• Non ci sono risultati.

Limite minimo di retribuzione giornaliera da valere per l'anno 1979

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Limite minimo di retribuzione giornaliera da valere per l'anno 1979"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 55 del 14 novembre 1979

Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. Limite minimo di retribuzione giornaliera da valere per l'anno 1979.

Si fa seguito alla circolare n. 29/1979 (pag. 3) per comunicare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 6 novembre 1979 è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 ottobre 1979 con il quale - in attuazione della norma di cui all'articolo 20 della legge 843/1978 - è stato stabilito in Lire 5.000 il limite minimo di retribuzione giornaliera da valere per l'anno 1979 per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Pertanto le unità operative, in relazione al sistema di automatico adeguamento dei premi previsto dalla circolare n. 35/1976, dovranno provvedere a richiedere agli interessati i relativi conguagli.

Riguardo ai riflessi del provvedimento sulle prestazioni economiche, si conferma che i minimi retributivi giornalieri, fissati ai fini contributivi, debbono essere contestualmente adottati come parametri di riferimento per la determinazione delle prestazioni economiche assicurative, stante il principio di correlatività tra premi e prestazioni cui sono ispirate le norme del Testo Unico n. 1124/1965.

Si richiamano quindi le disposizioni impartite sull'argomento dalla citata circolare n. 29/1979.

Si fa infine presente che non è escluso che per l'anno 1980 possa essere stabilito un diverso limite minimo di retribuzione per il settore di cui trattasi; comunque, in attesa dell'eventuale provvedimento, anche per detto anno la contribuzione dovrà continuare ad essere riferita al limite retributivo giornaliero di L. 5.000, salvo eventuali conguagli.

Riferimenti

Documenti correlati

In attesa della deliberazione con la quale il Consiglio di amministrazione determinerà tali premi (deliberazione da approvarsi con decreto ministeriale), si dispone

Oggetto: Soci di società e di enti cooperativi anche di fatto, assicurati in forma ordinaria, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti medesimi.. Si

Limitatamente all'anno 1979 e a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la

Pertanto, in attesa di tale decreto, continueranno ad essere applicati i premi in vigore (cfr. Per le posizioni assicurative ordinarie, per le quali sia stata

Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali deve svolgersi anche riguardo a quesiti che

Dal vincolo di cui al comma 2 bis della legge 122/2010 non sfugge quindi, ad avviso di questa Sezione, l’utilizzo del fondo di cui all’art. 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 2011 nel

“Risponde a criteri di adeguatezza, sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione, l’attribuzione del compenso compreso tra il limite massimo della

Ebbene, la sussistenza di specifiche indicazioni normative circa le modalità di predeterminazione dei compensi e dei rimborsi, se valgono a circoscrivere l’autonomia