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COMUNE di MIRANO Provincia di Venezia Ufficio Tributi IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2015

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Prot. n. 19852 IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

ANNO 2015

Nota informativa del 12/05/2015 aggiornata alla data del 10/06/2015

E’ istituita con decorrenza dal 1 gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), con la Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) articolo 1, commi da 639 al 722 così come in parte modificati dal D.L. 16 del 6/03/2014 convertito con modificazioni nella Legge 02/05/2014, n. 68.

La IUC è composta da:

• IMU - Imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ulteriori informazioni nella nota informativa IMU che segue).

• TASI – Tributo sui servizi indivisibili, destinato a finanziare i servizi indivisibili, a carico sia del possessore, sia dell’utilizzatore dell’immobile.

• TARI – Tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. La riscossione avviene mediante avvisi di pagamento inviati da Veritas SPA.

NOTA INFORMATIVA IMU ACCONTO E SALDO CHI PAGA

Sono soggetti passivi dell’IMU:

• Il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l’attività di impresa;

• Il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili;

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ESCLUSIONI PREVISTE Non è dovuta l’IMU per:

1). le abitazioni principali e relative pertinenze (quelle considerate tali dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, quindi quelle classificate nelle categorie C/6, C/2 e C/7) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie.

Tale esenzione non riguarda le abitazioni principali “di lusso” classificate nelle categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (in tal caso l’imposta è dovuta con l’aliquota ridotta, applicando la detrazione di € 200,00).

2). l’ex casa coniugale assegnata al coniuge, in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

3). le abitazioni e pertinenze equiparate ad abitazioni principali:

a) abitazioni principali e relative pertinenze possedute e non concesse in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche quando la dimora abituale è diversa dalla residenza anagrafica;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa qualora adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica similari;

COMUNE di MIRANO Provincia di Venezia

Ufficio Tributi

(2)

4). le abitazioni principali e relative pertinenze per assimilazione con Regolamento Comunale:

a) abitazioni e relative pertinenze (C2, C6, C7) non locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

5). fabbricati rurali ad uso strumentale.

6). fabbricati “merce”: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non sono in ogni caso locati ( esenti Imu ai sensi dell’art. 13 comma 9 bis del D.L. 201 del 2011 come modificato dall’art. 2 comma 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito dalla L 124/2013)

7).

NOVITA’ PER L’ANNO 2015

Ai sensi dell’articolo 9 bis della Legge 28/03/2014 n. 47, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Per tale unità immobiliare, si dispone quindi, l’esenzione IMU, mentre per la TASI è applicata, la riduzione nella misura di 2/3.

BASE IMPONIBILE

Per calcolare l’importo da versare è necessario determinare la base imponibile, sulla quale applicare l’aliquota.

FABBRICATI: la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati:

Categoria catastale dell’immobile Tipologia Moltiplicatore IMU

A (esclusa A10) Abitazioni 160

A10 Uffici 80

B Collegi, scuole, ospedali 140

C1 Negozi e botteghe 55

C2-C6-C7 Magazzini, autorimesse, tettoie 160

C3-C4-C5 Laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro

140

D (escluso D5) Opifici, alberghi, teatri ecc 65

D5 Banche e assicurazioni 80

La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata con la visura catastale che può essere richiesta gratuitamente presso l’Agenzia del Territorio – sede di Venezia.

Si può conoscere la rendita anche via internet collegandosi al sito www.agenziaterritorio.it o utilizzando l’accesso dal calcolo IUC alla voce “Non conosci la rendita? Scopri come ottenerla”. Per la consultazione sono necessari il codice fiscale e gli estremi catastali dell’immobile (foglio, mappale, sub).

TERRENI AGRICOLI: La base imponibile dei terreni iscritti in catasto, ossia il valore, si ottiene moltiplicando il reddito dominicale rivalutato del 25% per 135.

Per i terreni agricoli, anche quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore da applicare è 75.

Detti terreni sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 e fino a euro 15.500,00;

b) del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00;

c) del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.

(3)

L’Amministrazione comunale può determinare, con provvedimento della Giunta Comunale, i valori medi venali in comune commercio, per zone omogenee, delle aree edificabili site nel territorio comunale, aventi valore di riferimento ai fini della determinazione della base imponibile, non vincolanti né per il Comune, né per il contribuente. L’ultima delibera approvata dalla Giunta è la n. 116 del 26/06/2013 (valori anno 2013, validi anche per l’anno 2014 e 2015 in quanto non modificati). La tabella dei valori è scaricabile dal sito del Comune (percorso: calcolo IUC/IMU/documenti scaricabili/valori aree fabbricabili).

SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELL’IMU

I contribuenti devono versare l’imposta, per l’anno in corso, in due rate:

Prima rata entro il 16 giugno 2015 pari al 50% sulla base delle aliquote Imu deliberate per l’anno 2014;

Seconda rata entro il 16 dicembre 2015 a saldo e a conguaglio sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno 2015.

ALIQUOTE E DETRAZIONI DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL’ACCONTO 2015 (ALIQUOTE 2014 approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 17/07/2014).

Con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 25/05/2015 sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2015, che confermano le aliquote e le detrazioni previste per l’anno 2014, DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DEL SALDO 2015.

Aliquota abitazione principale e pertinenze (da utilizzare per le abitazioni A/1, A/8, A/9)

5,3 per mille Aliquota abitazioni che non sono destinate ad abitazioni

principali

(abitazioni sfitte, a disposizione, in locazione, in uso gratuito) e relative pertinenze

9,8 per mille

Aliquota per immobili diversi dai precedenti (altri immobili, terreni agricoli, aree fabbricabili, ecc.)

10 per mille Detrazione abitazione principale 200 euro

CALCOLO IMU

E’ disponibile un applicativo via web sul sito internet del Comune di Mirano (www.comune.mirano.ve.it) da utilizzare per il calcolo dell’imposta, che consente, dopo l’inserimento dei dati, la stampa del prospetto riepilogativo e del modello F24 per il pagamento.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’acconto deve essere versato mediante il modello F24 (in posta, in banca) o mediante l’apposito bollettino di CCP approvato con Decreto del MEF del 23/12/2012.

Per gli importi superiori a € 1.000,00 e per i titolari di partita IVA (qualsiasi importo) il versamento può essere effettuato solo con modalità telematica (articolo 11 comma 2 del DL 66/2014).

Il versamento dell’imposta dovuta va effettuato esclusivamente a favore del Comune con una unica eccezione dei fabbricati D

Per i fabbricati D il versamento deve essere eseguito:

- a favore dello Stato nella misura del 7,6 per mille

- a favore del Comune per la quota residua nella misura del 2,4 per mille ( aliquota 10,00 - 7,6 spettante allo Stato).

Occorre quindi indicare distintamente, sul modello F24, gli importi da versare al Comune e allo Stato, già suddivisi secondo i seguenti codici:

(4)

Estratto risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E

Tipologia immobile Codice IMU

quota Comune

Codice IMU quota STATO Abitazione principale e relative pertinenze 3912

Terreni 3914

Aree fabbricabili 3916

Altri fabbricati 3918

Fabbricati D 3930 3925

In tutti i casi, sia per la quota comunale, sia per quella dello Stato, deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Mirano:

F241

ARROTONDAMENTI:

Ai sensi dell’art. 1 c. 166 L. 296/2006 “il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo”.

L’importo minimo da pagare per soggetto passivo è di

5 euro annui

(non è dovuto l’importo uguale o inferiore a 4 euro).

RAVVEDIMENTO OPEROSO:

In caso di ravvedimento operoso, conseguente al tardivo versamento della tassa, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente al tributo. Il ravvedimento può essere calcolato direttamente con il programmino disponibile sul sito web

“calcolo IUC”.

COMPENSAZIONI IMU con crediti vantati da contribuente

Il versamento dell’IMU potrà essere compensato con i crediti spettanti al contribuente (esempio crediti Irpef).

ABITAZIONE PRINCIPALE (esclusa da Imu dall’anno 2014)

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Ne consegue che:

• sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza)

• viene meno la possibilità di considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza

• l’abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare nel territorio comunale.

PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE (esclusa da Imu dall’anno 2014)

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C6 si applicherà, ad una sola unità immobiliare, l’esenzione per l’abitazione principale.

DETRAZIONE

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (per le categorie catastali A/1, A/8, A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

DICHIARAZIONE IMU

(5)

NOTA BENE: per beneficiare delle equiparazioni all’abitazione principale (esclusioni previste al punto 3) è necessario presentare, a pena di decadenza entro il termine sopra indicato, la dichiarazione Imu. Anche per i “fabbricati merce”

costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita esenti da IMU (“esclusioni” previste al punto 6 e 7) deve essere presentata la dichiarazione IMU.

CASI PARTICOLARI

Immobili di interesse storico e artistico

Sono immobili di interesse storico e artistico quelli così definiti dall’art. 10 del Codice dei beni Culturali (Dlgs 42/2004).

Usufruiscono di una riduzione del 50% della base imponibile.

Fabbricati inagibili-inabitabili

Usufruiscono di una riduzione del 50% della base imponibile

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione IMU. In alternativa, il contribuente, ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445.

Con il Regolamento Imu il Comune ha disciplinato le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, dettagliatamente indicate nel modello di dichiarazione sostitutiva predisposto dall’Ufficio Tributi (MOD2-IMU richiesta riduzione Imu per inagibilità o inabitabilità).

Terreni incolti o coltivati in modo occasionale “orticelli”

Sono soggetti al pagamento dell’IMU anche i terreni incolti e quelli coltivati in modo occasionale che prima del 2012 non erano tassati, in quanto esclusi dal campo di applicazione dell’ICI.

Ulteriore pertinenza dell’abitazione principale appartenente alla medesima categoria catastale L’aliquota applicabile per l’ulteriore pertinenza è quella ordinaria del 10 per mille.

(Esempio: contribuente possiede due C/6, un C/2, saranno esclusi dal pagamento dell’Imu un C/6 e un C/2).

Normativa di riferimento:

- decreto legislativo 31/12/1992 n. 504 (normativa ICI);

- decreto legge 06/12/2011 n. 201 convertito nella legge 22/12/2011 n. 214 articolo 13;

- art. 1 commi 707 e 729 della legge 27/12/2013 n. 147;

- decreto legge 06/03/2014 n. 16 convertito nella legge 02/05/2014 n. 68.

Per informazioni rivolgersi al Multisportello del Comune di Mirano con sede in via Bastia Fuori 54/56, con il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.00.

Mirano, 12/05/2015 Il Dirigente dell’Area

f.to Dr Silvano Longo

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RIASSUNTO ALIQUOTE IMU E TASI ACCONTO E SALDO 2015 SCADENZE

Tributo Acconto Saldo

IMU 16/06/2015 16/12/2015

TASI 16/06/2015 16/12/2015

ALIQUOTE

Nr. Tipologie immobili Tributo Aliquota

Coefficiente 1 IACP esclusi alloggi sociali (cat. A, pertinenze: C02, C06, C07) IMU 9,80 160

TASI 0,60

2 Abitazione principale cat. A01, A08, A09 e pertinenze: C02, C06, C07

IMU 5,30 160

TASI 0,60

3 Altri immobili (cat. C02, C06, C07) IMU 10,00 160

TASI 0,60

4 Abitazione e pertinenze: sfitte, in locazione, in uso gratuito, a disposizione

IMU 9,80 160

TASI 0,60

5 Abitazione, non locata, posseduta da cittadini italiani residenti all'estero (non pensionati estero)

IMU 9,80 160

TASI 0,60

6 Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05) IMU 10,00 140

TASI 0,60

7 Uffici e studi privati (cat. A10) IMU 10,00 80

TASI 0,60

8 Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05) IMU 10,00 65

TASI 0,60

9 Negozi e botteghe (cat. C01) IMU 10,00 55

TASI 0,60

10 Terreni agricoli IMU 10,00 135

(7)

12 Terreni agricoli con requisito previdenza agricola IMU 10,00 75

13 Aree fabbricabili IMU 10,00 1

TASI 0,60

14 Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05) IMU 10,00 80

TASI 0,60

15 Abitazione principale (cat. A tranne A01, A08, A09, pertinenze:

C02, C06, C07)

TASI 2,50 160

16 Abitazione principale, non locata, posseduta da anziani/disabili residenti in istituti

TASI 2,50 160

17 IACP-Alloggi sociali (cat. A) TASI 2,50 160

18 Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola (D10) TASI 0,60 65

19 Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola (Cat. A, C02, C06, C07)

TASI 0,60 160

20 Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola (Cat. B, C03) TASI 0,60 140

21 Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola (Cat. A10) TASI 0,60 80

22 Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola (Cat. C01) TASI 0,60 55

TASI

INFORMAZIONI

Quota Inquilino: 10,00%

DETRAZIONI

Riduzione di 2/3 iscritti AIRE pensionati all'estero

Secondo quanto previsto dal decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 all'art. 9-bis a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare, si dispone quindi, l'esenzione IMU, mentre per la TASI è applicata la riduzione nella misura di due terzi.

IMPORTI MINIMI IMU € 5,00 TASI € 5,00

Riferimenti

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