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Oggetto: Vigilanza deontologica degli Ordini su comportamenti scorretti Circolare n. 8404

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Roma 01/7/2013

Ufficio: DIR/MRT

Protocollo: 201300004301/A.G.

Oggetto: Vigilanza deontologica degli Ordini su comportamenti scorretti Circolare n. 8404

SS

DEO 1 IFOSI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Vigilanza deontologica degli Ordini su comportamenti scorretti.

La Federazione ritiene fondamentale richiamare nuovamente l’attenzione degli Ordini sulla necessità di vigilare sullo scrupoloso rispetto da parte di tutti gli iscritti delle norme che regolano l’esercizio della professione e delle disposizioni deontologiche.

In proposito, si rammenta che la consegna di medicinali senza ricetta medica può avvenire solo in caso di estrema necessità ed urgenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste dal D.M. 31.03.2008 (patologia cronica, necessità di non interrompere il trattamento terapeutico e prosecuzione di terapia a seguito di dimissioni ospedaliere), con le modalità da esso stabilite e comunque mai in regime SSN.

FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093 c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: posta@pec.fofi.it – posta@fofi.it - sito: www.fofi.it

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Al di fuori di tali ipotesi, la normativa italiana prevede specifiche sanzioni per queste condotte, nel momento in cui le stesse siano segnalate alle autorità competenti nei modi previsti dalla legge.

Sussiste, inoltre, una specifica competenza disciplinare degli Ordini professionali, atteso che anche l’art. 24 del Codice Deontologico del Farmacista vieta espressamente tali comportamenti.

Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell’art. 11 del Codice Deontologico, al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini.

Peraltro, la consegna a domicilio dei medicinali deve rispettare quanto sancito dall’articolo 28 del Codice Deontologico.

Si rammenta, infine, che i rapporti con i sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali non devono essere motivati e condizionati da interessi e vantaggi economici (art. 14, comma 1, del Codice Deontologico).

Condotte non conformi alle norme recano grave pregiudizio all’immagine della professione e, pertanto, si invitano i Signori Presidenti a vigilare con attenzione sulle condotte professionali degli iscritti all’albo.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

(Dr. Maurizio Pace) (Sen. Andrea Mandelli)

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