• Non ci sono risultati.

I nfo contatti

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "I nfo contatti"

Copied!
24
0
0

Testo completo

(1)

PRESIDENTE A.L.A.C. BRINDISI Dottore Commercialista Revisore Contabile

I nfo contatti 340 4150266 - 0831 527905 - 08311880159

www.alacbrindisi.it info@alacbrindisi.it

Partners

e

F. IVI. P. I. �::':!'.Fcdcrotlomt lmprcsc

Engineer Ladisa

(2)

SOMMARIO numero 10 - 2021

News informa ALAC Rassegna Stampa (ad uso interno degli associati)

Pag. 05| Comunicazione alle Entrate, cosa cambia con il super- bonus?

Pag. 15| Superbonus: attenzione al calcolo della doppia maggio- ranza per deliberare i lavori.

Pag. 18| 110%: nel modello da presentare alle Entrate i dati dei fornitori.

Pag. 20| L’amministratore non deve essere autorizzato per resiste- re all’impugnativa di una delibera.

Pag. 25| Antenne per telefonia mobile sul tetto di un solo edi- fi cio: gli utili vanno a tutti.

Pag. 28| Deleghe per l’assemblea condominiale, alcune precisa- zioni.

Pag. 32| Morosità condominiale: quando l’amministratore può sospendere i servizi di condominio.

Pag. 41| Conteggio termini d’impugnazione, un esempio pratico.

Pag. 53| Servizio di pulizia: per la validità della clausola che preve- de il rinnovo automatico serve la doppia fi rma.

Pag. 59| Domande & Risposte. Parola d’esperto - Condominio.

(3)

Comunicazione alle Entrate, cosa cambia con il superbonus?

LA DOMANDA

Gli amministratori di con- dominio devono comuni- care annualmente all'A- genzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riquali�ica- zione energetica (di so- lito entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d'imposta in cui avviene il pagamento).

Tale comunicazione do- vrà essere eseguita anche per i pagamenti per i qua- li si usufruirà del bonus 110%? Ci sono differen- ze di procedura qualo- ra si opti per la cessione del credito piuttosto che per lo sconto in fattura?

In base all’ar� colo 121 del Decreto Rilancio, i sogge� che sostengo- no, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interven� elenca� al para- grafo 7.2 possono optare, in luogo dell’u� lizzo dire� o della detrazio- ne spe� ante in sede di dichiara- zione dei reddi� rela� va all’anno

di riferimento delle spese, alterna-

� vamente, del cosidde� o “sconto in fa� ura” o della cessione del cre- dito d’imposta corrispondente alla detrazione spe� ante, ad altri sog- ge� , ivi inclusi is� tu� di credito e altri intermediari fi nanziari, con facoltà di successive cessioni.

L’opzione può essere eff e� uata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interven� am- messi al Superbonus, non posso- no essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo.

In par� colare, per interven� sulle par� comuni degli edifi ci, non è necessario che il condominio nel suo insieme op� per lo sconto in fa� ura o per la cessione del credi- to corrispondente alla detrazione spe� ante. Infa� , alcuni condomi- ni potranno scegliere di sostenere le spese rela� ve agli interven� e benefi ciare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fa� ura o per la cessio- ne del credito.

Le modalità di esercizio dell’opzio- ne, da eff e� uarsi in via telema� ca, anche avvalendosi dei professioni-

s� abilita� alla trasmis- sione telema� ca delle dichiarazioni (do� ori commercialis� , ragio- nieri, peri� commer- ciali e consulen� del lavoro) sono defi nite con il Provvedimento del Dire� ore dell’Agen- zia delle entrate dell’8 Agosto 2020. Nel qual caso, la comunicazione rela� va agli interven�

esegui� sulle par� co- muni degli edifi ci può essere inviata, esclu- sivamente mediante i canali tele- ma� ci dell’Agenzia delle entrate:

a) dal sogge� o che rilascia il visto di conformità.

Nei casi di cui al punto 1.4, la Comunicazione è inviata esclu- sivamente da tale sogge� o; b) dall’amministratore del condomi- nio, dire� amente oppure avva- lendosi di un intermediario di cui all’ar� colo 3, comma 3, del d.P.R.

n. 322 del 1998.

Il provvedimento in commento prevede, altresì, che per gli inter- ven� esegui� sulle par� comuni degli edifi ci: a) il condòmino be- nefi ciario della detrazione che cede il credito, se i da� della ces- sione non sono già indica� nella delibera condominiale, è tenuto a comunicare tempes� vamente all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la rela� va acce� azione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fi scale, l’ammon- tare del credito ceduto e il codi- ce fi scale del cessionario. Infi ne, l’amministratore del condominio – in aggiunta a quanto occorre per glia adempimen� ordinari - è tenuto comunicare ai condòmini che hanno eff e� uato l’opzione il protocollo telema� co della Comu- nicazione.

(4)

Superbonus: attenzione al calcolo della doppia maggioranza per deliberare i lavori

I

l comma 9 bis dell'ar� colo 119 Dl Rilancio pone alcune perples- sità interpreta� ve. Analizziamo- le con ordine. Nel suo primo capo- verso, il comma in esame introduce una specifi ca maggioranza per la delibera delle opere a� nen� al superbonus. Cosi: «Le deliberazio- ni dell'assemblea del condominio aven� per ogge� o l'approvazione degli interven� di cui al presente ar� colo e degli eventuali fi nanzia- men� fi nalizza� agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la ces- sione o lo sconto di cui all'ar� colo 121, sono valide se approvate con un numero di vo� che rappresen�

la maggioranza degli intervenu� e almeno un terzo del valore dell'e- difi cio».

Il richiamo al Codice

Tale disposto pur non prevedendo un espresso richiamo all’ar� co- lo 1136 del Codice civile, in tema di maggioranze assembleari, ne riporta un analogo contenuto e comunque va necessariamente coordinato con l’ar� colo 1136 do- vendosi esprimere una decisione nell’ambito del consesso assem- bleare. Può, pertanto, assumersi

anzitu� o che tra� asi di una spe- cifi ca maggioranza delibera� va e cioè esprimibile tanto in prima, quanto in seconda convocazione solo a seguito del raggiungimen- to dei quorum cos� tu� vi previs�

all’ar� colo 1136 che sono, rispet-

� vamente, in prima convocazione la maggioranza dei partecipan� al condominio rappresentante i due terzi del valore dell’edifi cio ed in seconda convocazione un terzo dei partecipan� al condominio che rappresen� un terzo del valo- re dell’edifi cio.

Il valore delle quote di appartenenza

A tal proposito, dobbiamo ram- mentare che, l'ar� colo 1136 Codi- ce civile prevede per regola gene- rale nell'ambito condominiale (a diff erenza di quanto previsto per la comunione dall'ar� colo 1105 Codice civile) che la decisione col- legiale del condominio si formi dalla combinazione tra l'espres- sione delle cosidde� e “teste” vo- tan� ed il valore millesimale da esse rappresentate. Si ripropone, così, il datato problema dell'in- terpretazione del terzo comma dell'ar� colo 1136. Orbene, il com- ma in parola, nel prevedere che la decisione assembleare sia assunta dalla maggioranza dei partecipan�

che rappresen� almeno un terzo del valore dell'edifi cio va riferito necessariamente ai quorum co- s� tu� vi previs� dai commi prece- den� dell'ar� colo 1136.

Per l'assemblea in seconda con- vocazione il richiamo ad almeno un terzo del valore è da riferirsi al quorum minimo necessario per la cos� tuzione assembleare. Così, non si potrà formare una decisio- ne con un'espressione millesimale

(5)

inferiore al terzo del valore mille- simale che è necessario affi nché la cos� tuzione dell'assemblea sia possibile. Ove sia cos� tuito in as- semblea un valore millesimale su- periore al terzo dei partecipan� , affi nché si formi la delibera questo non deve essere sopraff a� o da un più alto valore millesimale con- trario. Del resto argomentando al contrario, in un'assemblea totali- taria, un terzo del valore dell'edi- fi cio “comanderebbe” i due terzi contrari.

Le maggioranze delibera- tiva e costitutiva

Sul punto, già ebbe ad esprimersi la Cassazione quando la versione della norma, precedente alla rifor- ma del 2012, non dis� ngueva per l’assemblea di seconda convoca- zione tra maggioranza delibera� va e cos� tu� va – appia� endo così il quorum cos� tu� vo su quello de- libera� vo - e faceva riferimento al solo quorum di un terzo dei parte- cipan� al condominio rappresen- tante almeno un terzo del valore dell’edifi cio. Così la Cassazione del 05 aprile 2004 numero 6625 aff ermava che: «In tema di condo- minio negli edifi ci, la regola posta dall’ar� colo 1136, comma 3 Codi- ce civile, secondo la quale la deli- berazione assunta dall’assemblea condominiale in seconda convoca- zione è valida se riporta un nume- ro di vo� che rappresen� il terzo dei partecipan� al condominio e almeno un terzo del valore dell’e- difi cio, va intesa nel senso che, coloro che abbiano votato contro l’approvazione non devono rap- presentare un valore proprietario maggiore rispe� o a coloro che ab- biano votato a favore, a� eso che l’intero ar� colo 1136 privilegia il criterio della maggioranza del va- lore dell’edifi cio quale strumento coerente per soddisfare le esigen-

ze condominiali».

La Corte so� olineava che non è suffi ciente che la maggioranza dei votan� a favore sia rappresenta� - va di almeno di un terzo del valore, ma è necessario altresì che coloro che abbiano votato contro l’appro- vazione non siano rappresenta� vi di un valore maggiore rispe� o agli altri, anche se numericamente in- feriori. In sostanza occorre che la maggioranza sia tale non solo rela-

� vamente al numero dei votan� a favore, ma anche rela� vamente al valore del bene da essi rappresen- tato.D’altra parte, diversamente argomentando, si conferirebbe, ai fi ni dell’approvazione delle delibe- re, una rilevanza maggiore al nu- mero dei votan� rispe� o al valore che essi rappresentano, principio che non trova alcun supporto nel disposto dell’ar� colo 1136 che ap- pare, invece, ispirato al principio opposto.

La necessità di entrambi i quorum

In conclusione la Corte evidenzia- va che per l'approvazione delle delibere assembleari in seconda convocazione devono sussistere entrambi i quorum previs� dal ter- zo comma dell'ar� colo 1136, ed entrambi devono risultare mag- gioritari, rispe� o al numero e alla rappresenta� vità dei partecipan�

contrari all'approvazione. La Cas-

sazione confermava così quanto già sentenziato in precedenza con la sentenza 25558 del 12 novem- bre 2020. Con la maggioranza speciale prevista dal comma 9 bis dell'ar� colo 119 si potranno dun- que deliberare tu� gli interven�

fi nalizza� all'o� enimento delle detrazioni fi scali del superbonus compresi gli incarichi tecnici e pro- fessionali che si confi gurano come necessari, siano essi preliminari, contestuali o consecu� vi all'ese- cuzione delle opere.

Rela� vamente all'inciso del dispo- sto che si riferisce al fi nanziamen- to bancario, alla cessione del cre- dito ed allo sconto in fa� ura, pare corre� o ritenere la delibera come una generale espressione assem- bleare di mandato all'amministra- tore affi nché si possa adoperare a tu� e le pra� che connesse alle operazioni di cessione del credi- to o di fi nanziamento bancario (nell'ambito di proge� complessi che comportano un pres� to “pon- te” per perme� ere l'an� cipo di quanto dovuto ad imprese e pro- fessionis� ) che dovranno poi esse- re confermate dei singoli condo- mini coinvol� .

La scelta tra cessione o sconto è del singolo

Il successivo ar� colo 121 che disci- plina l’opzione per la cessione o lo sconto in fa� ura si riferisce chiara- mente ai sogge� che sostengono le spese ed infa� la circolare 24/E del 8 agosto 2020 ed anche la suc- cessiva 30/E del 22 dicembre 2020 paiono chiare nel riferire il diri� o al singolo condomino. Altre� an- to, il fi nanziamento bancario per l’an� cipo delle spese dovute ad imprese e professionis� per poter avviare i lavori in condominio, ove nasca garan� to dalla cessione dei futuri credi� fi scali, dovrà essere confermato dai singoli condomini

(6)

interessa� all’operazione.

L’assemblea del condominio non potrà vincolare i condomini a sop- portare delle opere nell’ambito delle proprietà private. Pertanto ove i proge� compor� no la ne- cessità di a� uare la sos� tuzione d’infi ssi o d’impian� priva� per il cosidde� o salto delle due clas- si energe� che la delibera dovrà essere condizionata all’esplicita espressione favorevole dei singo- li condomini coinvol� . Dobbiamo altre� anto ritenere che, la pre- visione di uno specifi co quorum delibera� vo riferito ad opere che inevitabilmente coinvolgono l’e- ste� ca dei fabbrica� con coiben- tazioni alle facciate perimetrali o cambio di infi ssi, compor� la ne- cessaria acce� azione da parte del- la minoranza dissenziente di una modifi ca dell’este� ca dell’immobi- le in funzione di un miglioramento energe� co, purché ciò non si tra- duca in uno svilimento del decoro archite� onico.

La ridotta super�icie dei terrazzi

Si sta poi ponendo, in quest’ul� mo periodo, un acceso diba� to sulla possibilità o meno del condominio di coibentare le facciate perime- trali con quell’inevitabile riduzio- ne della superfi cie dei terrazzi. Nel

caso, ritengo, dovrà porsi un’a� en- ta valutazione in ordine alla super- fi cie disponibile del terrazzo e se l’eventuale riduzione dello spazio comporterà o meno una signifi - ca� va perdita di funzionalità del bene tale da comprome� erne l’u-

� lizzo per la sua natura per� nen- ziale, e se la coibentazione ester- na è eff e� vamente necessaria al raggiungimento dello scopo di mi- glioramento energe� co del condo- minio ed accesso agli importan�

benefi ci fi scali.

Difa� , se è vero che i balconi sono beni di per� nenza dei priva� – so- pra� u� o per quanto a� ene alle superfi ci - è altre� anto vero che ques� non possono non conte- stualizzarsi nell’ambito dell’ester- no del fabbricato in quanto pro- spicien� ed inseri� nelle facciate perimetrali che sono beni comu- ni. Tra l’altro, la coibentazione del fabbricato è una competenza del condominio ed anche fonte di responsabilità per quest’ul� mo.

L’ul� ma parte del comma 9 bis specifi ca poi che: «Le deliberazio- ni dell’assemblea di condominio, aven� per ogge� o l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento delibe- rato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favore- vole».

L’accollo totale della spesa

Dal punto di vista pre� amente civilis� co tale disposto non porta nessuna novità sostanziale posto che, già facendo ricorso all’ar� colo 1102 Codice civile– in tema di uso della cosa comune – in virtù del ri- chiamo di cui all’ar� colo 1139 Co- dice civile, può aff ermarsi la possi- bilità per un gruppo di condomini di eseguire delle opere su beni co-

muni, a suo precipuo interesse, assumendosene integralmente le sp ese. Nel caso, i limi� che si potrebbero prospe� are sarebbero quelli tradizionali del rispe� o del decoro archite� onico, di non arre- care pregiudizio alla stabilità o si- curezza del fabbricato o di rendere le par� comuni inservibili all’uso o al godimento anche per un solo condomino.

Tra l’altro è bene so� olineare che il comma 9 bis prevede un’esplici- ta espressione di assunzione del- le spese da parte dei condomini ai quali le spese sono imputate.

Orbene, il disposto in parola può piu� osto trovare una gius� fi cazio- ne nell’ambito fi scale nel quale tra l’altro viene a confi gurarsi. Difa� , dal medesimo potrà desumersi una deroga alla regola generale per la quale in caso di opere con- dominiali agevolate fi scalmente ogni condomino può detrarsi la quota di spese di sua spe� anza determinata sulla base della tabel- la millesimale (Circolare 19/E del 8 luglio 2020). In virtù dell’ar� colo 9 bis pare legi� marsi l’operazio- ne per la quale i condomini inte- ressa� ai lavori potrebbero assu- mersene integralmente le spese portandosele di conseguenza in detrazione nel rispe� o dei propri massimali concessi dalla norma� - va; ciò, comporterà inevitabilmen- te per i condomini interessa� un carico di spese maggiore alla loro quota millesimale, proprio per l’e- senzione di altri dalla partecipa- zione alle spese.

Andrea Tolomelli

(7)

110%: nel modello da presentare alle Entrate i dati dei fornitori

L’

opzione per lo sconto in fat- tura e la cessione del credito di cui all’ar� colo 121 del Dl 34/2020 deve essere comunicata all’agenzia delle Entrate u� lizzan- do un modello specifi co.

Il sogge� o tenuto alla presentazio- ne della comunicazione è il benefi - ciario, per gli interven� esegui� su unità immobiliari e su par� comuni di edifi ci non condominiali, oppu- re l’amministratore di condominio, per gli interven� esegui� su par�

comuni degli edifi ci con proprietà di � po condominiale.

Nel Quadro A della comunicazio- ne, oltre a iden� fi care il � po di intervento per cui sono state so- stenute le spese, devono essere indica� ulteriori elemen� u� li, tra cui l’anno di sostenimento delle stesse. Perciò occorre fare riferi- mento al principio di cassa quando le spese sono sostenute dal bene- fi ciario dell’agevolazione al di fuori

dell’esercizio di a� vità di impresa, oppure al principio di competen- za economic a quando le spese sono sostenute dal benefi ciario dell’agevolazione nell’esercizio di impresa, comprese le imprese mi- nori.

Per i contribuen� che applicano il principio di cassa, nel caso di ap- plicazione, da parte del fornitore, dello sconto sull’intero corrispe� - vo, la spesa si considera sostenuta alla data di emissione della fa� u- ra. Se la comunicazione viene pre- sentata dal benefi ciario, nella Se- zione I del Quadro C deve essere barrata la casella “A” per lo scon- to in fa� ura e “B” per la cessione del credito. Inoltre, il benefi ciario deve indicare l’importo complessi- vo del credito ceduto o del contri- buto so� o forma di sconto che è pari alla detrazione spe� ante.

Nel caso, ad esempio, di opzione per lo sconto in fa� ura e di inter-

vento ammesso al superbonus, l’importo da indicare è pari al 110% dello sconto applicato. Nel quadro Quadro D della comuni- cazione si indicano i cessionari del credito di imposta e i fornitori che hanno concesso lo sconto sul corrisp e� vo, la data di esercizio dell’opzione, e la suddivisione per des� natario dell’ammontare del credito ceduto o dello sconto.

L’esempio

Si pensi, ad esempio, al proprie- tario di un edifi cio unifamiliare che ha sostenuto nel mese di no- vembre 2020 una spesa di 40mila agevolabile con il superbonus che, pertanto, dà diri� o ad una detra- zione pari a 44mila euro (la spesa corrisponde a 36mila euro per l’in- tervento edile eff e� uato dal forni- tore Alfa, 2mila per l’asseverazione del professionista Beta e 2mila per il visto di conformità del profes-

(8)

sionista Gamma). Il 12 dicembre 2020 è stato concordato lo sconto in fa� ura e sono state ricevute le rispe� ve fa� ure. Nel quadro C,

“sezione I” si barra la casella A e si indica l’importo di 44.000 nel cam- po “importo complessivo del con- tributo” mentre al rigo 1 del qua- dro D si indicherà il codice fi scale di Alfa, la data del 12 dicembre 2020 e l’importo di 39.600 euro e ai righi 2 e 3 , rispe� vamente, quello di Beta e Gamma con il me- desimo importo di 2.200 euro.

L’amministratore di con- dominio

La “Sezione II”, del Quadro C, deve essere, invece, compilata se la comunicazione viene presentata dall’amministratore di condominio (o, nel caso di “condomini minimi”, dal singolo condomino “incarica- to”) indicando il codice fi scale di ciascun condomino che esercita l’

opzione “A” per lo sconto in fa� ura o “B” per la cessione del credito.

Inoltre, in corrispondenza di cia- scun condomino, deve essere indi- cato sia l’importo della spesa so- stenuta di competenza del singolo co ndomino (nei limi� ammessi dalla legge) sia l’importo detraibi- le corrispondente al credito d’im- posta ceduto o che sorge in capo al fornitore a fronte dello sconto applicato in fa� ura.

G. Car, Ba. Z

(9)

L’amministratore non deve essere autorizzato

per resistere all’impugnativa di una delibera

U

n condominio chiede al pre- cedente amministratore, da un lato un risarcimen- to pari alle spese legali sostenute nell'ambito di sei impugnazioni di delibere promosse da un condo- mino; dall'altro lato la ripe� zione dei compensi percepi� durante gli anni in cui sono sta� radica� i sud- de� contenziosi. In par� colare, si contesta all'amministratore di non aver o� enuto una previa au- torizzazione a resistere alle impu- gnazioni, avendo invece conferito la procura al difensore di propria inizia� va; di non aver informato l'assemblea sull'andamento delle cause, privandola in tal modo del- la possibilità di valutare soluzioni alterna� ve; in generale, di aver te- nuto una condo� a inadempiente rispe� o al metro di diligenza che cara� erizza il rapporto di manda- to. La domanda del condominio è respinta con ar� colata ed esau- riente mo� vazione, nonché ric- ca di spun� giurisprudenziali dal Tribunale di Pistoia con sentenza 69/2021.

L’autorizzazione assem- bleare

In primo luogo, il Tribunale ricorda che «integra indirizzo consolidato della giurisprudenza di legi� mi- tà quello per cui, qualunque sia il contenuto della delibera contesta- ta, sussiste la legi� mazione pas- siva dell’amministratore a resiste- re alle impugna� ve promosse da singoli condomini senza necessità di previa autoriz zazione a par- te dell’assemblea di condominio:

ciò in quanto la difesa, anche in via giudiziale, di tali delibere rien- tra nella prima fra le a� ribuzioni dell’amministratore codicis� ca- mente individuate, ossia il dovere di eseguire le deliberazioni dell’as- semblea (ar� colo 1130 numero 1 Codice civile)».

Come osservato dal giudice, l’as- sunto è a tal punto grani� co che la Suprema corte, in un recen- te pronunciamento sul tema, ha dichiarato inammissibile il mo-

� vo d’impugnazione poiché «si contrappone ad un consolidato

orientamento di questa Corte sen- za off rire elemen� per mutare lo stesso» (Cassazione, ordinanza 12806/2019).

L’obbligo di informativa

In secondo luogo, il richiamo all’ar-

� colo 1131, commi 3 e 4 del Co- dice civile è ritenuto del tu� o non per� nente, posto che l’obbligo di dare no� zia ai condomini riguarda gli a� o i provvedimen� giudiziali che esorbitano dalle a� ribuzioni dell’amministr atore, mentre in- vece la cos� tuzione in una causa di impugna� va rientra, per l’ap- punto, tra i poteri gestori conferi�

dalla legge.Al contempo, l’opera- to dell’amministratore neppure è censurabile ai sensi dell’ar� colo 1713 - che pone un generale ob- bligo di informare il mandante delle vicende ineren� il rapporto di mandato - poiché il condominio non è riuscito a dimostrare i prete- si danni che sarebbero deriva� da tale condo� a.

La tesi secondo cui l’assemblea, ove compiutamente aggiornata, avrebbe potuto revocare l’ammini- stratore o impugnare le sentenze sfavorevoli, rimane assolutamente carente dal punto di vista probato- rio: da un lato, non «è specifi cato (e provato) quale danno l’a� ore avrebbe subito dalla permanenza in carica del convenuto piu� osto che da una sua cessazione imposta dalle decisioni dell’assemblea»;

dall’altro lato «non è né allegato né provato che, con la probabili- tà richiesta in sede civilis� ca, ove tempes� vamente o meglio infor- mata dei contenziosi in essere e del loro esito l’assemblea con do- miniale si sarebbe risolta ad im- pugnare de� esi� e, ancor di più, che tali impugnazioni avrebbero avuto risultato posi� vo per il con- dominio (potendo anzi le stesse, in ipotesi, portare a decisioni peggio-

(10)

ra� ve per esso rispe� o a quanto deciso in primo grado)».

In altri termini, non è possibile

«pretendere di far carico all’am- ministratore condominiale delle spese legali sostenute per la dife- sa nelle cause giudiziali intentate contro il condominio e portate avan� dall’amministratore senza prov a che, ove meglio informata, l’assemblea avrebbe ado� ato de- cisioni diff eren� in ordine ai con- tenziosi in essere e sopra� u� o tali da evitare condanne del cond omi- nio e sostenimento delle rela� ve

spese di gius� zia».

La cattiva gestione va pro- vata

Infi ne, dall’esame della documen- tazione agli a� , è emerso che in alcune occasioni l’amministratore avesse riportato ai condomini no-

� zie sull’andamento dei conten- ziosi, dal che, a parere del giudice,

«era loro interesse, loro diri� o, loro possibilità ed anche loro one- re ancora una volta ai sensi dell’ar-

� colo 1227 Codice civile informar- si compiutamente del contenuto di siff a� provvedimen� giudiziali

(…), mentre non risulta che nes- suno abbia avanzato richieste di tal genere non potendo quindi, a distanza di tempo, addebitare ad altri (amministratore di condomi- nio) le conseguenze almeno in par- te derivan� anche da propri com- portamen� omissivi o negligen� ».

Da ciò consegue che la condo� a dell’amministratore neppure può essere censurata per negligenza ai sensi dell’ar� colo 1710 Codice civile.

Giuseppe Zangari

(11)

Antenne per telefonia mobile sul tetto di un solo edi�icio: gli utili vanno a tutti

R

ipe� tore per cellulari sul la- strico solare comune? O� - ma scelta ma bisogna capire achi vanno i soldi, a tu� i con- dòmini o solo a quelli cui il lastri- co funge da copertura, quando ci sono più scale o corpi di fabbrica separa� ? La prima ipotesi è quella scelta dal Tribunale di Roma, che si è pronunciato con la sentenza inedita 14619/2020.

La vertenza origina dall’impugna- zione da parte di alcuni condòmini di una delibera con la quale l’as- semblea condominiale aveva ap- provato di s� pulare un nuovo con- tra� o di locazione con una società di telefonia mobile, avente ad og- ge� o la concessione in godimento di un lastrico solare che copriva solo gli appartamen� di una delle qua� ro palazzine del condominio.

L’impugnazione

I condòmini impugnavano la de- libera perché stabiliva che gli u� - li fossero ripar� � tra tu� e non solo tra quelli del «condominio parziale» cos� tuito dalla palazzina coperta dal lastrico solare in que- s� one. Anzi, gli altri condòmini non avrebberio neppure dovutoi votare.

Il condominio, poiché il lastri- co solare concesso in locazione era stato trasferito dall’originario unico proprietario a tu� i singoli condòmini, i quali erano succedu-

� nell’originario contra� o di loca- zione s� pulato tra il precedente proprietario del caseggiato e la società di telefonia, evidenziava la natura comune del bene e l’inap- plicabilità al contra� o di locazione della disciplina del condominio parziale prevista dal terzo comma dell’ar� colo 1123 del codice civile.

Le ragioni del Tribunale

Il Tribunale ha dato torto ai con- dòmini e nel rige� are l’impugna- zione ha osservato che, in consi- derazione del suo tenore le� erale, il terzo comma dell’ar� colo 1123 del Codice civile si riferisce esclu- sivamente alle spese di manuten- zione rela� ve alle par� comuni per loro funzionale natura des� nate a servire una sola parte del fabbrica- to condominiale, fermo restando la proprietà comune di de� e par� , se non diversamente disposto dal

� tolo.

Secondo il giudice, nel conce� o di spese per la manutenzione non è possibile, in via interpreta� va, far rientrare l’u� lità derivante dal canone di locazione per la con- cessione in godimento di un’area comune quale il lastrico solare che copra una sola parte del fabbrica- to, data l’alterità conce� uale della

(12)

nozione di spese rispe� o a quella di u� li. Inoltre, ha con� nuato, non è possibile, in applicazione del cri- terio di interpretazione analogica, ricondurre gli u� li nel conce� o di spese di cui al terzo comma dell’ar-

� colo 1123 del Codice civile, in vir- tù del presupposto di quest’ul� ma disposizione, che mira a disciplina- re le spese della cosa comune se- condo i principi di equità-ragion- evolezza e uso eff e� vo.

Una diversa interpretazione, ha concluso il Tribunale, non solo andrebbe al di là delle ragioni di esistenza della norma, ma cause- rebbe una sostanziale lesione dei diri� dei condòmini appartenen�

alle scale diverse da quella inte- ressata dalla locazione del ripe� - tore di telefonia mobile, negando, quindi, a ques� il diri� o di voto su ques� oni delicate in quanto ad esse è so� esa la tutela del diri� o alla salute prevista dall’ar� colo 32 della Cos� tuzione.

Giovanni Iaria

(13)

Deleghe per l’assemblea condominiale, alcune precisazioni

S

empre più spesso ci giungono quesi� in merito alle deleghe a partecipare all'assemblea condominiale o tali dubbi diven- gono argomen� di discussione nel nostro forum.

Un signore ci ha domandato, ad esempio, se la delega rappresenta

“una testa”, ossia se al di là dei mil- lesimi, il voto del delegato espres- so in favore del delegante deve es- sere considerato come autonomo rispe� o a quello che il delegato stesso esprime per se stesso.

O ancora ci è stato domandato se è vero che a seguito dell'entrata in vigore della riforma del condomi- nio i condomini delegan� non pos- sano più esprimere in assemblea il proprio voto diversamente da quello poi espresso del delegato.

Da ul� mo è stato chiesto se una volta concessa la delega, la per- sona delegante può comunque partecipare come “uditrice” all'as- semblea condominiale.

Siccome la confusione è tanta e dato che l'argomento della dele- ga può entrare in collisione che l'is� tuto del rappresentante del condominio in senso all'assem- blea del supercondominio, vale

la pena tenere a mente le regole fondamentali in materia di delega a partecipare all'assemblea di con- dominio.

Forma della delega per l’assemblea condominiale

La delega a partecipare all’assem- blea di condominio deve essere scri� a. Lo dice chiaramente ed espressamente l’art. 67, primo comma, disp. a� . c.c. Ciò vuol dire non esisterà alcuna delega in assenza della “famosa striscia di carta” presente in calce all’avviso di convocazione e controfi rmata dal delegante e che quindi il pre- sidente non potrà considerare la presenza del delegante.

Numero massimo di dele- ghe

Sempre l'art. 67 delle disposizioni di a� uazione del codice civile, così come modifi cato dalla legge di ri- forma del condominio, ha previsto un limite massimo alle deleghe che una singola persona può rac- cogliere nel contesto di condomi- ni con un determinato numero di partecipan� .

In tal senso è stabilito che “se i condomini sono più di ven� , il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale” (art. 67, primo comma, disp. a� . c.c.). I re- golamen� condominiali possono contenere limi� più stringen� .

Presenza del delegante in assemblea

La persona che ha conferito la de- lega a partecipare all’assemblea di condominio deve essere consi- derata a tu� gli eff e� presente.

Se Tizio delega Caio a partecipare alla riunione, all’appello dovran- no risultare presen� entrambi, chiaramente uno rappresentato dall’altro; ciò vuol dire che se il de-

(14)

legante è a tu� gli eff e� (cioè nel computo delle “teste” e dei mille- simi) un condomino presente.

Se una persona delega un’altra a partecipare è perché non può o non vuole essere presente: conse- guenza di ciò è che deve conside- rarsi come non data una delega a partecipare seguita dalla presenza materiale in assemblea del dele- gante stesso.

Voto espresso dal delega- to per conto del delegante

Nell’ambito dell’assemblea di con- dominio, è stata la giurisprudenza a chiarirlo, il delegato agisce per il delegante sulla base delle rego- le del mandato. Chi rappresenta, quindi, ha l’obbligo di agire secon- do le indicazioni del suo mandan- te.Ciò, ad esempio, vuol dire che il delegato dovrà votare come ri- chiestogli dal delegante potendo accadere che il voto suo personale sia diff erente da quello della per- sona che è stato chiamato a rap- presentare.

Solamente nell’ambito delle as- semblee del supercondominio ai condòmini non è data la possibilità di porre vincoli all’azione del rap- presentante del condominio, ossia in questo caso eff e� vamente il rappresentante ha diri� o di votare come ri� ene più opportuno.

Avv. Alessandro Gallucci

(15)

Morosità condominiale: quando

l’amministratore può sospendere i servizi di condominio

L

a morosità condominiale è uno dei problemi che preoccu- pano maggiormente gli ammi- nistratori di condominio chiama�

a sfoderare tu� e le proprie abilità di mediatori per far affl uire i soldi in cassa ed evitare che si inceppi la macchina del condominio che ne- cessita di con� nue entrate.

L'art. 63 delle Disposizioni di At- tuazione del Codice Civile auto- rizza l'Amministratore, in caso di mora nel pagamento dei contri- bu� protra� a per un semestre, di sospendere il condòmino moroso dalla fruizione dei servizi comuni

"susce� bili di godimento separa- to".

Quali sono i servizi su- scettibili di godimento se- parato

Bisogna chiarire l’espressione

“servizi susce� bili di godimento separato” per comprendere cosa il legislatore abbia voluto intendere.

La norma (art.63 disp.a� . del Co- dice Civile) pone dei pale� precisi alla sospensione dei servizi:

• la morosità deve protrarsi da oltre un semestre; ciò signifi ca che devono risultare delle somme esigibili scadute da oltre un seme- stre.

• si possono sospendere solo servizi comuni susce� bili di u� liz- zazione separata: riscaldamento, acqua, antenna Tv, citofoni, ecc..

Non si potrà ad esempio impedi- re ad un condòmino di accedere

alla propria abitazione a� raverso il cambio della serratura della por- ta di ingresso comune, ma si potrà intervenire su tu� quei servizi for- ni� ai singoli proprietari a� raverso impian� comuni.

(16)

Quando inizia a decorrere il semestre di tolleranza?

La legge specifi ca da quando inizia a decorrere il semestre di "tolle- ranza", anche se è possibile rite- nere che esso vada conteggiato dalla chiusura dell'esercizio in cui è emersa la situazione di mora, oppure dal giorno dell'approva- zione da parte dell'assemblea del condominio, del rendiconto-con- sun� vo rela� vo all'esercizio appe- na concluso.

L'amministratore ad esempio può privare il condomino inadempien- te del diri� o di accedere ad alcuni locali o servizi condominiali (depo- sito, bicicle� e, piscina, ecc.).

Sulla possibilità invece di sospen- dere la fornitura del riscaldamen- to o dell'acqua potabile (quando condominiali) le opinioni sono de- cisamente contrastan� .

Due casi pratici di sospen- sione

La sospensione del servizio di ri- scaldamento centralizzato nella sola unità abita� va del condòm- ino moroso è di diffi cile a� uazione tecnica. Oltretu� o questo � po di inizia� va da parte dell’amministra- tore comporta notevoli problema-

� che giuridiche, essendo da più par� stata evidenziata la violazio- ne del diri� o alla salute cos� tuzio-

nalmente tutelato.

Il Tribunale di Torino ha negato la richiesta di sospensione del ri- scaldamento con la Sentenza del 21/08/2014.

In materia di fornitura dell’acqua condominiale ritenuta come un servizio di primaria importanza tutelato anche dalla Cos� tuzione, il Tribunale di Bologna in un pri- mo momento aveva aff ermato il divieto di distacco del condomino moroso dal servizio idrico, pre- vedendo che ai sogge� indigen�

debba comunque essere garan� ta la somministrazione di 50 litri d’ac- qua al giorno (Trib. Bologna 15 set- tembre 2017).

Successivamente i giudici hanno cambiato a� eggiamento ed han- no autorizzato il distacco del con- domino moroso da servizio idrico (Trib.Bologna 3/04/2018).

L’amministratore dopo vari solle- ci� “bonari” nel caso di morosità persistente del debitore, dovrà dare mandato al legale di fi ducia che si a� verà per chiedere all’Au- torità Giudiziaria (Tribunale o Giudice di Pace) l’emissione di un decreto ingiun� vo su oneri condo- miniali scadu� (provvisoriamente esecu� vo) da no� fi care al proprie- tario dell’immobile - e non al con- du� ore.

Per sospendere i servizi non è ne- cessario aver depositato un de- creto ingiun� vo nei confron� del condomino moroso; al di là della sospensione, sarà cura dell’ammi- nistratore compiere tu� i passi necessari per non incorrere in re- sponsabilità derivan� dalla man- cata a� vazione di procedure fi na- lizzate al recupero del credito.

Le differenze con l'europa

Nei altri Paesi Europei la situazio- ne è molto diversa.

In Francia ad esempio per il re- cupero dei credi� in Condominio è prevista l'iscrizione di ipoteca legale sull'immobile appartenen- te al moroso, che viene avviata dall'amministratore senza l'ausilio di un legale, essendo suffi ciente la richiesta ad un uffi ciale giudiziario di me� ere in mora il condòmino in ritardo coi i pagamen� .

In Spagna al condòmino moroso viene sospeso il diri� o di voto in assemblea.

In Portogallo, il verbale di assem- blea che riporta l'approvazione dei bilanci e del riparto, cos� tuisce già

� tolo esecu� vo nei confron� del condòmino moroso.

In Germania il protrarsi della mo- rosità per oltre 3 mesi comporta l'esclusione del condòmino stesso che è costre� o addiri� ura a ven- dere spontaneamente la sua pro- prietà.

Le novita’ introdotte dalla riforma del condominio in tema di recupero del credito

L’amministratore di condominio oggi rappresenta è un vero e pro- prio “building manager” chiamato ad aff rontare il problema ricorren- te dei “vuo� di cassa” che me� ono a dura prova le capacità ges� onali dei professionis� del se� ore.

Inoltre la legge impone l’obbligo di a� varsi per il recupero dei cre- di� condominiali “entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è com- preso” (art.1129 del Codice Civile così come modifi cato dalla Legge 220/2012).

Una volta no� fi cato il decreto in- giun� vo, esistono strumen� spe- cializza� per valutare le strategie

(17)

più u� li a stabilire con certezza se sia meglio dare corso al pigno- ramento mobiliare (mobili, arredi di casa ad esempio), presso terzi (credi� , con� corren� , pensioni di anzianità) oppure immobiliare (pignoramento della casa di pro- prietà).

Verifi ka.it è la scelta di numerosi Amministratori e Avvoca� : un Par- tner dedicato a fornire , con moda- lità digitali, servizi di informazione e indagine economica realizza�

grazie a un’esperienza che prose- gue dal 1988. La cer� fi cazione se- condo le norme ISO 9001 e 22301 contribuiscono a proporre un’of- ferta affi dabile a impor� sostenibi- li e proporziona� all’esigenza.

Con il report patrimoniale Due Diligence, disponibile su perso- ne e imprese, l’amministratore di condominio è in grado reperire tu� e le informazioni necessarie a verifi care se esista una situazione economica e patrimoniale tale da rendere posi� va l’Esecuzione civi- le (nelle forme del pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi) verso il condòmino inadem- piente.

Uno strumento necessario all’am- ministratore e all’avvocato, in gra- do di fornire informazioni a� uali e guidare con esa� ezza l’azione legale.

Verifi ka.it

(18)

Conteggio termini d’impugnazione, un esempio pratico

L

a vertenza ogge� o della disa- mina del Tribunale di Roma (sentenza n. 1230 del 25 gennaio 2021) ha origine dalla impugnazione di una delibera as- sembleare avente ad ogge� o l'ap- provazione del bilancio preven� vo e consun� vo, in ordine alla qua- le due condomini hanno chiesto l'annullamento lamentando la vio- lazione dell'art. 66 Disp. A� . Cod.

Civ. con par� colare e specifi co ri- ferimento alla denunciata tardivi- tà della comunicazione dell'avviso di convocazione.

Conteggio termini d’im- pugnazione delibera con- dominiale. Iter Giudiziale

A sostegno della domanda avanza- ta i condomini hanno manifestato espressa censura sulla validità del- la convocazione, assumendo che l’avviso di convocazione non è sta- to tempes� vo, non essendo sta- to rispe� ato il termine di cinque giorni prima dell’assemblea, pre- scri� o ex art. 66 Disp. A� . Cod. Civ.

A tal riguardo, occorre illustrare che, nel caso, era stato esperito invano anche il tenta� vo di media- zione, non essendosi presentato il

Condominio il giorno fi ssato per l’incontro.

Nonostante la rituale no� fi ca del- la citazione, il Condominio non si cos� tuiva in giudizio mo� vo per cui, alla prima udienza, ne veniva dichiarata la contumacia all’uopo evidenziando che, essendo già pendente altra causa tra le mede- sime par� , stante la connessione sogge� va ed ogge� va, il Giudice provvedeva a disponerne la riu- nione.

Parimen� , tra� andosi di vertenza che poteva essere decisa senza necessità di procedere ad ulterio- re istru� oria, stante la natura do- cumentale, dopo la prima udienza veniva fi ssata udienza di precisa- zione delle conclusioni e la causa tra� enuta in decisione.

Il Tribunale ha accolto l’impu- gnazione mo� vando con ampia dissertazione la giusta e corre� a interpretazione ed applicazione pra� ca del termine entro cui deve essere comunicato ai sogge� in- teressa� e legi� ma� l’avviso di convocazione ex art. 66 Disp. A� . Cod. Civ.

Avviso di convocazio- ne e conteggio termini d'impugnazione delibera condominiale

Preliminarmente, in considera- zione del tema ogge� o dell'in- dagine giuridica so� esa alla ques� one de qua, è appropriato riportare il de� ato della norma richiamata, ovvero l'art. 66 Disp.

A� . Cod. Civ. che, al III comma, prescrive <L'avviso di convoca- zione, contenente specifi ca in- dicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fi ssata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta ele� ronica cer� fi cata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indica- zione del luogo e dell'ora della ri- unione> precisando, nel prosieguo della disposizione, che <In caso di omessa, tardiva o incompleta con- vocazione degli aven� diri� o, la deliberazione assembleare è an- nullabile ai sensi dell'ar� colo 1137 del codice su istanza dei dissen- zien� o assen� perché non ritual- mente convoca� >.

In proposito, è di tu� a evidenza che per quanto concerne il ter- mine indicato nella citata norma, occorre rammentare che il calco- lo dei cinque giorni, anteriori alla data della assemblea, deve essere eseguito a ritroso, partendo dal giorno precedente a quello indica- to per la prima convocazione.

Al contempo, è doveroso rilevare che il termine dei cinque giorni è inderogabile per cui, qualora non sia o� emperato, la delibera è an- nullabile e può essere impugna- ta nel termine di trenta giorni ex art. 1137 Cod. Civ., tenuto conto e ribadito che l’invio tempes� vo dell’invio è condizione di validità della stessa assemblea.

(19)

Inoltre, è di indubbia rilevanza, unitamente al rispe� o del termine suindicato, la forma con cui l’avvi- so di convocazione è inoltrato ai condomini, nell’ipotesi in esame tramite raccomandata.

Ed allora una domanda appare spontanea e risolu� va: quando si perfeziona la presunzione di cono- scenza ex art. 1335 Cod. Civ. con la le� era raccomandata?

So� o tale profi lo, l’orientamento costante e consolidato della Giuri- sprudenza di Legi� mità ha aff er- mato e riconosciuto che <Qualora la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata me- diante le� era raccomandata e questa non sia stata consegnata per l’assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), la presunzione di conoscenza coin- cide con il rilascio da parte dell’a- gente postale del rela� vo avviso di giacenza del plico presso l’uffi cio postale, idoneo a consen� re il ri-

� ro del piego stesso, e non già con altri momen� successivi (quali il momento in cui la le� era sia stata eff e� vamente ri� rata o in cui ven- ga a compiersi la giacenza)> (Cass.

Civ. n.8275/2019).

In concreto e nella sostanza, la let- tera con la quale viene inviato l’av- viso di convocazione rappresenta un a� o rece� zio in relazione al quale opera la presunzione di co- noscenza ex art. 1335 Cod. Civ., per cui la conoscenza dell’a� o è parifi cata alla conoscibilità.

In conseguenza, ai fi ni dell’onere della prova, occorre dimostrare che la comunicazione è pervenu- ta all’indirizzo del des� natario, tramite il rilascio dell’avviso di giacenza da parte del pos� no se il condomino è assente.

Costituzione dell'Assem- blea e validità delle deli- bere

Fermo quanto sopra osservato ed argomentato, è opportuno ulte- riormente, ricordare che, ai sensi e per gli eff e� dell'art. 1136, com- ma VI, Cod. Civ. <L'assemblea non può deliberare, se non consta che tu� gli aven� diri� o sono sta� re- golarmente convoca� >.

Tale disposizione richiama la ne- cessaria deferenza della prescri- zione contenuto nell'art. 66 Disp.

A� . Cod. Civ. in ordine, quindi, cer- tamente al termine di cinque gior- ni della comunicazione dell'avviso di convocazione, congiuntamente agli altri requisi� ivi indica� .

La ra� o della norma è chiara e orientata ad a� uare e consen� - re il diri� o di ogni condominio di intervenire e partecipare alla ri- unione in rispondenza del quale ogni condomino deve essere mes- so nella condizione di poterlo fare ricevendo la convocazione con un congruo preavviso, ovvero nel ter- mine indicato dall’art. 66 Disp. A� . Cod. Civ.

Inoltre, dalla le� ura del combina- to disposto di cui agli ar� . 66 Disp.

A� . Cod. Civ. e 1136, comma VI,

Cod.Civ. emerge con trasparenza che, qualora un condomino sollevi eccezione in merito alla tempes� - vità della comunicazione, l’onere della prova ricade sul condominio.

Nella fa� specie de qua, il condo- minio è rimasto contumace per cui non ha svolto difese.

Ebbene, nella documentazione prodo� a dai condomini ed alle- gata in a� , risulta non solo la loro assenza alla assemblea dal ver- bale ma, altresì, entrambi hanno prodo� o l’avviso di convocazione spedito mediante raccomanda- ta dai cui � mbri postali a� estan�

la ricezione degli avvisi si deduce che la comunicazione è avvenuta in disprezzo del termine di cinque giorni.

Invero, l’assemblea in ques� one era stata inde� a in prima convo- cazione per il giorno 5 marzo ed in seconda per il giorno successivo, 6 marzo.

Tenuto conto che, nel calcolo a ri- troso, deve essere escluso il gior- no della prima convocazione, è evidente che la ricezione dell’av- viso per un condominio il giorno 3 marzo e per l’altro il giorno 1 marzo, dimostra la tardività del- la comunicazione e, per l’eff e� o, re� amente la delibera impugnata va annullata in quanto viziata dal mancato rispe� o delle formalità prescri� e per legge per la comuni- cazione dell’avviso di convocazio- ne dell’assemblea.

Avv. Laura Cecchini

(20)

Servizio di pulizia: per la validità della clausola che preveda il rinnovo automatico

serve la doppia �irma

L

a clausola che prevede il rinno- vo automa� co (salvo disde� a) del contra� o di somministra- zione del servizio di pulizie tra un impresa ed un condominio (con- tenuto nel modulo di “off erta”

predisposto dalla di� a) per essere valida deve essere so� oscri� a due volte per acce� azion e a norma degli ar� coli 1341 e 1342 del Codi- ce civile. Ed infa� il condominio è consumatore. Questo il contenuto della sentenza della Corte di ap- pello di Milano 600/2021, pubbli- cata il 23 febbraio 2021.

La vicenda processuale

Un’impresa di pulizie ha conve- nuto in giudizio un condominio, adducendo che il contra� o di somministrazione del servizio di pulizia (1559 Codice civile) si era rinnovato per mancato tempes� - vo invio della disde� a. L’impresa aveva conseguentemente chiesto il risarcimento del danno in for- ma specifi ca a norma dell’ar� colo 2058 del Codice civile, con la ri- presa della prestazione lavora� va o subordinatamente la risoluzione del contra� o per inadempimento del condominio a norma dell’ar-

� colo 1453 del Codice civile, con

conseguente diri� o al risarcimen- to del danno subìto pari ad euro 1.523,31 per mancato guadagno e pari ad euro 1.401,84 per l’a� vi- tà comunque svolta rela� vamen- te ad una mensilità (risultante tra l’altro da una fa� ura prodo� a).

Il rinnovo automatico

La domanda dell’impresa è stata respinta dal Tribunale di Milano che ha evidenziato come nel- la specie non sussistesse alcuna clausola di rinnovo automa� co.

Per il Tribunale infa� si era in presenza di un contra� o annua- le rinnovato di anno in anno (per fa� concluden� ).Tanto più che nel contra� o in ques� one è contenu- ta una clausola che consente alle par� il recesso an� cipato rispe� o alla scadenza annuale, previo pre- avviso di 90 giorni. E tanto più che le Pec prodo� e hanno confermato la volontà del condominio di non conferire ulteriormente l’incarico delle pulizie alla di� a a� rice, dif- fi data anche alla res� tuzione delle chiavi e ad astenersi dallo svolgi- mento di a� vità presso il condo- minio (con introduzione di perso- nale estraneo).

La rinnovazione tacita in- vocata

L'impresa ha appellato la senten- za insistendo sul principio del rin- novo “automa� co” del contra� o, con cos� tuzione di un contra� o a tempo indeterminato, stante l'a- nalogia con altre fa� specie disci- plinate dal Codice civile in tema di rinnovazione tacita per mancata disde� a. L'appellante ha inoltre eccepito la violazione dell'ar� colo 1362 del Codice civile sull'inter- pretazione del contra� o deducen- do che secondo l'interpretazione dell'ar� colo 1569 del Codice civile, il recesso non poteva avvenire “in tronco”, ma con l'esercizio della disde� a nel termine previsto dal contra� o o in un termine congruo, per non pregiudicare le esigenze delle par� .La Corte d'appello di Milano ha respinto l'appello, con- fermando la sentenza del Tribuna- le, ma con diversa mo� vazione.

(21)

La decisione della Corte di appello

La Corte d'appello di Milano ha analizzato il contra� o secondo i princìpi ermeneu� ci di cui agli ar-

� coli da 1362 a 1371 del Codice Civile, interpretando quale fosse stata l'intenzione delle par� . Sul punto - evidenzia la Corte – a par- te il criterio le� erale, le singole clausole del contra� o vanno in- terpretate le une per mezzo delle altre complessivamente, così che si evi� che ad una di esse si a� ri- buisca un signifi cato diverso da quello risultante dal complesso del contra� o.

Nel dubbio - in caso di disposizio- ni contrastan� - per il principio della conservazione del contrat- to, le clausole vanno interpreta- te nel senso in cui possano avere qualche eff e� o, anziché in quello secondo cui non avrebbero alcu- no. Ed ancora, in caso di dubbio, l'interpretazione deve avvenire in base a ciò che si pra� ca nel luogo di riferimento del contra� o (sulla scorta degli usi norma� vi secondo quanto prescrive l'ar� colo 1368 ).Ciò premesso, per la Corte mila- nese, la clausola contra� uale che prevede la durata del contra� o di anni uno, salvo che una parte ma-

nifestasse la volontà di sciogliere an� cipatamente il vincolo, rispet- to alla scadenza prevista, fa presu- mere la presenza della rinnovazio- ne automa� ca.

In par� colare, se si accentua il si- gnifi cato giuridico del termine di- sde� a - come sos� ene l'impresa di pulizie – si richiede una manife- stazione di volontà espressa volta ad impedire il rinnovo del contrat- to alla prima scadenza. Disde� a e rinnovo automa� co non devono essere confusi con il recesso – pure previsto dal contra� o – che riguarda invece la possibilità della parte di sciogliersi dal vincolo con- tra� uale durante il corso (a pre- scindere da un eventuale rinnovo automa� co).

La disdetta ed il recesso

In sintesi, la disde� a si esercita per sancire la scadenza nei con- tra� di durata. Il recesso - che provoca uno squilibrio rispe� o alle originarie previsioni di sca- denza – è invece vincolato alla sopravvenienza di determinate ci rcostanz e par� colari che ne pos- sano dare gius� fi cazione e, di con- sueto, anche penali. Ciò premesso la Corte milanese aff ronta un’ulte- riore ques� one rimasta assorbita nel precedente grado di giudizio, quella della nullità della clausola di rinnovo automa� co per manca- ta doppia so� oscrizione. Al riguar- do il Collegio ha puntualizzato che la clausola che prevede il rinnovo automa� co salvo disde� a, sia nul- la per violazione del principio della doppia so� oscrizione a norma de- gli ar� coli 1341 e 1342 del Codice civile.

L’ar� colo 1341, comma 2, del Co- dice civile dispone infa� che «In ogni caso non hanno eff e� o, se non sono specifi camente appro- vate per iscri� o, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che

le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recede- re dal contra� o o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente deca- denze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contra� uale nei rappor�

coi terzi, tacita proroga o rinnova- zione del contra� o, clausole com- promissorie o deroghe alla com- petenza dell’autorità giudiziaria».

Nella specie è pacifi co che il con- dominio ha so� oscri� o il modulo di off erta dell’impresa, contente la clausola, come consumatore, con conseguente applicabilità della prede� a norma� va.

Matt eo Rezzonico

(22)

Domande & Risposte

PAROLA D’ESPERTO - CONDOMINIO Chiunque voglia porre un domanda può inviare

una email: info@alacbari.it A tutti i quesiti sarà risposto

2777) D. In un Condominio ho provveduto all'am- modernamento dell'antenna TV digitale (sos� tuzio- ne centralina, palo con tu� gli elemen� di ricezione e cavi dall'antenna alla centralina), tali interven�

usufruiscono dell'agevolazione fi scale bonus 50%?

R. Le opere di cui al quesito godono della detrazione Irpef del 50%.

2778) D. In un condominio dal so� oscri� o ammini- strato, mi è stata inoltrata la seguente richiesta da parte di un condominio avente un unità immobi- liare all'ul� mo piano: Le rappresento la volontà di acquistare la porzione di lastrico solare sovrastante l’appartamento di mia proprietà, versando in favore dei comproprietari il complessivo importo di euro 7.000,00, con oneri di frazionamento e notarili a mio carico. La prospe� ata soluzione comportereb- be un rilevante ridimensionamento dei lavori con- dominiali (in quanto la manutenzione straordinaria di porzione del lastrico solare, sarebbe eff e� uata a mia cura e spese) a mio avviso indiff eribili, conside- rato l’indubbio benefi cio rilevante dal “bonus fac- ciate” a scadenza imminente e le condizioni di in- salubrità in cui versa porzione della mia proprietà,

stan� le con� nue infi ltrazioni derivan� dall’ amma- loramento dello stesso lastrico solare. Alla luce di quanto esposto, La pregherei di so� oporre senza in- dugio, la presente mia richiesta ai condomini. Con- siderato che necessita l’unanimità e possibile fare tale passaggio? O sarebbe meglio chiedere un cano- ne di locazione mensile?

R. La vendita della porzione del lastrico solare comu- ne richiede l’intervento del notaio previa delibera assunta da tu� i condomini. Una volta acquisita la proprietà il proprietario della porzione o in caso di mancata vendita la maggioranza potrà decidere di affi � are la porzione a uno o più condomini oppure locare a un terzo a pagamento previo so� oscrizione di un contra� o di affi � o.

2779) D. Devo lasciare lo studio dove esercito l’at-

� vità di amministratore di condominio siccome il proprietario ha disde� o il contra� o. Mi spe� a l’in- dennità di avviamento?

R. No, non le spe� a l’indennità di avviamento poi- ché la sua a� vità ai sensi della L.392/78 non prevede conta� con il pubblico dei consumatori.

(23)

2780) D. Sono un amministratore commercialista sono tenuto ad avere una pec per l’a� vità di ammi- nistratore?

R. La casella di posta ele� ronica cer� fi cata per gli am- ministratori di condominio non è obbligatoria ma u� - le, invece per gli amministratori iscri� ad un ordine albo o collegio come tan� amministratori- avvoca� , amministratori –geometri, amministratori-ragionieri, amministratori- ingegneri o società di persone o di capitali che ges� scono è obbligatorio dotarsi di indi- rizzo di posta ele� ronica cer� fi cata.

2781) D. In data 20.02.2021 si è deliberato, 7 con- domini su 9 mill. 791,649, dei lavori indicando la di� a prescelta. La di� a non è stata conta� ata. Oggi mi chiama un condomino e mi chiede di riconvoca- re l’assemblea, in quanto ci dovevamo riunire per deliberare la di� a per la manutenzione giardino, e proporre un suo preven� vo molto più basso. L’as- semblea può annullare la precedente con gli stessi millesimi e presenze.

R. Un solo condomino non può imporre all’ammini- stratore di riconvocare l’assemblea (solo se lo vuole l’amministratore è possibile). Per una nuova assem- blea occorre la richiesta scri� a di almeno 2 condomi- ni con 167 millesimi minimo.

La nuova assemblea con maggioranza dei presen�

e 500 millesimi può annullare la precedenza delibe- ra del 20 febbraio 2021 e come secondo argomento può scegliere una diversa di� a. I due argomen� 1) annullamento delibera del 20/2 e 2) la nomina della nuova di� a dev’essere inserita all’ordine del giorno.

2782) D. Esiste un sistema per recuperare i da� di residenza dei condomini senza fare il giro dei vari Comuni?

R. Se nel suo abitato esiste, come èè probabile una Agenzia documen� dia loro incarico, le troveranno tu� gli indirizzi che le servono.

2783) D. Una condomina proprietaria al 100%

dell'immobile è casalinga. Il marito convivente che può detrarre i lavori eff e� ua� al condominio, l'inte- stazione per quanto concerne la mia dichiarazione deve essere intestata alla moglie o al marito?

R. Se la convivenza è pregressa all’inizio dei lavori, anche il marito può detrarre ed essere intestata al marito la dichiarazione dell’amministratore.

2784) D. Alcuni condomini stanno creando problemi a due condomini anziani che vorrebbero installare

un ascensore, a causa del taglio delle scale che la di� a ha suggerito. Cortesemente vogliate deluci- darmi in merito, così da informare i condomini sulle misure minime delle scale.

R. Le norme a� ualmente in vigore circa o la costru- zione, l’installazione e l’eventuale collaudo delle scale sono contenute nella L.13/1989 sulle barriere archite� oniche e nel successivo regolamento a� ua-

� vo. In base a queste norme la larghezza delle ram- pe e dei pianero� oli deve perme� ere il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione mas- sima del 15% lungo l’asse longitudinale. Quanto alla larghezza minima di 1,20 mt, questa è riservata alla nuove costruzioni, mentre in caso di ristru� urazione è sempre ammessa la realizzazione del vano ascenso- re con il taglio delle scale in quanto l’installazione di un ascensore viene considerato come intervento di abba� mento delle barriere archite� oniche. Le veri- fi che sulla larghezza delle scale debbono essere eff et- tuate dai vigili del fuoco, in genere la misura conside- rata come acce� abile dopo il taglio è quella di 90cm.

Proprio in riferimento al taglio delle scale, peraltro, la Cassazione, con sentenza 16496/2015 ha chiarito che l’installazione dell’ascensore è sempre legi� ma in quanto è necessario tenere conto del principio di solidarietà condominiale, secondo cui va garan� to il contemperamento di vari interessi, tra i quali quel- lo delle persone disabili ad avere un normale u� lizzo del bene comune (i disagi dei condomini sono con- trobilancia� dal normale u� lizzo del bene da parte del condomino portatore di handicap).

2785) D. In ambito di dichiarazione della ristru� u- razione edilizia, se ho un negozio C/1 e lo ho dato in fi � o e la proprietà è persona fi sica, cosa devo di- chiarare "situazione par� colare"? E se il proprieta- rio lo u� lizza per la sua a� vità?

R. Se il locale in C/1 è u� lizzato dire� amente dal pro- prietario va indicato “caso par� colare”, se invece è vuoto oppure locato, va indicato “caso ad uso diverso dall’abita� vo”.

2786) D. Se l’amministratore dopo la nomina a mag- gioranza che gli è stata comunicata dal Presidente dell’assemblea non comunica l’acce� azione dell’in- carico la sua nomina è valida?

R. Per il Tribunale di Roma del 21 aprile 2020 la no- mina è nulla se l’amministratore non off re una valida acce� azione comprensiva del compenso.

(24)

Giuseppe Simone

Riferimenti

Documenti correlati

prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con

Quindi si può avere disturbi dell’andatura (forma secca), miocardite associata a tachicardia (forma umida) o encefalopatia di Gayet-Wernicke (beri-beri cerebrale).La

Ciò in linea con il principio ormai consolidato di necessaria continuità del possesso dei requisiti di partecipazione che richiede il possesso di detti requisiti senza soluzione

Il seminario è libero e rivolto principalmente ad agricoltori che coltivano cultivar locali tradizionali, operatori di fatto- ria didattica e a coloro che operano nel

[r]

Le Camere di Commercio sono da sempre un partner strategico dei Confidi e hanno contribuito alla sostenibilità del sistema privato della garanzia in Italia, a favore delle

Si premette che l’area dell’intervento è posta nella zona nord del centro storico, a cavaliere fra la parte ultima residenziale e la prima industriale e con accesso dalla

necessario, non possiamo pensare che esigenze del sistema sanitario in evoluzione possano essere risolte da un Mmg con profilo professionale che risale alla istituzione