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Inoltre, tra le strutture citate, la norma fa riferimento espresso anche alle strutture residenziali per persone con disabilità (1.37 Testo 2 Carnevali - PD

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Approvati

Concorsi personale sanitario: si precisa che le limitazioni o sospensioni delle procedure concorsuali non si applicano ai concorsi del personale sanitario e socio- sanitario (1.36 Carnevali – PD)

Accesso visitatori alle strutture: rispetto alla precedente formulazione della norma si prevede, oltre alle limitazioni all’accesso, la possibilità di vietarli. Inoltre, tra le strutture citate, la norma fa riferimento espresso anche alle strutture residenziali per persone con disabilità (1.37 Testo 2 Carnevali - PD)

Sospensione attività centri: sono sospendibili i servizi resi nelle strutture

semiresidenziali e residenziali per persone con disabilità o non autosufficienti, oltre a quelle per minori, dipendenti o con disturbi mentali (1.37 Testo 2 Carnevali - PD).

Uscite persone con disabilità: nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza

sanitaria sono consentibili, qualora necessarie al benessere psico-fisico della persona, uscite controllate dall’ambiente domestico con un accompagnatore, per quei soggetti con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva e sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali a necessità di supporto, certificate della 104/1992 (1.21 Bellucci – FDI, cofirmato da tutti i gruppi

parlamentari).

Divieto assembramenti in luoghi privati: le limitazioni delle riunioni/assembramenti possono essere adottate in luoghi pubblici od anche privati (1.19 Testo 2 Sportiello – M5S)..

Trasporti: si esclude la possibilità che le autorità o le regioni possano sopprimere i servizi di trasporto. Rimangono salve le possibilità di limitarli, ridurli o sospenderli (1.19 Testo 2 Sportiello – M5S).

Vendite all’ingrosso: si precisa che le ulteriori limitazioni possono riguardare anche la vendita all’ingrosso di merci e non solo quella al dettaglio. (1.19 Testo 2 Sportiello – M5S).

Ordinanze dei sindaci: sono interdette se in contrasto anche con le ordinanze regionali, oltre che quelle statali (3.4 De Luca – PD).

Controlli sulle attività: modifica formale non più l’autorità procedente ma l’organo accertatore può disporre la chiusura dell’attività. (4.5 Pella – FI)

Sanzioni: in caso di reiterazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria si applica nella misura massima (4.15 Miceli – PD)

Ritirati

Assistenza domiciliare diretta e indiretta: Stati ed enti locali la rafforzano per le persone in situazione di maggiore disagio, specie per soggetti con disabilità. Obbligo di DPI per gli operatori e gli utenti (1.15 Spena – FI)

Libertà circolazione non autosufficienti: si prevede che i provvedimenti di limitazione della mobilità legittimino gli spostamenti non solo per esigenze lavorative, di salute o necessità, ma anche quelle di cura di una persona non autosufficiente (1.20 Baldino – M5S)

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AGCOM contro fake news – 4 bis: Attribuzione di competenza speciale all’AGCOM per il contrasto della diffusione di fake news sanitarie attraverso reti comunicazione elettroniche, stampa e servizi media di messaggi e informazioni. L’agenzia avrà quindi la possibilità di creare un presidio stabile per il monitoraggio, il controllo ed il contrasto delle fake news, coinvolgendo esperti del mondo accademico, del SSN e della unità di crisi. L’Agenzia potrà ordinare di rimuovere il contenuto e applicare sanzioni amministrative da 100 mila a 5 milioni di euro (4.0.2 Lattanzio – M5S) – per assenza dell’Onorevole

Respinti

In particolare, è stato respinto l’emendamento 1.22 Bellucci (FDI) che prevedeva prestazioni domiciliari/a distanza fornite dalla PA nei centri diurni per persone con disabilità. La SS Zampa ha però assicurato la massima attenzione e sensibilità da parte del Governo rispetto alla problematica sollevata, ribadendo però che il provvedimento in discussione non

costituisce il veicolo normativo adeguato per eventuali interventi in questa materia. Si è tuttavia detta disponibile a verificare l’opportunità di ulteriori interventi normativi.

Respinti anche i seguenti:

Aree di quarantena per il personale: le Regioni individuano all’interno di aree sanitarie temporanee (o di altre strutture) appositi luoghi dove il personale sanitario può rimanere in quarantena con sorveglianza attiva, qualora impossibilitato a trascorrere tale periodo presso il proprio domicilio/residenza (1.27 Bellucci – FDI)

Obbligo utilizzo mascherina: si dispone l'obbligo, su tutto il territorio nazionale, di indossare la mascherina o altra protezione di naso e bocca per circolare in luoghi pubblici e in spazi condivisi da più persone (1.17 Frate – Misto e 1.11 Baldini – FDI)

Linee guida RSA: Il comitato tecnico scientifico deve adottare linee guida per la prevenzione e la gestione dell’emergenza presso le strutture pubbliche, private, convenzionate e non , accreditate, che erogano prestazioni di carattere sanitario, riabilitativo, sociosanitario o socioassistenziale per anziani, persone con disabilità e soggetti in condizione di fragilità. Le linee guida devono:

o garantire la sicurezza ed il benessere psicofisico delle persone ospitate

o garantire la sicurezza del personale anche attraverso la possibilità di accedere a DPI adeguati

o prevedere protocolli specifici per la diagnosi e l’attuazione delle misure di contenimento

o prevedere protocolli specifici per la sanificazione dei locali

Tali strutture devono avere pari priorità agli ospedali nell’accesso alla fornitura di DPI (4.03 Locatelli – Lega)

Autocertificazioni: chi si muove deve giustificarne i motivi attraverso la compilazione di un modulo. Tale modulo è in dotazione anche agli operatori delle forze dell’ordine, della polizia municipale e delle forze armate che hanno 48 ore per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate. Dall’autocertificazioni sono esentati medici, infermieri,

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operatori sanitari e sociosanitari e tutti i dipendenti delle strutture pubbliche impiegate a gestire l’emergenza (4.1 Sisto – FI)

Cellule sanitarie mobili distribuzione DPI: si prevede l'istituzione di cellule sanitarie mobili presso le quali distribuire gratuitamente mascherine, disinfettanti e altri DPI (1.9 Baldini – FDI). La stessa deputata ha presentato altre due proposte in cui dispone che le autorità competenti distribuiscano gratuitamente DPI nei luoghi pubblici e di pubblico accesso (1.10 e 1.12 Baldini – FDI)

Priorità DPI: i DPI sono forniti in via prioritaria agli operatori sanitari e sociosanitari dei servizi pubblici, privati, convenzionati e non , accreditati - ognuno con idoneo livello di protezione – che erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali. Tale misura vale anche per i volontari. La fornitura è garantita dalla Regione o Provincia autonoma di riferimento. Le modalità della fornitura possono essere individuate dalle unità di crisi (4.0.4 Locatelli – Lega)

Distribuzione farmaci: i farmaci individuati da AIFA a carico del SSN per fronteggiare l’emergenza, al momento dispensati dalle farmacie ospedaliere, possono essere distribuite anche dalle farmacie convenzionate con il SSN, ma solo per il perdurare dell’emergenza (1.25 Bellucci – FDI)

Medicina convenzionata: in deroga ai limiti attualmente previsti, MMG e PLS possono prorogare il rapporto convenzionato con il SSN anche oltre il 70esimo anno di età (4.05 Patelli – Lega)

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