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Academic year: 2022

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Il presente Schema di Contratto è il documento di Gara che definisce le condizioni generali nonché la dettagliata la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione del successivo stipulando Contratto, il quale all’atto della stipula con il Affidatario ne riprodurrà interamente il contenuto.

CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE MEDICHE PRESENTI NEI CENTRI MEDICO LEGALI DELLE SEDI INAIL DELL’EMILIA ROMAGNA.

fra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), di seguito denominato anche “Amministrazione”, C.F. n° 01165400589 Partita IVA n° 00968951004 – rappresentato nella persona del dott.________________, nella sua qualità di Direttore regionale per l’Emilia Romagna – domiciliato per la carica in Bologna – Galleria 2 Agosto 1980 n. 5/a;

e

__________ con sede in _________ Via ___________ P.I. ___________, legalmente rappresentata da _____________________ , in qualità di _______ domiciliato per la carica in ____________ , di seguito denominato anche “Affidatario”.

Premesso che

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a) l’Amministrazione ha espletato, per conto delle sedi territoriali Inail della Regione Emilia Romagna, una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del codice dei contratti pubblici per la gestione del servizio di manutenzione delle apparecchiature mediche presenti nei centri medico legali delle sedi sopra richiamate, suddivisa in n.4 Lotti ed indetta con R.D.O. sul M.E.P.A. in data ________;

b) l’Affidatario è risultato aggiudicatario del lotto/i n. _____ di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare quanto oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

c) l’Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dalla RDO, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati e dall’offerta tecnica presentata, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

d) che l’Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma

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parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva rilasciata da ____ per un importo di Euro _____

(______/__) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata da ______ n. _____ stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare;

e) che l’Affidatario, con la sottoscrizione del contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;

f) che l’Affidatario espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente Contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;

g) che l’presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

Ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO.

1) Il presente Contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature mediche presenti nei

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Centri Medico Legali delle sedi Inail dell’Emilia Romagna di _____

(indicare le sedi interessate dal lotto di appartenenza), così come specificato nel Capitolato tecnico e nell’Offerta tecnica.

ART. 2 - INIZIO DEL SERVIZIO.

L’Affidatario dovrà garantire la piena operatività del Servizio, per tutte le Sedi di cui all’art. 1, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico e nell’offerta tecnica presentata.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO.

Il presente Contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo;

E’ prevista la possibilità di rinnovo per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche definite a seguito della procedura di gara, nonché di eventuale proroga tecnica, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, secondo le disposizioni di cui all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI GENERALI DELL’AFFIDATARIO.

L’Affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula

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del Contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione e le Sedi territoriali da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Affidatario, che pertanto non potrà avanzare richiesta di compensi a tale titolo nei confronti dell’Amministrazione;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Contratto e nella documentazione di Gara, e in particolare di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico e nell’offerta tecnica presentata, pena la risoluzione di diritto del Contratto.

L’Affidatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:

- prestare il Servizio impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto e nella documentazione di Gara;

- manlevare e tenere indenne l’Amministrazione e/o le Sedi territoriali dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

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- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dal presente Contratto;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute all’Amministrazione.

3) L’Affidatario si impegna ad avvalersi, a sua cura e spese, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere ai locali delle Sedi territoriali nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell’Affidatario verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. Inoltre, il personale dell’Affidatario dovrà essere provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale del Affidatario ed il proprio nominativo.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Sedi territoriali dovranno essere eseguite:

- osservando, nell’adempimento delle proprie obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno comunicate dall’Amministrazione e/o dalle Sedi territoriali nella

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loro qualità di soggetti proprietari o aventi la piena disponibilità degli stabili ove verrà posto in essere il Servizio;

- senza interferire nel normale lavoro delle Sedi territoriali definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento, nella consapevolezza che i locali delle Sedi territoriali continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;

- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.

Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione, la continuazione e la cessazione dello stesso, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L’Affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Sedi territoriali e/o da terzi autorizzati.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Affidatario che quindi non potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti

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dell’Amministrazione, assumendosene il medesimo Affidatario ogni relativa alea.

8) L’Affidatario prende atto ed accetta che il Servizio dovrà essere prestato con continuità, anche nel mese di agosto.

ART. 5 – VERIFICA DI CONFORMITA’ E CERTIFICATI DI PAGAMENTO La verifica di conformità del servizio rispetto a quanto previsto dal presente contratto e dal capitolato speciale è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento del Contratto sulla base delle attestazioni di verifica di conformità rilasciate dai Direttori dell'Esecuzione del Contratto presenti nelle sedi interessate entro 10 giorni dall’effettuazione dell’intervento.

In caso di esito positivo, il Responsabile Unico del Procedimento redige il certificato di pagamento e comunica all’affidatario l’emissione di tale certificato ai fini dell’emissione della fattura entro 10 giorni dal termine del periodo di fatturazione.

ART. 6 – PAGAMENTO CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITA’

DI PAGAMENTO.

I corrispettivi dovuti dall’Amministrazione sono stabiliti nell’Offerta economica presentata in sede di partecipazione alla procedura.

I predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall’Affidatario e sono pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Affidatario di ogni relativo rischio, ivi incluso

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quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi e oneri derivanti all’Affidatario medesimo dall’esecuzione del Servizio e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che verranno emanate dalle competenti autorità.

L’Affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti/riduzioni dei corrispettivi come sopra indicati, salvo quanto disposto al successivo art.8.

L’affidatario può emettere le fatture dopo aver ricevuto le comunicazioni di rilascio dei certificati di pagamento per gli importi ivi indicati.

Le fatture dovranno essere emesse a seguito dell’effettuazione di tutti gli interventi base, secondo la periodicità prevista nell’offerta tecnica (ad esempio, se per gli impianti radiologici è prevista una periodicità semestrale dei servizi base, la fattura dovrà essere emessa dopo l’effettuazione di tutti gli interventi del semestre).

Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere fatturati singolarmente.

Le fatture devono essere inviate in forma elettronica tramite il sistema di interscambio utilizzando il codice univoco ufficio della Direzione Regionale (6N8W46).

L’INAIL, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non può procedere al pagamento delle fatture che non riportino il

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CIG del lotto di riferimento, come prescritto dall’art. 25 comma 2 D.L. 24 aprile n. 66 del 2014.

Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura, previo esito positivo delle verifiche di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016 (codice dei contratti).

Qualora l’INAIL riceva la fattura in data anteriore a quella del rilascio del certificato di pagamento di cui al precedente art. 8, il pagamento sarà eseguito entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Sull’importo del corrispettivo spettante all’affidatario sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penale per inadempienze.

In caso di DURC che segnali un’inadempienza contributiva, l’importo corrispondente all’inadempienza stessa sarà trattenuto dal certificato di pagamento per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In attuazione del comma 5-bis del citato art. 30, su ogni fattura sarà effettuata la ritenuta di garanzia dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione dell’ultimo certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato che l’affidatario, con nota del __________ ha indicato

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essere acceso presso _____ IBAN _____________ sul quale è delegato ad operare il sig. _______________.

L’eventuale sostituzione della persona delegata ad operare sul c/c, nonché ogni variazione relativa al conto corrente sopraindicato, devono essere comunicate all’INAIL entro sette giorni dall’avvenuta variazione.

L’affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli art. 3 e seguenti della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il pagamento dell’IVA è sottoposto al regime dello split payment, pertanto l’affidatario dovrà riportare il valore “S” nel campo esigibilità IVA della fattura elettronica.

Le fatture emesse in modo non conforme alle indicazioni sopra descritte saranno respinte e non potranno essere liquidate.

ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA L.

136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 136 del 13/8/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il pagamento delle fatture in oggetto dovrà essere eseguito su un conto corrente bancario o postale dedicato, anche se in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, indicando il Codice Identificativo di Gara (CIG) di riferimento attribuito al presente contratto.

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane

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s.p.a. ovvero altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni, il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010.

Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiarerà tempestivamente alla Direzione Regionale le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito.

In difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né riguardo ai pagamenti già effettuati.

L'affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L.

136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, fornendo alla stazione appaltante tutti i dati richiesti dalla legge per garantire il rispetto degli impegni assunti.

Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

L'affidatario si obbliga altresì a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al rapporto contrattuale in essere, a pena di nullità dei citati contratti, l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni,

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munendola di clausola risolutiva espressa da attivarsi nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di tracciabilità, restando obbligato, in tale evenienza, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante; uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto stipulato con l'affidatario.

ART. 8 – REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI.

Eventuali richieste di revisione e/o adeguamento dei prezzi, in aumento e/o in diminuzione, saranno prese in considerazione con le modalità di seguito precisate solo a partire dal secondo anno di vigenza del contratto.

Le richieste saranno valutate in contraddittorio tra la Direzione Regionale ed la ditta aggiudicataria, nei termini di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Si procederà pertanto di norma ad un’istruttoria condotta sulla base della variazione media dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e/o impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.).

L’aggiudicatario si impegna a comunicare alla Direzione Regionale, entro i 15 giorni precedenti l’entrata in vigore della possibile variazione dei prezzi, la variazione avvenuta dei suddetti indici.

Tale comunicazione dovrà essere accompagnata da idonea documentazione giustificativa.

La Direzione Regionale, previa l’effettuazione delle verifiche ritenute necessarie, provvederà a dare tempestiva comunicazione dell’esito.

ART. 9 – CESSIONE DEL CREDITO.

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La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.

L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l’Affidatario si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data della stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L’Affidatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i dipendenti, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

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Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai punti precedenti vincolano l’Affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’Affidatario di cui all’art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

L’Affidatario prende atto dei rischi interferenziali come descritti negli allegati DUVRI che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 11 – PATTO DI INTEGRITA’.

Il “Patto di Integrità tra l’Inail e gli Operatori Economici partecipanti a procedure di affidamento contrattuale” sottoscritto dal Affidatario all’atto dell’invio della domanda di partecipazione alla Gara, è parte integrante del presente Contratto.

ART. 12 – PENALI, PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE.

Il ritardo nell’esecuzione del Servizio, non imputabile all’Amministrazione o alle Sedi territoriali ovvero dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito, è sanzionato dalle penali qui appresso specificate.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Affidatario esegua il Servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle

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disposizioni di cui al presente Contratto, al Capitolato tecnico e all’Offerta tecnica.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite dal presente Contratto dovranno essere contestati all’Affidatario per iscritto dall’Amministrazione, mediante posta elettronica certificata.

In caso di contestazione dell’inadempimento, l’Affidatario dovrà comunicare in ogni caso per iscritto, con le stesse modalità di trasmissione sopra indicate, le proprie deduzioni, supportate da chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato ovvero non siano idonee, a giudizio dell’Amministrazione, a giustificare l’inadempimento, potranno essere applicate all’Affidatario le penali previste nel presente contratto, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

L’Amministrazione potrà applicare all’Affidatario penali complessive sino a concorrenza della misura massima del 10%

(dieci per cento) del valore economico massimo del contratto., fermo restando quanto previsto dal successivo art. 14 comma 3 lett. h).

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L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente Contratto non esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

Si applicano al presente Contratto le seguenti penali:

Per i servizi base:

- nel caso in cui l’intervento di manutenzione preventiva programmata non venga effettuato nel giorno stabilito da calendario o in quello pattuito a seguito di specifico accordo con le strutture interessate, verrà applicata una penale pari al uno per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Ditta aggiudicataria esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente capitolato.

In tal caso sarà applicata la suddetta penale fino alla data in cui il servizio sarà eseguito in modo conforme alle disposizioni di cui al presente capitolato, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

- per i casi di guasto o malfunzionamento, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non invii alla Direzione regionale la prevista relazione tecnica entro 5 giorni lavorativi dalla

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data del sopralluogo, potrà essere applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo.

- In caso di mancato rispetto delle tempistiche previste agli artt.

5.2., 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 del Capitolato tecnico speciale sarà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Per i servizi a richiesta:

- nel caso in cui venga richiesto un intervento di manutenzione straordinaria, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire l’effettuazione del sopralluogo all’impianto oggetto di chiamata entro tre giorni lavorativi successivi alla richiesta effettuata dalla Direzione Regionale ed il rilascio del rapporto tecnico riportante l’indicazione del guasto riscontrato, e l’invio di apposito preventivo di spesa entro cinque giorni lavorativi dall’effettuazione dell’intervento.

Nel caso in cui tale sopralluogo non venga effettuato nei tre giorni lavorativi successivi alla richiesta o nel caso di mancato invio del report tecnico entro i tempi previsti, potrà essere applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Per i servizi complementari:

- in caso di accertato mancato rispetto dei livelli minimi di servizio, di cui agli art. 7 e 8 del Capitolato speciale, che

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dovranno essere garantiti dal Affidatario, l’Amministrazione applicherà una penale pari all’0,5 per mille del valore del contratto per ogni giorno a partire dalla data in cui è stata accertato l’inadempimento ai predetti livelli minimi di servizio, fino al giorno in cui il Affidatario avrà provveduto al ripristino di quanto contrattualmente previsto;

- in caso di accertato mancato rispetto di tutte le norme richiamate nella documentazione del Contratto (es. sanitarie, sicurezza), l’Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, applicherà una penale pari all’uno per mille del valore del contratto per ogni giorno a partire dalla data in cui è stata accertata l’irregolarità, fino al giorno in cui l’Affidatario avrà provveduto alla relativa regolarizzazione dell’infrazione riscontrata;

- in caso di ritardo nella trasmissione della documentazione prevista dal presente Contratto, dal Capitolato e dai rispettivi allegati, l’Amministrazione applicherà una penale pari all’uno per mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardo.

ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA.

La cauzione di cui alla lett. d) delle premesse del presente contratto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’

Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel

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precedente art. 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.

La garanzia opera nei confronti dell’Amministrazione a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto ed opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata con cadenza annuale a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell’Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’Affidatario, delle attestazioni annuali di regolare esecuzione del servizio emesse dal RUP, che verranno fornite dietro specifica richiesta.

Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

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ART. 14 – RISOLUZIONE.

In caso di inadempimento dell’Affidatario, l’Amministrazione ha facoltà di comunicare all’Affidatario, a mezzo di email di posta elettronica certificata, una diffida ad adempiere ai sensi dell’art.

1454 cc.

Qualora l’inadempimento contestato si protragga oltre il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della diffida, l’Amministrazione ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di trattenere definitivamente la cauzione nonché di procedere nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento del danno.

In ogni caso, l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto, - ai sensi degli artt. 1360 e 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inviare al Fornitore tramite posta elettronica certificata - il contratto nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale o personale richiesti per la partecipazione alla Procedura di gara;

b) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;

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c) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto;

d) nei casi di cui al successivo art. 18 (divieto di cessione del contratto);

e) fallimento dell’Affidatario;

f) qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l’emissione nei confronti dell’Affidatario di un provvedimento interdittivo antimafia;

g) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all’Affidatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

h) in caso di applicazione di penali da parte dell’Amministrazione per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del Contratto;

i) negli altri casi espressamente previsti nel presente Contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione avrà il diritto di escutere la cauzione prestata per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà

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comunicata all’Affidatario con lettera raccomandata A/R e/o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

In ogni caso resta fermo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.

Resta inteso che l’Amministrazione si riserva di segnalare all’Autorità Nazionale Anticorruzione, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate all’Affidatario ai sensi dell’art. 80 comma 5 del D.lgs. 50/2016.

ART. 15 – RECESSO.

L’Amministrazione si riserva di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, con preavviso di almeno 45 (quarantacinque) giorni solari, da comunicarsi al Affidatario con raccomandata a./r. o tramite posta elettronica certificata:

- nel caso in cui si verifichino mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull’esecuzione del servizio;

- in caso di reiterati inadempimenti dell’Affidatario, anche se non gravi;

- per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

In tutti gli altri casi previsti dal presente Contratto.

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ART. 16 – DANNI, RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.

L’Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni delle Sedi territoriali o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, l’Affidatario dovrà aver stipulato una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile dell’Affidatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività previste nel contratto.

In particolare, detta polizza dovrà tenere indenne l’Amministrazione e le Sedi territoriali, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l’Affidatario possa arrecare all’Amministrazione, alle Sedi territoriali, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto.

L’esistenza e la validità della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale del contratto, pertanto qualora l’Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.

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Resta ferma l’intera responsabilità dell’Affidatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa, ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 17 – SUBAPPALTO.

( da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Affidatario di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto, pena la risoluzione dello stesso.

( da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40 (quaranta) % dell’importo contrattuale,

l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

__________________________.

L’Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione e/o alle Sedi territoriali o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

(26)

L’Affidatario si impegna a depositare presso l’Amministrazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto l’Amministrazione procederà a richiedere all’Affidatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Affidatario, il quale rimane l’unico e

(27)

solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

L’Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione e/o le Sedei territoriali da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L’Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso siano accertati dall’Amministrazione inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso l’Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi del precedente articolo 13.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Amministrazione annullerà l’autorizzazione al subappalto.

ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

(28)

È fatto divieto assoluto all’Affidatario di cedere a qualsiasi titolo il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 19 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE.

Il Affidatario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di apparecchiature o di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l’Affidatario, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e/o le Sedi territoriali dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora sia promossa nei confronti dell’Amministrazione una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l’Affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l’Affidatario delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Amministrazione, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del

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danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente articolo 13.

ART. 20 – RISERVATEZZA.

I documenti, le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto, sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto l’Affidatario assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di sua proprietà, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:

a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Affidatario sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che l’Affidatario abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;

(30)

b) che l’Amministrazione abbia espressamente autorizzato l’Affidatario a divulgare nei confronti di specifici soggetti.

L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l’Affidatario dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla loro eventuale risoluzione anticipata.

È fatto espresso divieto all’ffidatario di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto, salvo espressa autorizzazione dell’Amministrazione, ciò anche nel caso in cui l’Affidatario dovesse citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, ai sensi del precedente articolo 13, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni

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che dovessero derivare all’Amministrazione e/o alle Sedi territoriali.

L’Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di riservatezza.

ART. 21 – FORO COMPETENTE.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Affidatario, l’Amministrazione e le Sedi territoriali, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese inerenti al contratto. Il presente contratto stipulato con forma di scrittura privata è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.

L’Amministrazione tratta i dati relativi al contratto, in ottemperanza agli obblighi di legge, per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle strutture INAIL dell’Emilia Romagna.

(32)

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

ART. 24 – NORMATIVA.

L’Affidatario riconosce e prende atto che l’esecuzione del servizio è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.

In particolare l’Affidatario garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione per tutta la durata del contratto medesimo.

L’Affidatario avrà l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del Contratto, la documentazione amministrativa presentata all’Amministrazione stazione appaltante in sede di stipula del Contratto o comunque quella che dovesse rendersi necessaria ai sensi di legge per la dimostrazione della propria capacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

L’Affidatario assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’Amministrazione – pena la risoluzione di

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diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente.

L’Affidatario prende atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

L’Affidatario prende atto che, qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, l’affidamento sarà disciplinato dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme del Codice Civile e dalle altre norme vigenti in materia.

Bologna, (data) Per L’Inail –

Direzione Regionale Emilia Romagna Il Direttore Regionale

Dott.ssa Fabiola Ficola

Per (Affidatario)

(34)

A norma dell’articolo 1341 del codice civile le parti dichiarano di approvare specificatamente gli Il Affidatario in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articoli 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 21

Per L’Inail –

Direzione Regionale Emilia Romagna Il Direttore Regionale

Dott. __________________

Per (Affidatario)

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