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Academic year: 2022

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1

Sede di Crotone

CONVENZIONE TRA

L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

E

L’ODONTOIATRA DR. DEMASI ANTONINO

PER L’EFFETTUAZIONE DI VISITE ODONTOIATRICHE AGLI INFORTUNATI E RELATIVA CONSULENZA

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Sede di Crotone -, di seguito INAIL, rappresentato dal Direttore Reggente pro-tempore della Sede Dr. Liborio Raffaele Marcello Cuzzola, nato a Reggio Calabria il 7 agosto 1955, codice fiscale CZZLRR55M07H224J.

E

Il dr. Antonino Demasi - di seguito Consulente - nato a Roma l’11/07/1971, codice fiscale:

DMSNNN71L11H501Q, con studio in Via Firenze n° 47 – Crotone, iscritto all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Catanzaro al n. 552- Albo degli Odontoiatri, dal 13/12/1995.

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Il dr. Antonino Demasi si impegna a fornire all’INAIL, esclusivamente attività di consulenza specialistica odontoiatrica di natura medico-legale e non curativa, per gli assicurati che necessitano di cure odontoiatriche, indirizzati dalla Sede di Crotone presso lo studio indicato in epigrafe, muniti di apposita lettera impegnativa (mod. 127I), tutti i giorni dal lunedì al venerdì, previo appuntamento con l’assicurato.

Art. 2

Lo specialista convenzionato, prima di procedere all’esecuzione della prestazione richiesta (visita, redazione della relazione e del piano di cura), si impegna ad accertare l’identità dell’assicurato mediante il controllo di un valido documento di riconoscimento, i cui estremi dovranno essere riportati sulla relazione dell’esame e della visita medica effettuati.

Art. 3

Il dr. Antonino Demasi si impegna a visitare il paziente, a redigere una relazione medica con l’indicazione dell’obiettività odontostomatologica completa, del piano di cura che l’assistito deve effettuare ed il relativo preventivo di spesa, da sottoporre ai Dirigenti medici (o da altri Specialisti a RLP su delega degli stessi) dell’Area Medico Legale della Sede di Crotone. Il giudizio dovrà riferirsi alle sole lesioni e/o menomazioni di competenza Inail che lo Specialista avrà cura di dettagliare e valorizzare secondo quanto previsto dal tariffario di cui al DPR 17/02/1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1992 n. 128 S.O., aggiornato da fonte ISTAT al 31/10/2014.

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2 Art. 4

Dopo che l’assicurato avrà effettuato gli interventi specialistici curativi, necessariamente eseguiti presso altro professionista odontoiatra, dallo stesso liberamente scelto ed al quale sarà stato sottoposto il piano di cure approvato dall’INAIL, l’interessato verrà nuovamente avviato dall’INAIL presso lo studio del Dr. Antonino Demasi che redigerà, previa nuova visita e collaudo, una relazione di qualità e quantità della prestazione effettuata dall’odontoiatra che ha sottoposto a cure specialistiche l’infortunato.

In particolare, il Consulente dr. Antonino Demasi specificherà l’attinenza delle cure e delle terapie somministrate alla relazione ed al piano di cure redatto in occasione della prima visita ed approvato dai dirigenti medici della Sede di Crotone, puntualizzando, inoltre, nei casi che necessitano, se risultano essere stati eseguiti anche lavori odontoiatrici aggiuntivi non di competenza Inail.

Anche la seconda relazione dovrà essere inviata ai Dirigenti medici della Sede e sarà utilizzata da questi ultimi per il collaudo dell’intervento, cura o terapia effettuati.

Si precisa che in questa seconda fase, il Consulente, in corso di collaudo, dovrà acquisire la dichiarazione di gradimento da parte dell’interessato, attestando che l’intervento terapeutico è stato eseguito secondo le regole dell’arte, in aderenza a quanto indicato nel piano di cure INAIL.

Art. 5

Il dr. Antonino Demasi si impegna a garantire un’attesa massima di 5 giorni lavorativi per la visita odontoiatrica a partire dalla data di prenotazione. La consegna della relazione, comprensiva del preventivo di spesa e dei relativi referti, anche radiologici ove ne risultino ed occorrano, deve avvenire entro e non oltre 1 giorno lavorativo dalla effettuazione della visita.

L’inosservanza del predetto termine comporterà l’immediata risoluzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione.

Art. 6

Per i compensi relativi alle prestazioni fornite per visite, preventivo di spesa e relazione medico-legale si fa riferimento al tariffario di cui al DPR 17/02/1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1992 n. 128 S.O., aggiornato da fonte ISTAT al 31/10/2014 - di seguito Tariffario - che è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Qualora intervenissero, nel prosieguo, ulteriori variazioni al Tariffario, le stesse saranno concordemente applicate.

Art. 7

Qualora nella relazione e nel piano di cure ricorressero voci di costo tecnologicamente avanzate e più recenti rispetto alle voci del Tariffario, il professionista, nella relazione, comunicherà la motivazione di tali scelte terapeutiche in maniera esaustiva e secondo criteri medico/scientifici.

Tali voci saranno valutate dai Dirigenti Medici ed eventualmente accettate esplicitamente e sottoscritte dalle parti a norma del successivo art. 14.

Art. 8

Le visite e gli accertamenti strumentali finalizzati all’accertamento della ridotta capacità lavorativa degli assicurati dovranno essere effettuati tenendo presenti le linee guida diagnostico strumentali dettate in materia dalla comunità scientifica internazionale, onde contenere tutti gli elementi necessari ed indispensabili per giungere ad una corretta valutazione medico legale.

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3 Art. 9

Gli accertamenti radiologici che il professionista incaricato riterrà necessario eseguire nei confronti dell’interessato in qualsiasi fase (previa acquisizione di consenso informato debitamente controfirmato dall’assicurato) dovranno riportare, con metodo che le renda inalterabili, le generalità, la data di nascita della persona esaminata e la data di esecuzione dell’esame. I relativi costi saranno quelli riportati dal Tariffario, fatta salva l’applicazione di quanto espresso negli artt. 8 e 14 della presente Convenzione.

Art. 10

Il Consulente avrà cura di trasmettere tempestivamente ogni tipologia di documento all’indirizzo di posta elettronica certificata della Sede: crotone@postacert.inail.it con segnalazione all’interno del messaggio di posta o degli allegati, della presenza o meno di dati sensibili.

Qualsiasi corrispondenza che la Sede debba inviare per l’attività svolta dal Consulente e per i relativi pagamenti, dovrà essere indirizzata al domicilio fiscale dello stesso professionista, sito in Crotone, Via Firenze n° 47 - tramite PE demasiantonino@gmail.com.

Il Dr. Demasi Antonino, consulente incaricato, titolare di P.I. n. 02159170790, avrà cura di emettere regolari fatture in formato elettronico (legge 244 del 24/12/2007, art. 1, commi da 209 a 213, e D.M. 55 del 03/04/2013). I codici da utilizzare per la compilazione e la trasmissione della fattura sono i seguenti: Codice Univoco Ufficio DME7T7, da inserire nel campo “1.1.4 codice destinatario”; Codice Sede 36400, da inserire nel campo “1.2.6 Riferimento amministrazione”. La fattura, con indicazione dell’IVA, dovrà contenere i compensi pattuiti ed allegando copia del Mod. 127 I, regolarmente sottoscritto dall’infortunato. L’INAIL provvederà al relativo pagamento mediante ordinativo, al lordo delle ritenute, oltre IVA e contributi previdenziali Enpam come per legge, entro 60 giorni dalla consegna della fatture, con accredito presso l’Istituto Bancario del quale il professionista incaricato rilascerà gli estremi unitamente al previsto codice IBAN.

Art. 11

Il Consulente dichiara che al momento e per quanto a sua conoscenza, non esistono motivi di incompatibilità ostativi alla stipula della presente convenzione. Lo stesso si impegna a comunicare alla Sede INAIL di Crotone, tempestivamente, ogni futura variazione in proposito.

Art. 12

La durata della presente convenzione ha validità di un anno a partire dal 11/03/2015 e fino al 29/02/2016 e potrà essere disdetta da una delle parti con un preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. La presente convenzione sarà pubblicata, in ossequio alle norme vigenti in materia di trasparenza, sul sito istituzionale INAIL. Detta convenzione non è rinnovabile ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”, approvato con Delibera n. 222 del 19 novembre 1999 del Presidente – Commissario Straordinario dell’Istituto.

Art. 13

La Sede territoriale INAIL di Crotone effettuerà un costante monitoraggio dell’attività specialistica in regime di convenzione esterna, controllando il rispetto dei termini previsti sulla base della presente convenzione, al fine di proporre eventuali correttivi o disdette, d’intesa con la Sovrintendenza Sanitaria Regionale.

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4 Art. 14

La presente Convenzione è suscettibile di modifiche ed integrazioni in funzione delle norme di legge, dell’evoluzione tecnologica e delle specialità mediche disponibili (cfr. art. 8). Le modifiche e le integrazioni dovranno essere sottoscritte da entrambi le parti e fare riferimento al presente articolo.

Crotone, 11 marzo 2015

Dr. Antonino Demasi ___________________

Il Dirigente Reggente della Sede Dr. Liborio Cuzzola

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