• Non ci sono risultati.

Determinazione per l'anno 1980 del limite minimo di retribuzione giornaliera per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Determinazione per l'anno 1980 del limite minimo di retribuzione giornaliera per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 32 del 10 luglio 1980

Oggetto: Legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 663.

Determinazione per l'anno 1980 del limite minimo di retribuzione giornaliera per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

Con circolare n. 13/1980 sono state impartite istruzioni per l'attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge in oggetto in ordine, tra l'altro, allo specifico argomento concernente il limite minimo di retribuzione giornaliera da valere ai fini contributivi e risarcitivi.

Come noto, in attuazione di tale decreto, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale aveva emanato il decreto 7 gennaio 1980 che confermava, per l'anno 1980, i limiti minimi di retribuzione giornaliera in vigore per l'anno 1979.

Peraltro, l'art. 14 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 663 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59/1980) ha stabilito che "i limiti minimi di retribuzione imponibile disposti con decreti emanati per l'anno 1979, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono comunque aumentati ogni anno dal 1980 nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso".

Da ciò consegue l'abrogazione del citato Decreto ministeriale del 7 gennaio 1980.

Pertanto, tenuto presente il rinvio operato dalla legge in parola all'articolo 19 della legge n. 153/1969 il quale, al primo comma, stabilisce che "gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti... con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica...", visto il Decreto ministeriale 5 gennaio 1980 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38/1980) , con il quale è stato accertato che tale indice è aumentato del 14%, i limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti per l'anno 1979, salvo le eccezioni di cui appresso, vanno incrementati della predetta misura (14%) a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Di conseguenza, i datori di lavoro, nei confronti dei quali sono state effettuate regolazioni di premio per periodi assicurativi decorrenti da tale data in base a "dichiarazioni salari" che non tenevano conto dei nuovi minimi retributivi, sono tenuti a versare le differenze contributive.

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto e loro organismi associati, soggetti alle norme del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602; per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250; per i lavoratori a domicilio, poiché la legge di conversione non ha modificato l'articolo 18 del Decreto legge n. 663/1979, il limite minimo di retribuzione giornaliera resta confermato in lire 6.000 a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1980. Pertanto si ribadiscono le istruzioni impartite con circolare n. 13/1980.

Per quanto riguarda l'assicurazione degli artigiani titolari, dei soci di società tra artigiani lavoratori nonché dei familiari coadiuvanti dell'impresa artigiana, si fa riserva di istruzione dato che si rende necessario determinare i premi relativi alla nuova classe minima di retribuzione scaturente dalla determinazione del nuovo limite retributivo giornaliero che passa da L. 8.000 a L. 9.120.

In attesa della deliberazione con la quale il Consiglio di amministrazione determinerà tali premi (deliberazione da approvarsi con decreto ministeriale), si dispone che alle posizioni assicurative di nuova istituzione per le quali gli interessati dichiarino di scegliere la classe di retribuzione minima, si applichino, in via provvisoria, le misure in vigore relative alla classe di retribuzione di L. 2.400.000, formulando agli interessati esplicita riserva di conguaglio in relazione alle nuove misure di premio conseguenti all'entrata in vigore della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

A quest'ultimo adempimento provvederanno le Sedi mediante apposito timbro da apporre sul certificato di assicurazione Mod. 2 SM.

Riguardo all'assicurazione dei facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili e non soggetti al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, si ricorda che la vigente normativa prevede un criterio di automatico adeguamento dei premi speciali unitari alle

(2)

retribuzioni. Pertanto le unità operative dovranno provvedere ad applicare alle posizioni di nuova istituzione le misure di premio corrispondenti al nuovo minimale che passa da L. 8.000 a L. 9.120 nonché, con la massima sollecitudine, alle operazioni di conguaglio relative alle posizioni in corso.

Circa l'assicurazione degli addetti alla frangitura ed alla spremitura delle olive si fa riserva di istruzioni quanto prima.

Per quanto concerne l'assicurazione degli addetti ai servizi domestici e familiari, la legge di conversione non ha modificato il penultimo comma dell'articolo 14 del decreto legge e, pertanto, le retribuzioni orarie, contemplate dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono aumentate per l'anno 1980, del 14%.

Agli effetti risarciviti si fa presente quanto segue:

a) Indennità per inabilità temporanea assoluta: si precisa che il calcolo di tale indennità deve essere effettuato a partire dal 1° gennaio 1980, con rispetto dei minimi di retribuzione rivalutati, sia nella ipotesi di retribuzione effettiva che convenzionale e nell'ambito delle gestioni "ordinaria" e "per conto" del settore industriale.

Le unità periferiche provvederanno conseguentemente all'adeguamento della suddetta indennità sia nelle fatti specie che si siano verificate a partire dal 1° gennaio 1980, sia nei casi in precedenza realizzatisi, per i quali, alla stessa data, risulti in corso il trattamento economico in questione.

Le unità periferiche procederanno altresì alle operazioni di conguaglio utilizzando, per l'individuazione dei casi già definiti, i tabulati che saranno all'uopo inviati da questa Direzione generale. All'atto dell'invio del relativo titolo agli interessati sul cedolino del modulo Ch 16/speciale, nella parte riservata alle comunicazioni del traente ovvero sulla quietanza di pagamento modulo 6/bis C, sarà apposta, mediante timbro, la seguente dicitura: legge 29 febbraio 1980, n. 33:

conguaglio indennità temporanea dal...al...;

b) Rendita per inabilità permanente ed ai superstiti: si fa presente che, in analogia ai criteri sopra delineati, i nuovi minimi retributivi giornalieri debbono sostituire la base per determinare l'importo minimo della retribuzione annua su cui calcolare le rendite afferenti al settore industria, "gestione ordinaria" e

"gestione per conto", da liquidarsi a favore di soggetti assicurati su salari sia convenzionali che effettivi.

Premesso che la legge in esame trova applicazione in tutti i casi di rendite costituite per le fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 1980, questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione provvederà alle operazioni di adeguamento e relativo conguaglio.

I nuovi minimi retributivi dovranno altresì costituire parametri di riferimento per la liquidazione della rendita effettuata su elementi salariali non definitivi (circolari numeri 82/1973, 70/1978 e 9/1980) fino alla determinazione del nuovo minimale riferito al triennio 1° luglio 1980/30 giugno 1983.

Riferimenti

Documenti correlati

VISTA la nota della Direzione Regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca” (Registro Ufficiale n. 10098 del 18.12.2020) con la quale

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.. 12 dicembre 2014 il Presidente del Consiglio comunale ha richiesto all’Opera

ssa Di Leonforte Marianna, nella qualità di amministratore unico della Società Larista Bubalus Srl, attestante l'avvenuta cessione del ramo azienda a favore de

, e dell a soc ietà MIN".CO s.a.s., a seguito delJe sentenze favo revol i a ll'Ente con condanna della controparte al paga mento delle somme e de ll e spese

2. dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazion e si intendono qui di seguito tra sc ritti ed unitamcnte al presente costituiscono intero ed unico

Si prende atto altresì della modifica del legale rappresentante dell’impresa capogruppo, avvenuta nelle more della esecuzione delle verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di

- che con deliberazione N° 13 del 22 aprile 2016 il CdA consortile ha dato specifico incarico professionale all’ Ing Francesco Franco Valeri di provvedere agli

In caso di rapporto di lavoro part time, ai fini di una equiparazione della categoria dei lavoratori in argomento con la generalità dei lavoratori dipendenti, la