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TFS Trattamento Fine Servizio TFR Trattamento Fine Rapporto. Liquidazione

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Academic year: 2022

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TFS Trattamento Fine Servizio

TFR Trattamento Fine Rapporto

Liquidazione

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Indice

Definizione TFS e TFR Slide 3

Finanziamento e Calcolo del TFS e del TFR Slide 4-5 Modalità di pagamento del TFS e del TFR Slide 6-8 Vicenda relativa alla trattenuta del 2,5% Slide 9-11

ENPAM Liquidazione Slide 12

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Definizione

A seguito del D.P.C.M. ( Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) 20 dicembre 1999, pubblicato in Gazzetta ufficiale n.111 del 15 maggio 2000, entrato in vigore il 31 maggio 2000, sono state distinte le situazioni di TFS e di TFR

Il TFS (Trattamento di fine servizio) spetta a quei dipendenti pubblici che, al 31 dicembre del 2000, erano inquadrati con contratto a tempo indeterminato ***

Il TFS comprende l’Indennità di Buonuscita e l’Indennità Premio di Servizio L’Indennità di buonuscita si rivolge ai dipendenti civili e militari dello Stato

L’Indennità Premio di Servizio (IPS) si rivolge ai dipendenti degli Enti Locali, del Servizio sanitario nazionale ( ASL) e degli Enti iscritti al Fondo di Previdenza ex INADEL

Il TFR (Trattamento di fine rapporto) spetta ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato con rapporto contrattualizzato a partire dall’01/01/2001 , ai dipendenti a tempo determinato con contratto in essere al 30/05/2000 (dall’entrata in vigore del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999) ed ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 31 dicembre del 2000 che hanno esercitato il diritto di opzione previsto dall’art.59, comma 56, della legge n.449/1997, per il trattamento di fine rapporto presso Fondi di previdenza integrativa o complementare

Il TFR spetta ai dipendenti del settore privato

***Nota .

Rimane in regime di TFS a prescindere dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro il personale statale

“non contrattualizzato” ( ad esempio : magistrati, avvocati ed i procuratori dello Stato, professori e ricercatori universitari, militari , personale della carriera diplomatica e prefettizia, forze di polizia, personale della

Camera, del Senato e della Segreteria della Presidenza della Repubblica , i vigili del fuoco , il personale della Borsa,della Consob ecc.)

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Finanziamento e Calcolo del TFS e del TFR

I trattamenti di fine servizio si differenziano dal TFR sia per le modalità di calcolo della prestazione e sia per il suo finanziamento che è caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella dell’ente locale o dell’amministrazione statale

I due istituti sono regolati da normative differenti

TFS - IPS ( indennità di premio servizio )

L’ I.P.S. ( indennità di premio servizio ) è finanziata con il 6,10 % dell’80 % della retribuzione di riferimento

( fissata dalla legge – voci fisse e continuative- retribuzione contributiva utile) di cui il 2,5% a carico del dipendente ed il 3,60% a carico del datore di lavoro

Calcolo dell’indennità: consiste nella somma di due quote

La prima quota relativa alle anzianità utili fino al 31.12.2010, si determina moltiplicando un quindicesimo(

1/15) dell’ ottanta per cento (80%) della retribuzione dell'ultimo anno lavorativo( comprensiva della tredicesima mensilità) per il numero di anni di contribuzione utili: periodi di iscrizione e periodi riscattati presso INADEL ). L’anzianità utile si misura in anni e il periodo residuo si arrotonda ad anno intero se è di almeno 6 mesi e 1 giorno

La seconda quota, relativa alle anzianità utili successive al 2010, è calcolata con un accantonamento del 6,91% dell’80% della retribuzione contributiva utile ai fini tfs per ciascun anno di servizio

TFS- Indennità di buonuscita

Il TFS è finanziato dal 9,60% sull’80% della retribuzione lorda di cui il 2.5% a carico del dipendente ed il 7,10 a carico del datore di lavoro

Il calcolo dell’indennità di buonuscita è uguale a quello dell’IPS tranne un dodicesimo 1/12 dell’80% della retribuzione annua ( calcolata sull’ultimo stipendio)

TFR

L’importo è determinato dall’accantonamento di una quota pari al 6,91% , a carico del datore di lavoro, della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni, per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest’ultimo caso la quota è ridotta in proporzione e si computa come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

Le rivalutazioni avvengono annualmente sulla base della somma di un indice fisso dell’1,5% e di un indice variabile pari al 75% dell’inflazione rilevata nell’anno di rivalutazione

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Prestazione Calcolo Contribuzione Contribuzione lavoratore datore di lavoro

Indennità 1/12 dell'80% retribuzione annua 2,50% 7,10%

di Buonuscita (calcolata sull’ultimo stipendio)

Indennità Premio 1/15 dell'80% ultima retribuzione annua 2,50% 3,60%

di Servizio (IPS)

TFR Somma degli accantonamenti annui, pari 6,91%

al 6,91% della retribuzione annua utile, rivalutata annualmente ad un tasso costituito dall’1,5%

+ 75% dell’indice Istat dei prezzi al consumo

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Modalità di pagamento dell’ entità delle rate del TFS e del TFR con diritti maturati al 31/12/2013

Si applica il D.L. n. 78/2010 (Legge 122/2010)

Fino a 90.000 euro lorde unica soluzione

Tra 90.000 e 150.000 euro lorde : primo importo annuale 90.000 e dopo un anno l’ammontare residuo

Più di 150.000 euro: 1° rata 90.000, la 2° di 60.000 Euro da erogarsi dopo un anno dalla prima e la 3°

da erogarsi dopo 24 mesi dalla prima di importo pari all’ammontare residuo.

Modalità di pagamento dell’ entità delle rate del TFS e del TFR con diritti maturati dal 01/01/2014

Si applica la Legge di stabilità 2014 (Legge 27/12/2013,n.147)

Fino a 50.000 euro lorde unica soluzione

Tra 50.000 e 100.000 euro lordi: primo importo di 50.000 Euro e dopo 1 anno l’ammontare residuo

Più di 100.000 euro lordi. 1°rata 50.000 Euro, 2° rata 50.000 Euro dopo 1 anno dalla prima, e la 3° da erogarsi dopo 24 mesi dalla 1° con l’ammontare residuo

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Modalità dei termini di pagamento del TFS e del TFR con diritti maturati al 31/12/2013

Si applica il D.L. n. 78/2010 (Legge 122/2010)

Termine Breve della prima trance di 15 giorni (entro comunque 15 giorni + 90 giorni) dalla cessazione altrimenti decorso tale periodo subentrano gli interessi) Applicabile nei casi di cessazione dal servizio per inabilità e per decesso del lavoratore

Termine Medio della prima trance di 6 mesi (entro comunque 6 mesi + 90 giorni )dalla cessazione altrimenti decorso tale periodo subentrano gli interessi. Applicabile per cessazione dal servizio per raggiungimento di limiti di età o di servizio, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento, per scadenza contratti a termine

Termine Lungo della prima trance di 24 mesi ( entro comunque 24 mesi + 90 giorni) dalla cessazione altrimenti decorso tale periodo subentrano gli interessi) Applicabile a tutte le cause diverse da quelle indicate precedentemente ( es dimissioni volontarie a qualsiasi titolo, recesso del datore di lavoro etc .etc.)

Modalità dei termini di pagamento del TFS e del TFR con diritti maturati dal 01/01/2014

Si applica la legge di stabilità 2014(Legge 27/12/2013, n.147)

Termine Breve della prima trance di 15 giorni (entro 15 giorni + 90 giorni ) dalla cessazione altrimenti decorso tale periodo subentrano gli interessi) . Applicabile nei casi di cessazione dal servizio per inabilità e per decesso del lavoratore

Termine Medio della prima trance di 12 mesi (entro comunque 12 mesi + 90 giorni) dalla cessazione altrimenti

decorso tale periodo subentrano gli interessi Applicabile per cessazione dal servizio per raggiungimento di limiti di età o di servizio, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio

prevista dalle norme di legge o di regolamento, per scadenza contratti a termine

Termine Lungo della prima trance di 24 mesi ( entro comunque 24 mesi + 90 giorni) dalla cessazione altrimenti decorso tale periodo subentrano gli interessi) Applicabile a tutte le cause diverse da quelle indicate precedentemente ( es dimissioni volontarie a qualsiasi titolo, recesso del datore di lavoro etc .etc.)

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Legge di stabilità 2014 e TFS/TFR

La Legge di stabilità 2014 ( legge n. 147/2013) ha modificato sia l’entità delle rate che il termine della prima trance

Le modifica introdotte dalla legge di stabilità 2014 ( legge n. 147/2013) hanno effetto sulle cessazioni che intervengono dal 1/1/2014 nei confronti dei dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2014 stesso, non incidendo sulle posizioni di chi abbia comunque maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31/12 /2013

L’introduzione dei nuovi termini di «primo pagamento» lascia comunque inalterata la modalità di erogazione rateale del TFR/TFS: pagamento in una, due o più tranches a seconda dell’importo complessivo della

prestazione ( rispettivamente entro 50.000 euro, tra 50 mila e 100 mila e oltre i 100 mila euro).

Quindi nel caso di prestazione di importo superiore a 50.000 euro, il pagamento della seconda ed

eventualmente della terza rata di TFR/TFS deve avvenire a distanza rispettivamente di 1 anno e di 2 anni dal primo termine di pagamento

TFS / TFR e dimissioni volontarie

In base alla Legge di stabilità 2014 ( legge n. 147/2013) in caso di dimissioni volontarie che intervengono dal 1/1/2014 la liquidazione avverrà entro 2 anni e 3 mesi dalla cessazione (Termine Lungo) e rimane comunque inalterata la modalità di erogazione rateale del TFR/TFS: pagamento in una, due o più tranches a seconda dell’importo complessivo della prestazione ( rispettivamente entro 50.000 euro, tra 50 mila e 100 mila e oltre i 100 mila euro).

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Vicenda relativa alla trattenuta del 2,5%

Per meglio comprendere ripercorriamo in maniera sintetica l'iter normativo sul TFS e TFR che non ha avuto un decorso sempre lineare a tal punto che sono intervenute due sentenze della Suprema Corte

La riforma Dini delle pensioni del 1995 aveva stabilito che doveva essere esteso il TFR a tutti i dipendenti pubblici dovesse a decorrere dall’anno 1996.

L'estensione del TFR venne stabilita nel 1999 per il personale delle pubbliche amministrazioni che sarebbe stato assunto dal 1.1.2001 (Per i dipendenti privati era già presente il TFR) , a seguito del Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, ai sensi dell’art. 2120 c.c.

Dal 2001 al 2011 ci fu, senza alcun problema, una disparità di regime di fine rapporto :da una parte i dipendenti pubblici assunti prima del 01/01/2001 con TFS e dall'altra i dipendenti pubblici assunti dal01/01/2001 ed i dipendenti privati in regime di TFR

I problemi iniziarono a seguito del Decreto Legge n.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.

122/2010, che modificava l’istituto del della buonuscita( TFS)dei dipendenti pubblici equiparandola a partire dal 2011 al TFR dei privati Questo decreto legge dispose, con effetto dal 1° gennaio 2011, il computo dei trattamenti di fine servizio, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento per tutti.

Con l’equiparazione tra pubblico e privato, la trattenuta del 2,5 per cento sarebbe dovuta sparire dai

cedolini, ma le Amministrazioni avevano di fatto continuato ad operare nei confronti del dipendente, creando una situazione di disparità a vantaggio dei lavoratori del settore privato

La Suprema Corte, con sentenza n. 223 del 11 ottobre 2012 , dichiarò l’illegittimità dell’ art. 12, comma 10, del Decreto Legge n. 78 del 2010; dichiarò in sostanza l'illegittimità della trattenuta del 2,5% sui TFR

L’articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è stato abrogato a decorrere dal 1°

gennaio 2011 con decreto legge n. 185 del 29 ottobre 2012, i cui effetti , anche se decaduto per mancata conversione in legge, sono stati fatti salvi dalla legge n. 228 del 2012.

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• L’abrogazione dell’art. 12 comma 10, del D.L. n. 78/2010, pertanto, determina il ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati.

• Dunque – come specifica anche l’INPS con comunicazione ufficiale recepita dal MEF il 29 gennaio 2014 - “essendo state ripristinate le regole previgenti a quelle introdotte dall’art. 12, comma 10 del D.L.

78/2010, per i dipendenti in regime di TFS , il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane dovuto, anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010, sia per i dipendenti in servizio, sia per quelli cessati successivamente al 31/12/2010”.

La Corte Costituzionale con sentenza n.244/2014, depositata il 28/10/2014 ha dichiarato legittima la trattenuta del 2,5% sul TFS dei dipendenti pubblici pronunciandosi sul ricorso del tribunale di Reggio Emilia sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 In base alla Sentenza 244/2014 non sussiste disparità di trattamento tra i dipendenti

pubblici ai quali continua ad applicarsi la trattenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione e i dipendenti privati (per i quali non è previsto nessun prelievo a titolo previdenziale ma solo un accantonamento del 6,91% sull’intera retribuzione, non tassabile); e tra i dipendenti pubblici assunti prima del 2001 (per i quali è stato ripristinato il TFS) e quelli assunti post 2001, per i quali è in vigore la disciplina del TFR.

In conclusione in base alla Sentenza 244/2014 della Corte Costituzionale per i dirigenti medici in regime di TFS vige l'obbligo del contributo previdenziale del 2,5% e pertanto nessuno deve chiedere alcuna restituzione, mentre in base alla Sentenza n. 223 /2012 della Corte Costituzionale per i dirigenti medici in regime di TFR è illegittimità la trattenuta del 2,5%

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Sentenza del Tribunale di Roma ( Sezione Lavoro 1° Grado) del 14/01/2015 Trattenuta del 2,5% in regime di TFR

Il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittima la trattenuta del 2,5% della retribuzione lorda per il computo del TFR che il MEF ( Ministero Economia e Finanze) avena applicato ai suoi dipendenti assunti successivamente al 31/12/2000 ,

condannando il MEF alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute

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Liquidazione ENPAM

• Nel caso della pensione Fondo Generale Quota A e Quota B non è prevista la possibilità di ottenere una parte del vitalizio ( “liquidazione”)in capitale

• Questa possibilità è prevista per i Fondi Speciali per una quota pari nel massimo al 15% della pensione

• La “liquidazione” è esclusa nel caso della pensione per reversibilità

(13)

Salvatore Altomare

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