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INTESA FINALIZZATA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO A.S. 2013/2014

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(1)

M.I.U.R.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PRINCIPE DI PIEMONTE “ C.so Garibaldi ,n.28

81055-SANTA MARIA CAPUA VETERE – CE- Tel.fax 0823846360

C.M.:CEIC877004- C.F. 94017880611

email: ceic877004@istruzione.it pec:ceic877004@pec.istruzione.it Sito web: www.icprincipedipiemonte.gov.it

INTESA FINALIZZATA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2013/2014

L’anno 2014, il mese di gennaio il giorno trentuno , presso

l’ISTITUZIONE SCOLASTICA AUTONOMA ISTITUTO

COMPRENSIVO”Principe di Piemonte” di S.Maria C.V. in sede di contrattazione integrativa a livello d’istituzione scolastica,

tra la PARTE PUBBLICA e la PARTE SINDACALE, individuate ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. 29/11/2007, regolarmente convocate,

VIENE SOTTOSCRITTA

la presente INTESA FINALIZZATA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO secondo le disposizioni introdotte dal D.lgs.150/2009 ( informazione preventiva di alcuni capitoli del CCNL) che,

corredata della relazione tecnica del D.S.G.A. e dalla Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, sarà inviata al Collegio dei Revisori dei Conti per

il previsto parere.

PARTE PUBBLICA:

Firmato:Il Dirigente scolastico: D.ssa Rosa PETRILLO PARTE SINDACALE:

Firmato:

RSU: // (CISL Scuola) Gaetano GIOJELLI (UIL Scuola)

Maria Dolores MERCONE (Flccgil scuola) Annamaria CATTANEO (Flccgil Scuola)

Maria Franca BONACCIO/ Rossella CASTELLETTI (SNALS) OO.SS. firmatarie CCNL 29/11/2007:

FLC/CGIL Scuola : assente SNALS : assente

UIL scuola : assente CISL scuola :assente

(2)

PARTE PRIMA: NORMATIVA

TITOLO PRIMO : Disposizioni generali.

Articolo 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata, pubblicazione.

1) Il presente Contratto integrativo decentrato è sottoscritto fra l’Istituzione Scolastica Autonoma ISTITUTO COMPRENSIVO “Principe di Piemonte” con sede in SANTA MARIA CAPUA VETERE, Parte Pubblica, nella persona del Dirigente scolastico pro tempore e la Parte sindacale, in rappresentanza di tutto il personale in servizio.

2) Si applica a tutto il personale docente ed ATA della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

3) Gli effetti decorrono dalla data di stipula e hanno validità per l’anno scolastico 2013-14, salvo proroga degli effetti di cui al successivo art.42.

4) Il presente Contratto integrativo può essere disdetto con almeno tre mesi prima della scadenza ad iniziativa di una delle parti.

5) Il presente Contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dal CCNL Scuola 29/11/2007 e rispetto a quanto in esso non espressamente indicato la normativa di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali in vigore al momento della stipula.

6) Entro cinque giorni dalla stipula la RSU d’Istituto provvede, d’intesa col Dirigente Scolastico, all’affissione all’Albo Sindacale della Scuola della copia integrale del presente Contratto integrativo corredato dalla ripartizione finanziaria.

Articolo 2 - Interpretazione autentica.

1) In caso di controversia sull’interpretazione e/o sull’applicazione di parti del presente Contratto integrativo, le Parti s’incontrano entro 10 giorni dalla formulazione della richiesta scritta di cui al comma 2 per definire consensualmente il significato di quelle parti che danno luogo a difficoltà o divergenza d’interpretazione.

2) La richiesta scritta inoltrata dalla Parte interessata all’altra Parte dovrà contenere una sintetica descrizione dei fatti oggetto della controversia e degli elementi che rendono necessaria l’interpretazione consensuale. La procedura dovrà concludersi entro trenta giorni dalla formulazione della richiesta. Durante tale periodo le Parti non intraprendono iniziative unilaterali.

3) Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa fin dall’inizio della vigenza contrattuale.

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TITOLO SECONDO: Relazioni e diritti sindacali.

CAPO I: Relazioni sindacali.

Articolo 3 – Ambito delle relazioni sindacali a livello d’Istituzione scolastica.

1) Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali d’Istituto, ai sensi dell’art. 4 del CCNL Scuola 29/11/2007, in coerenza con l’Autonomia dell’Istituzione scolastica e nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e del Dirigente Scolastico, si tiene conto di quanto da essi deliberato o disposto e attuato per competenza.

2)Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle Parti.

Articolo 4 – Obiettivi e strumenti.

1) Il sistema delle relazioni sindacali in tutti i suoi modelli relazionali è improntato al principio di perseguire l’obiettivo di contemperare gli interessi dei dipendenti, al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale, con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività.

2) Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

a) Contrattazione integrativa b) Informazione preventiva c) Informazione successiva d) Interpretazione autentica

3) Le procedure per l’attuazione di tali modelli relazionali possono essere definite mediante apposito regolamento o accordo tra le Parti nel quale vengono definiti la durata degli incontri, le modalità di convocazione, di verbalizzazione, di sottoscrizione delle intese e dei contratti e altri aspetti procedurali, fermo il principio che in tutti i momenti delle relazioni sindacali possono intervenire, sia per la Parte Pubblica che per la Parte Sindacale, consulenti interni o esterni all’Istituzione scolastica, del cui comportamento è responsabile la Parte che ne ha richiesta la partecipazione.

Articolo 5 - Contrattazione integrativa.

Sono oggetto di contrattazione integrativa d’istituto le materie previste dall’articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall’articolo 9, comma 4;

dall’articolo 33, comma 2; dall’articolo, 34 comma 1; dall’articolo 51, comma 4; dall’articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.

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Art. 6 – Informazione preventiva 1. Sono oggetto di informazione preventiva:

a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;

c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;

d) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;

e) utilizzazione dei servizi sociali;

f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;

g) tutte le materie oggetto di contrattazione;

2. Sono inoltre oggetto di intesa sindacale le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs.

150/2009, e cioè:

a) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;

c) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Informazione successiva 1. Sono materie di informazione successiva:

a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

b) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.

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CAPO II: Diritti sindacali.

Articolo 8 - Agibilità sindacale.

1) La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione nella sede dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO”Principe di Piemonte” di S.Maria C.V.

un apposito albo sindacale ufficiale d’Istituto in zona facilmente accessibile, visibile e di possibile sosta per la lettura ai fini dell’esercizio del diritto di affissione. Ogni documento affisso all’Albo va siglato da chi lo affigge assumendone in tal modo la responsabilità legale.

2) Le strutture sindacali territoriali possono inviare alla RSU e ai terminali delle OO.SS. rappresentative, se presenti nell’Istituto, comunicazioni, stampati e/o materiali che il Dirigente scolastico dispone siano trasmessi con tempestività ai destinatari.

3) Vengono disposte dal Dirigente scolastico in favore della RSU e dei rappresentanti delle OO.SS. misure organizzative anche per quanto riguarda l’uso di mezzi tecnici in dotazione e la possibilità di disporre previo accordo di un locale, al momento disponibile, per eventuali riunioni.

Articolo 9 – Assemblee.

1) Secondo quando previsto dall’ articolo 8 CCNL Scuola 29/11/2007, le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:

a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell’art.1 comma 5 CCNQ del 9/8/2000 sulle prerogative sindacali.

b) dalla RSU d’Istituto nel suo complesso e non dai singoli componenti con le modalità dell’art.8, comma 1 Accordo Quadro 7/8/1998 sulla elezione delle RSU.

c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell’art. 1 comma 5 del CCNQ del 9/8/2000 sulle prerogative sindacali.

2) La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori di cui al comma 1 almeno 6 giorni prima con comunicazione scritta o fax al Dirigente scolastico. La convocazione viene affissa all’albo nello stesso giorno in cui perviene all’Istituzione scolastica.

3)L’indizione dell’assemblea è comunicata al personale tramite apposita circolare nella quale viene richiesta l’eventuale adesione da comunicare, in modo irrevocabile, non più tardi di due giorni prima della data fissata onde consentire un congruo avviso alle famiglie circa l’interruzione delle lezioni.

4) Tutti i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di servizio, ad assemblee sindacali per n°10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. Il personale che vi partecipa deve riprendere servizio giornaliero, se non già terminato, alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

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5) Secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 6 del CCNL Scuola 24/7/2003 nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano solo i dipendenti dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO “Principe di Piemonte” di S. Maria C. V. la durata massima è fissata in due ore, sia che si svolgano nei locali della scuola o in altra sede del Comune.

6) Le assemblee tenute nell’ ISTITUTO COMPRENSIVO”Principe di Piemonte” di S. Maria C. V. di norma non più di una al mese e comunque non più di due, ai sensi dell’art. 8 - CCNL Scuola 29/11/2007, fermo restando la durata massima di due ore, si svolgeranno ordinariamente nelle prime due ore in considerazione della diversa articolazione dell’orario delle lezioni. Avranno luogo nel locale di volta in volta prescelto in accordo coi soggetti promotori.

7) Per le assemblee fuori dall’ ISTITUTO COMPRENSIVO”Principe di Piemonte” di S. Maria C. V. , il dipendente ha diritto anche all’estensione del permesso per il raggiungimento della sede dell’assemblea e per l’eventuale rientro a scuola, nella misura di 15 minuti per l’andata e 15 minuti per il rientro, se l’assemblea è nell’ambito del distretto scolastico di appartenenza, e di trenta minuti per l’andata o trenta minuti per l’eventuale rientro, se l’assemblea è fuori distretto. Tale estensione di orario rientra nelle 10 ore annue pro capite a disposizione per le assemblee in orario di servizio e quindi va compresa nel computo.

8) Il dirigente scolastico predispone quanto necessario per lo svolgimento delle assemblee ai sensi dell’art. 8 commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 CCNL 29/11/2007.

9) Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l’adesione di detto personale è totale la Scuola resterà chiusa tranne nel seguente caso:

- attività amministrative urgenti e indifferibili coincidenti con l’assemblea:

n. 1 Collaboratore Scolastico - n.1 Assistente Amministrativo.

10) Quando si rende necessario l’applicazione di quanto descritto al comma precedente, in mancanza di disponibilità volontarie, il Dirigente scolastico delega il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ad individuare, tramite sorteggio iniziale e in base al criterio della rotazione nel corso dell’anno scolastico, i nominativi di coloro che saranno preposti a tali servizi.

11) Legittimamente tutto il personale d’Istituto può essere consultato con indizione di referendum, il cui svolgimento non deve pregiudicare il regolare servizio, oppure in assemblea anche al di fuori dell’orario di servizio, prima della sottoscrizione del Contratto integrativo d’Istituto

.

Articolo 10 - Permessi sindacali Retribuiti e non retribuiti

1) I dirigenti sindacali, i terminali delle organizzazioni sindacali rappresentative, se presenti tra i dipendenti dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO “Principe di Piemonte” di S.Maria C.V. , e la RSU possono usufruire di permessi sindacali non retribuiti (otto giorni l’anno) per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale.

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2) La RSU può usufruire di un monte ore di permessi retribuiti, orari o giornalieri, in ragione di 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio a tempo indeterminato, da essa autonomamente gestito tra i singoli componenti entro il tetto massimo attribuito. Il calcolo viene effettuato ,all’inizio dell’anno scolastico , dal Dirigente Scolastico che lo comunica alla RSU medesima.

3) I permessi sindacali, retribuiti o non retribuiti, di cui ai commi precedenti, oltre ad essere usufruiti entro i limiti complessivi ed individuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti in vigore, sono soggetti alla disciplina limitativa del comparto scuola: “per assicurare la continuità dell’attività didattica e per evitare aumento di spesa garantendo un’equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio, i permessi sindacali nel comparto scuola non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell’anno scolastico” articolo 16 - norme speciali per la scuola - CCNQ 7/8/1998.

4) La fruibilità dei permessi di cui al presente articolo va richiesta al Dirigente scolastico dalle Segreterie provinciali e/o regionali delle organizzazioni sindacali di cui agli articoli 42 e 43 del D.Lgs. 165/2001 e dalla RSU d’Istituto tramite motivato atto scritto e con un preavviso di almeno tre giorni.

5) Ai fini e per gli effetti del presente articolo le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare entro il termine fissato dalle disposizioni ministeriali l’elenco nominativo dei dirigenti sindacali e dei terminali delle organizzazioni sindacali rappresentative alla Direzione Scolastica Regionale e agli Uffici scolastici territoriali, salvo diverse disposizioni conseguenti alla riforma del MIUR.

6) I permessi orari spettanti al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) sono quelli di cui all’art. 73 del CCNL Scuola 29/11/2007.

Articolo 11 - Accesso agli atti e patrocinio.

1) La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola del 29/11/2007 hanno diritto di accesso agli atti sulle materie oggetto d’informazione preventiva e successiva, qualora non sia stata già fornita tutta la documentazione utile negli appositi incontri.

2) Le OO.SS., per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive segreterie provinciali e/o regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che riguardi i patrocinati. Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma, entro 3 giorni dalla richiesta scritta con gli oneri previsti dalla vigente normativa.

Articolo 12 - Diritto di sciopero e contingenti minimi di Personale in caso di sciopero.

1) Le parti richiamano come normativa di riferimento contrattuale del presente articolo la legge 146/1990, la Legge 83/2000, l’Accordo

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Integrativo Nazionale del 8/10/1999 e l’Intesa del 2/8/2001 tra Aran e OOSS. sui servizi essenziali nel comparto del personale della scuola.

2) In occasione di ogni proclamazione di sciopero, il Dirigente scolastico invita il personale a rendere comunicazione scritta volontaria di adesione o no allo sciopero indetto.

3) Tale dichiarazione, in quanto volontaria ed individuale, se data non può essere revocata. Essa poggia sul principio che l’azione di sciopero in un servizio pubblico, quale quello scolastico, ancorché legittimata da rivendicazioni contro l’Amministrazione, non è diretta contro l’utenza, alla quale va assicurata la più ampia informazione possibile circa le modalità ridotte o di sospensione del servizio. Tuttavia è fatto salvo il diritto di adesione allo sciopero di chi abbia ritenuto di non rilasciare tale dichiarazione.

4) Viste tali dichiarazioni di adesione, il Dirigente scolastico comunica alle famiglie le condizioni di riduzione o di sospensione delle attività didattiche per il giorno o per la durata dello sciopero con preavviso di cinque giorni o quanto prima possibile rispetto all’effettuazione dello sciopero.

5) Si conviene che in caso di sciopero del personale ATA sono previsti contingenti di personale tenuti alle prestazioni indispensabili, e quindi impossibilitati ad astenersi dalla prestazione del servizio, in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:

a) scrutini e valutazioni finali : n°1 Assistente amministrativo e n°1 Collaboratore scolastico.

b) esami finali : n°1 Assistente amministrativo e n°2 Collaboratori scolastici.

c) predisposizione di atti indifferibili per il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato: il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, n°1 Assistente amministrativo, n°1 Collaboratore scolastico.

6) Al di fuori delle situazioni suddette non potrà essere posta limitazione all’adesione totale del personale ATA allo sciopero.

7) Il dipendente, ricevuta comunicazione dell’inserimento nei contingenti di cui al comma 5, ha diritto di esprimere entro il giorno successivo la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione ove ciò sia possibile.

8) In occasione di ogni sciopero si darà seguito agli adempimenti relativi alle comunicazioni ai competenti organi circa il numero e le percentuali degli scioperanti e le riduzioni del trattamento economico.

TITOLO TERZO: Personale docente.

CAPO I:Organizzazione del lavoro Articolo 13-Intenti e principi base

Criteri di assegnazione del personale docente ai diversi plessi, classi e e Sezioni

L’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi è finalizzata alla piena realizzazione della attività previste dal Piano dell’offerta formativa oltre che alla valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali. I criteri generali di cui si terrà conto sono:formazione di team armonici al proprio interno ed

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equilibrati fra loro; competenza professionale e capacità di stabilire rapporti interpersonali positivi; capacità di operare a livello di plesso per incrementarne, anche qualitativamente, l’offerta formativa.

Il criterio principe è rappresentato dalla continuità, fermo restando la competenza del Dirigente scolastico a prevedere variazioni in base a specifiche esigenze dell’Istituzione scolastica.

Utilizzazione dei docenti in rapporto al P.O.F.

1) Il presente contratto viene stipulato sulla base di intenti e principi che opportunamente qui richiamati chiariscono la volontà delle parti contraenti di salvaguardare, accanto agli interessi del personale, anche la generale sfera d’interessi della collettività e comunità a cui sono diretti i servizi erogati dall’Istituto. Pertanto si sottolinea, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 8/3/1999 n° 275, il carattere precipuo del Piano dell’Offerta Formativa, come documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto, il quale rende esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa adottata dall’Istituto nell’ambito della propria autonomia funzionale.

2) Ai sensi dell’art.1 comma 2 del D.P.R. 8/3/1999 n° 275, tale autonomia è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati al contesto territoriale e specifico in cui opera l’Istituto al fine di garantire il successo formativo dei propri allievi coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema d’istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

3) Tutte le scelte di autonomia didattica, di autonomia organizzativa, di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, previste da Piano dell’Offerta formativa e dal Piano annuale delle attività che ne esplicita il percorso attuativo, deliberate o adottate dagli Organi cui competono, non possono subire alcuna limitazione o vincolo dal presente contratto che ha il compito di disciplinare gli aspetti negoziali di impiego e di retribuzione accessoria del personale, nei limiti delle risorse disponibili, entro l’ambito di contrattazione di cui al precedente art.5.

4) Premesso quanto oggetto del comma 1 del precedente art.5 circa la qualità del servizio, i processi innovatori, e la valorizzazione professionale del personale, il presente contratto nel fare esplicito riferimento a tutte le norme di stato giuridico del CCNL 29/11/2007 richiama l’attenzione del personale docente sull’impegno professionale (art.24 e art.25 C.C.N.L,) da porre nell’assolvimento degli obblighi di servizio individuali e connessi alle attività d’insegnamento (art. 26 C.C.N.L.) e funzionali all’insegnamento (art. 27 C.C.N.L.), di quelli discendenti da compiti di collaborazione, da conferimento d’incarichi, richiesti o per i quali si è dichiarata la disponibilità, dall’attribuzione ad opera del Collegio dei docenti di funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa, o collegati alla determinazione dei processi decisionali nelle commissioni, nei gruppi di lavoro o negli Organi collegiali (art.31, art.30, art.28, art.85, art.86 comma 2 lettera a. b. c. j. C.C.N.L.).

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Articolo 14 –Criteri generali di utilizzazione.

-materia d’informazione

1) Il Dirigente scolastico direttamente o per delega opera in modo che annualmente i docenti, dopo il conferimento delle ore residue d’insegnamento in organico, siano invitati singolarmente ad avanzare proposte sull’utilizzo delle ore eventualmente ancora disponibili per il completamento dell’orario cattedra, sia in attività previste dal P.O.F. e dalla sua strutturazione organizzativa e didattica che in sostituzione dei colleghi assenti.

2) Il Dirigente scolastico nelle attribuzioni di deleghe ai collaboratori diretti, di cui si avvale in seguito a scelta di sua specifica competenza, terrà conto anche della necessità della divisione del lavoro di staff con sufficiente ambito di autonomia operativa, ferma restando la natura fiduciaria dell’incarico correlata alla responsabilità sugli esiti dell’incarico stesso, secondo criteri di efficienza ed efficacia del servizio scolastico.

3) Il Dirigente scolastico nel conferire gli incarichi (nell’ambito delle risorse finanziarie d’Istituto per quelli relativi a prestazioni aggiuntive), opera, direttamente o per delega, in modo che il personale sia sempre preliminarmente interpellato e invitato a dichiarare la propria disponibilità, agendo in funzione del coinvolgimento nelle attività di docenti motivati e che dimostrino competenze di settore o siano disponibili ad acquisirle, sia per agire in modo perequato, sia per dare a tutti quelli che ne fanno esplicita richiesta la possibilità di essere protagonisti dello sforzo comune e per valorizzare in tal modo al meglio la professionalità del personale docente in servizio.

CAPO II: Orario di lavoro.

Articolo 15 – Orario d’insegnamento

L’orario d’insegnamento, di cui art.26 CCNL 29/11/2007, è definito su base settimanale in non meno di cinque giorni. L’orario giornaliero non può prevedere più di cinque ore consecutive d’insegnamento. Se l’orario d’insegnamento previsto dal curricolo obbligatorio per uno stesso docente si svolga sia di mattino che di pomeriggio nell’arco della stessa giornata, non si possono complessivamente superare le sei ore giornaliere e va prevista almeno un’ora d’intervallo nel caso che nell’orario non sia compresa la mensa.

Premesso che il giorno libero non è un diritto , bensì una consuetudine, compatibilmente con le esigenze didattiche , esso sarà distribuito su sei giorni settimanali in rapporto alla realizzazione didattica dell’orario.

L’orario d’insegnamento è continuativo, salvo interruzioni orarie, contenute nel numero di 3 ore nell’arco della settimana, per esigenze collegate agli incastri del quadro orario complessivo d’Istituto. Tali interruzione possono essere utilizzate per l’effettuazione delle ore eccedenti di cui all’art. 17.

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Articolo 16 - Rilevazione delle presenze del personale docente Il rispetto dell’orario di lavoro del personale docente sarà accertato mediante apposizione di firma sul registro di presenza e sul registro di classe che costituiscono atti documentali.

La fruizione di permessi brevi o le uscite per servizio devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico. Ritardi sull’orario di entrata o anticipi sull’orario di uscita dovranno essere recuperati per l’intera durata della mancata prestazione. I ritardi che comportano la sostituzione del docente vanno recuperati per l’intera durata dell’ora di lezione. Le assenze dalle riunioni dei Consigli di classe, interclasse ed intersezione dovranno essere giustificate .

Art. 17 - Attività di insegnamento

Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali per la scuola primaria e 18 ore nella scuola secondaria di I grado, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti di scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore settimanali di programmazione.

Art. 18 - Permessi retribuiti e permessi brevi

I permessi retribuiti di cui agli artt.15 c. 2 e 13 c.9 del vigente C.C.N.L.

vanno richiesti in forma scritta al Dirigente Scolastico almeno 3 giorni prima della fruizione. Essi devono essere documentati o autocertificati.

Per particolari esigenze personali, il dipendente può fruire di permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero

individuale di servizio, sino ad un massimo di due ore.

La concessione dei permessi è subordinata alla possibilità di sostituzione con personale disponibile, di conseguenza il docente deve corredare la sua richiesta con l’indicazione del nominativo del collega che lo

sostituisce. Le ore di permesso, comprese quelle richieste per la

programmazione, vanno recuperate entro i due mesi successivi dando la priorità alle supplenze.

Art. 19 - Orario delle riunioni

Le riunioni antimeridiane, in assenza di attività didattiche, avranno inizio non prima delle ore 9,00 e termine non oltre le ore 13,00; le riunioni pomeridiane avranno inizio non prima delle ore 16,30,se coinvolgono anche le docenti di Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria a tempo prolungato, e termine non oltre le ore 19,30; la durata massima di una riunione, salvo eccezionali esigenze, è fissata in ore 3.

Non si terranno riunioni nel pomeriggio del sabato, salvo eccezionali esigenze di servizio.

Il Dirigente Scolastico provvederà a definire, all’interno del piano annuale delle attività, un calendario di tutte le attività funzionali all’insegnamento(art.29 CCNL del 29.11.2007).

Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni definito ad inizio dell’anno scolastico dovranno essere comunicate per iscritto, salvo ovviamente motivi eccezionali.

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Art. 20 - Attività con le famiglie

Il ricevimento individuale delle famiglie avverrà, per le scuole dell’Infanzia e Primaria, tutte le volte che dovessero ritenerlo necessario i docenti e/o i genitori, comunque fuori l’orario di lezione, previa autorizzazione del Dirigente scolastico;nella scuola secondaria di I grado I rapporti individuali con le famiglie degli studenti saranno assolti in 1 ora di ricevimento con cadenza quindicinale antimeridiana la 2° e 3° settimana di ogni mese.

I colloqui collettivi con le famiglie verranno assolti con n. 1 incontro quadrimestrale per la Scuola Secondaria I Grado e n.1 incontro trimestrale per la Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria.

Art.21 - Casi particolari di utilizzazione

In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti non partecipanti potranno essere utilizzati per sostituzioni in altre classi.

Nei periodi intercorrenti tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività programmate e deliberate dal Collegio dei docenti.

Art. 22 - Partecipazione dei docenti ad iniziative di formazione La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto/dovere per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della professionalità. La fruizione dei permessi relativi alla formazione e all’aggiornamento avverrà come di seguito riportato:

1. La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento è concessa:

se l’iniziativa è promossa dall’Amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati presso il MIUR (art.67 del CCNL 2007)

Se l’iniziativa, sebbene promossa da soggetti non qualificati o accreditati, è autorizzata dal MIUR con specifico atto;

Se l’iniziativa riguarda tematiche strettamente professionali, sia trasversali che specifiche per discipline.

2. Ulteriori giorni di esonero saranno concessi nelle forme ed in misura compatibile con le esigenze del servizio ,da valutare di volta in volta.

3. Nel limite di 5 giorni per a.s. possono essere esonerati dal servizio i docenti che partecipano in qualità di formatore, esperto ed animatore ad attività di formazione e di aggiornamento organizzate dai soggetti indicati dall’art.67 del CCNL 2007

4. La partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento come discente o come docente non sono cumulabili;

(13)

5. Qualora per lo stesso periodo vi siano più richieste di partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento, in tutto o in parte coincidenti, si darà priorità, nell’ordine:

Attinenza alla disciplina insegnata

 Ai docenti che non hanno fruito in passato di permessi della stessa specie;

 Ai docenti che, avendo in passato fruito di permessi, hanno minore anzianità di servizio

 Ai docenti che, avendo in passato fruito di permessi, hanno maggiore anzianità di servizio

In ogni caso il Dirigente Scolastico valuterà caso per caso.

La domanda deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima della data dell’eventuale assenza.

Al rientro in sede i docenti esonerati dovranno presentare all’ufficio l’attestato di partecipazione alle iniziative di formazione e di

aggiornamento.

Articolo 23 – Ore eccedenti.

Criteri da adottare per l’assegnazione delle ore di sostituzione dei docenti assenti:

a) Docenti tenuti al recupero di ore usufruite per permessi brevi b) Docenti in servizio ma disponibili perché la classe impegnata in visite guidate o viaggi di istruzione.

c) Docenti che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere ore eccedenti il normale orario di servizio.

d) Docenti di sostegno senza l’alunno a loro assegnato.

Nell’assegnazione delle ore eccedenti si seguirà il criterio della rotazione, rispettando il seguente ordine:

a. Docenti della stessa disciplina del docente assente b. Docenti dello stesso corso

c. Altri docenti

Le ore eccedenti retribuite saranno assegnate in base alla disponibilità finanziaria accertata.

(14)

TITOLO QUARTO: Personale ATA CAPO I: Norme generali.

Articolo 24 – Adempimenti preliminari.

-Materia d’informazione-

1) Ad inizio dell’anno scolastico , sulla base del P.O.F. e delle attività ivi previste il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi formula una proposta di piano delle attività dopo un’apposita riunione di consultazione con il personale ATA. Il Dirigente scolastico verificato che il suddetto piano è compatibile con quanto previsto dal POF lo adotta .

CAPO II: Organizzazione del lavoro.

-materia d’informazione-

Articolo 25 – Criteri di assegnazione del personale ATA, collaboratori scolastici, alle sedi e/o ai settori dell’edificio scolastico.

1) Nell’ambito di quanto previsto dal C.C.N.L. scuola del 29/11/2007, ad inizio dell’anno scolastico, su proposta del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, il Dirigente scolastico comunica alla RSU ed a tutto il personale ATA in servizio il numero delle unità di personale da assegnare alle sedi e/o ai diversi settori dell’edificio scolastico.

2) L’assegnazione alle sedi e/o ai settori dell’edificio scolastico di norma è per l’intero anno scolastico. In presenza di particolari esigenze di servizio, di situazioni oggettive di perequazione dei carichi di lavoro, l’assegnazione ai settori dell’edificio scolastico può essere di durata inferiore, ma non meno di un bimestre, e/o sottoposta a rotazione nel corso dell’anno scolastico in ragione di esigenze e criteri concordati con tutto il personale interessato appositamente convocato.

3) I collaboratori scolastici vengono assegnati alle sedi e/o ai settori dell’edificio scolastico innanzitutto provando a verificare la disponibilità e le richieste dei singoli dipendenti. Qualora non sia oggettivamente possibile soddisfare le singole opzioni, il personale viene assegnato alle sedi e/o ai settori dell’edificio scolastico riferendosi alla graduatoria d’istituto.

Articolo 26 – Criteri di assegnazione del personale ATA, personale di segreteria amministrativa, ai settori di lavoro.

1)L’assegnazione del personale di segreteria ai singoli settori avviene sulla base delle attitudini, delle competenze acquisite, dei principi di efficienza, di efficacia e di produttività e della disponibilità dichiarata dai singoli dipendenti. In caso di concorrenza per lo stesso settore si procede nell’ordine secondo i seguenti criteri:

I) Anzianità di servizio.

II) Rotazione, qualora non sia possibile distribuire i compiti in maniera diversa.

(15)

L’organizzazione dei servizi amministrativi è disposta per iscritto all’inizio dell’anno scolastico . Essa costituisce documento di riferimento ai fini della valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del servizio da parte del D.S. sentito il D.S.G.A. e dell’attribuzione di compensi, a carico del fondo dell’Istituzione, legata ai maggiori carichi di lavoro e alla definizione dei livelli di qualità dei servizi amministrativi, nonché ai fini dell’individuazione del responsabile del procedimento amministrativo, al di là delle specifiche responsabilità d’indirizzo del D.S.G.A.

Articolo 27 – Assegnazione del personale ATA ad eventuali turni orari serali.

1) Qualora l’Istituzione scolastica abbia l’oggettiva necessità di attivare orari serali, nella fascia oraria 20.00 – 22.00, il D.S.G.A. individua il personale disponibile ad effettuare prestazioni in orario serale, con retribuzione a carico del Fondo dell’Istituzione. In caso di non dichiarata disponibilità, il D.S.G.A. individua il nominativo da assegnare al turno serale tramite sorteggio, seguendo comunque un criterio di rotazione nel corso dell’anno scolastico.

A richiesta dell’interessato, o in mancanza di fondi sufficienti, le ore prestate in orario serale possono essere recuperate con riposi compensativi, in alternativa al pagamento.

L’orario notturno va dalle 22.00 alle 6.00 del giorno successivo.

Articolo 28 – Organizzazione del servizio e articolazione dell’orario di lavoro del personale ATA.

1) L’articolazione dell’orario di lavoro del personale ATA ha di norma durata annuale. Le ore di lavoro prestate oltre l’orario d’obbligo, cumulate anche in modo da coprire una o più giornate lavorative sono recuperate, su richiesta del dipendente o in mancanza di fondi sufficienti, compatibilmente con le generali esigenze di servizio, di norma nei periodi di sospensione delle attività didattiche e, comunque, non oltre il 31 agosto per il personale con contratto a T.I. e non oltre il termine del contratto per il personale a T.D.

Diversamente il personale ATA ha diritto al pagamento delle ore prestate oltre l’orario d’obbligo secondo le tabelle orarie del C.C.N.L.

Il D.S.G.A. tiene conto in modo specifico dei settori di servizio e delle unità di personale, usando un’equa distribuzione dei carichi di lavoro.

2) Orario di lavoro ordinario del personale ATA si articola in 36 ore settimanali distribuite su 6 giorni e per sei ore al giorno.

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del POF e garantire le necessarie relazioni con l’utenza,per il personale sono previste le seguenti prestazioni :

(16)

A1- Direttore SGA

Orario di lavoro :36 ore settimanali

Organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro per 36 ore settimanali secondo criteri di flessibilità, precedentemente concordato con il Dirigente Scolastico, assicurando il rispetto delle scadenze amministrative e la presenza negli organi collegiali nei quali è componente di diritto secondo il seguente orario di servizio:

Entrata :dalle 8,00-9,00 Uscita :14,00-15,00.

Accesso al Fondo di Istituto del D.SG.A- ART. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dalla sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008

compenso previsto per Indennità di Direzione – quota variabile- -tabella 9

compensi per incarichi e/o attività per prestazioni connesse a progetti finanziati con risorse dell’UE, di Enti Pubblici o soggetti privati da finanziare con altre risorse diverse da fondo d’istituto.

A2 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Orario di lavoro: 36 ore settimanali

Orario antimeridiano: dalle 8,00 alle 14,00 per sei giorni . n. 1 Ass. Amm.vo 7,45-13,45

Orario pomeridiano dalle ore 15,30 e sino alle 18,30 da ottobre a maggio durante le attività didattiche.

La copertura dell’orario viene garantita utilizzando tutti gli strumenti previsti ( orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni

La presenza in orario pomeridiano dalle ore 15,30 alle ore 18,30 coinvolge minimo n. 2 assistenti a turnazione o in caso di necessità anche tutti .

Per la turnazione si applica il criterio della disponibilità e in subordine quello della rotazione . A3 – COLLABORATORI SCOLASTICI

Orario di lavoro: 36 ore settimanali

Orario antimeridiano: ore 8,00- 14.00 per sei giorni sett.li -

Durante le attività didattiche per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche curriculari ( sede Via A.Grandi) –e il tempo pieno S.Primaria e Infanzia (Via Grandi e Via Curri)- il personale C.S. presterà il seguente orario di servizio :

I Turno : 7,45- 13,45 - tutti i giorni II Turno: 8,00-14,00 – tutti i giorni

III Turno : 12,30 -18,30 – lun/mart./mercoledì/venerdì – 10,30-16,30- giovedì

IV Turno: 8,00-16,30- dal lunedì al venerdì con Sabato libero – scuola infanzia via Grandi-via Curri Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo o notturno- festivo si seguono i criteri della disponibilità e della rotazione.

Turnazioni

Per la turnazione si applica il criterio della rotazione al fine di garantire a tutto il personale medesime condizioni di fornitura del servizio e conseguente ottimizzazione dello stesso.

Il personale per le ore prestate in eccedenza all’orario d’obbligo di servizio ,se non retribuite, potrà usufruire di altrettanti riposi compensativi, possibilmente durante la sospensione delle attività didattiche o per giustificare i giorni di chiusura della scuola nei periodi di sospensione delle attività didattiche .

Orario settimanale di lavoro individuale di 6 ore continuative

INIZIO TERMINE Orario settimanale antimeridiano

Orario settimanale flessibile

7,45-8,00 13,45-14,00 8,00 16,30

12,30 18,30

10,30 16,30 Tutti i giorni

30 minuti di pausa e Sabato libero Lune/mart/mercol./venerdì giovedì

Orario settimanale pomeridiano/serale 14,00 16,30 15,30 18,30

30 minuti di pausa

(17)

Organizzazione per profili

B1 -Servizi pulizia e sorveglianza

SEDE UFFICI C.so Garibaldi- C.S. - N.1 unità- dalle h.7,45 alle 8,00 apertura uffici

dalle h. 14,00 alle 14,30 chiusura uffici

Unità Posto lavoro Funzioni Compiti

1 ELISEO SALVATORE

Apertura e chiusura uffici

Bagni

smistamento e custodia chiavi istituto.

Pulizia e sorveglianza come da procedure.

Edificio Via A.GRANDI- Collaboratori scolastici – n. 9 unità

Unità Posto lavoro Funzioni Compiti

1 Piano terra-ingresso principale-lato

infanzia

FIORETTI CARLA

Sorveglianza ingresso- aule di s.materna N.3 SEZ-laboratori-bagni -Apertura e chiusura locali s. - uffici -

Prima accoglienza alunni - utenza esterna- controllo accesso Uffici, smistamento e custodia chiavi istituto, laboratori e aule speciali.

Pulizia e sorveglianza come da procedure.

2 Piano terra-ingresso principale-lato

refettorio GIOJELLI GAETANO

Sorveglianza ingresso- aule di s.primaria – bagni-laboratori- corridoi

-Apertura e chiusura locali scolastici

Prima accoglienza alunni - utenza esterna- controllo accesso Uffici- Pulizia e sorveglianza come da procedure.

3 Piano terra-ingresso lato strada

RAIMONDO ANTONIO

Sorveglianza ingresso lato strada-aule di s.primaria – bagni- laboratori-corridoi -Apertura e chiusura locali scolastici

Prima accoglienza alunni - Pulizia e sorveglianza come da procedure.

Compiti

4 Piano terra-corridoio laterale lato bagni ELISEO

SALVATORE

Sorveglianza-aule di scuola primaria - bagni-laboratori- corridoi

-Apertura e chiusura locali scolastici

Prima accoglienza alunni - Pulizia e sorveglianza come da procedure.

5 Primo Piano - ingresso principale DE MAIO

MARIANNA

Sorveglianza-aule di scuola primaria - bagni-laboratori- corridoi

-Apertura e chiusura locali scolastici

Prima accoglienza alunni - Pulizia e sorveglianza come da procedure.

(18)

6 Primo piano-

Ingresso principale FLORA MARIA

Sorveglianza ingresso - Aule scuola I grado e primaria - laboratori - bagni-

Apertura e chiusura locali scolastici

Prima accoglienza alunni- Pulizie e sorveglianza come da procedure

7 Primo piano- Corridoio laterale destro

RUSSO ROSARIO

Sorveglianza -Aule scuola I Grado - laboratori - bagni- apertura e chiusura locali scolastici

Prima accoglienza alunni Pulizie e sorveglianza come da procedure

8 Primo piano Corridoio laterale sinistro

MAJELLA OLIMPIA

Sorveglianza Aule scuola primaria – laboratori-bagni Apertura e chiusura locali scolastici

Prima accoglienza alunni Pulizie e sorveglianza come da procedure

9 Primo piano- ex l.

classico

IENCO ANTONIO

Sorveglianza Aule scuola

primaria-sala docenti - bagni-

apertura e chiusura locali scolastici

Prima accoglienza alunni Pulizie e sorveglianza come da procedure

NOTE La pulizia della palestra- e del cortile verrà effettuata da tutto il personale.

EDIFICIO VIA CURRI- Collaboratori Scolastici N.3 nità- 1 PIANO TERRA e

refettorio

CECERE MARIA

Sorveglianza -Aule scuola infanzia–n.2 sez.

–palestra-laboratori – refettorio-bagni- apertura e chiusura locali scolastici

Prima accoglienza alunni Pulizie e sorveglianza come da procedure

2 PIANO TERRA e refettorio

VERRILLO MARIA

Sorveglianza Aule scuola infanzia n.3 sez.

–palestra-laboratori- refettorio-bagni Apertura e chiusura locali scolastici

Prima accoglienza alunni Pulizie e sorveglianza come da procedure

(19)

3 I PIANO CAIANIELLO ANNA MARIA

Sorveglianza Aule scuola infanzia n.2 sez.

–palestra-laboratori- refettorio-bagni Apertura e chiusura locali scolastici

Prima accoglienza alunni Pulizie e sorveglianza come da procedure

B2 – Servizi Amministrativi

Assistenti amministrativi n. 5 – I.T.I.

Obiettivi dell’attività assegnata:

Offrire un servizio più efficiente all’utenza interna ed esterna perseguendo i seguenti obiettivi:

sviluppare il flusso di comunicazione interna per favorire il rapporto di interscambio e collaborazione tra tutte le componenti della scuola;

favorire il dialogo con l’utenza esterna (genitori,aziende,territorio) migliorando la visibilità e l’efficacia della comunicazione;

l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla trasparenza (L. 241/90) e della privacy (D.Lgs. n. 196/2003)

Attività organizzative sono suddivise in macro fasi

Settori Unità Assistenti amm.vi orario

Area Contabilità – patrimonio-personale docenti s,elementare

Posta elettronica

1 MERCANTILE GIOVANNA 36 ore sett.li

Area Personale-docenti s.materna-I Grado-ATA

1 DI RIENZO MARILENA 36 ore sett.li

Area Alunni 1 MERCOGLIANO FERDINANDO 36 ore sett.li

Area Affari Generali -Protocollo 1 IOLLI ANGELA 36 ore sett.li

Sportello –archivio 1 PASTORE SILVANA 36 ore sett.li

C- Attribuzione mansioni aggiuntive ai sensi dell’Art.50 – C.C.N.L.

29/11/2007. assistenti amm.vi

-a) Sostituzione D.S.G.A. - referente privacy.-

Ass. amm.va MERCANTILE GIOVANNA – Beneficiaria della 2° posizione economica – ex art.7- decorrenza 01/09/2008

Descrizioni e obiettivi

L’assistente destinataria della funzione avrà il compito di:

1. sostituire il DSGA in caso di assenza o impedimento 2. verificare e controllare la correttezza delle procedure,

3. verificare che la predisposizione di tutti gli atti siano coerenti con la normativa vigente;

4. verificare la correttezza degli atti aventi rilevanza esterna;

5. verificare la certificazione rilasciata all’utenza;

6. controllare e verificare l’intera documentazione relativa al percorso del personale direttivo, docente e ATA(dalla gestione dell’organico al trattamento di quiescenza)

7. referente privacy

(20)

b) Coordinamento area personale

Ass. amm.va di RIENZO MARILENA – Beneficiaria della 1° posizione economica – ex art.7- decorrenza 01/09/2008

L’assistente destinataria della funzione avrà il compito, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici che garantiscono l’uniformità della metodologia e, quindi, dei risultati ottenuti, di:

rilevazione delle presenze e delle assenze del personale;

acquisizione delle domande di supplenza e realizzazione delle relative graduatorie;

conferimenti di supplenza;

acquisizione e realizzazione graduatorie interne, acquisizione domande di cessazione;

produzione delle certificazioni;

Attribuzione mansioni aggiuntive ai sensi dell’Art.50 – C.C.N.L. 29/11/2007- collaboratori scolastici-

beneficiari 1° posizione economica Edificio Via A.Grandi

1)FIORETTI CARLA - Attività di assistenza materiale agli alunni disabili -primo soccorso.- s.materna

2) FLORA MARIA - Attività di assistenza materiale agli alunni disabili -primo soccorso.- s. secondaria I Grado

3)GIOJELLI GAETANO - Attività di assistenza materiale agli alunni disabili -primo soccorso.- s.primaria

4)ELISEO SALVATORE - Attività di assistenza materiale agli alunni disabili -primo soccorso.- s.primaria

5)RAIMONDO ANTONIO - Attività di assistenza materiale agli alunni disabili -primo soccorso.- s. primaria

Plesso Via Curri

1) CECERE MARIA - Attività di assistenza materiale agli alunni disabili -primo soccorso.- s.materna

2) VERRILLO MARIA - Attività di assistenza materiale agli alunni disabili -primo soccorso.- s.materna

3) Per garantire il miglioramento dell’efficienza e la produttività dei servizi, tenendo anche conto dell’esigenza dei dipendenti, è possibile articolare il monte ore settimanale del personale ATA sulla base dei seguenti criteri:

I) Orario distribuito in 5 giorni.

II) Orario flessibile.

III) Turnazione.

L’orario di lavoro giornaliero non deve essere superiore alle 9 ore.

Qualora la prestazione giornaliera ecceda le 6 ore continuative, il

personale può usufruire a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti per il recupero delle energie psicofisiche e per l’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa è concessa obbligatoriamente quando l’orario continuativo sia superiore alla 7 ore e 12 minuti.

4) Orario articolato su 5 giorni.

Compatibilmente con le esigenze organizzative, didattiche, amministrative e di servizio, l’orario di lavoro del personale ATA potrà articolarsi anche su 5 giorni con 2 rientri pomeridiani di tre ore ciascuno.

(21)

Il giorno libero che può essere uno qualsiasi della settimana, dovrà comunque tener conto delle esigenze di servizio. Il giorno libero feriale s’intende comunque goduto anche nel caso di coincidenza di malattia del dipendente, di sciopero o di chiusura dell’Istituzione o perché ricadente con una festività infrasettimanale. Le assenze giustificate coincidenti con un giorno di rientro pomeridiano esonerano dalla prestazione lavorativa il dipendente solo per le 6 ore dell’orario giornaliero ordinario, restando a suo carico sempre l’obbligo del recupero delle 3 ore che concorrono alla fruizione del giorno libero.

5) Orario flessibile:

La flessibilità dell’orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con l’erogazione del servizio e il soddisfacimento delle necessità dell’utenza.

Consiste nel posticipare l’orario d’inizio del lavoro o anticipare l’orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà. Il periodo non lavorato va recuperato con rientri pomeridiani di ore a completamento dell’orario settimanale. Si fa ricorso alla rotazione in presenza di più richieste in contrasto con le necessità di servizio. Si fa esplicito riferimento per i dipendenti che vanno favoriti alle situazioni particolari di cui al comma 1 dell’art. 52 del C.C.N.L. 24/7/2003.

6) Turnazione:

L’organizzazione del lavoro dei collaboratori scolastici, in considerazione degli orari di funzionamento della scuola può essere articolata per una o più unità su due turni, secondo le esigenze, con avvicendamento del personale, compresa l’eventualità di sovrapposizione tra personale subentrante e quello del turno precedente. La turnazione in secondo turno è estesa di fatto a tutto il personale, a meno che la disponibilità di personale volontario consenta di provvedere altrimenti. Il D.S.G.A.

dispone, sentito il Dirigente scolastico, lo svolgimento dei turni identificando volta a volta il personale addetto e fissando l’avvicendamento e il periodo di tempo della turnazione, con le eventuali sospensioni nei periodi in cui i due turni non si rendono necessari.

Tenuto conto che il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, nei casi eccezionali di riunioni degli Organi collegiali o di altre attività straordinarie programmate dagli stessi, il turno di lavoro pomeridiano potrà protrarsi anche in orario serale, oltre le 20.00 e non oltre le 22.00, con possibilità di recuperare le ore aggiuntive con riposi compensativi o di essere retribuiti con compensi a carico del fondo dell’Istituzione in presenza di fondi sufficienti. Gli importi sono quelli definiti dalle tabelle allegate al CCNL.

Articolo 29 – Sostituzione dei collaboratori scolastici assenti.

Permessi brevi, ritardi, ferie.

1) Quando non si può far ricorso a personale supplente, o in attesa della sua assunzione, in caso di assenza di un collaboratore scolastico, il carico di lavoro viene ripartito tra il rimanente personale.

2) La copertura del carico di lavoro viene disposta secondo i seguenti criteri:

(22)

- disponibilità di personale del medesimo settore a prestare attività aggiuntive/intensificazione;

- disponibilità di personale di altro settore a prestare ore aggiuntive/intensificazione;

- rotazione di tutto il personale del plesso.

Al personale A.T.A. assistente amministrativo che effettua le suddette attività intensificanti sarà corrisposto un compenso a carico del Fondo di Istituto.

Al personale A.T.A. Collaboratore Scolastico che effettua le suddette prestazioni aggiuntive sarà riconosciuto h.1 x n.1 C.S. - per ogni giorno di sostituzione effettivamente prestata.

Per le ore prestate in eccedenza i C.S. interessati, su apposita richiesta, usufruiranno di altrettanti riposi compensativi durante la sospensione delle attività didattiche

La sostituzione di unità di personale per le assenze riconducibili alle ferie e/o recuperi in riposi compensativi di ore aggiuntive non farà maturare alcun compenso aggiuntivo.

3) I permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero, e non superiori complessivamente alle 36 ore in un anno scolastico, sono autorizzati dal Dirigente scolastico, previo parere favorevole del D.S.G.A.

L’interessato deve presentare richiesta scritta almeno 2 giorni prima, salvo casi eccezionali, le motivazioni del permesso vanno documentate o autocertificate nelle forme previste dalla legge. Le ore usufruite per permessi brevi vanno recuperate entro due mesi dalla data del beneficio con prolungamento dell’orario di lavoro nel giorno del recupero. Nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia stato effettuato il recupero nel termine massimo, si procede alla trattenuta delle somme corrispondenti al numero di ore non lavorate.

4) S’intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio del dipendente. Esso va giustificato per iscritto e recuperato, previo accordo con il D.S.G.A, entro l’ultimo giorno del mese successivo.

5) Le ferie, comprese le giornate di riposo di cui alla legge 937/77, vanno richieste con anticipo di almeno 10 giorni rispetto all’inizio del periodo estivo di sospensione dell’attività didattica. Entro il 31 maggio o al massimo entro il 15 Giugno il D.S.G.A. predispone il piano annuale delle ferie di tutto il personale ATA in considerazione che per tutto il periodo luglio – agosto dovrà essere assicurata la presenza minima di personale nell’Istituto. Detto piano portato dal D.S.G.A. a conoscenza di tutto il personale, dopo le eventuali modifiche apportate per l’eventuale presa in considerazione delle proposte dei dipendenti, è adottato in via definitiva dal Dirigente Scolastico e costituisce di per sé motivato diniego di accoglimento d’istanze di ferie presentate in difformità. Sarà cura del D.S.G.A. nel predisporre il piano di operare in modo da concedere il massimo di periodo di ferie possibile a ciascuno e in ogni caso assicurare il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo 1° luglio - 31 agosto.

6) Le ferie non godute nell’anno di riferimento, a causa di inderogabili e motivate esigenze di servizio, per motivi di salute del dipendente o per

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