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STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

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STATUTO

DELLA CONSULTA GIOVANILE

DEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12/07/2018

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Sommario

Art .1 - Istituzione ... 3

Art. 3 - Organi ... 3

Art. 5- Convocazione dell'Assemblea ... 4

Articolo. 6 Il Presidente della Consulta ... 4

Art. 7 Direttivo ... 5

Art. 8 Elezione delle cariche ... 6

Art. 9 Validità delle sedute e delle deliberazioni. ... 6

Art. 10 Modificazioni dello Statuto... 7

Art. 11 Regolamento interno ... 7

Art. 12 Sede ... 7

Art. 13 Mezzi ... 7

Art. 14 Prima Riunione ... 7

Art. 15 Durata ... 7

Art. 16 Disposizione transitoria ... 7

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Art .1 - Istituzione

E' istituita dal Comune di Sommacampagna (VR), con la deliberazione del C.C. n. 31 del

12/07/2018 la “CONSULTA GIOVANILE COMUNALE” per la concreta realizzazione di politiche volte ad incentivare l’impegno dei giovani nella vita comunale e civica.

Art. 2 – Finalità

La Consulta Giovanile Comunale è un organo consultivo dell’Amministrazione Comunale.

Ad essa presenta proposte e valutazioni principalmente sulle tematiche giovanili e in secondo luogo su quelle attinenti l’intera cittadinanza.

Si propone come:

 punto di riferimento e di informazione per i gruppi ed i singoli interessati al mondo dei giovani e ai suoi vari aspetti: scuola, università, mondo del lavoro, formazione, cultura, tempo libero, sport, ambiente, nuove tecnologie, start – up etc. .

 punto di raccolta d’informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali.

 punto di promozione di iniziative, incontri, dibattiti, eventi, fundraising nell’intero territorio del comune.

Art. 3 - Organi

Sono organi della Consulta Giovanile Comunale:

 l'Assemblea

 Il Presidente

 Il Direttivo

L’Ufficio delle Politiche Sociali e Giovanili supporta la Consulta per gli aspetti amministrativi e organizzativi compatibilmente con le proprie risorse e disponibilità favorendo lo sviluppo delle autonomie.

Art. 4 - L'Assemblea

Sono componenti dell'Assemblea i giovani di età compresa fra i 16 e 29 anni residenti nel Comune di Sommacampagna che aderiscono e condividono gli impegni e gli scopi della consulta.

L’insediamento dell’assemblea fa seguito all’adesione formale dei partecipanti alle finalità e ai contenuti dello Statuto della Consulta a seguito di apposito avviso pubblicato all’albo pretorio e diffuso tramite tutti i canali di diffusione disponibili.

Successivamente all’insediamento possono essere accolte nuove adesioni di singoli previa formale accettazioni dei principi e dei contenuti dello Statuto.

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4 All’apertura dei lavori di ogni riunione dell’Assemblea il Presidente dichiara il numero delle nuove adesioni, pervenute n. 30 (trenta) giorni prima della convocazione, per certificare i componenti dell’assemblea.

L’assemblea è altresì aperta ad ogni giovane di età compresa tra 16 e 29 anni residente nel comune di Sommacampagna che aderisce e condivide gli impegni e lo scopo della Consulta.

Chi riveste una carica all'interno della Consulta rimane in carica fino a quando non supera la soglia d'età stabilita.

Tutti gli incontri dell’assemblea della consulta si tengono in forma pubblica.

Qualora un componente dell’assemblea ricopra cariche pubbliche (consigliere, assessore ecc.) non potrà essere eletto negli altri organi della consulta (Presidenza e Direttivo).

I partecipanti alla Consulta svolgono le attività in maniera personale, spontanea e gratuita, con spirito di correttezza morale in conformità agli scopi del presente Statuto.

L’Assessore comunale o consigliere delegato alle Politiche giovanili, o suo delegato, con funzione di ascolto e collegamento tra la Consulta e l’Amministrazione comunale, partecipa all’Assemblea e al Direttivo senza diritto di voto.

L'Assemblea è organo consultivo e propositivo della Consulta giovanile e svolge le seguenti funzioni:

- formula proposte e pareri ed elabora i progetti di cui all'art. 2, da sottoporre al Direttivo;

- promuove rapporti con analoghe realtà operanti in altri Comuni della Provincia e/o della Regione;

- propone l’istituzione di eventuali gruppi di lavoro.

Le proposte, i progetti e le iniziative di interesse giovanile devono essere approvate

dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti alle sedute, con voto palese espresso per alzata di mano.

Art. 5- Convocazione dell'Assemblea

La Consulta Giovanile Comunale è convocata dal Presidente:

- di propria iniziativa;

- su richiesta di tre membri del Direttivo

- su richiesta della maggioranza dei componenti l'Assemblea.

Il Consiglio Comunale o l'Assessore al Sociale o il Consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili possono convocare l’assemblea della Consulta Giovanile Comunale o il Direttivo ogniqualvolta lo ritengano opportuno.

In ogni caso la Consulta Giovanile deve riferire sui propri lavori al Consiglio Comunale almeno due volte all'anno.

L'Assemblea è convocata almeno 3 (tre) volte l'anno con cadenza trimestrale e calendarizzazione annuale.

Articolo. 6 Il Presidente della Consulta

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5 Al Presidente spetta il compito di rappresentare la Consulta giovanile nei confronti di terzi.

Funzioni del Presidente:

- predispone l'ordine del giorno per le sedute del Direttivo e dell’Assemblea;

- convoca e presiede il Direttivo e l'Assemblea;

- all’inizio delle sedute del Direttivo e dell’Assemblea nomina un segretario, individuandolo tra i componenti del Direttivo, incaricato di redigere il verbale della seduta, ordinato in apposita raccolta e tenuto agli atti;

- relaziona periodicamente o su richiesta dell’Amministrazione comunale in ordine a questioni, problematiche e proposte;

- presenta, sottoscrivendolo, ogni atto che si configuri come proposta o parere del Direttivo agli organi dell’Amministrazione comunale.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica due anni fatto salvo il superamento dei limiti di età che ne determina la decadenza;

Il Presidente può invitare alle riunioni dell’Assemblea e del Direttivo esperti in grado di contribuire alla risoluzione e/o discussione delle proposte prese in esame, senza oneri a carico

dell’Amministrazione.

Art. 7 Direttivo

Il Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da n. 6 (sei) consiglieri tutti eletti dall’Assemblea nella sua prima riunione.

Il Direttivo dura in carica due anni.

Il Presidente dell'Assemblea e il Direttivo vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione.

Dura in carica due anni. Alla scadenza degli incarichi i componenti possono essere rieletti.

Il Presidente può essere rieletto per al massimo due mandati.

Al compimento del 30° anno di età si decade da tutte le cariche.

In assenza del Presidente svolge le sue funzioni il Vicepresidente.

I sei consiglieri del Direttivo, eletti dall'Assemblea sono in rappresentanza delle frazioni nella seguente misura n. 3 (tre) per Sommacampagna, n. 1 (uno) per Custoza, n. 2 (due) per Caselle.

Il Direttivo della Consulta ha le seguenti funzioni:

- proporre all’Assemblea temi, iniziative proposte di interesse giovanile;

- recepire dall’Assemblea temi, iniziative proposte di interesse giovanile;

- elaborare un programma di massima annuale delle attività di interesse giovanile da sottoporre all’Amministrazione tenendo conto delle indicazioni dell’Assemblea.

- predisporre la relazione semestrale sull’attività svolta da sottoporre all’Amministrazione.

Le decisioni del Direttivo sono approvate a maggioranza assoluta dei propri componenti in carica.

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Art. 8 Elezione delle cariche

Per quanto riguarda la modalità di votazione del Direttivo vengono proposte due liste, una per il Presidente e il Vicepresidente e una per i sei Consiglieri e si procede con due separate votazioni.

Ogni avente diritto al voto partecipante all’Assemblea può esprimere un voto per il candidato presidente e due preferenze per i candidati Consiglieri del Direttivo.

Può candidarsi alla presidenza solo chi ha compiuto 18 anni.

E’ eletto Presidente colui che totalizza la maggioranza delle preferenze e Vicepresidente il secondo candidato più votato.

Sono eletti consiglieri per il capoluogo i primi tre candidati maggiormente votati, i primi due candidati per la frazione di Caselle e il candidato maggiormente votato per la frazione di Custoza.

A parità di preferenze nelle diverse votazioni viene eletto il candidato più anziano di età.

Un componente dell'Assemblea non può candidarsi nella stessa tornata elettorale per due cariche (Presidente e Consigliere).

Nel caso di dimissioni o decadenza della carica di Presidente, Vicepresidente o Consigliere subentra il primo dei non eletti nella rispettiva lista.

Nel caso in cui non ci siano candidati disponibili per il subentro, si procede a nuove elezioni entro 30 (trenta) giorni.

Ciascun membro della consulta può dimettersi dalla propria carica di Presidente, Vicepresidente, Consigliere durante il proprio mandato.

Tali dimissioni devono essere comunicate per iscritto almeno 30 (trenta) giorni prima della data di decorrenza.

Tutte le cariche vengono ricoperte fino al compimento dei 30 (trenta) anni poi si procede alla sostituzione tramite votazione dei componenti decaduti.

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono a titolo gratuito.

Art. 9 Validità delle sedute e delle deliberazioni.

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno 1/3 dei componenti

Le sedute del Direttivo sono valide se sono presenti almeno n. 5 componenti del Direttivo stesso.

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Direttivo sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti, in entrambi gli Organismi, prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.

Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per l’Amministrazione Comunale.

Qualora un componente dell’Assemblea o del Direttivo, oppure il Presidente o Vicepresidente siano assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, decadono dal diritto di

partecipazione all’Assemblea o dalle rispettive cariche e potranno reiscriversi o ricandidarsi solo dopo sei mesi.

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Art. 10 Modificazioni dello Statuto

La Consulta Giovanile Comunale può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea.

Art. 11 Regolamento interno

La Consulta Giovanile Comunale può dotarsi di un proprio regolamento interno, integrativo del presente Statuto non in contrasto con i principi dello stesso.

Art. 12 Sede

La sede della Consulta Giovanile Comunale è il Palazzo Comunale, in piazza Carlo Alberto n. 1 Sommacampagna.

Le riunioni si devono tenere negli spazi comunali. L’utilizzo di sedi, quali le strutture QBO di Sommacampagna e di Caselle, per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dall’Assessore alla Politiche Sociali. Resta inteso che l’utilizzo delle suddette sedi per gli scopi prefissati dallo Statuto deve intendersi sempre a titolo gratuito.

Per la prenotazione delle suddette sale o strutture sarà pertanto sempre necessario seguire la procedura indicata dall’ufficio Politiche Sociali e Giovanili.

Art. 13 Mezzi

La Consulta Giovanile Comunale si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche in dotazione presso il Comune compatibilmente con le disponibilità economiche e di risorse umane in un’ottica di sviluppo delle autonomie.

L’utilizzo della strumentazione di proprietà comunale dovrà sempre essere comunicata e richiesta agli uffici competenti.

Art. 14 Prima Riunione

La Consulta Giovanile Comunale è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche sociali, conseguita l’esecutività del provvedimento consigliare di approvazione del presente statuto.

Art. 15 Durata

La Consulta Giovanile Comunale resta in carica 5 (cinque) anni dalla sua istituzione da parte del Consiglio comunale. L’eventuale suo rinnovo dovrà essere discusso entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 16 Disposizione transitoria

In via transitoria e solo per la fase di avvio della consulta è ammissibile la partecipazione all’assemblea di giovani fino all'età dei 30 anni con possibilità di elezione nel Direttivo e alla Presidenza e mantenimento della carica fino al compimento del 31° anno.

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