• Non ci sono risultati.

L’OSSERVATORIO DI MILANO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "L’OSSERVATORIO DI MILANO"

Copied!
38
0
0

Testo completo

(1)

L’OSSERVATORIO DI MILANO

MILANO

LE RAGIONI DEL SUCCESSO E LE NUOVE PROPOSTE TABELLARI

Dr. Damiano Spera – Coordinatore del «Gruppo danno alla persona»

dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano

(2)

I FARI CHE ILLUMINANO LE TABELLE MILANESI

• La fortuna delle tabelle milanesi

sul “danno non patrimoniale da lesione del bene salute” e “da perdita e grave lesione del rapporto parentale” trova le sue ragioni nella circostanza che queste tabelle sono state sempre pronte a recepire i nuovi arresti della Corte Costituzionale e di quelli maggiormente condivisi della Corte di Cassazione.

condivisi della Corte di Cassazione.

Ebbene, questi dicta sono stati i FARI che hanno illuminato i perigliosi, tormentati ed intelligenti sentieri delle tabelle milanesi.

(3)

1) La sentenza della Corte Costituzionale n. 184/1986

• Quella sentenza affermò per la prima volta il principio secondo cui il criterio di liquidazione del danno biologico deve

“risultare rispondente da un lato ad un'uniformità pecuniaria di base (lo stesso tipo di lesione non può essere valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto …) e dall'altro ad elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione del caso di specie all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività della all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana, attraverso le quali, in concreto, si manifesta l'efficienza psico - fisica del soggetto danneggiato”.

E’ stata questa la pietra miliare da cui ha preso le mosse il sistema tabellare milanese già nella prima Edizione 1995:

si supera il criterio dell’equità pura;

per indicare valori monetari “standard”: in base alla menomazione e all’età;

• si individuano criteri per addivenire alla personalizzazione (all’epoca con il danno morale soggettivo).

(4)

2) La sentenza della Corte Costituzionale n. 356/1991

La Corte Costituzionale evidenziò la necessità che il giudice liquidasse il danno biologico tenendo presente le conseguenze della menomazione su tutte le sfere e

“ambiti in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè su tutte le attività realizzatrici della persona umana”.

su tutte le attività realizzatrici della persona umana”.

• E’ per questo che nei Criteri orientativi della Tabella

milanese è sempre stata valutata la necessità, per le parti

e per il giudice, di indagare sui riverberi della lesione

salute su tutte le possibili compromissioni delle sfere di

vita della vittima primaria e secondaria.

(5)

3) La sentenza della Corte Costituzionale n. 372/1994, c.d. “sentenza Mengoni”

La «sentenza Mengoni» già ripudiava il danno tanatologico

ed il danno biologico in re ipsa, affermò che “è sempre

necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la

lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ., costituita

dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato”.

La Tabella milanese ha sempre evidenziato che sull’avvocato grava l’onere di allegare e provare

(spesso anche mediante

presunzioni) le circostanze di fatto sulle quali si fonda la

domanda di risarcimento del danno (biologico prima e non

patrimoniale dopo).

(6)

4) La sentenza della Corte Costituzionale n.

233/2003

Questa sentenza recepì gli arresti delle sentenze della Cassazione n. 8827 e n. 8828 del 31.5.2003 (c.d. “sentenze gemelle”), nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale – un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico, sia infine il danno (spesso definito in dottrina e in giurisprudenza sia infine il danno (spesso definito in dottrina e in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona”.

La Tabella milanese fu appositamente modificata nel 2004 per recepire i dicta della citata sentenza della Corte Costituzionale e delle c.d. “sentenze gemelle” della Cassazione e per ricomporre, quindi, nella categoria del “danno non patrimoniale” le voci di danno biologico, morale e perdita e grave lesione del rapporto parentale. Fu tuttavia (aggiungerei “coraggiosamente”) confermato il “ripudio” del danno c.d. esistenziale.

(7)

5) Le sentenze della Corte di Cassazione Sezioni Unite dell’11.11.2008 n. 26972 (3-4-5) del 2008,

c.d. «sentenze di San Martino»

“La formula "danno morale" - inteso come turbamento transeunte del soggetto - non è corretta ;

non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari

possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata”;

sé considerata”;

“di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere”;

“In conclusione, deve ribadirsi che il danno non patrimoniale è

categoria generale non suscettiva di suddivisione in

sottocategorie variamente etichettate.

(8)

Ancora le «Sentenze di San Martino»

Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale

nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale

(da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale

operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad

adeguata personalizzazione

della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva tabelle, procedere ad

adeguata personalizzazione

della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto les;

egualmente

determina duplicazione di risarcimento

la

congiunta attribuzione del danno morale,

nella sua

rinnovata configurazione,

e del danno da perdita del rapporto parentale

(9)

Dopo le «sentenze di San Martino»

l’Osservatorio milanese modifica le Tabelle

Conseguentemente, nell’anno 2009, si impose all’Osservatorio milanese un’ulteriore modifica delle proprie Tabelle, ricomprendendo in un unico criterio di liquidazione del danno non patrimoniale le precedenti voci di danno biologico, morale-sofferenziale, relazionale- esistenziale.

“Criteri orientativi – Edizione 2009:

“Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta, si è poi fatto riferimento all'andamento dei precedenti degli Uffici giudiziari di fatto riferimento all'andamento dei precedenti degli Uffici giudiziari di Milano, e si è quindi pensato:

a una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva);

a una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi -onde consentire un'adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”.

(10)

6) La sentenza della Corte Cost.

n. 235/2014

Ai fini del vaglio di costituzionalità dell’art. 139 Cod. Assicurazioni private, le sentenze di San Martino, hanno chiarito come il cosiddetto danno morale − e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non patrimoniale «rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente». La norma denunciata non è, quindi, chiusa alla risarcibilità anche del danno morale, potendo il giudice incrementare la liquidazione del danno fino al20%;

inoltre “la Corte di cassazione, con la già ricordata sentenza n. 26972 del 2008, ha puntualizzato come il bilanciamento tra i diritti inviolabili della persona ed il dovere di solidarietà (ex art. 2 come il bilanciamento tra i diritti inviolabili della persona ed il dovere di solidarietà (ex art. 2 Cost.) comporti che non sia risarcibile il danno per lesione di quei diritti che non superi il «livello di tollerabilità»che «ogni persona inserita nel complesso contesto sociale […] deve accettare in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone»;

pertanto, “Il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal censurato art. 139 cod. ass. – per il profilo del prospettato vulnus al diritto all’integralità del risarcimento del danno alla persona – va, quindi, condotto non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che sia eventualmente alla base della disciplina censurata.

E’ questa la ragione per cui la Tabella milanese - anche al fine di evitare una inammissibile commistione di ambiti e criteri risarcitori -prevede i valori monetari del danno non patrimoniale cagionato da lesioni micropermamenti del bene salute (dall’1% al 9%).

(11)

7) La sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 15350/2015

Le Sezioni Unite hanno ribadito l’irragionevolezza della liquidazione del danno tanatologico, ripudiando in via definitiva il danno in re ipsa e la funzione punitiva della responsabilità civile.

Hanno invece confermato:

il principio che il sistema della responsabilità civile è “fondato sulla necessità ai fini risarcitori del verificarsi di una perdita rapportabile a un soggetto”, perché “i danni risarcibili sono solo quelli che consistono nelle perdite che sono conseguenza della lesione della situazione giuridica soggettiva e non quelli consistenti nell'evento lesivo, lesione della situazione giuridica soggettiva e non quelli consistenti nell'evento lesivo, in sé considerato”;

il principio della “liquidazione unitaria del danno”, che comprende “tanto quello di tipo relazionale quanto la sofferenza soggettiva rappresentata dal danno morale”, come affermato dalle citate “sentenze di San Martino”;

il principio che ilc.d. danno esistenziale o è già ricompreso nei pregiudizi, risarcibili ex art. 2059 c.c., oppure consiste in pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, ma in questa ipotesi, la categoria del danno esistenziale “sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi non sono risarcibili per effetto del divieto di cui all’art. 2059 c.c.”.

L’Osservatorio di Milano, dopo la pubblicazione della sentenza Cass. n. 1361/2014 (c.d. “sentenza Scarano”), aveva già deciso di non provvedere all’allestimento di una (controvertibile e divisiva) tabella di liquidazione del danno tanatologico.

(12)

8) La sentenza della Corte di Cassazione n. 12408/2011, c.d. “sentenza Amatucci”

• La Cassazione ha preso atto dell’elaborazione svolta dall’Osservatorio di Milano:

“l'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano ha adottato la nuova tabella, significativamente denominata - in ossequio ai principi enunciati dalle Sezioni Unite del 2008, dunque considerati, in una alle conseguenze macroeconomiche delle considerati, in una alle conseguenze macroeconomiche delle decisioni assunte, in termini di costi e benefici sia sociali che assicurativi - la “Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica";

i giudici di merito di ben sessanta tribunali, “al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali, hanno posto a base del calcolo medio i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali è dunque già nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale”.

(13)

Le conclusioni nella «sentenza Amatucci»

La Cassazione così conclude: “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi.

Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.

L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge (ex art. 360 n. 3 c.p.c.), solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito”.

I criteri di liquidazione del danno ex art. 139 Cod. assicurazioni non sono suscettibili di applicazione analogica nel caso di danno non derivanti da sinistri stradali (ed ora anche non commessi dall’esercente la professione sanitaria)

(14)

LE NUOVE SFIDE DELL’OSSERVATORIO DI MILANO

Pur avendo ravvisato lacune e criticità nelle tabelle milanesi (Edizione 2014), tuttavia, consapevole delle responsabilità derivanti dalla “sentenza Amatucci”, il «Gruppo danno alla persona» dell’Osservatorio di Milano ha ritenuto non percorribile la strada della modifica delle tabelle “vigenti”.

Questa ipotesi di lavoro, infatti, ci avrebbe esposto al seguente rischio:

cosa sarebbe successo se le nostre opzioni di modifiche tabellari non fossero state poi condivise dalla maggioranza degli Uffici giudiziari d’Italia?

fossero state poi condivise dalla maggioranza degli Uffici giudiziari d’Italia?

Un disastro incalcolabile: il caos totale sul criterio di liquidazione del danno non patrimoniale, il pilastro fondamentale della responsabilità civile!

Abbiamo dunque deciso di riempire le predette lacune e risolvere le criticità mediante aggiustamenti integrativi e non sostitutivi delle tabelle milanesi.

Le questioni più rilevanti sono state assegnate all’analisi critica e propositiva di 8 sottogruppi,

Ai Gruppi hanno partecipato, complessivamente oltre 100 persone:

magistrati, avvocati, giudici onorari, medici legali, professori universitari e tirocinanti presso gli uffici giudiziari.

(15)

GRUPPO 1

Coordinatore: avv. Marco Rodolfi

Modalità di utilizzo dell’istituto della rendita vitalizia ex art 2057 c.c.

nel risarcimento del danno da lesione del bene salute

Art 2057: “Quando il danno alla persona ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.”

Vantaggi:

Vantaggi:

• in molteplici fattispecie concrete, in caso di lesioni permanenti di grave entità, è difficile fare una prognosi corretta su quale possa essere durata dell’aspettativa di vita del danneggiato macroleso;

• evitare di porre in essere i complicati calcoli algebrici volti ad eliminare il c.d. “montante di anticipazione”, necessari a non realizzare una illegittima ed inappropriata liquidazione del danno futuro.

sentenza del Tribunale di Trieste del 5.4.2012;

sentenza del Tribunale di Milano del 27.1.2015

sentenza del Tribunale di Bergamo 24.2.2016, n. 679/2016

(16)

Conclusioni del Gruppo 1

Il Gruppo 1 propone che l’istituto della rendita vitalizia:

debba attenere al solo danno patrimoniale (lucro cessante e spese sanitarie e di assistenza future);

possa essere utilizzato solo nelle ipotesi in cui il danneggiato riporti lesioni macropermanenti;

riporti lesioni macropermanenti;

possa essere concesso dal Giudice solo qualora sussistano nel

caso di specie “opportune garanzie” e cioè “cautele” e quindi

soltanto qualora sia parte del giudizio una

Compagnia

assicuratrice (o altri soggetti dotati di analoga solvibilità, se

pur con le problematiche relative al sistema di controlli ai quali

dovrebbero essere sottoposti tali istituti).

(17)

GRUPPO 2

Coordinatore: dr. Giuseppe Buffone

Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale intermittente

• elaborare una tabella funzionale alla quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile nell’ipotesi in cui un soggetto, che subisca una certa menomazione invalidante a

seguito di un evento lesivo, deceda prima della liquidazione seguito di un evento lesivo, deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita.

criterio dell’equità pura

criterio dell’intero danno biologico tabellare

criterio matematico puro

Cass. civ. sent. n. 679/2016

(18)

Conclusioni del Gruppo 2

Il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati dalle Tabelle di Milano; esso corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l’aspettativa di vita media:

Il risarcimento medio si può definire come il quantum liquidato mediamente dalla Tabella di Milano per una data percentuale invalidante. In altre parole, è il risultato della media matematica, per ogni percentuale di invalidità, tra il

quantum liquidabile ad un soggetto di anni 1 e quello liquidabile ad un soggetto di anni 100, e cioè della media tra la somma risarcitoria massima e quella

di anni 100, e cioè della media tra la somma risarcitoria massima e quella minima;

L’aspettativa di vita media è 37 anni la vita potenziale di un soggetto di età compresa tra anni 1 e 100 a prescindere dal sesso di appartenenza. In

particolare, l’aspettativa di vita annua si ricava dalla media matematica tra le aspettative di vita di ogni soggetto compreso tra 1 e 100 anni

Il risarcimento medio annuo corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l’aspettativa di vita media; in sostanza è la distribuzione annua, in funzione

dell’aspettativa di vita media, della massa risarcitoria media per ogni percentuale invalidante. Esso è espresso nella tabella alla colonna n. 4 denominata “danno non patrimoniale per ogni ulteriore anno successivo”.

(19)

Proposta di tabella

del danno biologico intermittente

% 1 anno 2 anno successivi personalizzazione

• 1 63 110 31 50%

• 2 133 234 67 50%

• 3 212 371 106 50%

• 4 298 522 149 50%

5 393 687 196 50%

• 5 393 687 196 50%

• 6 518 907 259 50%

• 7 659 1154 330 50%

• 8 816 1429 408 50%

• 9 989 1731 495 50%

• 10 1187 2077 593 49%

• 11 1377 2409 688 48%

• 12 1580 2764 790 47%

• 13 1797 3145 899 46%

(20)

GRUPPO 3

Coordinatrice: dott.ssa Adriana Cassano Cicuto

Perdita e grave lesione del rapporto parentale

1) Legittimati attivi nella Tabella milanese: genitori, figli coniuge, convivente more uxorio, fratelli, nonni

vengono esaminati altresì:

il danno del nipote per la morte del nonno, il danno dello zio che vive in famiglia, il danno del cugino, ecc.

Conclusione: si nega l’introduzione di criteri tabellari per ulteriori soggetti legittimati

soprattutto perché darebbe luogo ad una richiesta automatica del danno in tutti i processi.

soprattutto perché darebbe luogo ad una richiesta automatica del danno in tutti i processi.

2) Criteri di determinazione della liquidazione rispetto alla curva dei risarcimenti:

la convivenza, la presenza di altri componenti superstiti del nucleo familiare primario, le modalità di frequentazione, le modalità di conduzione della vita familiare, la distanza tra il nucleo familiare leso e altri componenti della famiglia, ecc..

Si ribadisce che:

non esiste un “minimo garantito” da accordarsi in ogni caso;

la parte è comunque gravata dall’onere di allegazione e di prova del pregiudizio subito;

il giudice dovrà motivare (anche facendo ricorso a presunzioni) l’adozione del criterio

liquidativo adottato per graduare il risarcimento nel range previsto dalla Tabella od anche al di fuori della stesso;

la Tabella milanese non si applica nelle fattispecie integranti reati dolosi.

(21)

3) Questione della parametrazione del danno da lesione del rapporto parentale da risarcire ai congiunti residenti all’estero.

La maggioranza del Gruppo ritiene di non parametrare la liquidazione del danno al potere di acquisto della moneta nel luogo di residenza del prossimo congiunto

Recente sentenza della Corte di Cassazione 7.10.2016, n. 20206

Per la Corte d'Appello di Bari, (per danneggiati residenti in Senegal) il risarcimento non ha funzione punitiva, ma meramente surrogante e compensativa delle sofferenze indotte dal funzione punitiva, ma meramente surrogante e compensativa delle sofferenze indotte dal fatto illecito", e “se l’entità delle soddisfazioni compensative ritraibili dalla disponibilità di una somma di denaro è diversa a seconda dell’area nella quale il denaro è destinato ad essere speso, non l’entità delle soddisfazioni deve variare, ma la quantità di denaro necessario a procurarle”, riduce quindi i valori monetari nella liquidazione del danno;

La Cassazione accoglie il ricorsosul rilievo che:

il luogo dove il danneggiato abitualmente vive, e presumibilmente spenderà od investirà il risarcimento a lui spettante, è un elemento esterno e successivo alla fattispecie dell’illecito, un posterius, irrilevante;

l’impostazione "valutaria" del risarcimento del danno sposata dalla corte territoriale risulta radicalmente illegittima.

(22)

GRUPPO 4

Coordinatore: avv. Maurizio Hazan

Criteri di liquidazione del «danno terminale»

E’ il danno liquidabile iure proprio alla vittima di lesioni mortali, a condizione che il decesso non sia immediato ma avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni.

Finora si applica il criterio dell’equità pura con rilevanti differenze nella prassi giurisprudenziale della liquidazione.

I criteri della nuova proposta tabellare:

Principio di unitarietà ed omnicomprensività: tenendo conto dell’insegnamento delle Sezioni Unite di San Martino e della citata sentenza n. 15350/2015, si è ritenuto di proporre una definizione omnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo Sezioni Unite di San Martino e della citata sentenza n. 15350/2015, si è ritenuto di proporre una definizione omnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente e dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale;

Durata limitata: la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso, allo stato è individuato, convenzionalmente,in 100 giorni);

Coscienza:in nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente;

Intensità decrescente della sofferenza e corrispondenti valori monetari nella tabella:

- fino ad Euro 30.000,00 per i primi tre giorni;

- da Euro 1000,00 al quarto giorno ad Euro 98,00 euro al 100° giorno;

Personalizzazione: a partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliera del danno sarà comunque personalizzabile, nel range massimo del 50%.

(23)

Proposta Tabella Gruppo 4

Da pochi minuti a 3 giorni

fino a 30.000,00

Liquidazione Giorni Liquidazione

pro die

4 1.000,00

5 991,00

6 981,00

100 98,00

(24)

GRUPPO 5

Coordinatore: prof. Enzo Ronchi

Danno differenziale-incrementativo in responsabilità civile – aspetti medico legali

E’ coesistente quella menomazione che interessa un distretto anatomo-funzionale diverso da quello colpito dalla nuova lesione;

è concorrente la menomazione che interessa lo stesso distretto.

è concorrente la menomazione che interessa lo stesso distretto.

Nel Codice delle Assicurazioni la Tabella delle Menomazioni Psicofisiche comprese fra 1 e 9 punti di Invalidità (decreto 03.07.2003) prevede che le indicazioni date dalle tabelle medico legali, nel caso in cui la menomazione di cui trattasi interessi organi o apparati già sede di patologie od esiti di patologie, devono essere modificate.

(25)

Gruppo 5

I metodi in uso, nella pratica medico-legale, sono due:

un primo “tradizionale”;

un secondo che diremo “innovativo”, essendosi fatto strada negli ultimi venti anni circa;

Si prenda in considerazione una persona con esiti di poliomielite infantile all’arto inferiore (33%) di sinistra (stato anteriore); che, per responsabilità di un terzo riporti una frattura scomposta ai malleoli della caviglia destra e che a tale lesione faccia seguito, con carattere di permanenza, una anchilosi di caviglia (menomazione seguito, con carattere di permanenza, una anchilosi di caviglia (menomazione concorrente sullo stesso distretto anatomo-funzionale, deambulatorio). La tabella porta una indicazione di valore pari al dodici% per tale anchilosi. Come si valuta questo danno nella fattispecie?

Nel metodometodo tradizionaletradizionale l’indicazione della tabella viene modificata con incremento dal 12 al16-17%;

col metodo innovativo si procede valutando percentualmente, con criteri di RC e di ragionevolezza, la menomazione dello stato anteriore (nella fattispecie trentatré%); si stima l’attuale, complessivo danno biologico permanente nella misura del 40%; si calcola la differenza tra i due valori, cioè 40-33= 7%: peraltro con valore economico non nella scala da uno a sette ma per differenza tra il valore monetario del quaranta%

e quello del trentatré% (come anche inCass. Civ. 6341 del 19.03.14).

(26)

Proposta del Gruppo 5

Sembra corretto proporre le seguenti conclusioni:

Per disposizione di legge (D.lgs n.209/2005), in caso di menomazioni concorrenti appare imprescindibile procedere con modifica alle indicazioni date dalle tabelle medico legali, a seconda che le interazioni tra gli effetti delle cause in concorso aumentino ovvero diminuiscano il danno derivante dalla lesione de quo.

• Ad evitare che lo specialista in medicina legale introduca elementi di pregiudizio nella stima economica del danno, limitatamente ai casi controversi che approdano a CTU è necessario che si proceda a valutazione del caso con entrambi i metodi, avendo cura di ben motivare e descrivere le eventuali maggiori, negative ricadute nel

“fare quotidiano”, così che il Giudice possa procedere alla liquidazione economica, avuto riguardo a tutti gli elementi di giudizio disponibili.

(27)

GRUPPO 6

Coordinatrici: dott.ssa Francesca Fieccon e avv. Silvia Toffoletto

• Il danno alla persona in Europa

Il Gruppo Europa dell’Osservatorio di Milano è composto da circa 45 persone che si occupano dell’analisi delle problematiche sul danno alla persona nei vari Stati dell’Unione Europea.

Sono state ritagliate singole tematiche di confronto e gli spunti che potranno venire dalla comparazione europea potranno certamente servire da stimolo per affrontare il dibattito interno sulla liquidazione del danno con l’ausilio di altri punti prospettici di valutazione.

punti prospettici di valutazione.

Al centro di ogni sforzo, si pongono i diritti del cittadino dell’Unione e l’effettività di tutela.

Nell’ottica sopra evidenziata, il Gruppo Europa dell’Osservatorio di Milano intende portare avanti il suo impegno nella creazione di una vera propria rete di collegamento, sia a livello nazionale (sinergia con il gruppo danno Milano, con gli osservatori a livello territoriale, etc.), che transnazionale, al fine di individuare le migliori prassi interpretative del diritto sostanziale, concernenti diritti fondamentali della persona, in piena attuazione del principio di cooperazione giudiziaria.

Tale cooperazione, infatti, non può prescindere da un lavoro sinergico tra magistrati e avvocati, indirizzato ad analizzare e a ricostruire le ragioni dei diversi modelli di responsabilità scelti nei vari Paesi.

(28)

GRUPPO 7

Coordinatrice: dott.ssa Ilaria Gentile

Liquidazione del danno non patrimoniale da lesione di diritti inviolabili della persona, diversi dalle ipotesi già contemplate dalla

tabella milanese

• Il Gruppo ha deciso di adottare -per ogni tipologia di danno- il metodo di lavoro tipico dell’Osservatorio, basato sull’analisi dei precedenti della giurisprudenza di merito e legittimità.

1) danno da lesione del diritto all’autodeterminazione (o mancato consenso informato)

• Parametri utili ai fini della liquidazione:

l’invasività del trattamento terapeutico -non preceduto da consenso informato- eseguito;

l’entità delle complicanze prevedibili verificatesi;

la sussistenza di valide alternative terapeutiche.

Si propone per la liquidazione di questo danno il range da € 2.500,00 ad € 20.000,00.

(29)

Gruppo sette

2) danno da lesione del diritto alla riservatezza

Si propone per la liquidazione di questo danno il range da € 3.000,00 ad € 5.000,00.

3) danni c.d. endo-familiari e danno da genitore assente 3) danni c.d. endo-familiari e danno da genitore assente

Si propone, per la liquidazione di questi danni, che il Giudice possa riferirsi

-come semplice parametro indicativo da adattarsi

al caso concreto-

alla forbice delle tabelle milanesi per il danno da perdita del genitore, dovendosi sottolineare che -proprio

perché non si tratta di una perdita definitiva, come è invece il

danno da morte del congiunto-

la liquidazione non potrà in ogni caso andare oltre ½ dell’importo massimo della forbice.

(30)

Gruppo sette

4) danno da abuso del processo ex art. 96 cpc

Si propone per la liquidazione di questo danno di adoperare il parametro delle spese di lite (per la precisione il compenso defensionale ex d.m. 55/2014), con liquidazione pari ad una volta il compenso, riducibile ad ½ ed aumentabile sino a due volte il compenso defensionale, sulla scorta di indici quali il valore della causa, l’intensità dell’elemento soggettivo dell’abuso, il numero delle parti, la durata del processo e l’impegno difensivo della parte danneggiata dall’abuso.

5) danno da diffamazione e lesione del diritto

all’onore/dignità/reputazione/immagine all’onore/dignità/reputazione/immagine

Parametri adoperati dalla giurisprudenza raccolta: notorietà del diffamato e del diffamante, carica pubblica o ruolo istituzionale ricoperto dal diffamato; natura della condotta diffamatoria,spazio che la notizia diffamatoria occupa all’interno del mezzo; intensità dell’elemento psicologico in capo all’autore della diffamazione;

mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e diffusione; risonanza mediatica delle notizie diffamatorie imputabile al diffamante, rettifica successiva e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o rifiuto degli stessi.

Si propone per la liquidazione di questo danno per diffamazioni di media entità (con unico episodio) l’importo tra € 20.000,00 ed € 25.000,00, riducibile sino ad un mezzo ed aumentabile sino al doppio, in ragione delle caratteristiche del caso concreto.

(31)

GRUPPO 8

Coordinatore: avv. Marco Moriraghi

Orientamenti sulle micropermanenti nel distretto di Milano

Il Gruppo 8 ha proposto un questionario tra gli uffici giudiziari dei Giudici togati ed onorari nel distretto della Corte d’Appello di Milano.

Il questionario è suddiviso in quattro brevi paragrafi, per monitorare gli orientamenti giurisprudenziali:

1) nei casi di applicazione diretta dell’art. 139 C.d.A.: danni da lesioni di lieve entità derivanti dalla circolazione dei veicoli a motori e natanti e derivanti dall’esercizio della 1) nei casi di applicazione diretta dell’art. 139 C.d.A.: danni da lesioni di lieve entità derivanti dalla circolazione dei veicoli a motori e natanti e derivanti dall’esercizio della professione sanitaria;

2) nella liquidazione dei danni da lesioni di lieve entità nelle altre ipotesi;

3)sui criteri di liquidazione del danno biologico temporaneo;

4) sul quesito medico legale utilizzato allorché:

- viene applicata la tabella milanese;

- viene applicato l’art. 32 comma 3-ter e comma 3-quater D.L. 1/2012 convertito in L.27/2012, che hanno modificato le modalità di accertamento della lesione biologica

I risultati della rilevazione sono in corso di elaborazione e saranno comunicati in occasione dell’incontro nazionale previsto per la primavera 2017.

(32)

LE TABELLE DI ROMA E VENEZIA MINA AVREBBE CANTATO:

FARE TABELLA E POI…..

FARE TABELLA E POI…..

CHE SENSO HA ????

(33)

LA TABELLA DI ROMA

Si legge nei Criteri che illustrano le Tabelle di Roma:

Il tribunale di Roma anche per l’anno 2016 ha ritenuto di dover confermare il sistema tabellare realizzato con parametri diretti ad assicurare un corretto esercizio del potere equitativo di determinazione del danno non ritenendo allo stato condivisibile l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella decisione della III sezione del 7 giugno 2011, n. 12408 nel quale si individua nelle complessive tabelle elaborate dal tribunale di Milano un criterio da considerare al fine di operare la valutazione del danno biologico dal momento che tali tabelle utilizzano dei criteri di riferimento in concreto basati su principi che tali tabelle utilizzano dei criteri di riferimento in concreto basati su principi che non appaiono al momento essere corrispondenti ai valori costituzionali quali la valutazione del danno non patrimoniale secondo un incremento percentuale, già inserito in tabella, del danno biologico fino al 50% per un pregiudizio fino al 33% e fino al 25% per pregiudizio a partire dal 34% e fino al 100%, analogamente a quanto ipotizzato per la possibilità di personalizzazione del danno;

valgono quindi i criteri romani per la “liquidazione dell’ulteriore danno non patrimoniale”fino al 60% dell’importo liquidato a titolo di danno biologico;

la Tabella romana ripudia gli arresti delle sentenze di San Martino ed aderisce, invece ad un minoritario indirizzo della Cassazione, Sez. III civ., che prende le mosse dalla (pressoché) isolatasentenza n. 29191/2008 (rel. G.B. Petti).

(34)

Tabella romana

La Tabella romana per la liquidazione del danno biologico in caso di decesso per causa diversa

Ritiene il tribunale di Roma che i parametri di cui tenere conto debbano i seguenti:

il danno non è una funzione costante crescente con il tempo. Ciò significa che non si acquisisce giorno per giorno una frazione del danno complessivo ma si acquisisce subito (ovviamente nella misura dei postumi stabilizzati) una parte – che costituisce l’adattamento alla modificazione psicofisica una parte – che costituisce l’adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta – subito ed una parte che invece è correlata con i progressivi pregiudizi – fisici e psichici che il soggetto incontra nel tempo;

tale importo è quantificato in un valore compreso tra il 10% ed il 50% in relazione alla entità

la parte restante è pari al rapporto tra la somma tabellare ridotta dell’importo già liquidato per il numero dei giorni di sopravvivenza rispetto alla vita media.

(35)

Tabella romana

La Tabella romana di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale

La Tabella romana prevede 5 parametri per la liquidazione in concreto del danno subito dal prossimo congiunto: il grado di parentela tra il de cuius ed il superstite; l’età del superstite; l’età della vittima; la convivenza o meno tra la vittima ed il superstite; presenza o assenza di altri familiari conviventi o rientranti nella parentela fino al secondo grado.

I parametri previsti da questa Tabella sono in definitiva gli stessi (più genericamente) indicati nei “Criteri orientativi” della Tabella milanese.

indicati nei “Criteri orientativi” della Tabella milanese.

Tuttavia la Tabella romana delimita l’ambito della valutazione discrezionale del giudice, prevedendo la somma di punti che vengono moltiplicati con un valore unitario del punto (ora pari ad Euro 9.434,00) e consentendo così una (pressoché matematica) liquidazione del danno non patrimoniale (da perdita del rapporto parentale) subito dal superstite.

Si consideri ora l’ipotesi di un genitore che muore a 90 anni, al figlio convivente di anni 63 (con moglie e suoi figli), viene liquidata la somma di (circa) € 232.000,00. Quest’ultima somma sembra davvero eccessiva; a Milano con molta probabilità si liquiderebbe una somma vicina (e credo inferiore) ad € 150.000,00.

(36)

LA TABELLA VENEZIANA

Le novità introdotte dalla Tabella veneziana riguardano:

il pregiudizio biologico temporaneo da € 100,00 a € 150,00;

il pregiudizio biologico permanente implica la individuazione di quattro nuove fasce di età e possibile personalizzazione con aumento fino al 50%;

il pregiudizio morale dal 10% al 100% secondo una scala in gravità

il pregiudizio morale dal 10% al 100% secondo una scala in gravità viene riconosciuto sulla base di quanto liquidato per il pregiudizio biologico temporaneo e permanente in percentuale;

i valori del pregiudizio da perdita del congiunto o convivente sono incrementabili fino al 100%;

il danno terminale è quantificato ponendo come unità di base € 150,00 da moltiplicare per il coefficiente 100 per ciascuna voce (biologico e catastrofale) e per il numero di giorni di sopravvivenza.

(37)

TABELLA VENEZIANA

Si spiega nei Criteri della Tabella veneziana:

quanto al pregiudizio di natura biologica, pur trovando applicazione il sistema tabellare milanese “legalizzato” dalla Suprema Corte nel 2011, la valutazione economica dovrebbe essere aggiornata per adeguare il quantum all’effettivo sentire sociale alla luce del principio ricavabile da altra pronuncia della sociale alla luce del principio ricavabile da altra pronuncia della stessa Corte (Cass. Civ. Sez. III 23.1.2014 n 1361).

Sempre da altra pronuncia della Cassazione (Cass. Civ., sez. III,

30.7. 2015, n. 16197) sarebbe dato desumere che il sistema

tabellare milanese pur perseguendo il fine di assicurare

valutazioni unitarie non consentirebbe al danneggiato di

ottenere l’integrale risarcimento del danno

sicché sul punto sarebbe privo di efficacia vincolante

(38)

TABELLA VENEZIANA

La sentenza Cass n. 1361/2014 è la c.d. «sentenza Scarano» sul danno tanatologico «giustiziata» dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n.

15350/2015.

La sentenza Cass. n. 16197-2015 (rel. dr. Lanzillo) si afferma che è sempre opportuna “la sollecitazione a verificare che le varie voci di danno e la gamma dei pregiudizi che la realtà, e la fantasia degli interpreti, hanno saputo o sapranno ipotizzare quali conseguenza della lesione dell’integrità saputo o sapranno ipotizzare quali conseguenza della lesione dell’integrità fisica (non solo il dolore fisico e psichico, che presentano rispetto al danno biologico un’autonomia concettuale chiara e facilmente individuabile, ma soprattutto il danno esistenziale e il danno alla vita alla relazione nei loro molteplici risvolti – familiari, affettivi, amicali, sociali, ecc. – il danno alla qualità della vita, anche nelle sue più indirette e lontane manifestazioni, e simili) abbiano un’effettiva consistenza quali pregiudizi autonomi e diversi dai meri risvolti del danno biologico, sì da meritare un risarcimento aggiuntivo”.

Riferimenti

Documenti correlati

[r]

Tutti i verbali delle sedute pubbliche sono comunicati a cura della segreteria per posta elettronica ai magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale ( 8 ). Per

Ogni Collegio é composto, oltre che dal Presidente del Collegio, da almeno un Presidente titolare di sezione, da sei (o da un numero minore nel caso di presenza di più

[r]

Ben diversi sono i tempi di definizione dei ricorsi civili: 35 mesi, diminuiti peraltro rispetto al 2009 (37 mesi). Il futuro della Cassazione civile dipenderà dal funzionamento

366, terzo comma, in quanto la modificazione proposta nello schema induce dubbi di compatibilità con gli articoli 24 e 111 della Costituzione e di praticabilità concreta

In primo luogo, ci si deve chiedere quale sia la dinamica applicativa nell’ipotesi di cause scindibili (art. civ.), non potendo ritenersi che l’effetto estintivo.. possa coinvolgere

28 – prevede che «[i] dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data