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L’unità della categoria per la valorizzazione delle diverse e L’unità della categoria per la valorizzazione delle diverse e

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(1)

IL MUST DEL MEDICO LEGALE: PROFESSIONALITÀ E SENSO IL MUST DEL MEDICO LEGALE: PROFESSIONALITÀ E SENSO

DELL’APPARTENENZA DELL’APPARTENENZA Dai

Dai bareme bareme tradizionali a metodi di valutazione con sistemi tradizionali a metodi di valutazione con sistemi informatico statistici

informatico statistici

L’unità della categoria per la valorizzazione delle diverse e L’unità della categoria per la valorizzazione delle diverse e

molteplici competenze del medico legale molteplici competenze del medico legale

Daniele Rodriguez Daniele Rodriguez

P.O. di Medicina legale P.O. di Medicina legale

Laboratorio di Bioetica clinica Laboratorio di Bioetica clinica

Dipartimento di Medicina Molecolare Dipartimento di Medicina Molecolare

Università degli Studi di Padova Università degli Studi di Padova

DANIELE RODRIGUEZ

DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA LABORATORIO DI BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

(2)

INDICE INDICE

-- Delimitazione della relazione Delimitazione della relazione

-- Antonio Antonio Cazzaniga Cazzaniga e la bipartizione della medicina e la bipartizione della medicina legale

legale

-- Il cambio culturale del dopoguerra: salute e libertà dal Il cambio culturale del dopoguerra: salute e libertà dal bisogno

bisogno

-- La medicina legale come medicina dei diritti La medicina legale come medicina dei diritti -- La tutela della salute e la medicina legale clinica La tutela della salute e la medicina legale clinica -- La deriva della (non) medicina legale difensivistica La deriva della (non) medicina legale difensivistica -- La deriva della (non) medicina legale difensivistica La deriva della (non) medicina legale difensivistica

-- La legge 24 come esperienza di medicina legale La legge 24 come esperienza di medicina legale giuridica: passata e futura

giuridica: passata e futura

-- La legge 24 come esperienza di medicina legale clinica La legge 24 come esperienza di medicina legale clinica differenziata dalla forense

differenziata dalla forense

-- La legge 24 come esperienza di negazione della La legge 24 come esperienza di negazione della

(3)

DELIMITAZIONE DELLA DELIMITAZIONE DELLA DELIMITAZIONE DELLA DELIMITAZIONE DELLA

RELAZIONE RELAZIONE

DANIELE RODRIGUEZ

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(4)

Considero le tematiche generali della Considero le tematiche generali della tavola rotonda come uno spunto per tavola rotonda come uno spunto per

promuovere una riflessione, che promuovere una riflessione, che svilupperò nella consapevolezza che svilupperò nella consapevolezza che non può essere conclusiva, ma che può non può essere conclusiva, ma che può

costituire il punto di partenza per un costituire il punto di partenza per un costituire il punto di partenza per un costituire il punto di partenza per un preliminare confronto dialettico sulla preliminare confronto dialettico sulla

base dell'esperienza comune e per

base dell'esperienza comune e per

l'impostazione di una ricerca volta ad

l'impostazione di una ricerca volta ad

(5)

Dato il tempo disponibile, Dato il tempo disponibile, limiterò la mia riflessione limiterò la mia riflessione all'ultimo dei due sottotitoli:

all'ultimo dei due sottotitoli:

“L’unità della categoria per

“L’unità della categoria per la valorizzazione delle

la valorizzazione delle diverse e molteplici diverse e molteplici competenze del medico competenze del medico

legale”, legale”, legale”, legale”,

ovviamente ovviamente

contestualizzandolo con il contestualizzandolo con il

titolo principale:

titolo principale:

“Il

“Il must must del medico legale: del medico legale:

professionalità e senso professionalità e senso

dell’appartenenza”.

dell’appartenenza”.

DANIELE RODRIGUEZ

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(6)

ANTONIO CAZZANIGA E ANTONIO CAZZANIGA E

LA MEDICINA LEGALE

LA MEDICINA LEGALE

LA MEDICINA LEGALE

LA MEDICINA LEGALE

(7)

La preliminare ricerca de La preliminare ricerca de

“Il

“Il must must del medico legale: del medico legale:

“Il

“Il must must del medico legale: del medico legale:

professionalità e senso professionalità e senso

dell’appartenenza”

dell’appartenenza”

DANIELE RODRIGUEZ

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(8)
(9)

DANIELE RODRIGUEZ

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(10)

Due spunti dal Programma di Due spunti dal Programma di

Medicina legale di Antonio Medicina legale di Antonio

Cazzaniga Cazzaniga

-- la bipartizione della medicina -- la bipartizione della medicina la bipartizione della medicina la bipartizione della medicina legale

legale

-- la trattazione sviluppata la trattazione sviluppata

partendo dal capitolo “la persona

partendo dal capitolo “la persona

(11)

La suddivisione, proposta dal

La suddivisione, proposta dal Cazzaniga Cazzaniga negli anni negli anni Trenta, in medicina forense ed in medicina giuridica:

Trenta, in medicina forense ed in medicina giuridica:

“Costituiscono la

“Costituiscono la medicina giuridica medicina giuridica gli studi gli studi medico

medico--legali che mirano alla conoscenza ed legali che mirano alla conoscenza ed alla soluzione dei problemi generali, alla alla soluzione dei problemi generali, alla

elaborazione del materiale occorrente all'opera elaborazione del materiale occorrente all'opera

legislativa, alla segnalazione di eventuali legislativa, alla segnalazione di eventuali legislativa, alla segnalazione di eventuali legislativa, alla segnalazione di eventuali

deficienze del diritto codificato, alla creazione deficienze del diritto codificato, alla creazione

di nuovi istituti giuridici, in una parola il di nuovi istituti giuridici, in una parola il complesso di tutta quanta

complesso di tutta quanta l'attività dottrinale e l'attività dottrinale e critica che concorre alla formazione ed alla critica che concorre alla formazione ed alla evoluzione del diritto

evoluzione del diritto. La medicina giuridica . La medicina giuridica esplica dunque la sua funzione prevalentemente esplica dunque la sua funzione prevalentemente

nell'ambito del diritto condendo.”

nell'ambito del diritto condendo.”

DANIELE RODRIGUEZ

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(12)

medicina

giuridica

(13)

La suddivisione, proposta dal

La suddivisione, proposta dal Cazzaniga Cazzaniga negli anni negli anni Trenta, in medicina forense ed in medicina giuridica:

Trenta, in medicina forense ed in medicina giuridica:

“La

“La medicina forense medicina forense invece è eminentemente invece è eminentemente una scienza di applicazione, la quale utilizza le una scienza di applicazione, la quale utilizza le una scienza di applicazione, la quale utilizza le una scienza di applicazione, la quale utilizza le

conoscenze mediche per la valutazione conoscenze mediche per la valutazione giuridica degli

giuridica degli innumeri innumeri casi concreti di casi concreti di natura biologica offerti dalla

natura biologica offerti dalla pratica forense pratica forense. . Di qui il suo nome.”

Di qui il suo nome.”

DANIELE RODRIGUEZ

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(14)

medicina

medicina

(15)

Due spunti dal Programma di Due spunti dal Programma di

Medicina legale di Antonio Medicina legale di Antonio

Cazzaniga Cazzaniga

-- la bipartizione della medicina -- la bipartizione della medicina la bipartizione della medicina la bipartizione della medicina legale

legale

-- la trattazione partendo dal la trattazione partendo dal

capitolo “la persona umana quale capitolo “la persona umana quale

soggetto di diritti”

soggetto di diritti”

DANIELE RODRIGUEZ

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(16)

LA MEDICINA LEGALE LA MEDICINA LEGALE

COME MEDICINA DEI COME MEDICINA DEI

DIRITTI (CONNESSI)

DIRITTI (CONNESSI)

DIRITTI (CONNESSI)

DIRITTI (CONNESSI)

(17)

La medicina legale ha la funzione di La medicina legale ha la funzione di

contribuire a rendere effettivi i contribuire a rendere effettivi i

diritti della persona.

diritti della persona.

Cazzaniga

Cazzaniga non scrive non scrive Cazzaniga

Cazzaniga non scrive non scrive

esplicitamente questa frase, esplicitamente questa frase,

che traspare comunque fra le righe che traspare comunque fra le righe

ed ispira tutto il suo testo.

ed ispira tutto il suo testo.

DANIELE RODRIGUEZ

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(18)

La medicina legale come medicina La medicina legale come medicina

dei diritti dei diritti

(1) la medicina dello studio dei (1) la medicina dello studio dei diritti e della loro promozione diritti e della loro promozione

culturale e formale:

culturale e formale:

la medicina giuridica la medicina giuridica la medicina giuridica la medicina giuridica

(2) la medicina dell'esercizio dei (2) la medicina dell'esercizio dei

diritti e il loro concreto

diritti e il loro concreto

(19)

IL CAMBIO CULTURALE DEL IL CAMBIO CULTURALE DEL

DOPOGUERRA:

DOPOGUERRA:

SALUTE E LIBERTÀ DAL SALUTE E LIBERTÀ DAL

BISOGNO BISOGNO

DANIELE RODRIGUEZ

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(20)

Costituzione Repubblica Italiana.

Costituzione Repubblica Italiana.

Art. 32. … [2] Nessuno può essere obbligato a un Art. 32. … [2] Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per

determinato trattamento sanitario se non per

disposizione di legge. La legge non può in nessun caso disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

… la tutela della salute …

… la tutela della salute …

(21)

D.Lgs.C.P.S

D.Lgs.C.P.S. 4 marzo 1947 N. 1068 . 4 marzo 1947 N. 1068

Art. 1.

Art. 1. -- Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo relativo alla costituzione dell’Organizzazione mondiale relativo alla costituzione dell’Organizzazione mondiale

della sanità, stipulato a New York il 22 luglio 1946.

della sanità, stipulato a New York il 22 luglio 1946.

…(omissis) …

…(omissis) …

“Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé.

“Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé.

Les Etats parties à cette Constitution

Les Etats parties à cette Constitution declarent declarent, en accord avec la , en accord avec la Carte des Nations Unies, que les principes suivants sont à la base du Carte des Nations Unies, que les principes suivants sont à la base du

bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur

Daniele Rodriguez

Daniele Rodriguez -- Università degli Studi di Padova Università degli Studi di Padova

securité securité..

La santé est un état de complet La santé est un état de complet bienêtre

bienêtre physique, mental et social, et physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une

ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité absence de maladie ou d’infirmité ..

…(

…(omissis omissis) …” ) …”

(22)

Franklin D.

Franklin D. Roosvelt Roosvelt

Discorso delle quattro libertà, 1941 Discorso delle quattro libertà, 1941

libertà di parola libertà di parola libertà di parola libertà di parola

libertà di culto libertà di culto

la libertà dal bisogno la libertà dal bisogno

libertà dalla paura

libertà dalla paura

(23)

Libertà dallo stato di bisogno Libertà dallo stato di bisogno

Franklin D.

Franklin D. Roosvelt Roosvelt

Discorso delle quattro libertà 1941 Discorso delle quattro libertà 1941

Daniele Rodriguez

Daniele Rodriguez -- Università degli Studi di Padova Università degli Studi di Padova

Carta Atlantica 14 agosto 1941 Carta Atlantica 14 agosto 1941

Dichiarazione Universale dei diritti Dichiarazione Universale dei diritti

dell’Uomo: preambolo 1948

dell’Uomo: preambolo 1948

(24)

Costituzione Repubblica Italiana.

Costituzione Repubblica Italiana.

Art. 38.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e

necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed

assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,

di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e

… la libertà dal bisogno …

… la libertà dal bisogno …

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

L'assistenza privata è libera.

(25)

LA TUTELA DELLA SALUTE E LA TUTELA DELLA SALUTE E

LA MEDICINA LEGALE LA MEDICINA LEGALE LA MEDICINA LEGALE LA MEDICINA LEGALE

CLINICA CLINICA

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(26)

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Legge 23 dicembre 1978, n. 833

"Istituzione del servizio sanitario

"Istituzione del servizio sanitario nazionale“

nazionale“

Art. 19. Prestazioni delle unità Art. 19. Prestazioni delle unità

sanitarie locali.

sanitarie locali.

sanitarie locali.

sanitarie locali.

Le unità sanitarie locali provvedono Le unità sanitarie locali provvedono

ad erogare le prestazioni di ad erogare le prestazioni di

prevenzione, di cura, di

prevenzione, di cura, di

(27)

la medicina la medicina legale clinica legale clinica legale clinica legale clinica

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(28)

Una terza branca della medicina legale: la medicina Una terza branca della medicina legale: la medicina

legale clinica, come denominata da Benciolini.

legale clinica, come denominata da Benciolini.

“ il luogo proprio della sua

“ il luogo proprio della sua

realizzazione è quello clinico, cioè realizzazione è quello clinico, cioè

nei confronti dei singoli cittadini nei confronti dei singoli cittadini

che al Servizio sanitario si che al Servizio sanitario si che al Servizio sanitario si che al Servizio sanitario si

rivolgono come malati o anche nella rivolgono come malati o anche nella

prospettiva di prevenzione …

prospettiva di prevenzione …

si accosta personalmente (al suo

si accosta personalmente (al suo

(29)

Una terza branca della medicina legale: la medicina Una terza branca della medicina legale: la medicina

legale clinica, come denominata da Benciolini.

legale clinica, come denominata da Benciolini.

Rientrano in tale branca le attività specialistiche Rientrano in tale branca le attività specialistiche connesse a tematiche quali la responsabilità del connesse a tematiche quali la responsabilità del professionista sanitario nella sua globalità (intesa in professionista sanitario nella sua globalità (intesa in

relazione non solo quindi alla colpa nell’esercizio relazione non solo quindi alla colpa nell’esercizio professionale, ma anche come impegno alla tutela dei professionale, ma anche come impegno alla tutela dei professionale, ma anche come impegno alla tutela dei professionale, ma anche come impegno alla tutela dei

diritti del paziente, in relazione, per esempio, diritti del paziente, in relazione, per esempio,

all’informazione ed all’autodeterminazione, ai bisogni all’informazione ed all’autodeterminazione, ai bisogni

dei soggetti deboli ed incapaci, all’accanimento dei soggetti deboli ed incapaci, all’accanimento terapeutico, alla riservatezza) e la corretta gestione terapeutico, alla riservatezza) e la corretta gestione – anche in relazione alle esigenze giuridiche

anche in relazione alle esigenze giuridiche – – di casi in di casi in cui si sospetti un delitto (maltrattamenti, violenza cui si sospetti un delitto (maltrattamenti, violenza

sessuale, lesioni personali, omicidio …) sessuale, lesioni personali, omicidio …)

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(30)

medicina legale medicina legale clinica

clinica

(31)

LA DERIVA DELLA (NON) LA DERIVA DELLA (NON)

MEDICINA LEGALE MEDICINA LEGALE MEDICINA LEGALE MEDICINA LEGALE

DIFENSIVISTICA DIFENSIVISTICA

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(32)

RACCOMANDARE

RACCOMANDARE DI DI FARE FARE PER EVITARE GRANE

PER EVITARE GRANE

VS VS VS VS

RACCOMANDARE

RACCOMANDARE DI DI FARE FARE

PER GARANTIRE I DIRITTI

PER GARANTIRE I DIRITTI

(33)

LA LEGGE 24 COME LA LEGGE 24 COME

ESPERIENZA

ESPERIENZA DI DI

MEDICINA LEGALE MEDICINA LEGALE MEDICINA LEGALE MEDICINA LEGALE

GIURIDICA:

GIURIDICA:

PASSATA E FUTURA PASSATA E FUTURA

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(34)

I)

I) II numerosi decreti numerosi decreti

ministeriali previsti dalla ministeriali previsti dalla

legge 24

legge 24

legge 24

legge 24

(35)

II) Le norme “incompiute”

II) Le norme “incompiute”

della legge 24 della legge 24 della legge 24 della legge 24

DANIELE RODRIGUEZ

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(36)

Art. 4 Art. 4 Trasparenza dei dati Trasparenza dei dati 1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle 1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196.

196.

2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette 2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico;

preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni le eventuali integrazioni sono sono

fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla

fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla

(37)

Art. 4 Art. 4 Trasparenza dei dati Trasparenza dei dati

4. All’articolo 37 del 11

4. All’articolo 37 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,

DANIELE RODRIGUEZ

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Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2

«2--bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono

possono concordare concordare con il direttore sanitario o con il direttore sanitario o sociosanitario

sociosanitario l’esecuzione del riscontro diagnostico l’esecuzione del riscontro diagnostico, , sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia».

fiducia».

(38)

Art. 7. Responsabilità Art. 7. Responsabilità civile della struttura e civile della struttura e dell’esercente la dell’esercente la professione sanitaria professione sanitaria

4. Il danno conseguente all’attività della struttura 4. Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle

base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private

delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo , di cui al decreto legislativo

7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario,

7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario,

con la procedura di cui al comma 1 del predetto

con la procedura di cui al comma 1 del predetto

(39)

LA LEGGE 24 NELLA LA LEGGE 24 NELLA PROSPETTIVA DELLA PROSPETTIVA DELLA

MEDICINA LEGALE CLINICA MEDICINA LEGALE CLINICA MEDICINA LEGALE CLINICA MEDICINA LEGALE CLINICA

DIFFERENZIATA DALLA DIFFERENZIATA DALLA

FORENSE FORENSE

DANIELE RODRIGUEZ

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(40)

LA LEGGE 24 NELLA LA LEGGE 24 NELLA PROSPETTIVA DELLA PROSPETTIVA DELLA

MEDICINA LEGALE CLINICA MEDICINA LEGALE CLINICA

(41)

Art. 16 Art. 16

Modifiche alla legge 28 dicembre Modifiche alla legge 28 dicembre

2015, n. 208, in materia di 2015, n. 208, in materia di

responsabilità professionale del responsabilità professionale del

personale sanitario personale sanitario

2. All’articolo 1, comma 540, della 2. All’articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le legge 28 dicembre 2015, n. 208, le

DANIELE RODRIGUEZ

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legge 28 dicembre 2015, n. 208, le legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «ovvero» fino alla fine del parole da: «ovvero» fino alla fine del

comma sono sostituite dalle comma sono sostituite dalle seguenti: «, in

seguenti: «, in medicina legale medicina legale

ovvero da personale dipendente con ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata adeguata formazione e comprovata

esperienza almeno triennale nel esperienza almeno triennale nel

settore».

settore».

(42)

Art. 1. Sicurezza delle cure in sanità Art. 1. Sicurezza delle cure in sanità

1. La sicurezza delle cure è parte 1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e perseguita nell’interesse dell’individuo e

della collettività.

della collettività.

2. La sicurezza delle cure si realizza anche 2. La sicurezza delle cure si realizza anche

mediante l’insieme di tutte le attività mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla

finalizzate alla prevenzione e alla gestione prevenzione e alla gestione del rischio

del rischio connesso all’erogazione di connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo

prestazioni sanitarie e l’utilizzo prestazioni sanitarie e l’utilizzo prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, appropriato delle risorse strutturali,

tecnologiche e organizzative.

tecnologiche e organizzative.

3. Alle attività di prevenzione del rischio 3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e messe in atto dalle strutture sanitarie e

sociosanitarie, pubbliche e

sociosanitarie, pubbliche e private, è private, è

(43)

Art. 2.

Art. 2.

Attribuzione della funzione di garante per il diritto Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al

alla salute al Difensore civico Difensore civico regionale o provinciale regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del e istituzione dei Centri regionali per la gestione del

rischio sanitario e la sicurezza del paziente.

rischio sanitario e la sicurezza del paziente.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e civico la funzione di garante per il diritto alla salute e

disciplinarne la struttura organizzativa e il disciplinarne la struttura organizzativa e il

supporto tecnico.

supporto tecnico.

2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante 2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante

DANIELE RODRIGUEZ

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2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante 2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante

per il diritto alla salute, può essere adito per il diritto alla salute, può essere adito

gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, 3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora

abbia verificato la fondatezza della segnalazione, abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le

modalità stabiliti dalla legislazione regionale.

modalità stabiliti dalla legislazione regionale.

(44)

Art. 2

Art. 2 … 4.

4. In ogni regione In ogni regione è istituito, con le risorse umane, è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica, il Centro per la carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li

trasmette annualmente, mediante procedura trasmette annualmente, mediante procedura

telematica unificata a livello nazionale, telematica unificata a livello nazionale,

all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3.

sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3.

5. All'articolo 1, comma 539, della legge 28 5. All'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunta, in fine, la dicembre 2015, n. 208, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

seguente lettera: «d «d--bis) predisposizione di una bis) predisposizione di una

relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi

relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi

(45)

Art. 3 Art. 3

Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla

sicurezza nella sanità sicurezza nella sanità

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, con decreto del Ministro della presente legge, con decreto del Ministro della

salute, previa intesa in sede di Conferenza salute, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, è le province autonome di Trento e di Bolzano, è

istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio

DANIELE RODRIGUEZ

DANIELE RODRIGUEZ –– LABORATORIO LABORATORIO DIDI BIOETICA CLINICA BIOETICA CLINICA –– DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO DIDI MEDICINA MOLECOLARE MEDICINA MOLECOLARE -- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DIDI PADOVA PADOVA

servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella

sanità, di seguito denominato «Osservatorio».

sanità, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio acquisisce dai

2. L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la Centri per la gestione del rischio sanitario

gestione del rischio sanitario e la sicurezza del e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, i dati regionali relativi paziente, di cui all'articolo 2, i dati regionali relativi

ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, contenzioso e, anche mediante la predisposizione,

con l'ausilio delle società scientifiche e delle con l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico

associazioni tecnico--scientifiche delle professioni scientifiche delle professioni

….

….

(46)

Art. 3 Art. 3

Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla

sicurezza nella sanità sicurezza nella sanità

… associazioni tecnico

… associazioni tecnico--scientifiche delle professioni scientifiche delle professioni sanitarie di cui all'articolo 5, di linee di

sanitarie di cui all'articolo 5, di linee di indirizzo,

indirizzo, individua idonee misure per la individua idonee misure per la

prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza

delle cure nonché per la formazione e delle cure nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le l'aggiornamento del personale esercente le

professioni sanitarie.

professioni sanitarie.

3. Il Ministro della salute trasmette annualmente 3. Il Ministro della salute trasmette annualmente

alle Camere una relazione sull'attività svolta alle Camere una relazione sull'attività svolta

dall'Osservatorio.

dall'Osservatorio.

4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, 4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni,

si avvale anche del Sistema informativo per il

si avvale anche del Sistema informativo per il

(47)

Art. 4 Art. 4 Trasparenza dei dati Trasparenza dei dati 1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle 1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196.

196.

2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette 2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati

DANIELE RODRIGUEZ

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giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, , preferibilmente in formato elettronico;

preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Entro novanta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche e private adeguano i regolamenti interni adottati in pubbliche e private adeguano i regolamenti interni adottati in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle disposizioni del attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle disposizioni del

presente comma.

presente comma.

(48)

Art. 5

Art. 5 . Buone pratiche . Buone pratiche clinico clinico--assistenziali assistenziali e e raccomandazioni previste dalle linee guida raccomandazioni previste dalle linee guida

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, 1. Gli esercenti le professioni sanitarie,

nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche,

palliative, riabilitative e di medicina legale

palliative, riabilitative e di medicina legale, si , si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle attengono, salve le specificità del caso concreto, alle

raccomandazioni previste dalle linee guida raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico società scientifiche e dalle associazioni tecnico-- scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in

apposito elenco istituito e regolamentato con

apposito elenco istituito e regolamentato con

decreto del Ministro della salute, da emanare entro

decreto del Ministro della salute, da emanare entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

(49)

Art. 5 Art. 5 Buone pratiche

Buone pratiche clinico clinico--assistenziali assistenziali e raccomandazioni e raccomandazioni previste dalle linee guida

previste dalle linee guida

2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco 2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-- scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro

della salute stabilisce:

della salute stabilisce:

a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio

nazionale;

nazionale;

b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie

da prevedere nello statuto in riferimento al libero da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro

partecipazione alle decisioni, all'autonomia e partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla

pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti,

alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e

controllo della qualità della produzione tecnico controllo della qualità della produzione tecnico--

scientifica;

scientifica;

c) le procedure di iscrizione all'elenco nonché le c) le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità

di sospensione o cancellazione dallo stesso.

di sospensione o cancellazione dallo stesso.

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(50)

Art. 5 Art. 5 Buone pratiche

Buone pratiche clinico clinico--assistenziali assistenziali e raccomandazioni e raccomandazioni previste dalle linee guida

previste dalle linee guida

3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai 3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai

soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della

salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura province autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Istituto superiore di sanità pubblica nel presente legge. L'Istituto superiore di sanità pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle

stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici

dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.

scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.

(51)

LA LEGGE 24 NELLA LA LEGGE 24 NELLA PROSPETTIVA DELLA PROSPETTIVA DELLA PROSPETTIVA DELLA PROSPETTIVA DELLA MEDICINA LEGALE … MEDICINA LEGALE …

FORENSE FORENSE

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(52)
(53)

la la

“delimitazione”

“delimitazione”

della della

responsabilità responsabilità

civile del civile del civile del civile del

professionista professionista

sanitario sanitario

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(54)

la responsabilità civile del

la responsabilità civile del

(55)

la la

responsabilità responsabilità

civile della civile della

struttura struttura struttura struttura sanitaria sanitaria

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(56)

la la

responsabilità responsabilità

civile civile

della struttura della struttura

sanitaria:

sanitaria:

sanitaria:

sanitaria:

obbligo di

obbligo di

assicurazione

assicurazione

(57)

responsabilità responsabilità

civile civile civile civile

e fondo di e fondo di

garanzia garanzia

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(58)

la responsabilità la responsabilità amministrativo

amministrativo--contabile del contabile del

(59)

la responsabilità amministrativa la responsabilità amministrativa

del professionista sanitario del professionista sanitario

dipendente:

dipendente:

obbligo di assicurazione obbligo di assicurazione

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(60)

LA LEGGE 24 COME LA LEGGE 24 COME

ESPERIENZA

ESPERIENZA DI DI

NEGAZIONE DELLA NEGAZIONE DELLA NEGAZIONE DELLA NEGAZIONE DELLA MEDICINA LEGALE MEDICINA LEGALE

DIFENSIVISTICA

DIFENSIVISTICA

(61)

le possibili nuove le possibili nuove

alleanze alleanze

professionista

professionista – paziente

paziente

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(62)

le possibili le possibili

nuove alleanze nuove alleanze

professionista professionista

– azienda azienda

(63)

Art. 9. Azione di rivalsa o di Art. 9. Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa responsabilità amministrativa 2.

2. Se l’esercente la professione sanitaria Se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio

non è stato parte del giudizio o della o della procedura stragiudiziale di risarcimento procedura stragiudiziale di risarcimento

del danno, l’azione di rivalsa nei del danno, l’azione di rivalsa nei confronti di quest’ultimo può essere confronti di quest’ultimo può essere esercitata soltanto successivamente al esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata,

a pena di decadenza, entro un anno a pena di decadenza, entro un anno

dall’avvenuto pagamento.

dall’avvenuto pagamento.

3. La decisione pronunciata nel giudizio 3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o promosso contro la struttura sanitaria o

sociosanitaria o contro l’impresa di sociosanitaria o contro l’impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di assicurazione non fa stato nel giudizio di

rivalsa

rivalsa se l’esercente la professione se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio sanitaria non è stato parte del giudizio..

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(64)

LA LEGGE 24 ED IL LA LEGGE 24 ED IL

SISTEMA DELLE LINEE SISTEMA DELLE LINEE SISTEMA DELLE LINEE SISTEMA DELLE LINEE GUIDA “MEDICO

GUIDA “MEDICO--LEGALI” LEGALI”

(65)

Art. 5

Art. 5 . Buone pratiche . Buone pratiche clinico clinico--assistenziali assistenziali e e raccomandazioni previste dalle linee guida raccomandazioni previste dalle linee guida

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, 1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle

nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie prestazioni sanitarie con finalità

con finalità preventive, diagnostiche, preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e terapeutiche, palliative, riabilitative e di di

medicina legale

medicina legale, si attengono, salve le , si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle specificità del caso concreto, alle specificità del caso concreto, alle specificità del caso concreto, alle

raccomandazioni previste dalle linee guida raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate

da

da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico

scientifiche e dalle associazioni tecnico--scientifiche delle scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e

regolamentato con decreto del Ministro della salute, da regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale.

della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale.

In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti

le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche

clinico

clinico--assistenziali assistenziali..

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(66)

la coerenza fra profili

la coerenza fra profili

forensi e profili clinici

forensi e profili clinici

(67)

II

periti periti periti periti

e i e i

consulenti consulenti

tecnici tecnici

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(68)

Art. 15 Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di

responsabilità sanitaria 1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto

la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida

la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida

l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico

specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella

disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto

oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare,

scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in

(69)

Art. 15

Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, dei

consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria

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… GLI SPECIALISTI E LA LORO

FORMAZIONE

(70)

Art. 15

Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, dei

consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria

… TUTTI I PERITI ED I CTU

E L’ARTICOLO 5

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