• Non ci sono risultati.

IUC Imposta Unica Comunale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "IUC Imposta Unica Comunale"

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

IUC 2015 - Imposta Unica Comunale

Aggiornamento 04/06/2015

Dal 1° Gennaio 2014 con la normativa introdotta dalla Legge di stabilità ( Legge 147/2013) è stata istituita la IUC, la nuova Imposta Unica Comunale.

La IUC è stata riconfermata anche per l’anno di imposta 2015.

La IUC è composta:

dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze;

dal TASI, tributo sui servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;

dalla TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, in sostituzione della TARES.

Per rendere più chiara l’applicazione del nuovo tributo, abbiamo redatto questo documento dove, in modo sintetico, sono evidenziati gli adempimenti , previsti dalla IUC.

Per maggiori approfondimenti potete consultare le delibere e i regolamenti comunali completi

disponibili nell’apposita sezione del sito internet comunale

WWW.COMUNE.ASCIANO.SIENA.IT e sul sito internet del Dipartimento delle Finanze WWW.FINANZE.IT

NOVITA’ 2015

Tra le novità, utili per il calcolo del tributo, si ricorda la particolare agevolazione per i cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). In base alle disposizioni dell’art. 9 bis del D.L. n. 47/2014, convertito dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso (ricorrendo questa fattispecie l’immobile è esente da IMU, se in categoria diversa da A/1 – A/8 – A/9 e la TASI (così come pure la TARI) è applicata per ciascun anno in misura ridotta dei 2/3).

(2)

IMU

Il Comune di Asciano, con delibera C.C. 35 del 23/06/2014, ha approvato il 1° regolamento per la disciplina dell’I.M.U. e con la delibera C.C. 42 del 30/05/2015 ha fissato le aliquote I.M.U. per l’anno di imposta 2015.

Il pagamento non è dovuto per le abitazioni principali e relative pertinenze ( C2,C6 e C7 nei limiti massimi di una unità per ciascuna delle categorie catastali) con esclusione delle abitazioni contraddistinte al catasto alle categorie A1,A8 e A9.

Sono inoltre esclusi dal pagamento gli edifici strumentali all’attività agricola, come così definiti dalla vigente normativa.

In base al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 a partire dall’anno d’imposta 2014 sono soggetti al pagamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, insistenti nei Comuni classificati dall’Istat non montani, tra i quali il Comune di Asciano.

COME SI CALCOLA IL VALORE FISCALE IMPONIBILE

Per i fabbricati il valore è dato dalla rendita catastale, aumentata del 5% e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione);

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5;

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).

Per i fabbricati appartenenti al gruppo "D" sforniti di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si utilizzano i costi contabili come base imponibile.

Per le Aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1°

gennaio dell'anno di imposta.

A fini IMU, sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Per i terreni agricoli il comma 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 recita testualmente:

"Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n.662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75."

(3)

ALIQUOTE IMU 2015

N. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote (per

mille) 1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di

imposizione non esenti e non incluse nelle sottostanti classificazioni 10,60

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze 5,00

3 Terreni agricoli (aliquota di base) 7,60

Inoltre:

si considera unità immobiliare adibita ad abitazione principale anche l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, unitamente alle pertinenze;

è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso

Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A/1 - A/8 - A/9, spetta una unica detrazione di € 200,00 da suddividere tra gli eventuali comproprietari; NON E’ PIU’ APPLICABILE LA RIDUZIONE DI 50,00 € PER I FIGLI MINORI DI 26 ANNI.

Anche per l’anno 2015 sono escluse dal versamento dell’IMU le seguenti fattispecie:

Fabbricati rurali ad uso strumentale

La casa coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati;

IMU TERRENI AGRICOLI

Il Consiglio dei Ministri riunito in data 23 gennaio 2015 ha approvato il decreto Legge contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU che va a ridefinire i parametri precedentemente fissati.

Più precisamente il testo prevede che a decorrere dall’anno 2015, l’ESENZIONE dell’imposta municipale propria (IMU) si applica:

ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati come TOTALMENTE MONTANI, come riportato dall’elenco dei Comuni Italiani predisposto dall’ISTAT;

ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’art. 1 del decreto Legislativo del 29 Marzo 2044 n.99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come PARZIALMENTE MONTANI, come riportato dall’elenco dei Comuni Italiani predisposto dall’ISTAT.

I Comuni vengono classificati in T (Totalmente montani) nei quali i terreni agricoli godranno sempre dell’esenzione; in P ( Parzialmente montani), nei quali i terreni anzidetti risulteranno esenti solo per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e infine, in comuni NT (

(4)

non montani), nei quali questi terreni sconteranno l’imposta, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo possiede.

Il Comune di ASCIANO nell’elenco predisposto dall’ISTAT risulta NT ( Non Montano) per cui tutti i terreni agricoli sono soggetti, al pagamento IMU, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo possiede.

Per i terreni agricoli soggetti all’IMU relativa all’anno 2015, l’imposta va determinata nel seguente modo:

Il coefficiente di rivalutazione del reddito dominicale è del 25% e il moltiplicatore è 135.

Il calcolo dell'imponibile è: Reddito dominicale*1,25*135; a questo imponibile si applica l'aliquota deliberata.

Per i terreni posseduti e condotti da CD e IAP dal 2014 il moltiplicatore è 75 (L. 147/2013 comma 707) e quindi il calcolo dell'imponibile è: Reddito dominicale*1,25*75; nel caso dei terreni di CD e IAP intervengono agevolazioni sull'imponibile soggetto a imposta e criteri di calcolo dell'imponibile che possono cambiare in base a percentuale di possesso e percentuale di utilizzo come più sotto riportato.

N.B. se il terreno è di un CD o IAP e viene dato in fitto a terzi, il terreno non beneficia delle agevolazioni riservate ai CD/IAP e il moltiplicatore da utilizzare è 135.

Agevolazioni per Coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)

Per i Coltivatori diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali che abbiano l'iscrizione alla previdenza agricola, viene applicata una agevolazione sull'imponibile soggetto a tassazione (Comma 8 bis del DL 201/2011):

"I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitata mente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;"

Quindi l'imposta si calcola secondo i seguenti scaglioni e percentuali:

esenzione per imponibile fino a Euro 6.000,00;

30% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 6.000,00 fino a Euro 15.500,00;

50% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 15.500,00 fino a Euro 25.500,00;

75% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 25.500,00 fino a Euro 32.000,00;

100% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 32.000,00.

Infine si precisa che in sede di conversione in legge del Dl n. 4 del 2015 è stato introdotto il comma 1-bis dell’articolo 1, il quale prevede “a decorrere dall’anno 2015” una nuova detrazione di 200 euro da applicare all’“imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all’allegato OA, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, determinata ai sensi dell’art. 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201”, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta stessa.

PER IL CALCOLO DELL’IMPOSTA SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE IL PORTALE WWW.AMMINISTRAZIONICOMUNALI.IT, INSERENDO MANUALMENTE IL CODICE COMUNALE A461 E LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI DELIBERATE DAL COMUNE.

DA TALE SITO E’ POSSIBILE STAMPARE IL PROSPETTO DI CALCOLO ED IL MODELLO F24 PRECOMPILATO.

VERSAMENTI

Con la rata avente scadenza il 16 Giugno 2015, si versa l’acconto pari al 50% dell’importo annuo complessivo calcolato. Entro il 16 Dicembre dovrà essere versato il saldo.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a 12,00 €

(5)

TASI

Il Comune di Asciano, con delibera C.C. 37 del 23/06/2014, ha approvato il 1° regolamento per la disciplina del T.A.S.I. e con delibera C.C. 41 del 30/05/2015 sono state approvate le aliquote e detrazioni previste per l’anno di imposta 2015.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento, la restante parte è corrisposta dal titolare della proprietà o altro diritto reale sull'unità immobiliare.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, ciascuna delle due categorie di contribuenti è tenuta in solido all'adempimento dell’obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Per la determinazione della base imponibile si applicano in generale le regole previste per l’I.M.U.

Sono esclusi dal pagamento della TASI tutti i terreni agricoli

Al fine di agevolare i possessori di abitazioni principali con relative pertinenze, aventi valore fiscale ridotto, il Comune ha approvato detrazioni di imposta da applicare al tributo dovuto.

ALIQUOTE TASI 2015

N. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote

(per mille)

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione

non incluse nelle sottostanti classificazioni 0,40

2 Unità immobiliare di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale e relative

pertinenze 1,40

3 Unità immobiliare di categoria catastale diversa da A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale e

relative pertinenze 2,90

4 Aliquota per “la casa coniugale assegnata al coniuge e relative pertinenze a seguito di provvedimento

di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” 2,90

5

Aliquota per a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

2,90

6 Aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2,90

7

Aliquota per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

2,90

8 Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che

permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati 2,90

9 Aliquota per “fabbricati strumentali all’attività agricola”. 1,00

(6)

Inoltre:

si considera unità immobiliare adibita ad abitazione principale anche l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, unitamente alle pertinenze;

è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso(ricorrendo questa fattispecie la TASI è applicata per ciascun anno in misura ridotta dei 2/3).

Il Comune ha stabilito detrazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, spettanti anche alle fattispecie equiparate all’abitazione principale, come segue:

Per rendita catastale (abitazione + pertinenze) fino ad € 400,00: detrazione € 100,00;

Per rendita catastale (abitazione + pertinenze) da € 400,01 ad € 550,00: detrazione € 70,00;

Per rendita catastale (abitazione + pertinenze) da € 550,01 ad € 700,00: detrazione € 30,00;

Per rendita catastale totale (abitazione + pertinenze) superiore ad € 700,00 non spetta alcuna detrazione di imposta;

NON E’ PREVISTA ALCUNA DETRAZIONE TASI PER I FIGLI PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE.

PER IL CALCOLO DELL’IMPOSTA SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE IL PORTALE WWW.AMMINISTRAZIONICOMUNALI.IT, INSERENDO MANUALMENTE IL CODICE COMUNALE A461 E LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI DELIBERATE DAL COMUNE.

DA TALE SITO E’ POSSIBILE STAMPARE IL PROSPETTO DI CALCOLO ED IL MODELLO F24 PRECOMPILATO.

VERSAMENTI

Con la rata avente scadenza il 16 Giugno 2015, si versa l’acconto pari al 50% dell’importo annuo complessivo. Entro il 16 Dicembre dovrà essere versato il saldo.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a 5,00 €

(7)

TARI

Il Comune di Asciano, con delibera C.C. 36 del 23/06/2014, ha approvato il 1° regolamento per la disciplina della T.A.R.I. e con la delibera C.C. 40 del 30/05/2014 ha fissato le aliquote T.A.R.I. per l’anno di imposta 2015.

Il pagamento della TARI avverrà in due rate a scadenza semestrale.

I bollettini per i versamenti saranno recapitati a cura del gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani SEI Toscana s.r.l.

L’acconto è stato calcolato nella misura pari al 60% di quanto pagato a titolo di TARES nell’anno 2014. La scadenza per il versamento è il mese di Giugno 2015, con possibilità comunque di dilazionare il pagamento in due scadenze a Giugno e a Luglio.

Il saldo dovrà essere corrisposto entro il mese di Novembre 2015, determinato ai sensi del regolamento e tariffe vigenti per l’anno 2015, con possibilità di dilazionare il versamento in due scadenze a Novembre e a Dicembre 2015.

Inoltre:

è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso (ricorrendo questa fattispecie la TARI è applicata per ciascun anno in misura ridotta dei 2/3).

(8)

Online sono a disposizione vari strumenti per il calcolo del versamento di IMU e TASI e per la stampa del modello F24 di pagamento oltre che della eventuale dichiarazione.

www.amministrazionicomunali.it/main/

SI EVIDENZIA DI CONTROLLARE BENE LE ALIQUOTE APPLICATE DAL CALCOLO AUTOMATICO, SCRIVENDO MANUALMENTE L’ALIQUOTA CORRETTA NELL’APPOSITA CASELLA E L’EVENTUALE DETRAZIONE TASI SPETTANTE.

Dovrete inserire i dati degli immobili posseduti: tipologia immobili, rendita o valore, quota possesso, mesi possesso, contitolari conviventi in caso di comproprietà ecc.;

Tramite l’applicazione potrete procedere al calcolo dell’imposta dovuta e stampare il versamento in acconto con modello F24 (prima di stampare scegliere il numero di rate e inserire i dati anagrafici).

Per maggiori informazioni si prega di consultare anche i seguenti collegamenti:

www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Imu/index.htm www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Iuc/index.htm www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm

Modalità versamento residenti all’estero (attenzione! dal 2013, per le abitazioni e gli altri immobili in categoria ordinaria, il versamento va effettuato totalmente al Comune e non anche allo Stato)

Informativa del comune di Asciano per i versamenti IMU dall'estero

(9)

DATI PER IL VERSAMENTO

Codice catastale Comune di Asciano : A461 Codici versamento Imu

3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario Comune) – solo A/1 A/8 A/9;

3914 terreni (destinatario Comune);

3916 aree fabbricabili (destinatario Comune);

3918 altri fabbricati (destinatario Comune);

3925 denominato IMU-Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- Stato;

3930 denominato IMU- Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- INCREMENTO COMUNE.

3923 interessi da accertamento;

3924 sanzioni da accertamento.

I versamenti IMU vanno effettuati con modello F24

Codici versamento Tasi

3958 abitazione principale e relative pertinenze;

3959 fabbricati rurali ad uso strumentale;

3960 aree fabbricabili;

3961 altri fabbricati;

3962 interessi da accertamento;

3963 sanzioni da accertamento.

I versamenti Tasi vanno effettuati con modello F24.

Versamento TARI

Il sistema di calcolo Tari si basa su una quota fissa ed una variabile, in funzione di alcuni parametri, tra cui:

per le utenze domestiche i mq del fabbricato e il numero delle persone che vi abitano;

per le utenze non domestiche i mq dell’immobile e il tipo di attività svolta.

I Versamenti Tari si effettuano su bollettino postale o F24 e sono inviati a cura del gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani SEI Toscana s.r.l.

Riferimenti

Documenti correlati

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel

temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La

L’applicazione della presente aliquota è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il 31.12.2014 sui modelli predisposti dal Comune, pena l’applicazione

2) Ferma la disciplina della dichiarazione IMU, in caso di più soggetti passivi la stessa può essere presentata anche da uno solo degli obbligati. 3) La dichiarazione ha effetto

2) Ferma la disciplina della dichiarazione IMU, in caso di più soggetti passivi la stessa può essere presentata anche da uno solo degli obbligati. 3) La dichiarazione ha effetto

- l’unità immobiliare e relative pertinenze, una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e

Con la legge di stabilità 2016 sono state soppresse le impostazioni valide per gli anni precedenti introducendo una riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell’imposta municipale