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Gli “atti con forza di legge”

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Academic year: 2022

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(1)

Gli “atti con forza di legge”

In particolare :

I decreti-legge e i decreti legislativi delegati

(2)

Un premessa: la “forza di legge”

• Un tentativo di definizione:

L’idoneità ad abrogare e quindi ad innovare la disciplina normativa incompatibile già presente nell’ordinamento in quanto contenuta in leggi o atti ad essa equiparati (forza attiva);

L’idoneità a resistere all’abrogazione da parte di norme incompatibili contenute in fonti

subordinate alla legge (forza passiva)

(3)

Il “valore di legge”

• Il “regime giuridico” della legge:

che cos’è?

(4)

Il decreto-legge

• Il procedimento di formazione (art.77

Cost. ed art.15 della legge n.400 del 1988):

- La delibera del Consiglio dei ministri (sulla proposta del ministro competente per materia);

- L’emanazione da parte del Presidente della Repubblica con decreto;

- La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

(5)

segue

• I presupposti:

- Casi straordinari

- Necessità ed urgenza chi li valuta ?

1. Al Senato la Commissione affari costituzionali 2. Alla Camera il Comitato per la legislazione

3. Il controllo (eventuale) della Corte costituzionale

• I limiti

(6)

segue

• La “conversione” del decreto-legge - Ha un’efficacia sanante?

- Chi controlla l’evidente mancanza dei presupposti? la sent.

n. 171 del 2007 e la sent. n. 128 del 2008

• La “decadenza” del decreto-legge : quali gli effetti?

che fine fanno i rapporti sorti sulla base di decreti non convertiti?

• La “legge di sanatoria”

• La “reiterazione” del decreto legge e la sent. n.360 del 1996 (il caso dello smaltimento dei rifiuti sollevato dal Pretore di Macerata)

(7)

Qualche esempio

• Il caso del Teatro Petruzzelli di Bari e la sent. n. 128 del 2008

• il caso della norma del d.l. n. 80 del 2004 in tema di incandidabilità ed incompatibilità e la sent. n. 171 del 2007

(8)

Decreti legislativi delegati

• Atti con forza di legge adottati dal

Governo sulla base di un presupposto : - Delega del Parlamento al Governo

dell’esercizio della funzione legislativa La “delegazione legislativa” come

procedimento che mette capo a due atti : a) La legge di delegazione

b) Il decreto legislativo delegato

(9)

a) La legge di delegazione

• La delega dell’esercizio della funzione legislativa deve essere contenuta (art.76 Cost.):

- In una legge approvata secondo il procedimento ordinario (riserva di

assemblea : art. 72, ultimo comma, Cost.);

- In una legge il cui destinatario esclusivo è il Governo;

(10)

segue

- In una legge che deve avere alcuni contenuti (minimi) necessari :

oggetti definiti

tempo limitato

principi e criteri direttivi

(11)

a) I decreti legislativi delegati

• Il procedimento (in margine all’art.14 della legge n.400 del 1988):

- Proposta del ministro;

- Delibera del Consiglio dei ministri;

- Eventuali pareri di altri organi o enti ove prescritti dalla legge delega;

- Emanazione con decreto del Presidente della Repubblica

(12)

segue

• I “contenuti”:

- Il rispetto dei contenuti “minimi” essenziali della legge di delega e degli eventuali altri contenuti (le norme della legge di delega come “norme

interposte” tra la Costituzione ed il decreto legislativo);

- Il rispetto dei limiti indicati nell’art.14 della legge n.400 del 1988

(i limiti di contenuto; i limiti di tempo; le procedure)

(13)

segue

• Problemi:

- l’esercizio della delega è obbligatorio per il Governo ?

- L’esercizio del potere delegato deve essere istantaneo (e cioè si esaurisce con

l’emanazione di un decreto anche prima della scadenza del termine?) ?

(sui cd decreti “correttivi”)

(14)

La questione dei cd Testi unici

• I testi unici (di coordinamento) : - innovativi (fonti di produzione);

- compilativi (fonti di cognizione)

Sull’uso dei testi unici per la semplificazione e razionalizzazione della produzione

normativa (es.: la cd riforma Bassanini )

(15)

I cd altri decreti con forza di legge

• A) decreti emanati dal Governo in caso di guerra (art.78 Cost.)

- È possibile lo stato di guerra ? (art.11 Cost.)

(16)

Quali norme “scattano” nello stato di guerra

?

• Art.78 Cost.: delibera da parte delle Camere

• Art.87, comma nono, Cost.: il Presidente dichiara lo stato di guerra

• Art.60 Cost.: (eventuale) proroga della durata di ciascuna Camera per legge

• Art.103, comma terzo, Cost.: giurisdizione allargata dei tribunali militari

• Art. 27, ultimo comma, Cost. : applicazione delle leggi militari di guerra che non possono più prevedere la pena di morte

• Art.111, comma settimo, Cost.: esclusione della ricorribilità in

Cassazione avverso le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra

(17)

segue

• Decreto di “conferimento dei poteri necessari al Governo”

• Problemi:

• - è delega anomala?

• - può determinare la sospensione delle norme costituzionali inerenti ai diritti?

(18)

I cd altri decreti con forza di legge : segue

• B) i decreti di attuazione degli Statuti speciali

Art.116 Cost. : la riserva di legge

costituzionale per gli statuti speciali Negli statuti speciali:

- Decreti di attuazione

(19)

segue

• Procedimento di formazione:

• Delibera del Consiglio dei ministri previo parere di una commissione paritetica (componenti nominati per metà dal Governo e per l’altra metà dal Consiglio regionale

interessato)

• Natura :

- Fonti di rango primario a competenza riservata, con cui il Governo detta le norme di attuazione degli statuti speciali consentendo l’adeguamento degli statuti speciali

all’evoluzione dell’ordinamento dello Stato delega anomala

(20)

Il referendum abrogativo come fonte del diritto

• Istituto di “democrazia diretta” : rinvio

• Il referendum come forma di “legislazione negativa”

• Art.75 Cost.:

- È indetto referendum popolare per

l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge

(21)

segue

• Sui cd “referendum manipolativi” : è legislazione

“positiva”?

(un esempio :

Il caso delle leggi elettorali ) - La “tecnica del ritaglio”

(divieto di introdurre una nuova disposizione non ricavabile dall’ordinamento, ma anzi del tutto estranea al contesto normativo : sent. n. 36 del 1997)

(22)

segue

• Il procedimento:

- a) richiesta popolare:

iniziativa di almeno dieci elettori (i promotori) che depositano presso la Corte di Cassazione il quesito e raccolgono, entro tre mesi, 500.000 firme;

- b) richiesta regionale;

i Consigli di almeno cinque regioni approvano a

maggioranza assoluta la richiesta che depositano presso la Corte di Cassazione

(23)

I controlli

Una volta depositate le richieste di referendum corredate o dalle cinque delibere consiliari o dalle 500.000 firme degli elettori :

1) l’Ufficio centrale per il referendum (costituito presso la Corte di Cassazione) :

valuta la conformità alla legge ordinaria (la legge n.352 del 1970) delle richieste (es.: regolarità delle firme e delle

delibere consiliari) e decide con ordinanza sulla legittimità;

concentra i quesiti, nel caso di più richieste relative all’abrogazione del medesimo contenuto normativo e contraddistinte dal medesimo fine;

verifica se l’atto normativo oggetto del quesito sia ancora in vigore (e non sia stato già abrogato dal Parlamento)

(24)

segue

• La Corte costituzionale:

- Giudica dell’ammissibilità del referendum abrogativo

Quando il referendum è inammissibile?

- a) violazione dei limiti di cui all’art.75 Cost.

- b) violazione dei limiti “ulteriori” o

“impliciti”

(25)

segue

• Sui cd limiti ulteriori o impliciti:

a) Omogenità del quesito

(non deve contenere una pluralità di domande eterogenee, prive di matrice razionalmente unitaria);

b) Leggi a “contenuto costituzionalmente vincolato”

c) Leggi costituzionali e leggi ordinarie a

“forza passiva rinforzata”

(26)

I regolamenti parlamentari (e di altri organi costituzionali)

I regolamenti parlamentari:

• Fonti del diritto parlamentare a competenza riservata (artt.64 e 72 Cost.) subordinate

solo alla Costituzione in quante espressione dell’autonomia ed indipendenza delle

Camere

• Sono sindacabili dalla Corte costituzionale?

(27)

SEGUE

• Regolamenti del 1971:

- Poteri indirizzo e controllo assemblee e commissioni - poteri di informazione del parlamento

Le modifiche successive:

- Abolizione del voto segreto

- aumento poteri del Governo in Parlamento (aumento ipotesi in cui è posta questione di fiducia; potere in sede di programmazione dei

lavori; procedimenti abbreviati per la conversione dei decreti-legge) La riforma del regolamento della Camera del 1997

- Programmazione dei lavori e contingentamento dei tempi (cade la regola dell’unanimità ; si assegnano poteri al Presidente

La riforma del regolamento del Senato del 1999

Programmazione di lavori (problema: e lo statuto dell’opposizione?)

(28)

I regolamenti degli altri organi costituzionali

• A) i regolamenti della Presidenza della Repubblica caratteri:

- Sono previsti dalla legge (e non dalla Costituzione);

- Sono atti del Presidente della Repubblica sottratti all’obbligo di controfirma;

problema:

- Sono fonti primarie basate sull’autonomia e l’indipendenza dell’organo costituzionale?

(29)

segue

• B) i regolamenti della Corte costituzionale

Sono previsti dalla legge ordinaria (n.87 del 1953) prevista dalla Costituzione per la costituzione ed il funzionamento della Corte (art.137, secondo

comma, Cost.), in attuazione di quanto stabilito dalla legge costituzionale n.1 del 1953 a garanzia dell’indipendenza della Corte (art.137, primo

comma, Cost.)

problema : sono fonti primarie?

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