Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 55 del 14 novembre 1979
Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. Limite minimo di retribuzione giornaliera da valere per l'anno 1979.
Si fa seguito alla circolare n. 29/1979 (pag. 3) per comunicare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 6 novembre 1979 è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 ottobre 1979 con il quale - in attuazione della norma di cui all'articolo 20 della legge 843/1978 - è stato stabilito in Lire 5.000 il limite minimo di retribuzione giornaliera da valere per l'anno 1979 per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
Pertanto le unità operative, in relazione al sistema di automatico adeguamento dei premi previsto dalla circolare n. 35/1976, dovranno provvedere a richiedere agli interessati i relativi conguagli.
Riguardo ai riflessi del provvedimento sulle prestazioni economiche, si conferma che i minimi retributivi giornalieri, fissati ai fini contributivi, debbono essere contestualmente adottati come parametri di riferimento per la determinazione delle prestazioni economiche assicurative, stante il principio di correlatività tra premi e prestazioni cui sono ispirate le norme del Testo Unico n. 1124/1965.
Si richiamano quindi le disposizioni impartite sull'argomento dalla citata circolare n. 29/1979.
Si fa infine presente che non è escluso che per l'anno 1980 possa essere stabilito un diverso limite minimo di retribuzione per il settore di cui trattasi; comunque, in attesa dell'eventuale provvedimento, anche per detto anno la contribuzione dovrà continuare ad essere riferita al limite retributivo giornaliero di L. 5.000, salvo eventuali conguagli.