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Testamento in favore di persona da identificare: Cassazione

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Testamento in favore di persona da identificare: Cassazione

2 Aprile 2021Redazione

Giurisprudenza sull’articolo 628 del Codice civile: il testamento in favore di poveri, di chi si prenderà cura o comunque senza indicazione nominativa.

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Valido il testamento se i beneficiari sono determinabili dal contesto complessivo del testamento

Con riferimento alla valutazione sull’applicabilità o meno dell’art. 628 c.c. – ricorre l’ipotesi di disposizione a favore di soggetti determinati dallo stesso testatore (e non quella di disposizione a favore di persone da determinarsi successivamente in funzione di un criterio astratto) non solo nel caso in cui la disposizione sia stata dettata a vantaggio di soggetti nominativamente indicati, ma anche nel caso in cui i beneficiari siano comunque determinabili, in base ad indicazioni desumibili dal contesto complessivo della scheda testamentaria nonché a quelle ad essa estrinseci, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore, improntando l’operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione previsto dall’art. 1367 c.c., da ritenersi applicabile anche in materia testamentaria.

Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, n.16079

Testamento valido anche se il beneficiario non è indicato nominativamente: è sufficiente che sia determinabile

Ai fini della validità di una disposizione testamentaria, non è necessario che il beneficiario sia indicato nominativamente, essendo sufficiente che lo stesso sia determinabile in base ad indicazioni desumibili dal contesto complessivo della scheda testamentaria nonché da elementi ad essa estrinseci, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore, dovendosi improntare l’operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione previsto dall’art. 1367 c.c., da ritenersi applicabile anche in materia testamentaria.

Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, n.16079

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Validità testamento in caso di non indicazione nominativa della persona onorata

Ai fini della validità di una disposizione testamentaria non è necessaria l’indicazione nominativa nel testamento della persona onorata, a condizione che la stessa sia immediatamente e individualmente determinabile in base a precise indicazioni fornite dal testatore.

Cassazione civile sez. II, 03/07/2019, n.17868

In tema di successioni testamentarie, a norma degli art. 625 e 628 c.c., l’indicazione del beneficiario fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto non rende nulla la disposizione qualora, dal contesto del testamento o altrimenti, con riferimento comunque ad univoci dati obbiettivi, sia possibile determinare in modo certo la persona dell’erede o del legatario. Ne consegue che non è nulla la disposizione testamentaria operata a favore di persona indicata nella scheda con riferimento al solo nome e cognome e senza data di nascita, in presenza di altra persona avente i medesimi nome e cognome, ove sia possibile rimuovere in via interpretativa l’incompletezza della disposizione e l’incertezza causata da tale omonimia, anche attraverso l’utilizzo di elementi specificativi esterni all’atto, valorizzando l’effettiva volontà del testatore.

Cassazione civile sez. II, 11/04/2013, n.8899

È valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la volontà destitutiva – che può includersi nel “disporre”, di cui all’art. 587 comma 1 c.c. – diretta ad escludere dalla propria successione legittima alcuni dei successibili ed a restringerla così ai non diseredati, costituendo detta clausola di diseredazione espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, rientrante nel contenuto tipico dell’atto di ultima volontà e volta ad indirizzare la concreta destinazione

“post mortem” delle proprie sostanze, senza che per diseredare sia, quindi, necessario procedere ad una positiva attribuzione di bene, né occorra prova di un’implicita istituzione.

Cassazione civile sez. II, 25/05/2012, n.8352

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Disposizione a favore dei poveri, dell’anima, di persona incerta o rimessa all’arbitrio di un terzo

Ai fini dell’identificazione del soggetto beneficiario di una disposizione testamentaria, che non sia individuato nominativamente, occorre richiamarsi non alla situazione in essere all’atto della redazione del testamento, bensì a quella che si sia via via realizzata fino alla morte del testatore in relazione alle sue future esigenze di vita, in modo da verificare se, al momento dell’apertura della successione, la formulazione contenuta nella scheda testamentaria possa consentire l’individuazione del destinatario attraverso il criterio della determinabilità indicato dall’art. 628 c.c., essendo possibile che il testatore si riferisca ad una situazione futura dalla cui realizzazione emerga in modo inequivocabile l’individuazione del soggetto beneficiato, anche qualora si tratti, al momento della redazione del testamento, di persona non conosciuta.

(Nella specie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto nulla per indeterminatezza la scheda che identificava il beneficiario in “chi mi curerà”, ritenendo che il giudice di merito fosse tenuto a verificare l’esistenza di una o più persone che si fossero prese cura del “de cuius” dell’epoca di redazione del testamento alla sua morte).

Cassazione civile sez. II, 03/03/2011, n.5131

Le disposizioni testamentarie previste dall’art. 630 c.c. si caratterizzano per essere eccezionalmente dirette, in virtù delle ragioni umanitarie sottese alla volontà del testatore, verso destinatari indeterminati, appartenenti alla categoria dei poveri o bisognosi. A tal fine la norma prevede che il testamento determini il pubblico istituto a cui beneficio sono indirizzate le disposizioni in favore dei poveri in modo tale da onerare il soggetto indicato a destinare l’oggetto del lascito in favore dei bisognosi genericamente indicati dal testatore.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui il testamento non contenga l’indicazione dell’onerato e, dunque, in assenza di un ente che rappresenti tale cerchia di destinatari della disposizione testamentaria, essa deve intendersi effettuata a favore dei poveri del luogo dell’ultimo domicilio del “de cuius” ed i beni sono devoluti al locale ente comunale di assistenza, cui viene attribuita la qualità di chiamato.

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(Nella specie è stato ritenuto sufficientemente individuato l’onerato, nella “Caritas”

locale, indicata nella scheda testamentaria come il soggetto cui “rivolgersi per indicazioni precise”).

Cassazione civile sez. II, 22/02/2011, n.4283

Le disposizioni testamentarie previste dall’art. 630 c.c., che con elencazione meramente esemplificativa dei destinatari fa riferimento genericamente ai poveri e

“simili”, si caratterizzano per essere indirizzate a categorie di persone in largo senso bisognose ed indeterminate, tant’è vero che tale norma, prevedendo che le disposizioni si intendano effettuate a favore dei poveri del luogo dell’ultimo domicilio del “de cuius”, stabilisce la devoluzione dei beni a favore del locale ente comunale di assistenza, attribuendogli la qualità di chiamato.

(Nella specie. la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale si era statuito che il testatore non aveva voluto istituire un erede, ma prevedere soltanto un onere, per finalità morali, a carico di chi, alla sua morte, sarebbe stato suo erede secondo le regole della successione legittima, sancendo l’inapplicabilità dell’art. 630 c.c., non ricorrendone i presupposti dell’indeterminatezza dei soggetti da favorire, invece individuati nei bambini da asilo nido provenienti da paesi extracomunitari ed abitanti nel Comune di suo domicilio, e dell’indeterminatezza dell’uso della disposizione testamentaria, consistente nella realizzazione di un asilo nido nel predetto Comune).

Cassazione civile sez. II, 21/02/2007, n.4022

Interpretazione testamento

Nell’interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale “mortis causa”, salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento. Tale attività interpretativa del giudice del merito, se compiuta alla stregua dei suddetti criteri e con ragionamento immune da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità (nella specie, è stata confermata la pronuncia di merito che aveva interpretato il legato avente ad oggetto i “mobili della casa”

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come riferito all’arredo e non anche a gioielli e pellicce).

Cassazione civile sez. II, 14/01/2010, n.468

Nell’interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale “mortis causa”, salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento. Tale attività interpretativa del giudice del merito, se compiuta alla stregua dei suddetti criteri e con ragionamento immune da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevandone la congruità della motivazione in base alla quale si era ritenuto che il testatore non aveva voluto istituire un erede, ma aveva, invece, previsto soltanto un onere a carico dell’erede, individuato secondo le norme della successione legittima in mancanza di istituzione testamentaria di erede, pur col singolare esito di utilizzazione dell’intero patrimonio ereditario per il soddisfacimento di quell’onere, volto alla realizzazione di un asilo nido, in apposita località, a beneficio di bambini extracomunitari).

Cassazione civile sez. II, 21/02/2007, n.4022

Identificazione eredi

Per escludere la nullità di una disposizione a causa di morte per indeterminatezza del beneficiario (art. 628 c.c.) è sufficiente che questi sia indicato almeno in modo da poter essere determinato con riferimento ad univoci dati obiettivi espressi dallo stesso testatore.

Cassazione civile sez. II, 24/01/1992, n.810

Per escludere la nullità di una disposizione a causa di morte per indeterminatezza del beneficiario (art. 628 c.c.) è sufficiente che questi sia indicato almeno in modo da poter essere determinato con riferimento ad univoci dati obiettivi espressi dallo stesso testatore.

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Cassazione civile sez. II, 24/01/1992, n.810

Eredità lasciata ad un’opera di bene

Non è nulla per indeterminatezza del beneficiario la disposizione con cui si lasci tutto o parte del proprio patrimonio ad un’opera di bene.

Cassazione civile sez. II, 03/08/1999, n.8386

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