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AVVISO SULL’APPLICAZIONE DELLA I.U.C. PER I CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO (A.I.R.E.)

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C O M U N E D I U R B I N O

Settore Tributi

AVVISO SULL’APPLICAZIONE DELLA I.U.C.

PER I CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO (A.I.R.E.)

Si informano tutti i pensionati cittadini AIRE che, secondo quanto previsto dal decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 all’art. 9-bis, convertito dalla Legge 23/05/2014 n. 80, a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Sull’immobile in possesso delle suddette caratteristiche:

IMU: esente (se non è in categoria A1, A8, A9) TASI: esente (se non è in categoria A1, A8, A9) TARI: si applica in misura ridotta di due terzi

Pertanto, nel caso in cui non sia già stata presentata la modulistica per il 2015 /2016, si invitano tutti i pensionati cittadini AIRE a presentare la modulistica IMU-TASI-TARI, pubblicata sul sito, necessaria per poter usufruire di tale agevolazione, pregando di fornire la prova documentale dello stato di pensionato, in mancanza delle quali, sarà impossibile accedere al beneficio previsto per legge.

Si comunica inoltre che i versamenti possono essere effettuati con bonifico direttamente al conto di Tesoreria:

CONTO CORRENTE INTESTATO A : COMUNE DI URBINO

IBAN : IT 25 N 02008 68703 0001 0404 8491 SWIFT-BIC: UNCRITM1Q34

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

Il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

La sigla “TARI”, “Comune di Urbino” e i relativi codici tributo:

3944 TARI

L’annualità di riferimento: “2017”

Si precisa, infine, che non sono più applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4-bis, del D. L.

23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, in base alla quale era prevista per tali soggetti la possibilità di versare l'ICI in un'unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%.

Aggiornato al 27/03/2017

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