Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 29 del 21 giugno 1979
Oggetto: D.M. 16 marzo 1979 di attuazione dell'articolo 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Limite minimo di retribuzione giornaliera.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 22 marzo 1979 è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 marzo 1979 (v. allegato) con il quale - in attuazione della norma di cui all'articolo 20 della legge 843/1978 - è stato stabilito il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, da valere per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.
Il predetto limite minimo non si applica, in base alla norma di cui al menzionato articolo 20 (secondo comma) della citata legge, alle retribuzioni convenzionali per gli addetti ai servizi domestici e familiari, stabilite, per l'anno 1979, dal successivo articolo 22 della medesima legge.
Il limite minimo in parola non si applica inoltre, in virtù del terzo comma del precitato articolo 20, ai lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associativi, soggetti alle norme del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.
Per quanto riguarda l'assicurazione degli artigiani titolari, dei soci di società tra artigiani lavoratori nonché dei familiari coadiuvanti dell'impresa artigiana, il decreto di cui trattasi comporta che le misure dei premi speciali unitari, approvate con D.M. 10 novembre 1969, vengano rapportate, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a classi di retribuzione annua non inferiori a L. 2.400.000.=
In attesa della deliberazione con la quale il Consiglio di amministrazione determinerà le nuove misure adeguate di premio decorrenti dal 1° gennaio 1979 (deliberazione da approvarsi con decreto ministeriale), si dispone che alle posizioni assicurative di nuova istituzione si applichino, in via provvisoria, le misure in vigore relative alla classe di retribuzione di L. 1.200.000, massima tra quelle previste dal citato decreto del 1969, formulando agli interessati esplicita riserva di conguaglio in relazione alle nuove misure di premio conseguenti all'entrata in vigore del decreto ministeriale 16 marzo 1979.
A quest'ultimo adempimento provvederanno le Sedi mediante apposito timbro da apporre sul certificato di assicurazione (49 D.L. per le Sedi non meccanizzate e 2SM per le Sedi meccanizzate).
Alle operazioni di conguaglio provvederà, anche per le posizioni assicurative già in corso, tempestivamente, per tutte le unità periferiche, questa Direzione generale - Servizio Meccanizzazione.
Circa l'assicurazione degli addetti alla frangitura ed alla spremitura delle olive, si ricorda che la vigente normativa prevede un criterio di automatico adeguamento dei premi alle retribuzioni. Pertanto le unità operative dovranno provvedere con la massima sollecitudine alle relative operazioni di conguaglio.
Riguardo all'assicurazione dei facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, si attendono precisazioni ministeriali di carattere interpretativo e quindi, nel frattempo, continueranno ad essere applicati i premi in vigore (cfr. circ. n.
54/1977), tenendo conto, per le cooperative soggette al precitato D.P.R. 30 aprile 1970, numero 602, degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione stabiliti dal D.M. 29 luglio 1978.
Quanto poi all'assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, si precisa che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha preannunciato l'emanazione di un apposito decreto per lo specifico settore.
Pertanto, in attesa di tale decreto, continueranno ad essere applicati i premi in vigore (cfr. circolare n.
35/1976).
Per le posizioni assicurative ordinarie, per le quali sia stata nel frattempo effettuata la regolazione, qualora dovesse comunque emergere, relativamente al periodo decorrente dal 1° gennaio 1979, un'inosservanza dei limiti minimi previsti dal decreto in oggetto, le unità operative dovranno richiedere ai datori di lavoro interessati i relativi conguagli.
Riguardo ai riflessi del provvedimento sulle prestazioni economiche, si rammenta, sul piano generale, che
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, già in occasione dell'entrata in vigore della precedente legge 3 giugno 1975, n. 160 (circ. n.69/1976), ha affermato che i minimi retributivi giornalieri, fissati ai fini contributivi, debbono essere contestualmente adottati come parametri di riferimento per la determinazione delle prestazioni economiche assicurative, stante il principio di correlatività tra premi e prestazioni cui sono ispirate le norme del Testo Unico 1965, n. 1124.
Pertanto, per quanto in particolare concerne:
1) l'indennità per inabilità temporanea assoluta si precisa che il calcolo di tale indennità deve essere effettuato, dal 1° gennaio 1979, con il rispetto dei minimi di retribuzione fissati nella tabella di cui all'allegato decreto, secondo le qualifiche ed i settori di attività ivi indicati, a favore dei soggetti assicurati, in entrambe le ipotesi di retribuzione effettiva o convenzionale e nell'ambito delle gestioni "ordinaria" e
"per conto" del settore industriale.
Le unità periferiche debbono conseguentemente provvedere all'adeguamento della suddetta indennità sia nelle fattispecie che si siano verificate a partire dal 1° gennaio 1979, sia nei casi in precedenza realizzatisi, per i quali, alla stessa data, risulti in corso il trattamento economico in questione.
Le unità periferiche dovranno procedere alle operazioni di conguaglio utilizzando, per l'individuazione dei casi già definiti, i tabulati che saranno all'uopo inviati da questa Direzione generale. All'atto dell'invio del relativo titolo agli interessati, sul cedolino del modulo Ch 16/speciale, nella parte riservata alle comunicazioni del traente ovvero sulla quietanza di pagamento modulo 6/bis C, sarà apposta, mediante timbro, la seguente dicitura: D.M. 16 marzo 1979: conguaglio indennità temporanea dal ...
al ...;
2) le rendite per inabilità permanente ed ai superstiti si fa presente che, in analogia ai criteri sopra delineati, i nuovi minimi retributivi giornalieri debbono costituire la base per determinare l'importo minimo della retribuzione annua su cui calcolare la rendite afferenti al settore industria, "gestione ordinaria" e
"gestione per conto", da liquidarsi a favore di soggetti assicurati su salari sia convenzionali che effettivi.
Premesso che il decreto in esame trova applicazione in tutti i casi di rendite costituite per le fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 1979, questa Direzione generale - Servizio Meccanizzazione, provvederà alle operazioni di adeguamento e relativo conguaglio, tenendo presente che il problema non sussiste per la qualifica "operaio" attestata sull'importo giornaliero di L. 8.000, in quanto la corrispondente retribuzione annua (pari a L. 2.400.000), è inferiore al minimale fissato per l'industria nel triennio 1° luglio 1977 - 30 agosto 1980 (L. 2.448.000).
I nuovi minimi retributivi dovranno altresì costituire parametri di riferimento per la liquidazione della rendita effettuata su elementi salariali non definitivi (circolari nn. 82/1973 e 70/1978).
All. 1
Allegato alla circ. n. 29/1979
22-3-1979 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 81
DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1979.
Determinazione, per l'anno 1979, del limite minimo di retribuzione giornaliera, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria);
Considerata la necessità di provvedere nella forma e con le modalità indicate nell'anzidetta disposizione alla determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliera ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali in riferimento ai minimi previsti per ciascuna qualifica dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;
Decreta:
Limitatamente all'anno 1979 e a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, negli importi indicati nell'unita tabella, vistata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
TABELLA DEI MINIMI
DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA
QUALIFICHE
SETTORE Dirigente (Lire) Impiegato
(Lire)
Operaio (Lire)
Industria . . . 35.000 9.000 8.000
Amministrazioni dello Stato ed altre pubbliche amministrazioni
28.000 12.000 10.000
Artigianato . . . - 10.000 8.000
Agricoltura . . . 22.000 15.000 -
Credito, assicurazioni e servizi tributi appaltati . . 35.000 11.000 10.000
Commercio . . . 33.000 8.000 8.000