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Aggiornamenti in tema di «e-fattura»

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Academic year: 2021

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Aggiornamenti in tema di «e-fattura»

Luca Bilancini

Commercialista – Gruppo di Studio EUTEKNE

(2)

Il DL «fiscale» approvato in data 15.10.2018 dal Consiglio dei Ministri, ha previsto, la modifica dell’art. 1 co. 3 del DLgs.

5,8,2015 n. 127, nel modo seguente:

«Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello

Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e

secondo il formato di cui al comma 2.»

Ambito soggettivo

(3)

Il DL «fiscale» approvato in data 15.10.2018 dal Consiglio dei Ministri, mediante una modifica all’art. 1 co, 6 del DLgs.

127/2015, ha previsto, per il primo semestre del 2019:

la disapplicazione delle sanzioni, se la fattura viene emessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA;

la riduzione delle sanzioni dell’80% nel caso in cui la fattura venga emessa in formato elettronico entro il termine di

effettuazione della liquidazione dell’IVA del periodo

Riduzione delle sanzioni

(4)

Il DL «fiscale» approvato in data 15.10.2018 dal Consiglio dei Ministri, dispone la modifica dell’art. 21 del DPR 633/72,

prevedendo:

la possibilità di emettere la fattura entro 10 giorni

dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72 (nuovo comma 4);

Nuovi termini per l’emissione delle fatture

(5)

la necessità di indicare in fattura la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, nel caso in cui la data di emissione e quella di effettuazione differiscano

(comma 2, nuova lettera g-bis).

Nuovi termini per l’emissione delle fatture

(6)

La norma non muta l’esigibilità dell’imposta, pur ampliando il termine per l’emissione.

Considerato che la e-fattura si intende emessa al momento della trasmissione mediante SdI, occorre che nell’arco

temporale concesso dalla norma (10 gg.) sia effettuata anche la trasmissione.

Nuovi termini per l’emissione delle fatture

(7)

Il DL «fiscale» approvato in data 15.10.2018 dal Consiglio dei Ministri modifica l’art. 23 co. 1 del DPR 633/72 che, la cui

nuova formulazione sarà la seguente:

«Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle

operazioni (…)»

Nuovi termini per l’annotazione delle fatture emesse

(8)

Il DL «fiscale» approvato in data 15.10.2018 dal Consiglio dei Ministri modifica l’art. 25 del DPR 633/72 prevedendo quanto segue:

«Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o

professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’art. 17»

Nuove disposizioni per la registrazione degli acquisti

(9)

Viene quindi prevista l’abrogazione della numerazione

progressiva delle fatture contenuta nella previgente stesura dell’art. 25 del DPR 633/72

Nuove disposizioni per la registrazione degli acquisti

(10)

Il DL «fiscale» approvato in data 15.10.2018 dal Consiglio dei Ministri aggiunge al primo comma dell’art. 1 del DPR

23,3,1998 n.100, il seguente periodo: «Entro il medesimo

termine di cui al periodo precedente (si intende il giorno 16 di ciascun mese - ndr), può essere esercitato il diritto alla

detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto

ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i

documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente»

Nuove disposizioni in tema di detrazione dell’imposta

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