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Roma, 7 novembre PROPOSTA DI MODIFICA PROSPETTO INFORMATIVO DELLA RETE (aggiornamento dic. 2008)

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(1)

PROPOSTA DI MODIFICA

PROSPETTO INFORMATIVO DELLA RETE

(aggiornamento dic. 2008)

Roma, 7 novembre 2008

(2)

Tematiche di maggior rilievo

‰ Negoziale/Fatturazione:

‰Introduzione di nuove condizioni per la stipula del contratto in caso di risoluzione per insolvenza

‰Introduzione di nuovo importo della garanzia in caso di ritardo nei pagamenti

‰Introduzione di nuove regole di gestione del contratto

‰Eliminazione Polizza Vettoriale

‰Titolo Autorizzatorio (per la richiesta tracce è sufficiente aver presentato domanda di rilascio)

‰ Rendicontazione:

‰Integrazione relativa alla valorizzazione della parte fissa del nodo

‰Modifica valorizzazione accesso stazioni di collegamento Reti Nazionali

‰Criteri di ridistribuzione delle penali relative al Performance Regime

‰ Servizi:

(3)

Introduzione di nuove condizioni per la stipula del contratto in caso di risoluzione del contratto precedente per insolvenza

MOTIVAZIONE: La necessità di introdurre nuovi meccanismi è dettata dalla esperienza maturata.

FASE PRENEGOZIALE:

Non sarà possibile procedere alla stipula del contratto qualora quello

precedente sia stato risolto per insolvenza dell’Impresa Ferroviaria, salvo

che quest’ultima presenti, all’atto della stipula del contratto, un piano di

pagamento interamente garantito da fideiussione (bancaria o

assicurativa), finalizzato alla soddisfazione dei crediti insoluti entro e non

oltre 90 giorni dalla firma del contratto. Il nuovo contratto dovrà

comunque essere garantito da fideiussione (bancaria o assicurativa), pari

al 10% del valore economico dello stesso. (par. 2.3.2.1 PIR)

(4)

Introduzione di nuovo importo della garanzia in caso di ritardo nei pagamenti

FASE NEGOZIALE:

‰ Innalzamento della garanzia dal 10% al 25% del valore economico del contratto.

(par. 2.3.2.3 PIR)

MOTIVAZIONE: In caso di mancato pagamento di 2 fatture in relazione a

prestazioni rese e non pagate in attuazione del contratto di utilizzo dell’anno

orario precedente, il nuovo valore della garanzia copre l’importo dovuto a RFI.

(5)

Introduzione di nuove regole di gestione del contratto

FASE POST-STIPULA:

‰ Anticipo dei tempi di fatturazione degli acconti (entro il 15 del mese) e del pagamento delle fatture (da 60 a 30 giorni)

(par. 6.5 PIR)

‰ Introduzione dell’invio fattura con e-mail

(6)

Eliminazione della Polizza Vettoriale

‰ Eliminazione della polizza vettoriale

(modificare par. 2.3.2.4 PIR)

MOTIVAZIONE: Allineamento con le reti estere (Francia, Austria, Svizzera,

Germania, Belgio)

(7)

Modifica valorizzazione accesso stazioni di collegamento Reti Nazionali

Ove IF utilizzi la capacità di un impianto configurato come stazione di collegamento reti senza procedere all’acquisto di tracce, questa deve riconoscere a GI un corrispettivo pari al 10% della parte a tratta/nodo sulla quale insiste l’impianto, così come definita nel D.M. n. 43/T del 21 marzo 2000 (e successive modifiche e integrazioni);

(Parte A – PEDAGGIO: Regole e Convenzioni per l’applicazione dell’algoritmo di cui al D.M. n. 43T del 21 marzo 2000 e successive modifiche e integrazioni)

MOTIVAZIONE: Opportunità di uniformare la normativa con quella che regola

l’accesso alle stazioni delle tratte di confine.

(8)

Criteri di ridistribuzione delle penali relative al Performance Regime

Qualora alla chiusura della contabilità annuale dovesse registrarsi un importo residuo delle penali, questo verrà ridistribuito, anche a favore di GI, sulla base dei Tr/Km “puntuali”, secondo la normativa del

Performance Regime, rilevati utilizzando i dati presenti nei sistemi informatici. I Treni/Km “puntuali” saranno considerati due volte, una per singola impresa ed una per RFI, soggetti entrambi coinvolti nella loro produzione.

(Parte C – PERFORMANCE REGIME: METODO DI CALCOLO DELLE PENALI)

(9)

Titolo autorizzatorio

Il PIR vigente prevede che: “All’atto della richiesta di tracce la IF deve essere in possesso dell’eventuale Titolo Autorizzatorio”

Modifica:

“All’atto della richiesta di tracce la IF deve aver presentato domanda di rilascio del Titolo Autorizzatorio”

Modifica richiesta dal Ministero delle infrastrutture e dei Tras

Modifica richiesta dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (URSF) con porti (URSF) con nota del 9 luglio 2008

nota del 9 luglio 2008

(10)

Negli impianti appartenenti all’infrastruttura ferroviaria nazionale, il servizio di manovra sarà effettuato come segue:

• in alcuni impianti da GI direttamente o tramite un soggetto terzo designato da GI (Gestore del Servizio);

• nei rimanenti impianti svolta in autoproduzione da IF.

L’elenco degli impianti con l’indicazione dei servizi di manovra verrà inserito nel Cap. 5 del PIR.

La richiesta relativa al servizio di manovra nei terminali di cui al punto precedente deve essere presentata al GI contestualmente alla richiesta di tracce e formerà oggetto di allegato al contratto di utilizzo (già a PIR) con

l’indicazione dell’impianto oggetto della richiesta e della relativa tariffa, negli impianti dove il servizio è svolto da GI direttamente o tramite un Gestore del Servizio.

Gli obblighi/responsabilità delle parti (condizioni generali) saranno definiti nel cap. 5 del PIR.

Il servizio svolto in autoproduzione sarà regolato nel cap. 5 del PIR da apposita procedura organizzativa (già presente in PIR)

Servizi di Manovra

In attesa del DM di cui all’art.17, comma 11 del d.lgs. 188/03 - cui, peraltro, è demandata la definizione dei principi e delle procedure per il calcolo dei corrispettivi per la fornitura dei servizi, GI ha determinato l’entità

(11)

Terminali merci – descrizione e strumento negoziale

Il servizio si concretizza nella messa a disposizione di IF, da parte di GI, dei terminali merci negli impianti facenti parte della infrastruttura ferroviaria nazionale.

‰ In alcuni impianti GI affida la gestione dei terminali merci ad un soggetto terzo (Gestore del Servizio).

Il Gestore del Servizio garantirà, a condizioni eque e non discriminatorie, la disponibilità dei Terminali alle IF e la fornitura del servizio di handling

. .

Nel PIR non verranno specificati tariffe e rapporti negoziali per la fornitura del servizio di handling, che sarà oggetto di accordi tra Gestore del Terminal e fruitori del servizio.

‰ Nei rimanenti impianti in cui il servizio di handling è svolto in autoproduzione dalle IF, GI garantirà alle IF richiedenti l’accesso previa disponibilità dell’impianto e perimetrazione delle aree.

Tale servizio sarà oggetto di allegato al contratto di utilizzo (già a PIR) con l’indicazione dell’impianto richiesto e della relativa tariffa. Gli obblighi/responsabilità delle parti (GI e IF) saranno definiti nel cap. 5 del PIR.

‰ In caso di impianti richiesti da più IF, GI compatibilizzerà le richieste. Ove ciò non risultasse possibile applicherà i criteri di priorità del PIR.

‰ Nel PIR (capitolo 5) verrà indicato l’elenco degli impianti con la distinzione (i) tra quelli in cui il servizio di handling potrà essere reso dal Gestore del Servizio e (ii) quelli in cui è prevista l’autoproduzione da parte di IF.

(12)

Impianti con handling a cura di IF (autoproduzione)

La Tariffa del singolo impianto verrà determinata attraverso l’applicazione di un prezzo su base annua per le aree e le infrastrutture ivi esistenti. La determinazione del suddetto prezzo è determinata in funzione della copertura dei soli costi di fornitura del servizio (oneri di gestione) La tariffa su base annua per la messa a disposizione dei terminali merci risulterà determinata come segue:

T = C

(prezzo/ m2)

* S

Terminali merci - Tariffa

Dove:

‰ T = tariffa su base annua per impianto richiesto;

‰ c = corrispettivo unitario commisurato alla copertura degli oneri di gestione

‰ S = superficie dell’impianto

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