazione con sistemi tradizionali a metodi di valutazione con sistemi informatico statistici
informatico statistici
L’unità della categoria per la valorizzazione delle diverse e L’unità della categoria per la valorizzazione delle diverse e
molteplici competenze del medico legale molteplici competenze del medico legale
Daniele Rodriguez Daniele Rodriguez
P.O. di Medicina legale P.O. di Medicina legale
Laboratorio di Bioetica clinica Laboratorio di Bioetica clinica
Dipartimento di Medicina Molecolare Dipartimento di Medicina Molecolare
Università degli Studi di Padova Università degli Studi di Padova
DANIELE RODRIGUEZ
DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
INDICE INDICE
-- Delimitazione della relazione Delimitazione della relazione
-- Antonio Antonio Cazzaniga Cazzaniga e la bipartizione della medicina e la bipartizione della medicina legale
legale
-- Il cambio culturale del dopoguerra: salute e libertà dal Il cambio culturale del dopoguerra: salute e libertà dal bisogno
bisogno
-- La medicina legale come medicina dei diritti La medicina legale come medicina dei diritti -- La tutela della salute e la medicina legale clinica La tutela della salute e la medicina legale clinica -- La deriva della (non) medicina legale difensivistica La deriva della (non) medicina legale difensivistica -- La deriva della (non) medicina legale difensivistica La deriva della (non) medicina legale difensivistica
-- La legge 24 come esperienza di medicina legale La legge 24 come esperienza di medicina legale giuridica: passata e futura
giuridica: passata e futura
-- La legge 24 come esperienza di medicina legale clinica La legge 24 come esperienza di medicina legale clinica differenziata dalla forense
differenziata dalla forense
-- La legge 24 come esperienza di negazione della La legge 24 come esperienza di negazione della
DELIMITAZIONE DELLA DELIMITAZIONE DELLA DELIMITAZIONE DELLA DELIMITAZIONE DELLA
RELAZIONE RELAZIONE
DANIELE RODRIGUEZ
DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Considero le tematiche generali della Considero le tematiche generali della tavola rotonda come uno spunto per tavola rotonda come uno spunto per
promuovere una riflessione, che promuovere una riflessione, che svilupperò nella consapevolezza che svilupperò nella consapevolezza che non può essere conclusiva, ma che può non può essere conclusiva, ma che può
costituire il punto di partenza per un costituire il punto di partenza per un costituire il punto di partenza per un costituire il punto di partenza per un preliminare confronto dialettico sulla preliminare confronto dialettico sulla
base dell'esperienza comune e per
base dell'esperienza comune e per
l'impostazione di una ricerca volta ad
l'impostazione di una ricerca volta ad
Dato il tempo disponibile, Dato il tempo disponibile, limiterò la mia riflessione limiterò la mia riflessione all'ultimo dei due sottotitoli:
all'ultimo dei due sottotitoli:
“L’unità della categoria per
“L’unità della categoria per la valorizzazione delle
la valorizzazione delle diverse e molteplici diverse e molteplici competenze del medico competenze del medico
legale”, legale”, legale”, legale”,
ovviamente ovviamente
contestualizzandolo con il contestualizzandolo con il
titolo principale:
titolo principale:
“Il
“Il must must del medico legale: del medico legale:
professionalità e senso professionalità e senso
dell’appartenenza”.
dell’appartenenza”.
DANIELE RODRIGUEZ
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ANTONIO CAZZANIGA E ANTONIO CAZZANIGA E
LA MEDICINA LEGALE
LA MEDICINA LEGALE
LA MEDICINA LEGALE
LA MEDICINA LEGALE
La preliminare ricerca de La preliminare ricerca de
“Il
“Il must must del medico legale: del medico legale:
“Il
“Il must must del medico legale: del medico legale:
professionalità e senso professionalità e senso
dell’appartenenza”
dell’appartenenza”
DANIELE RODRIGUEZ
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DANIELE RODRIGUEZ
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Due spunti dal Programma di Due spunti dal Programma di
Medicina legale di Antonio Medicina legale di Antonio
Cazzaniga Cazzaniga
-- la bipartizione della medicina -- la bipartizione della medicina la bipartizione della medicina la bipartizione della medicina legale
legale
-- la trattazione sviluppata la trattazione sviluppata
partendo dal capitolo “la persona
partendo dal capitolo “la persona
La suddivisione, proposta dal
La suddivisione, proposta dal Cazzaniga Cazzaniga negli anni negli anni Trenta, in medicina forense ed in medicina giuridica:
Trenta, in medicina forense ed in medicina giuridica:
“Costituiscono la
“Costituiscono la medicina giuridica medicina giuridica gli studi gli studi medico
medico--legali che mirano alla conoscenza ed legali che mirano alla conoscenza ed alla soluzione dei problemi generali, alla alla soluzione dei problemi generali, alla
elaborazione del materiale occorrente all'opera elaborazione del materiale occorrente all'opera
legislativa, alla segnalazione di eventuali legislativa, alla segnalazione di eventuali legislativa, alla segnalazione di eventuali legislativa, alla segnalazione di eventuali
deficienze del diritto codificato, alla creazione deficienze del diritto codificato, alla creazione
di nuovi istituti giuridici, in una parola il di nuovi istituti giuridici, in una parola il complesso di tutta quanta
complesso di tutta quanta l'attività dottrinale e l'attività dottrinale e critica che concorre alla formazione ed alla critica che concorre alla formazione ed alla evoluzione del diritto
evoluzione del diritto. La medicina giuridica . La medicina giuridica esplica dunque la sua funzione prevalentemente esplica dunque la sua funzione prevalentemente
nell'ambito del diritto condendo.”
nell'ambito del diritto condendo.”
DANIELE RODRIGUEZ
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medicina
giuridica
La suddivisione, proposta dal
La suddivisione, proposta dal Cazzaniga Cazzaniga negli anni negli anni Trenta, in medicina forense ed in medicina giuridica:
Trenta, in medicina forense ed in medicina giuridica:
“La
“La medicina forense medicina forense invece è eminentemente invece è eminentemente una scienza di applicazione, la quale utilizza le una scienza di applicazione, la quale utilizza le una scienza di applicazione, la quale utilizza le una scienza di applicazione, la quale utilizza le
conoscenze mediche per la valutazione conoscenze mediche per la valutazione giuridica degli
giuridica degli innumeri innumeri casi concreti di casi concreti di natura biologica offerti dalla
natura biologica offerti dalla pratica forense pratica forense. . Di qui il suo nome.”
Di qui il suo nome.”
DANIELE RODRIGUEZ
DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
medicina
medicina
Due spunti dal Programma di Due spunti dal Programma di
Medicina legale di Antonio Medicina legale di Antonio
Cazzaniga Cazzaniga
-- la bipartizione della medicina -- la bipartizione della medicina la bipartizione della medicina la bipartizione della medicina legale
legale
-- la trattazione partendo dal la trattazione partendo dal
capitolo “la persona umana quale capitolo “la persona umana quale
soggetto di diritti”
soggetto di diritti”
DANIELE RODRIGUEZ
DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
LA MEDICINA LEGALE LA MEDICINA LEGALE
COME MEDICINA DEI COME MEDICINA DEI
DIRITTI (CONNESSI)
DIRITTI (CONNESSI)
DIRITTI (CONNESSI)
DIRITTI (CONNESSI)
La medicina legale ha la funzione di La medicina legale ha la funzione di
contribuire a rendere effettivi i contribuire a rendere effettivi i
diritti della persona.
diritti della persona.
Cazzaniga
Cazzaniga non scrive non scrive Cazzaniga
Cazzaniga non scrive non scrive
esplicitamente questa frase, esplicitamente questa frase,
che traspare comunque fra le righe che traspare comunque fra le righe
ed ispira tutto il suo testo.
ed ispira tutto il suo testo.
DANIELE RODRIGUEZ
DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
La medicina legale come medicina La medicina legale come medicina
dei diritti dei diritti
(1) la medicina dello studio dei (1) la medicina dello studio dei diritti e della loro promozione diritti e della loro promozione
culturale e formale:
culturale e formale:
la medicina giuridica la medicina giuridica la medicina giuridica la medicina giuridica
(2) la medicina dell'esercizio dei (2) la medicina dell'esercizio dei
diritti e il loro concreto
diritti e il loro concreto
IL CAMBIO CULTURALE DEL IL CAMBIO CULTURALE DEL
DOPOGUERRA:
DOPOGUERRA:
SALUTE E LIBERTÀ DAL SALUTE E LIBERTÀ DAL
BISOGNO BISOGNO
DANIELE RODRIGUEZ
DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO LABORATORIO DIDI BIOETICA CLINICA BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO DIDI MEDICINA MOLECOLARE MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DIDI PADOVA PADOVA
Costituzione Repubblica Italiana.
Costituzione Repubblica Italiana.
Art. 32. … [2] Nessuno può essere obbligato a un Art. 32. … [2] Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
… la tutela della salute …
… la tutela della salute …
D.Lgs.C.P.S
D.Lgs.C.P.S. 4 marzo 1947 N. 1068 . 4 marzo 1947 N. 1068
Art. 1.
Art. 1. -- Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo relativo alla costituzione dell’Organizzazione mondiale relativo alla costituzione dell’Organizzazione mondiale
della sanità, stipulato a New York il 22 luglio 1946.
della sanità, stipulato a New York il 22 luglio 1946.
…(omissis) …
…(omissis) …
“Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé.
“Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé.
Les Etats parties à cette Constitution
Les Etats parties à cette Constitution declarent declarent, en accord avec la , en accord avec la Carte des Nations Unies, que les principes suivants sont à la base du Carte des Nations Unies, que les principes suivants sont à la base du
bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur
Daniele Rodriguez
Daniele Rodriguez -- Università degli Studi di Padova Università degli Studi di Padova
securité securité..
La santé est un état de complet La santé est un état de complet bienêtre
bienêtre physique, mental et social, et physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une
ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité absence de maladie ou d’infirmité ..
…(
…(omissis omissis) …” ) …”
Franklin D.
Franklin D. Roosvelt Roosvelt
Discorso delle quattro libertà, 1941 Discorso delle quattro libertà, 1941
libertà di parola libertà di parola libertà di parola libertà di parola
libertà di culto libertà di culto
la libertà dal bisogno la libertà dal bisogno
libertà dalla paura
libertà dalla paura
Libertà dallo stato di bisogno Libertà dallo stato di bisogno
Franklin D.
Franklin D. Roosvelt Roosvelt
Discorso delle quattro libertà 1941 Discorso delle quattro libertà 1941
Daniele Rodriguez
Daniele Rodriguez -- Università degli Studi di Padova Università degli Studi di Padova
Carta Atlantica 14 agosto 1941 Carta Atlantica 14 agosto 1941
Dichiarazione Universale dei diritti Dichiarazione Universale dei diritti
dell’Uomo: preambolo 1948
dell’Uomo: preambolo 1948
Costituzione Repubblica Italiana.
Costituzione Repubblica Italiana.
Art. 38.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
… la libertà dal bisogno …
… la libertà dal bisogno …
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
L'assistenza privata è libera.
LA TUTELA DELLA SALUTE E LA TUTELA DELLA SALUTE E
LA MEDICINA LEGALE LA MEDICINA LEGALE LA MEDICINA LEGALE LA MEDICINA LEGALE
CLINICA CLINICA
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Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Legge 23 dicembre 1978, n. 833
"Istituzione del servizio sanitario
"Istituzione del servizio sanitario nazionale“
nazionale“
Art. 19. Prestazioni delle unità Art. 19. Prestazioni delle unità
sanitarie locali.
sanitarie locali.
sanitarie locali.
sanitarie locali.
Le unità sanitarie locali provvedono Le unità sanitarie locali provvedono
ad erogare le prestazioni di ad erogare le prestazioni di
prevenzione, di cura, di
prevenzione, di cura, di
la medicina la medicina legale clinica legale clinica legale clinica legale clinica
DANIELE RODRIGUEZ
DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Una terza branca della medicina legale: la medicina Una terza branca della medicina legale: la medicina
legale clinica, come denominata da Benciolini.
legale clinica, come denominata da Benciolini.
“ il luogo proprio della sua
“ il luogo proprio della sua
realizzazione è quello clinico, cioè realizzazione è quello clinico, cioè
nei confronti dei singoli cittadini nei confronti dei singoli cittadini
che al Servizio sanitario si che al Servizio sanitario si che al Servizio sanitario si che al Servizio sanitario si
rivolgono come malati o anche nella rivolgono come malati o anche nella
prospettiva di prevenzione …
prospettiva di prevenzione …
si accosta personalmente (al suo
si accosta personalmente (al suo
Una terza branca della medicina legale: la medicina Una terza branca della medicina legale: la medicina
legale clinica, come denominata da Benciolini.
legale clinica, come denominata da Benciolini.
Rientrano in tale branca le attività specialistiche Rientrano in tale branca le attività specialistiche connesse a tematiche quali la responsabilità del connesse a tematiche quali la responsabilità del professionista sanitario nella sua globalità (intesa in professionista sanitario nella sua globalità (intesa in
relazione non solo quindi alla colpa nell’esercizio relazione non solo quindi alla colpa nell’esercizio professionale, ma anche come impegno alla tutela dei professionale, ma anche come impegno alla tutela dei professionale, ma anche come impegno alla tutela dei professionale, ma anche come impegno alla tutela dei
diritti del paziente, in relazione, per esempio, diritti del paziente, in relazione, per esempio,
all’informazione ed all’autodeterminazione, ai bisogni all’informazione ed all’autodeterminazione, ai bisogni
dei soggetti deboli ed incapaci, all’accanimento dei soggetti deboli ed incapaci, all’accanimento terapeutico, alla riservatezza) e la corretta gestione terapeutico, alla riservatezza) e la corretta gestione – – anche in relazione alle esigenze giuridiche
anche in relazione alle esigenze giuridiche – – di casi in di casi in cui si sospetti un delitto (maltrattamenti, violenza cui si sospetti un delitto (maltrattamenti, violenza
sessuale, lesioni personali, omicidio …) sessuale, lesioni personali, omicidio …)
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DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
medicina legale medicina legale clinica
clinica
LA DERIVA DELLA (NON) LA DERIVA DELLA (NON)
MEDICINA LEGALE MEDICINA LEGALE MEDICINA LEGALE MEDICINA LEGALE
DIFENSIVISTICA DIFENSIVISTICA
DANIELE RODRIGUEZ
DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
RACCOMANDARE
RACCOMANDARE DI DI FARE FARE PER EVITARE GRANE
PER EVITARE GRANE
VS VS VS VS
RACCOMANDARE
RACCOMANDARE DI DI FARE FARE
PER GARANTIRE I DIRITTI
PER GARANTIRE I DIRITTI
LA LEGGE 24 COME LA LEGGE 24 COME
ESPERIENZA
ESPERIENZA DI DI
MEDICINA LEGALE MEDICINA LEGALE MEDICINA LEGALE MEDICINA LEGALE
GIURIDICA:
GIURIDICA:
PASSATA E FUTURA PASSATA E FUTURA
DANIELE RODRIGUEZ
DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
I)
I) II numerosi decreti numerosi decreti
ministeriali previsti dalla ministeriali previsti dalla
legge 24
legge 24
legge 24
legge 24
II) Le norme “incompiute”
II) Le norme “incompiute”
della legge 24 della legge 24 della legge 24 della legge 24
DANIELE RODRIGUEZ
DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Art. 4 Art. 4 Trasparenza dei dati Trasparenza dei dati 1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle 1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
196.
2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette 2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico;
preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni le eventuali integrazioni sono sono
fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla
fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla
Art. 4 Art. 4 Trasparenza dei dati Trasparenza dei dati
4. All’articolo 37 del 11
4. All’articolo 37 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,
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DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2
«2--bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono
possono concordare concordare con il direttore sanitario o con il direttore sanitario o sociosanitario
sociosanitario l’esecuzione del riscontro diagnostico l’esecuzione del riscontro diagnostico, , sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia».
fiducia».
Art. 7. Responsabilità Art. 7. Responsabilità civile della struttura e civile della struttura e dell’esercente la dell’esercente la professione sanitaria professione sanitaria
4. Il danno conseguente all’attività della struttura 4. Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle
base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo , di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario,
7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario,
con la procedura di cui al comma 1 del predetto
con la procedura di cui al comma 1 del predetto
LA LEGGE 24 NELLA LA LEGGE 24 NELLA PROSPETTIVA DELLA PROSPETTIVA DELLA
MEDICINA LEGALE CLINICA MEDICINA LEGALE CLINICA MEDICINA LEGALE CLINICA MEDICINA LEGALE CLINICA
DIFFERENZIATA DALLA DIFFERENZIATA DALLA
FORENSE FORENSE
DANIELE RODRIGUEZ
DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
LA LEGGE 24 NELLA LA LEGGE 24 NELLA PROSPETTIVA DELLA PROSPETTIVA DELLA
MEDICINA LEGALE CLINICA MEDICINA LEGALE CLINICA
…
…
Art. 16 Art. 16
Modifiche alla legge 28 dicembre Modifiche alla legge 28 dicembre
2015, n. 208, in materia di 2015, n. 208, in materia di
responsabilità professionale del responsabilità professionale del
personale sanitario personale sanitario
…
…
2. All’articolo 1, comma 540, della 2. All’articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le legge 28 dicembre 2015, n. 208, le
DANIELE RODRIGUEZ
DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO LABORATORIO DIDI BIOETICA CLINICA BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO DIDI MEDICINA MOLECOLARE MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DIDI PADOVA PADOVA
legge 28 dicembre 2015, n. 208, le legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «ovvero» fino alla fine del parole da: «ovvero» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle comma sono sostituite dalle seguenti: «, in
seguenti: «, in medicina legale medicina legale
ovvero da personale dipendente con ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata adeguata formazione e comprovata
esperienza almeno triennale nel esperienza almeno triennale nel
settore».
settore».
Art. 1. Sicurezza delle cure in sanità Art. 1. Sicurezza delle cure in sanità
1. La sicurezza delle cure è parte 1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e perseguita nell’interesse dell’individuo e
della collettività.
della collettività.
2. La sicurezza delle cure si realizza anche 2. La sicurezza delle cure si realizza anche
mediante l’insieme di tutte le attività mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla
finalizzate alla prevenzione e alla gestione prevenzione e alla gestione del rischio
del rischio connesso all’erogazione di connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo
prestazioni sanitarie e l’utilizzo prestazioni sanitarie e l’utilizzo prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, appropriato delle risorse strutturali,
tecnologiche e organizzative.
tecnologiche e organizzative.
3. Alle attività di prevenzione del rischio 3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e messe in atto dalle strutture sanitarie e
sociosanitarie, pubbliche e
sociosanitarie, pubbliche e private, è private, è
Art. 2.
Art. 2.
Attribuzione della funzione di garante per il diritto Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al
alla salute al Difensore civico Difensore civico regionale o provinciale regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del e istituzione dei Centri regionali per la gestione del
rischio sanitario e la sicurezza del paziente.
rischio sanitario e la sicurezza del paziente.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e civico la funzione di garante per il diritto alla salute e
disciplinarne la struttura organizzativa e il disciplinarne la struttura organizzativa e il
supporto tecnico.
supporto tecnico.
2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante 2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante
DANIELE RODRIGUEZ
DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO LABORATORIO DIDI BIOETICA CLINICA BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO DIDI MEDICINA MOLECOLARE MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DIDI PADOVA PADOVA
2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante 2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante
per il diritto alla salute, può essere adito per il diritto alla salute, può essere adito
gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.
del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.
3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, 3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora
abbia verificato la fondatezza della segnalazione, abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le
modalità stabiliti dalla legislazione regionale.
modalità stabiliti dalla legislazione regionale.
Art. 2
Art. 2 … … 4.
4. In ogni regione In ogni regione è istituito, con le risorse umane, è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, il Centro per la carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li
trasmette annualmente, mediante procedura trasmette annualmente, mediante procedura
telematica unificata a livello nazionale, telematica unificata a livello nazionale,
all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3.
sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3.
5. All'articolo 1, comma 539, della legge 28 5. All'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunta, in fine, la dicembre 2015, n. 208, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
seguente lettera: «d «d--bis) predisposizione di una bis) predisposizione di una
relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi
relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi
Art. 3 Art. 3
Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla
sicurezza nella sanità sicurezza nella sanità
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della presente legge, con decreto del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza salute, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, è le province autonome di Trento e di Bolzano, è
istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio
DANIELE RODRIGUEZ
DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO LABORATORIO DIDI BIOETICA CLINICA BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO DIDI MEDICINA MOLECOLARE MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DIDI PADOVA PADOVA
servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella
sanità, di seguito denominato «Osservatorio».
sanità, di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio acquisisce dai
2. L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la Centri per la gestione del rischio sanitario
gestione del rischio sanitario e la sicurezza del e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, i dati regionali relativi paziente, di cui all'articolo 2, i dati regionali relativi
ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, contenzioso e, anche mediante la predisposizione,
con l'ausilio delle società scientifiche e delle con l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico
associazioni tecnico--scientifiche delle professioni scientifiche delle professioni
….
….
Art. 3 Art. 3
Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla
sicurezza nella sanità sicurezza nella sanità
… associazioni tecnico
… associazioni tecnico--scientifiche delle professioni scientifiche delle professioni sanitarie di cui all'articolo 5, di linee di
sanitarie di cui all'articolo 5, di linee di indirizzo,
indirizzo, individua idonee misure per la individua idonee misure per la
prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza
delle cure nonché per la formazione e delle cure nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le l'aggiornamento del personale esercente le
professioni sanitarie.
professioni sanitarie.
3. Il Ministro della salute trasmette annualmente 3. Il Ministro della salute trasmette annualmente
alle Camere una relazione sull'attività svolta alle Camere una relazione sull'attività svolta
dall'Osservatorio.
dall'Osservatorio.
4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, 4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni,
si avvale anche del Sistema informativo per il
si avvale anche del Sistema informativo per il
Art. 4 Art. 4 Trasparenza dei dati Trasparenza dei dati 1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle 1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
196.
2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette 2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati
DANIELE RODRIGUEZ
DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, , preferibilmente in formato elettronico;
preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Entro novanta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche e private adeguano i regolamenti interni adottati in pubbliche e private adeguano i regolamenti interni adottati in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle disposizioni del attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle disposizioni del
presente comma.
presente comma.
Art. 5
Art. 5 . Buone pratiche . Buone pratiche clinico clinico--assistenziali assistenziali e e raccomandazioni previste dalle linee guida raccomandazioni previste dalle linee guida
1. Gli esercenti le professioni sanitarie, 1. Gli esercenti le professioni sanitarie,
nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche,
palliative, riabilitative e di medicina legale
palliative, riabilitative e di medicina legale, si , si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle attengono, salve le specificità del caso concreto, alle
raccomandazioni previste dalle linee guida raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico società scientifiche e dalle associazioni tecnico-- scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in
apposito elenco istituito e regolamentato con
apposito elenco istituito e regolamentato con
decreto del Ministro della salute, da emanare entro
decreto del Ministro della salute, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
Art. 5 Art. 5 Buone pratiche
Buone pratiche clinico clinico--assistenziali assistenziali e raccomandazioni e raccomandazioni previste dalle linee guida
previste dalle linee guida
2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco 2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-- scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro
della salute stabilisce:
della salute stabilisce:
a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio
nazionale;
nazionale;
b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie
da prevedere nello statuto in riferimento al libero da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro
partecipazione alle decisioni, all'autonomia e partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla
pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti,
alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e
controllo della qualità della produzione tecnico controllo della qualità della produzione tecnico--
scientifica;
scientifica;
c) le procedure di iscrizione all'elenco nonché le c) le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità
di sospensione o cancellazione dallo stesso.
di sospensione o cancellazione dallo stesso.
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Art. 5 Art. 5 Buone pratiche
Buone pratiche clinico clinico--assistenziali assistenziali e raccomandazioni e raccomandazioni previste dalle linee guida
previste dalle linee guida
…
…
3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai 3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai
soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della
salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura province autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Istituto superiore di sanità pubblica nel presente legge. L'Istituto superiore di sanità pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle
stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici
dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.
scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.
LA LEGGE 24 NELLA LA LEGGE 24 NELLA PROSPETTIVA DELLA PROSPETTIVA DELLA PROSPETTIVA DELLA PROSPETTIVA DELLA MEDICINA LEGALE … MEDICINA LEGALE …
FORENSE FORENSE
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DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
la la
“delimitazione”
“delimitazione”
della della
responsabilità responsabilità
civile del civile del civile del civile del
professionista professionista
sanitario sanitario
DANIELE RODRIGUEZ
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la responsabilità civile del
la responsabilità civile del
la la
responsabilità responsabilità
civile della civile della
struttura struttura struttura struttura sanitaria sanitaria
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DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
la la
responsabilità responsabilità
civile civile
della struttura della struttura
sanitaria:
sanitaria:
sanitaria:
sanitaria:
obbligo di
obbligo di
assicurazione
assicurazione
responsabilità responsabilità
civile civile civile civile
e fondo di e fondo di
garanzia garanzia
DANIELE RODRIGUEZ
DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO LABORATORIO DIDI BIOETICA CLINICA BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO DIDI MEDICINA MOLECOLARE MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DIDI PADOVA PADOVA
la responsabilità la responsabilità amministrativo
amministrativo--contabile del contabile del
la responsabilità amministrativa la responsabilità amministrativa
del professionista sanitario del professionista sanitario
dipendente:
dipendente:
obbligo di assicurazione obbligo di assicurazione
DANIELE RODRIGUEZ
DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO LABORATORIO DIDI BIOETICA CLINICA BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO DIDI MEDICINA MOLECOLARE MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DIDI PADOVA PADOVA
LA LEGGE 24 COME LA LEGGE 24 COME
ESPERIENZA
ESPERIENZA DI DI
NEGAZIONE DELLA NEGAZIONE DELLA NEGAZIONE DELLA NEGAZIONE DELLA MEDICINA LEGALE MEDICINA LEGALE
DIFENSIVISTICA
DIFENSIVISTICA
le possibili nuove le possibili nuove
alleanze alleanze
professionista
professionista – – paziente
paziente
DANIELE RODRIGUEZ
DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
le possibili le possibili
nuove alleanze nuove alleanze
professionista professionista
–
– azienda azienda
Art. 9. Azione di rivalsa o di Art. 9. Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa responsabilità amministrativa 2.
2. Se l’esercente la professione sanitaria Se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio
non è stato parte del giudizio o della o della procedura stragiudiziale di risarcimento procedura stragiudiziale di risarcimento
del danno, l’azione di rivalsa nei del danno, l’azione di rivalsa nei confronti di quest’ultimo può essere confronti di quest’ultimo può essere esercitata soltanto successivamente al esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata,
a pena di decadenza, entro un anno a pena di decadenza, entro un anno
dall’avvenuto pagamento.
dall’avvenuto pagamento.
3. La decisione pronunciata nel giudizio 3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o promosso contro la struttura sanitaria o
sociosanitaria o contro l’impresa di sociosanitaria o contro l’impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di assicurazione non fa stato nel giudizio di
rivalsa
rivalsa se l’esercente la professione se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio sanitaria non è stato parte del giudizio..
DANIELE RODRIGUEZ
DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
LA LEGGE 24 ED IL LA LEGGE 24 ED IL
SISTEMA DELLE LINEE SISTEMA DELLE LINEE SISTEMA DELLE LINEE SISTEMA DELLE LINEE GUIDA “MEDICO
GUIDA “MEDICO--LEGALI” LEGALI”
Art. 5
Art. 5 . Buone pratiche . Buone pratiche clinico clinico--assistenziali assistenziali e e raccomandazioni previste dalle linee guida raccomandazioni previste dalle linee guida
1. Gli esercenti le professioni sanitarie, 1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle
nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie prestazioni sanitarie con finalità
con finalità preventive, diagnostiche, preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e terapeutiche, palliative, riabilitative e di di
medicina legale
medicina legale, si attengono, salve le , si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle specificità del caso concreto, alle specificità del caso concreto, alle specificità del caso concreto, alle
raccomandazioni previste dalle linee guida raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate
da
da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico
scientifiche e dalle associazioni tecnico--scientifiche delle scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e
regolamentato con decreto del Ministro della salute, da regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale.
della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale.
In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti
le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche
clinico
clinico--assistenziali assistenziali..
DANIELE RODRIGUEZ
DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO LABORATORIO DIDI BIOETICA CLINICA BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO DIDI MEDICINA MOLECOLARE MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DIDI PADOVA PADOVA
la coerenza fra profili
la coerenza fra profili
forensi e profili clinici
forensi e profili clinici
II
periti periti periti periti
e i e i
consulenti consulenti
tecnici tecnici
DANIELE RODRIGUEZ
DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Art. 15 Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di
responsabilità sanitaria 1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto
la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida
la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida
l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico
specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella
disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto
oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare,
scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in
Art. 15
Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, dei
consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria
DANIELE RODRIGUEZ
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