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e politica regionale per la banda larga

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(1)

Pianificazione e progetto di reti Pianificazione e progetto di reti

geografiche

4

Contesto normativo europeo, nazionale e regionale Contesto normativo europeo, nazionale e regionale

e politica regionale per la banda larga

(2)

Indice



Quadro normativo comunitario





Direttiva Direttiva 2002 2002//21 21/CE /CE -- Quadro Quadro normativo normativo comune comune per per le le reti reti ed ed ii servizi servizi di di comunicazione

comunicazione elettronica elettronica



Direttiva 2002/20/CE - Autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica



Direttiva 2002/19/CE - Accesso a reti di comunicazione elettronica e risorse correlate, nonché all’interconnessione delle stesse



Direttiva 2002/58/CE - Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni



Direttiva 2002/77/CE - Concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica

comunicazione elettronica



Quadro normativo nazionale

(3)

Indice



Quadro normativo comunitario



Quadro normativo nazionale Quadro normativo nazionale



Politica regionale per la banda larga

(4)

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/21CE



La Direttiva prevede l’indipendenza delle Autorità Nazionali di regolamentazione (ANR), in modo di assicurare l’imparzialità delle loro decisioni.



La Direttiva contiene alcune importanti definizioni:



“Reti di comunicazione elettronica”: sistemi di trasmissione e, se del caso, apparecchiature di commutazione o di instradamento ed altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito ed a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo.



“Servizi di comunicazione elettronica”: servizi forniti di norma a pagamento

consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti

di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni ed i servizi

di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma

ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e

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Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/21CE



“Rete pubblica di comunicazioni”: rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

“Sistema di accesso condizionato”: qualsiasi misura e/o intesa tecnica secondo la



“Sistema di accesso condizionato”: qualsiasi misura e/o intesa tecnica secondo la quale l’accesso in forma intellegibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un’altra forma di autorizzazione preliminare individuale.



“Autorità nazionale di regolamentazione” (ANR): organismo o organismi incaricati da uno Stato membro di svolgere le funzioni di regolamentazione fissate dalla Direttiva in esame e dalle Direttive particolari (autorizzazioni, accesso, servizio universale, trattamento dati).



“Utente”: persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di

comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

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Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/21CE



“Consumatore”: persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale o professionale svolta.

“Servizio universale”: insieme minimo di servizi di una qualità determinata



“Servizio universale”: insieme minimo di servizi di una qualità determinata definiti nella Direttiva 2002/22/CE (di cui riferiremo a seguire) accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, ad un prezzo ragionevole.



“Abbonato”: persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi.



“Fornitura di una rete di comunicazione elettronica”: realizzazione, gestione, controllo o messa a disposizione di una rete di comunicazione elettronica.



“Utente finale”: utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;



“Apparecchiature digitali televisive avanzate”: sistemi di apparecchiature di

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Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/21CE



La Direttiva 2002/21CE impegna gli Stati membri a prevedere, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente ed a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una ANR di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di decisione di una ANR di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate e tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni.



La Direttiva 2002/21CE prevede l’impegno delle ANR a fornire alla Commissione, su richiesta motivata, le informazioni richieste.



La Direttiva 2002/21CE prevede il ricorso delle ANR alla procedura di consultazione pubblica delle parti interessate per l’adozione di “misure” applicative delle Direttive che hanno un impatto rilevante sul mercato. Ciò in un ottica di impegno delle ANR a contribuire allo sviluppo del mercato interno.

contribuire allo sviluppo del mercato interno.

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Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/21CE



La Direttiva 2002/21CE assegna alle ANR il compito di promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, nonché gli interessi dei cittadini dell’Unione Europea.

dell’Unione Europea.



La Direttiva prevede la competenza degli Stati membri, attraverso le ANR, ad una gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica. Le ANR controlleranno inoltre l’assegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazione e della gestione dei piani nazionali di numerazione.



Viene introdotta la possibilità di trasferimento dei diritti d’uso di radiofrequenze da impresa ad impresa, senza falsare la concorrenza.



La Direttiva 2002/21CE impegna gli Stati membri ad assicurare alle imprese fornitrici di

reti di comunicazione elettronica i diritti di passaggio per l’installazione di strutture su

proprietà pubbliche o private.

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Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/21CE



La Direttiva 2002/21CE prevede la facoltà degli Stati membri di imporre la condivisione di strutture o proprietà a imprese che gestiscono una rete di comunicazione elettronica per ragioni di tutela ambientale, di salute pubblica, di pubblica sicurezza o per obiettivi di pianificazione urbana o rurale.

pubblica sicurezza o per obiettivi di pianificazione urbana o rurale.



La Direttiva prevede l’applicazione del principio di separazione contabile alle imprese fornitrici di reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico in relazione alle singole attività richieste in modo da individuarsi i rispettivi fattori di costo e ricavo;



La Direttiva definisce l’impresa con significativo potere di mercato come impresa che gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.

indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.



La Direttiva 2002/21 vede l’impegno della Commissione ad individuare, a mezzo

Raccomandazione, i mercati dei prodotti/servizi all’interno del settore delle

comunicazioni elettroniche che giustifichino l’imposizione di obblighi di

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Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/21CE



Si individua come compito delle ANR il definire i mercati rilevanti legati alla situazione nazionale. Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale l‘Autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato e impone a tali imprese gli dispongono di un significativo potere di mercato e impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano.



La Commissione elabora e pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco di norme e/o specifiche come base per la fornitura armonizzata di reti di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati.



La Direttiva 2002/21 istituisce infine un Comitato per le Comunicazioni che assiste la Commissione.

Commissione.

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Indice



Quadro normativo comunitario



Direttiva 2002/21/CE - Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica





Direttiva Direttiva 2002 2002//20 20/CE /CE -- Autorizzazioni Autorizzazioni per per le le reti reti ed ed ii servizi servizi di di comunicazione comunicazione elettronica

elettronica



Direttiva 2002/19/CE - Accesso a reti di comunicazione elettronica e risorse correlate, nonché all’interconnessione delle stesse



Direttiva 2002/58/CE - Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni



Direttiva 2002/77/CE - Concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica

comunicazione elettronica



Quadro normativo nazionale



Politica regionale per la banda larga

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Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/20/CE



La Direttiva Quadro 2002/20/CE recante “Autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica” introduce alcune definizioni:



“Autorizzazione generale”: quadro normativo che garantisce i diritti della fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica.



“Interferenze dannose”: interferenze che pregiudicano il funzionamento di un

servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano

gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di

radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o

nazionali applicabili.

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Quadro normativo comunitario

Direttiva 2002/20/CE - Autorizzazione generale



La Direttiva prevede l’assoggettamento della fornitura di rete di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica esclusivamente ad un’”autorizzazione generale”, con possibile imposizione all’impresa di semplice obbligo di notifica, ma non l'obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque obbligo di notifica, ma non l'obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione.



Dopo la notifica, se necessario, l'impresa può iniziare la propria attività. La notifica deve limitarsi alla dichiarazione, resa all‘Autorità nazionale di regolamentazione da una persona fisica o giuridica, dell'intenzione di iniziare la fornitura di servizi o di reti di comunicazione elettronica, nonché alla presentazione delle informazioni strettamente necessarie per consentire all‘Autorità in questione di tenere un registro o elenco dei fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica.

elenco dei fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica.

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Quadro normativo comunitario

Direttiva 2002/20/CE - Autorizzazione generale



L’impresa autorizzata assume il diritto a:



Fornire reti e servizi di comunicazione elettronica;



Esaminare la domanda da parte di ANR di concessione del diritto di installare Esaminare la domanda da parte di ANR di concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private;



Negoziare interconnessioni con altri fornitori di reti e servizi pubblici di comunicazione elettronica;



Fornire i vari elementi di “servizio universale”.



La Direttiva Quadro prevede, in via preferenziale, l’inclusione delle condizioni d’uso delle frequenze radio nell’autorizzazione generale o la concessione, su richiesta dell’operatore, di diritti d’uso di frequenze radio e numeri nel rispetto dei relativi Piani nazionali.

nazionali.



Si prevede il ricorso a procedure pubbliche perché lo Stato membro conceda diritti

d’uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o

televisivo. È potestà dello Stato membro di limitare il numero di diritti d’uso delle

frequenze radio con ricorso anche a procedure di selezione.

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Quadro normativo comunitario

Direttiva 2002/20/CE - Servizio universale



La Direttiva Quadro 2002/20/CE definisce come “servizio universale” la fornitura di un insieme minimo definito di servizi a tutti gli utenti finali a prezzo equo. Tale prezzo è costituito da un prezzo stabilito a livello nazionale dagli Stati membri che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall’ubicazione comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall’ubicazione geografica o formule tariffarie speciali volte a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito.



La Direttiva opera altre definizioni:



“Telefono pubblico a pagamento” qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete e/o carte di credito/addebito e/o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso.



“Rete telefonica pubblica”: rete di comunicazione elettronica utilizzata per

fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica

consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione,

quali i facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete di servizio

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Quadro normativo comunitario

Direttiva 2002/20/CE - Servizio universale



“Servizio telefonico accessibile al pubblico”: servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale e che inoltre può, se necessario, piano di numerazione nazionale o internazionale e che inoltre può, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: “l’assistenza di un operatore, servizi di elenco abbonati e consultazione, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura del servizio a termini specifici, la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze particolari e/ o la fornitura di servizi non geografici”.



“Numero geografico”: qualsiasi numero di un piano di numerazione nazionale, nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete;

instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete;



“Punto terminale di rete”: punto fisico a partire dal quale l’abbonato ha accesso

ad una rete pubblica di comunicazione. Nel caso di reti in cui abbiano luogo la

commutazione o l’instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante

un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di utente o

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Quadro normativo comunitario

Direttiva 2002/20/CE - Servizio universale



“Numero non geografico”: qualsiasi numero di un piano di numerazione nazionale che non sia un numero geografico. Tale definizione include tra l’altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita ed i numeri relativi ai servizi “premium rata”.

servizi “premium rata”.



La Direttiva Quadro 2002/20/CE prevede l’impegno degli Stati membri a soddisfare richieste di connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso ai servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa. Ciò consente agli utenti finali di ricevere chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e comunicazioni di dati a velocità di trasmissione tale da consentire un accesso efficace ad Internet.



La Direttiva vede da un lato l’impegno degli Stati membri a fornire un elenco completo

abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico disponibile per gli utenti finali in

abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico disponibile per gli utenti finali in

forma cartacea e elettronica ed aggiornato almeno una volta l’anno. Dall’altro la

Direttiva obbliga le imprese a mettere a disposizione telefoni pubblici a pagamento

nell’interesse degli utenti finali, compresi quelli disabili.

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Quadro normativo comunitario

Direttiva 2002/20/CE - Servizio universale



È facoltà degli Stati membri designare una o più imprese ai fini della fornitura del servizio universale e impegno delle ANR a sorvegliare l’evoluzione ed il livello delle tariffe dei servizi soggetti al servizio universale.

È fatto obbligo di pubblicazione di informativa da parte delle imprese designate



È fatto obbligo di pubblicazione di informativa da parte delle imprese designate

sull’efficienza nella fornitura del servizio universale. Qualora le imprese designate alla

fornitura del servizio universale sostengano un onere eccessivo, le ANR calcolano i

costi netti di tale fornitura e indennizzano tali imprese o attingendo a fondi pubblici o

ripartendo il costo tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica.

(19)

Quadro normativo comunitario

Direttiva 2002/20/CE - Servizio universale



Gli Stati membri provvedono affinché, appena possibile dopo l’entrata in vigore della Direttiva Quadro 2002/20/CE ed a intervalli regolari successivamente a tale data, le ANR effettuino un’analisi di mercato per decidere se mantenere in essere, modificare o abolire gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio.

o abolire gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio.



La Direttiva prevede controlli normativi degli Stati membri sui servizi di dettaglio, verificando l’esistenza o meno di condizioni di concorrenzialità di ciascun mercato al dettaglio. Gli Stati verificano quindi che le ANR impongano i necessari obblighi normativi alle imprese identificate come imprese che detengono un rilevante potere di mercato su un dato mercato al dettaglio.



Si prevedono controlli normativi sulla fornitura di parte o della totalità dell’insieme

minimo di linee affittate, con particolare attenzione alla verifica del mercato in quanto

effettivamente concorrenziale. Le ANR individuano le imprese aventi notevole potere

effettivamente concorrenziale. Le ANR individuano le imprese aventi notevole potere

di mercato nella fornitura di tali specifici elementi dell'insieme minimo di servizi di

linee affittate nella totalità o in parte del suo territorio. L’ANR impone a dette imprese

obblighi relativi alla fornitura dell'insieme minimo di linee affittate.

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Quadro normativo comunitario

Direttiva 2002/20/CE - Servizio universale



Le ANR prescrivono alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e relativa utilizzazione di consentire ai propri abbonati di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico digitando per ogni singola interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico digitando per ogni singola chiamata un codice di selezione del vettore o applicando un sistema di preselezione, con la possibilità di annullare la preselezione, per ogni singola chiamata, digitando un codice di selezione del vettore.



La Direttiva prevede la tutela dei consumatori in tema di contratti volti a disciplinare

rapporti con una o più imprese che assicurano servizi che forniscono le connessioni

e/o l’accesso alla rete telefonica pubblica, con particolare attenzione al livello di

qualità dei servizi offerti, al dettaglio dei prezzi e tariffe, alla durata del contratto, ai

casi di indennizzo e rimborso, all’applicazione del diritto di recesso senza penali in caso

casi di indennizzo e rimborso, all’applicazione del diritto di recesso senza penali in caso

di modifiche delle condizioni contrattuali, al procedimento di risoluzione delle

controversie. A tal fine vi è l’obbligo da parte delle imprese fornitrici di servizi di

comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, ad uso degli utenti

finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti.

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Quadro normativo comunitario

Direttiva 2002/20/CE - Servizio universale



Gli Stati membri si impegnano a garantire l’integrità della rete telefonica pubblica in postazioni fisse e, in casi di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore, la disponibilità della rete pubblica e dei servizi telefonici pubblici in postazione fissa. Gli Stati membri si impegnano altresì a garantire l’interoperabilità delle apparecchiature Stati membri si impegnano altresì a garantire l’interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale.



La Direttiva sancisce il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere repertoriati negli elenchi accessibili al pubblico, nonché ai servizi di assistenza mediante operatore ed ai servizi di consultazione elenchi. Viene sancito inoltre il diritto degli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico e di telefoni pubblici a pagamento di chiamare i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo “112”.

Gli Stati membri garantiscono l’impegno affinché il prefisso “00” costituisca il prefisso



Gli Stati membri garantiscono l’impegno affinché il prefisso “00” costituisca il prefisso

internazionale standard.

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Quadro normativo comunitario

Direttiva 2002/20/CE - Servizio universale



La Direttiva Quadro 2002/20/CE vede l’impegno degli Stati membri affinché gli utenti finali di altri Stati membri abbiano la possibilità di accedere, nel loro territorio, se tecnicamente ed economicamente fattibile, a numeri non geografici.

Gli Stati membri si impegnano a garantire che tutti gli abbonati ai servizi telefonici



Gli Stati membri si impegnano a garantire che tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile che ne facciano richiesta, conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio (Portabilità del numero): nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico, mentre nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.



È facoltà degli Stati membri di imporre ragionevoli obblighi di trasmissione per

specifici canali e servizi radiofonici e televisivi nei confronti di imprese soggette alla

loro amministrazione. È altresì facoltà degli Stati membri di rendere accessibili al

pubblico, nel loro territorio nazionale, ulteriori servizi rispetto a quelli inclusi negli

pubblico, nel loro territorio nazionale, ulteriori servizi rispetto a quelli inclusi negli

obblighi di servizio universale.

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Indice



Quadro normativo comunitario



Direttiva 2002/21/CE - Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica



Direttiva 2002/20/CE - Autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica





Direttiva Direttiva 2002 2002//19 19/CE /CE -- Accesso Accesso a a reti reti di di comunicazione comunicazione elettronica elettronica e e risorse risorse correlate,

correlate, nonché nonché all’interconnessione all’interconnessione delle delle stesse stesse



Direttiva 2002/58/CE - Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni



Direttiva 2002/77/CE - Concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica

comunicazione elettronica



Quadro normativo nazionale



Politica regionale per la banda larga

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Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/19/CE



La Direttiva 2002/19/CE definisce :



“accesso”: “il fatto di rendere accessibili risorse /o servizi ad un’altra impresa a determinate condizioni su base esclusiva o non esclusiva, ai fini di fornire servizi di comunicazione elettronica”.

di comunicazione elettronica”.



“Interconnessione”: collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dalla medesima impresa o da un’altra impresa per consentire agli utenti di un’impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un’altra impresa o di accedere ai servizi di un’altra impresa. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete.

L’interconnessione è una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica”.



“Operatore”: impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata.



“Rete locale”: circuito fisico che collega il punto terminale della rete al domicilio

dell’abbonato, al permutatore o ad un impianto equivalente nella rete telefonica

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Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/19/CE



Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un’autorizzazione dello stesso tipo, l’obbligo di negoziare tra loro l’interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità dei servizi accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità;



Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione ad altre imprese nei termini alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall’ANR.



Le ANR possono imporre, nella misura necessaria a garantire l’interconnettibilità da punto a punto, obblighi alle imprese che controllano l’accesso agli utenti finali, compreso l’obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nonché, nella misura necessaria a garantire l’accessibilità per gli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali specificati dallo Stato membro, l’obbligo agli operatori di garantire l’accesso alle digitali specificati dallo Stato membro, l’obbligo agli operatori di garantire l’accesso alle interfacce per programmi applicativi (API) ed alle guide elettroniche ai programmi (EPG);



Le ANR possono stabilire condizioni tecniche ed operative da soddisfare da parte del

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Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/19/CE



Agli operatori può essere imposto dalle ANR, tra l’altro, di concedere a terzi un

accesso a determinati elementi e/o risorse di rete (compreso l’accesso disaggregato

alla rete locale), di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso,

di non revocare l’accesso alle risorse concesso in precedenza, di garantire determinati

di non revocare l’accesso alle risorse concesso in precedenza, di garantire determinati

servizi all’ingrosso per rivendita da parte di terzi, di concedere un accesso alle

interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d’importanza decisiva,

indispensabili per l’interoperabilità dei servizi, di consentire la coubicazione o altre

forme di condivisione degli impianti (inclusa la condivisione di condotti, edifici o

piloni), di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti

l’interoperabilità dei servizi da punto a punto (tra cui risorse per servizi di reti

intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili), di garantire l’accesso ai sistemi di

supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque

supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque

condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi, di interconnettere reti o risorse di

rete.

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Indice



Quadro normativo comunitario



Direttiva 2002/21/CE - Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica



Direttiva 2002/20/CE - Autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica



Direttiva 2002/19/CE - Accesso a reti di comunicazione elettronica e risorse correlate, nonché all’interconnessione delle stesse





Direttiva Direttiva 2002 2002//58 58/CE /CE -- Trattamento Trattamento dei dei dati dati personali personali e e tutela tutela della della vita vita privata privata nel

nel settore settore delle delle telecomunicazioni telecomunicazioni



Direttiva 2002/77/CE - Concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica

comunicazione elettronica



Quadro normativo nazionale



Politica regionale per la banda larga

(28)

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/58/CE



La Direttiva 2002/58/CE recante il “Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni” definisce:



“Utente”: qualsiasi persona fisica che utilizzi un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata.



“Dati relativi al traffico”: qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione.



“Dati relativi all’ubicazione”: ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indichi la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.



“Comunicazione”: ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito

di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al

pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse, come parte di un servizio di

radiodiffusione, al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica salvo

(29)

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/58/CE



“Chiamata”: connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale.



“Consenso dell’utente o dell’abbonato”: consenso della persona interessata già prevista dalla Direttiva quadro 2002/21/CE.

prevista dalla Direttiva quadro 2002/21/CE.



“Servizio a valore aggiunto”: servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione.



“Posta elettronica”: messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi

attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in

rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente fino a che il ricevente non ne ha

preso conoscenza.

(30)

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/58/CE



Si sancisce l’impegno del fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico di prendere appropriate misure tecniche ed organizzative per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazione per quanto riguarda la sicurezza della fornitore della rete pubblica di comunicazione per quanto riguarda la sicurezza della rete;



In caso di particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, il fornitore di un

servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha l’obbligo di informarne

gli abbonati indicando, qualora il rischio sia al di fuori del campo di applicazione delle

misure che devono essere prese dal fornitore di servizio, tutti i possibili rimedi,

compresi i relativi costi presumibili.

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Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/58/CE



Gli Stati membri, mediante disposizioni di legge nazionali, si impegnano ad assicurare la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione ed i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare tali disposizioni legislative devono vietare dei relativi dati sul traffico. In particolare tali disposizioni legislative devono vietare l’ascolto, la captazione, la memorizzazione ed altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni e dei relativi dati di traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente: cioè per la salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa e della sicurezza pubblica, nonché per ragioni di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica, nel qual caso possono essere adottate misure legislative che prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per tali motivi.

che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per tali motivi.

(32)

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/58/CE



I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione elettronica devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatto salvo:

trasmissione di una comunicazione, fatto salvo:



Il trattamento dei dati relativi al traffico necessari ai fini della fatturazione per l’abbonato e dei pagamenti di interconnessione.



Il trattamento dei dati relativi al traffico ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto.



Il fatto che tale trattamento dei dati relativi al traffico sia riservato alle persone

che agiscono sotto l’autorità dei fornitori della rete pubblica di comunicazione

elettronica e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che si

occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per conto

dei clienti, dell’accertamento delle frodi, della commercializzazione dei servizi di

comunicazione elettronica o della prestazione di servizi a valore aggiunto.

(33)

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/58/CE



La Direttiva 2002/58/CE prevede il diritto degli abbonati a riceve fatture non dettagliate. Qualora disponibile la presentazione dell’identificazione della linea chiamante, è previsto l’impegno del fornitore di servizi ad offrire:

all’utente chiamante la possibilità di impedire, mediante una funzione semplice e



all’utente chiamante la possibilità di impedire, mediante una funzione semplice e gratuitamente, la presentazione della identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata;



all’abbonato chiamante tale possibilità linea per linea;



all’abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e

gratuitamente, per ogni ragionevole utilizzo di tale funzione, di impedire la

presentazione dell’identificazione delle chiamate entranti. Quando tale

indicazione avvenga prima che la comunicazione sia stabilita, all’abbonato

chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice, di respingere le

chiamate entranti se la presentazione dell’identificazione della linea chiamante è

stata eliminata dall’utente o abbonato chiamante.

(34)

Indice



Quadro normativo comunitario



Direttiva 2002/21/CE - Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica



Direttiva 2002/20/CE - Autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica



Direttiva 2002/19/CE - Accesso a reti di comunicazione elettronica e risorse correlate, nonché all’interconnessione delle stesse



Direttiva 2002/58/CE - Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni





Direttiva Direttiva 2002 2002//77 77/CE /CE -- Concorrenza Concorrenza nei nei mercati mercati delle delle reti reti e e dei dei servizi servizi di di comunicazione

comunicazione elettronica elettronica comunicazione

comunicazione elettronica elettronica



Quadro normativo nazionale



Politica regionale per la banda larga

(35)

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/77/CE



La Direttiva 2002/77/CE reca le definizioni di:



“Diritti esclusivi”: diritti concessi da uno Stato membro ad un’impresa, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo, che riservi la facoltà di fornire un servizio di comunicazione elettronica o di esercitare un’attività di fornire un servizio di comunicazione elettronica o di esercitare un’attività di comunicazione elettronica all’interno di una determinata area geografica.



“Diritti speciali”: diritti concessi da uno Stato membro ad un numero limitato di

imprese, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo che

all’interno di una determinata area geografica: a) designa o limita a due o più il

numero di imprese autorizzate a fornire un servizio di comunicazione elettronica

o ad esercitare un’attività di comunicazione elettronica, senza conformarsi a

criteri obiettivi, proporzionati e non discriminatori, b) o conferisce a delle imprese

-non conformandosi a siffatti criteri- vantaggi legali o regolamentari che

-non conformandosi a siffatti criteri- vantaggi legali o regolamentari che

influiscono sostanzialmente sulla possibilità di altre imprese di fornire lo stesso

servizio di comunicazione elettronica o di esercitare la stessa attività di

comunicazione elettronica nella stessa area geografica in condizioni

(36)

Quadro normativo comunitario Direttiva 2002/77/CE



Con la Direttiva 2002/77/CE gli Stati membri, in base al principio di proporzionalità, si impegnano a non più assoggettare la fornitura di servizi di comunicazione elettronica e l’installazione e la fornitura di reti di comunicazione elettronica ad un regime di licenza, bensì ad un regime di autorizzazione generale.

licenza, bensì ad un regime di autorizzazione generale.



Veto per gli Stati membri di conservare o accorare diritti esclusivi o speciali per fornitura reti e servizi di comunicazione elettronica



Veto per Stati membri di conservazione o assegnazione di diritti esclusivi o speciali di uso di frequenze radio per fornitura servizi di comunicazione elettronica



Abolizione di ogni veto o restrizioni all’offerta di capacità del segmento spaziale a

gestori di reti di stazioni terrestri per collegamenti via satellite

(37)

Indice



Quadro normativo comunitario



Quadro normativo nazionale Quadro normativo nazionale





D D..Lgs Lgs.. 1 1 agosto agosto 2003 2003 n n.. 259 259 -- Codice Codice delle delle comunicazioni comunicazioni elettroniche elettroniche



Politica regionale per la banda larga

(38)

Quadro normativo nazionale Garanzia dei diritti di libertà



Il Codice delle comunicazioni elettroniche garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, da parte dei singoli e delle imprese, nel settore delle comunicazioni elettroniche.

delle imprese, nel settore delle comunicazioni elettroniche.



La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio costituzionale della tutela dell’unità economica, i diritti costituzionalmente garantiti di:



Libertà di comunicazione (art. 15 Costituzione).



Segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica (art. 15 Costituzione).

della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica (art. 15 Costituzione).



Libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza (art. 41

Costituzione), garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di

comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non

discriminazione e proporzionalità.

(39)

Quadro normativo nazionale

Impegno delle Regioni ed Enti locali



In coerenza con i principi di tutela dell’unità economica e di sussidiarietà, nell’ambito dei principi fondamentali dell’ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l’azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali dettano disposizioni in materia di:



Individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da garantire in aree locali predeterminate nell’ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese.



Agevolazioni per l’acquisto di apparecchiature terminali d’utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda.



Promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a



Promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere.



Definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, ai disabili, ai

(40)

Quadro normativo nazionale

Ricorso dello Stato, Regioni , Province, Enti locali



Le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali

non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,

se non attraverso società controllate o collegate.

(41)

Quadro normativo nazionale

Autorizzazione generale per fornitura reti



L’attività di fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica è libera ed è assoggettata ad un'autorizzazione generale.



Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione.

operatori di comunicazione.

(42)

Indice



Quadro normativo comunitario



Quadro normativo nazionale Quadro normativo nazionale





Politica Politica regionale regionale per per la la banda banda larga larga



Analisi broadband regionale e rete RUPAR



Strategia ICT nella regione Friuli Venezia Giulia



Piattaforma tecnologica



Avanzamento programma ERMES

(43)

Indice



Quadro normativo comunitario



Quadro normativo nazionale Quadro normativo nazionale



Politica regionale per la banda larga





Analisi Analisi broadband broadband regionale regionale e e rete rete RUPAR RUPAR



Strategia ICT nella regione Friuli Venezia Giulia



Piattaforma tecnologica



Avanzamento programma ERMES

(44)

A NALISI B ANDA L ARGA IN E UROPA , I TALIA E R EGIONE FVG

Analisi broadband regionale e rete RUPAR Strategia

I TALIA E R EGIONE FVG

A NALISI A RCHITETTURE , STANDARD E REALIZZAZIONE SISTEMI BANDA

LARGA WIRELESS E CABLATI

A NALISI RETE REGIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

M ODELLI PER IL COINVOLGIMENTO

DEL SETTORE PUBBLICO IN PROGETTI DI SVILUPPO DELLA

BANDA LARGA

S TRATEGIA ICT R EGIONALE

Programma ERMES

Mercurio FVG S.p.A.

LARGA WIRELESS E CABLATI

A NALISI NORMATIVA ITALIANA ED EUROPEA

BANDA LARGA Mercurio FVG S.p.A.

(45)



1.180.000 abitanti

Analisi broadband regionale e rete RUPAR Regione Friuli Venezia Giulia



PIL procapite € 28.343

(solo 10% in meno della Lombardia)



154 abitanti/Km

2

(circa 1/3 della Lombardia)



219 comuni



Dorsale in fibra lungo i maggiori collegamenti

autostradali

(46)

Analisi broadband regionale e rete RUPAR Digital Divide regionale



L’84% della popolazione regionale è coperta dal servizio ADSL

C OPERTURA ADSL

C OMPETIZIONE TECNOLOGICA



Il 36% della popolazione in aree rurali dispone di un collegamento in banda larga



La tecnologia xDSL soffre di problemi di cross-talk



92 comuni non sono

coperti in banda larga

(47)

Analisi broadband regionale e rete RUPAR Digital Divide regionale

C ARENZE INFRASTRUTTURALI E DIGITAL DIVIDE



Il problema del digital divide a lungo termine è prevalente in regione:

mancanza di connessioni in

M ATRICE DEL DIGITAL DIVIDE

mancanza di connessioni in fibra ottica e di DSLAM nelle centrali telefoniche



114 comuni, il 48% delle

centrali e il 15% della

popolazione sono in

condizione di digital divide

di lungo termine

(48)

Analisi broadband regionale e rete RUPAR Digital Divide Infrastrutturale

ENTRY DIGITAL DIVIDE BROADBAND DIGITAL DIVIDE

Fino al 5%

Dal 6% al 50%

Dal 51% al 75%

Dal 76% al 85%

Dal 86% al 95%

16%

In entry DD

Digital Divide Infrastrutturale 80%

In BB DD

(49)

Indice



Quadro normativo comunitario



Quadro normativo nazionale Quadro normativo nazionale



Politica regionale per la banda larga



Analisi broadband regionale e rete RUPAR





Strategia Strategia ICT ICT nella nella regione regione Friuli Friuli Venezia Venezia Giulia Giulia



Piattaforma tecnologica



Avanzamento programma ERMES

(50)

Strategia ICT nella regione Friuli Venezia Giulia

Centro di competenza regionale infrastrutture ICT



L.R. 15/2005 DIEGM “Centro di competenza regionale per le infrastrutture ICT”

(51)

Strategia ICT nella regione Friuli Venezia Giulia Programma ERMES



DGR 2634/2005 “ERMES: Programma regionale per lo sviluppo delle infrastrutture di Information e Communication Technology”

Communication Technology”

(52)

Strategia ICT nella regione Friuli Venezia Giulia

Regolamento regionale infrastrutture banda larga

Regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga previsto dalla legge regionale 18/01/2006, N. 169 art. 6 commi 116-121:



116. Gli enti locali, gli enti pubblici, anche economici, nonché gli altri soggetti beneficiari di incentivi pubblici per interventi di opere stradali e di altre infrastrutture civili, sono tenuti a incentivi pubblici per interventi di opere stradali e di altre infrastrutture civili, sono tenuti a prevedere nel progetto la realizzazione di opere destinate ad ospitare la rete in banda larga e le necessarie e correlate apparecchiature, nonché a garantire il diritto d’uso alla Regione o al soggetto di cui all’articolo 4, comma 144, della legge regionale 1/2005.



117. Eventuali deroghe possono essere motivatamente disposte dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.



118. L’Amministrazione regionale stabilisce con regolamento la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga.



119. L’Amministrazione regionale, per le finalità di cui al comma 118, è autorizzata ad affidare all’Università di Udine, Dipartimento di ingegneria elettrica, gestionale e meccanica, l’incarico per la definizione di un regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga.

ad ospitare le reti di banda larga.



120. I soggetti di cui all’articolo 3 della legge regionale 14/2002, sono tenuti al rispetto del regolamento nella progettazione e realizzazione di lavori pubblici. Eventuali deroghe possono essere concesse dalla Regione.



121. I Comuni inseriscono nelle convenzioni per le lottizzazioni convenzionate e nei titoli

abilitativi edilizi, l’obbligo di osservare il regolamento di cui al comma 118, ogni qualvolta risulti

(53)

Strategia ICT nella regione Friuli Venezia Giulia

Regolamento regionale infrastrutture banda larga

DGR 1595/2006 “Regolamento tecnico per la

realizzazione di infrastrutture a banda larga“

(54)

Strategia ICT nella regione Friuli Venezia Giulia

Regolamento regionale infrastrutture banda larga

Tecniche di posa: Scavo tradizionale



Lo scavo tradizionale viene effettuato con scavatrici meccaniche, o anche manualmente, a diverse profondità e larghezze. Lo scavo di questo tipo è costoso anche perché richiede un estensivo ripristino del manto stradale oltre a comportare notevoli disagi per la circolazione. Lo estensivo ripristino del manto stradale oltre a comportare notevoli disagi per la circolazione. Lo scavo deve prevedere la possibilità di utilizzazione per la posa di più infrastrutture contemporaneamente, qualora le stesse siano pianificate o programmate.



Gli attraversamenti sotterranei della sede stradale devono, ove possibile, essere effettuati nel

rispetto delle norme contenute negli articoli 65, 66 e 67 del Regolamento di Esecuzione e di

Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

(55)

Strategia ICT nella regione Friuli Venezia Giulia

Regolamento regionale infrastrutture banda larga

Tecniche di posa: Scavo tradizionale



La posa longitudinale sotterranea in sede stradale di monotubi e tritubi deve di norma essere collocata il più lontano possibile dalla carreggiata bitumata e comunque in marciapiede, banchina o nel fosso di scolo delle acque ad una distanza, nel caso di banchina, non minore di m 0,25 dal o nel fosso di scolo delle acque ad una distanza, nel caso di banchina, non minore di m 0,25 dal limite esterno della zona carrabile bitumata ed inoltre a distanza sufficiente dalle eventuali piantagioni esistenti per non provocarne l'essiccamento e quindi la distruzione. Si ricorre alla posa di monotubi e tritubi in carreggiata solo nel caso di mancanza dello spazio necessario nelle pertinenze in precedenza citate a causa dell'esistenza di altri servizi, fabbricati o impossibilità comprovata alla posa fuori piano viabile bitumato. La profondità di posa (piano d'appoggio) dei monotubi e tritubi sotterranei longitudinali alla carreggiata stradale, compreso banchine pavimentate, deve essere rispondente a quanto previsto dal Codice della Strada (D. L.vo 30.04.1992 - n. 285) e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR 16.12.1992 - n.

495) e successive modifiche ed integrazioni (minimo 1 metro dal piano viabile).

495) e successive modifiche ed integrazioni (minimo 1 metro dal piano viabile).

(56)

Strategia ICT nella regione Friuli Venezia Giulia

Regolamento regionale infrastrutture banda larga

Tecniche di posa: Scavo tradizionale

Qualora la posa dei monotubi e tritubi sotterranei, longitudinali alla sede stradale, avvenga al di fuori della carreggiata stradale, le relative profondità minime devono di norma essere le seguenti:

m. 0,60 quando gli impianti sono posati in corrispondenza della banchina stradale non



m. 0,60 quando gli impianti sono posati in corrispondenza della banchina stradale non pavimentata o marciapiedi;



m. 0,50 quando gli impianti sono posati in corrispondenza di pertinenze stradali quali fosso di guardia, terreni o relitti e/o reliquati, scarpate stradali sia in rilevato che in scavo;



m. 0,50 quando il terreno di scavo della banchina stradale non pavimentata o marciapiedi sia costituito da roccia;



m. 1,50 nei singoli tratti di strada ove dovrà essere installata una barriera di sicurezza con profilato metallico di rinvio i cui montanti abbiano una profondità di infissione pari a m 1,20.

Eventuali dispositivi a protezione di monotubi e tritubi quali il nastro di segnalazione potranno essere Eventuali dispositivi a protezione di monotubi e tritubi quali il nastro di segnalazione potranno essere ubicati a profondità inferiori a quelle suddette. In particolare il nastro di segnalazione sarà ubicato a circa m 0,30 al di sotto del piano viabile.

In corrispondenza di ponti o viadotti, quando non esistono cunicoli e quando non sia possibile posare

detti impianti direttamente interrati nel piano di campagna, questi devono essere collocati

(57)

Strategia ICT nella regione Friuli Venezia Giulia

Regolamento regionale infrastrutture banda larga

Tecniche di posa: Mini trincea



La tecnica della mini trincea viene utilizzata per realizzare infrastrutture per telecomunicazioni ricorrendo ad una soluzione che prevede le fasi di scavo di una minitrincea di dimensioni ridotte (larghezza da 6 a 10 centimetri e profondità da 25 a 40 centimetri circa), la posa dell'infrastruttura (larghezza da 6 a 10 centimetri e profondità da 25 a 40 centimetri circa), la posa dell'infrastruttura ed il riempimento dello scavo integrate in una unica operazione. Tale tecnica è finalizzata a:



Eliminazione dei tempi di attesa tra scavo, posa dei cavi (o dei tubi) e riempimento della trincea;



Minima invasività dello scavo nella struttura del sottofondo stradale esistente che viene intaccata in misura minima senza comunque minarne le caratteristiche di durata e resistenza nel tempo come invece avviene ricorrendo a scavi tradizionali;



Ridotto impatto sociale del cantiere di lavoro che risulta di dimensioni ridotte, con avanzamenti giornalieri di alcune centinaia di metri al giorno (fino a 3-400 in quartieri avanzamenti giornalieri di alcune centinaia di metri al giorno (fino a 3-400 in quartieri periferici o fuori dai centri abitati) e con disagi minimi alla circolazione stradale;



Ridotto impatto ambientale in quanto produce quantità estremamente ridotte di materiali

di risulta (circa 1 metro cubo ogni 50 metri di scavo) da trasportare a discarica;

(58)

Strategia ICT nella regione Friuli Venezia Giulia

Regolamento regionale infrastrutture banda larga

Tecniche di posa: Mini trincea



Nella mini trincea potranno trovare allocazione fino ad un massimo di 6 monotubi da 50 mm di diametro.

Al fine di ridurre gli impatti sulla circolazione stradale ed assicurare il rispetto delle specifiche di



Al fine di ridurre gli impatti sulla circolazione stradale ed assicurare il rispetto delle specifiche di scavo, posa e riempimento è consigliabile l'utilizzo di macchine speciali tipo city trencher.

La tecnica utilizzata deve essere quella più vantaggiosa per il collegamento tra centri

abitati in un’area di accesso, e talvolta anche in particolari aree, quali quelle produttive,

tenendo conto di eventuali interferenze con gli altri sottoservizi ed evitando installazioni

sovrastanti e parallele ad una di queste, al fine di consentire interventi di manutenzione

senza rimozione del cavo per telecomunicazioni. Tale problema deve essere limitato in

senza rimozione del cavo per telecomunicazioni. Tale problema deve essere limitato in

sede di progettazione in quanto i sottoservizi tradizionali vengono per norma realizzati ad

almeno un metro dal bordo stradale, mentre la minitrincea viene realizzata a bordo

strada. L'interferenza è quindi solitamente ortogonale.

(59)

Strategia ICT nella regione Friuli Venezia Giulia

Regolamento regionale infrastrutture banda larga



Specifiche di posa

La pianificazione in merito alle infrastrutture di telecomunicazioni di nuova generazione è alla base di quanto prescritto dall’art.6 della Legge Finanziaria 2006 del 18.01.06. Tale prescrizione trova le sue fondamenta nella considerazione che, nella realizzazione di una rete di acceso trova le sue fondamenta nella considerazione che, nella realizzazione di una rete di acceso all’utenza realizzata in fibra ottica, circa l’80% dei costi sono dati dalla posa di infrastrutture atte ad alloggiare i cavi. Le operazioni di scarifica e ricostituzione del manto stradale o, ancor peggio, di ripristino di una pavimentazione pregiata incidono pesantemente su questi costi.

Particolare attenzione andrà prestata alle interferenze tra canalizzazioni per telecomunicazioni e

condotte di gas che, salvo diversa prescrizione degli Enti gestori, dovranno essere conformi alle

prescrizioni del D.M. del 24 novembre 1984 n.1 e D.P.R. del 29 marzo 1973 n.156 oltre che alle

UNI 9165 o successive modifiche.

(60)

Strategia ICT nella regione Friuli Venezia Giulia

Regolamento regionale infrastrutture banda larga



Specifiche di posa

Tritubo per rete di dorsale

1 La posa di tritubo nero D 44/50 scanalato internamente (PN6) del tipo descritto in Allegato 1 al presente regolamento deve osservare le prescrizioni di posa di cui alle presenti disposizioni presente regolamento deve osservare le prescrizioni di posa di cui alle presenti disposizioni generali.

2 In alternativa alla posa di tritubo nero D 44/50 scanalato internamente (PN6) è possibile utilizzare un fascio di tre monotubi lisci del tipo descritto in Allegato 2 al presente regolamento oppure un fascio di tre monotubi corrugati del tipo descritto in Allegato 3 al presente regolamento, nel rispetto delle prescrizioni delle presenti disposizioni generali.

3 Tale infrastruttura sarà prevista come collegamento delle sedi municipali tra loro in modo da

formare una rete di dorsale magliata che vada ad interconnettere tutti i Comuni della Regione.

(61)

Strategia ICT nella regione Friuli Venezia Giulia

Regolamento regionale infrastrutture banda larga



Specifiche di posa

Monotubo per rete di accesso agli utenti

1 La predisposizione di infrastrutture di telecomunicazioni contestualmente alla realizzazione o in sede di manutenzione di opere stradali e di altre infrastrutture civili è finalizzata, nel medio/lungo sede di manutenzione di opere stradali e di altre infrastrutture civili è finalizzata, nel medio/lungo periodo, a conseguire una significativa economia oltre ad accelerare il processo di penetrazione delle tecnologie ottiche nel territorio.

2 A tal fine deve essere predisposta una rete distributiva ad hoc atta all’alloggiamento di cavi in fibra ottica che interessi tutte le opere stradali in aree urbanizzate, costituita da monotubi corrugati in PVC del tipo descritto in Allegato 3 al presente regolamento secondo le prescrizioni di posa secondo le prescrizioni delle presenti disposizioni generali.

3 Tale infrastruttura coinvolgerà capillarmente tutte le utenze con le comuni caratteristiche di un’infrastruttura a rete.

un’infrastruttura a rete.

(62)

Strategia ICT nella regione Friuli Venezia Giulia

Regolamento regionale infrastrutture banda larga



Caratteristiche delle infrastrutture di telecomunicazioni

Al fine di garantire la tenuta, velocizzare e semplificare le operazioni di giuntatura dei tubi e tritubi, si consiglia l’uso dei giunti descritti in Allegato 6 al presente regolamento.

La fruibilità di tubi e tritubi posti in opera deve essere altresì preservata nel tempo mediante il La fruibilità di tubi e tritubi posti in opera deve essere altresì preservata nel tempo mediante il ricorso a dispositivi di chiusura per tubi lisci, corrugati e tritubi del tipo descritto in Allegato 7 al presente regolamento che limitino il flusso di acque reflue e materiali all’interno dei tubi stessi.

Per l’infrastruttura a rete si prescrive l’adozione dei pozzetti descritti in Allegato 4 al presente documento con relativi chiusini del tipo descritto in Allegato 5 al medesimo documento.

Almeno ogni 4-6 utenze deve essere previsto un pozzetto 50x50 cm con relativo chiusino 45x45 cm di classe opportuna (pozzetto di diramazione).

Ogni 350 metri o in prossimità degli incroci deve essere previsto un pozzetto 90x70 cm con relativo chiusino 80x70 cm di classe opportuna.

relativo chiusino 80x70 cm di classe opportuna.

Ogni 1500 metri di tritubo o fascio di tre monotubi deve essere previsto un pozzetto 125x80 cm

con relativo chiusino 106x70 cm di classe opportuna.

(63)

Strategia ICT nella regione Friuli Venezia Giulia

Regolamento regionale infrastrutture banda larga



Caratteristiche delle infrastrutture di telecomunicazioni

Al fine di minimizzare i disagi dovuti agli interventi di allacciamento delle singole utenze finali ai pozzetti predisposti, si consiglia il posizionamento dei suddetti pozzetti in prossimità dei muri perimetrici esterni agli edifici.

perimetrici esterni agli edifici.

I raggi di curvatura per cavidotti per telecomunicazioni risponderanno a quanto previsto di seguito:



Monotubo sul piano orizzontale: > 0,8 metri



Monotubo sul piano verticale: > 0,8 metri



Tritubo sul piano orizzontale: > 3 metri



Tritubo sul piano verticale: > 0,8 metri

(64)

Strategia ICT nella regione Friuli Venezia Giulia

Regolamento regionale infrastrutture banda larga



Predisposizione degli edifici

Si ritiene opportuno prevedere nel regolamento edilizio comunale che gli edifici di nuova realizzazione o ristrutturazione siano predisposti per l'impianto a larga banda.

Al fine di garantire l'accessibilità di tutti i nuovi edifici alle reti telematiche per la larga banda, si Al fine di garantire l'accessibilità di tutti i nuovi edifici alle reti telematiche per la larga banda, si prevederà la realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla predisposizione del collegamento tra il nodo più prossimo della rete presente sulla pubblica via e l’edificio nuovo o in fase di ristrutturazione e di seguito verso le singole unità immobiliari. In particolare, a partire dal pozzetto di diramazione, dovrà essere realizzata la connessione verso l’utente mediante posa in opera di monotubi corrugati in PVC Ø50 mm. del tipo descritto in Allegato 3 al presente regolamento, secondo le prescrizioni di posa descritte nelle presenti disposizioni generali ed eventualmente protetti contro lo schiacciamento.

Il tratto di linea a servizio di nuovi edifici dovrà essere localizzato preferibilmente sul terreno

privato. Qualsiasi nuovo allacciamento, per quanto attiene le opere da eseguirsi su fondo

privato. Qualsiasi nuovo allacciamento, per quanto attiene le opere da eseguirsi su fondo

pubblico, dovrà essere preventivamente autorizzato dagli Enti competenti, cui dovrà essere

trasmessa a fine lavori una planimetria di dettaglio (AS BUILT) in scala 1:1000 in formato

elettronico che riporti l'esatta localizzazione planoaltimetrica della linea con l'individuazione di

eventuali interferenze con altri sottoservizi o la presenza di punti singolari.

Riferimenti

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