Aggiornamenti in tema di «e-fattura»
Luca Bilancini
Commercialista – Gruppo di Studio EUTEKNE
Il DL «fiscale» approvato in data 15.10.2018 dal Consiglio dei Ministri, ha previsto, la modifica dell’art. 1 co. 3 del DLgs.
5,8,2015 n. 127, nel modo seguente:
«Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello
Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e
secondo il formato di cui al comma 2.»
Ambito soggettivo
Il DL «fiscale» approvato in data 15.10.2018 dal Consiglio dei Ministri, mediante una modifica all’art. 1 co, 6 del DLgs.
127/2015, ha previsto, per il primo semestre del 2019:
la disapplicazione delle sanzioni, se la fattura viene emessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA;
la riduzione delle sanzioni dell’80% nel caso in cui la fattura venga emessa in formato elettronico entro il termine di
effettuazione della liquidazione dell’IVA del periodo
Riduzione delle sanzioni
Il DL «fiscale» approvato in data 15.10.2018 dal Consiglio dei Ministri, dispone la modifica dell’art. 21 del DPR 633/72,
prevedendo:
la possibilità di emettere la fattura entro 10 giorni
dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72 (nuovo comma 4);
Nuovi termini per l’emissione delle fatture
la necessità di indicare in fattura la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, nel caso in cui la data di emissione e quella di effettuazione differiscano
(comma 2, nuova lettera g-bis).
Nuovi termini per l’emissione delle fatture
La norma non muta l’esigibilità dell’imposta, pur ampliando il termine per l’emissione.
Considerato che la e-fattura si intende emessa al momento della trasmissione mediante SdI, occorre che nell’arco
temporale concesso dalla norma (10 gg.) sia effettuata anche la trasmissione.
Nuovi termini per l’emissione delle fatture
Il DL «fiscale» approvato in data 15.10.2018 dal Consiglio dei Ministri modifica l’art. 23 co. 1 del DPR 633/72 che, la cui
nuova formulazione sarà la seguente:
«Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle
operazioni (…)»
Nuovi termini per l’annotazione delle fatture emesse
Il DL «fiscale» approvato in data 15.10.2018 dal Consiglio dei Ministri modifica l’art. 25 del DPR 633/72 prevedendo quanto segue:
«Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o
professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’art. 17»
Nuove disposizioni per la registrazione degli acquisti
Viene quindi prevista l’abrogazione della numerazione
progressiva delle fatture contenuta nella previgente stesura dell’art. 25 del DPR 633/72
Nuove disposizioni per la registrazione degli acquisti
Il DL «fiscale» approvato in data 15.10.2018 dal Consiglio dei Ministri aggiunge al primo comma dell’art. 1 del DPR
23,3,1998 n.100, il seguente periodo: «Entro il medesimo
termine di cui al periodo precedente (si intende il giorno 16 di ciascun mese - ndr), può essere esercitato il diritto alla
detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto
ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i
documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente»