• Non ci sono risultati.

1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 32 a iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Baiocchi, Assenti, Ausili, Borroni, Ciccioli, Putzu, Rossi, Cancellieri, Marinangeli, Antonini, Bilò, Biondi, Menghi, Marcozzi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 32 a iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Baiocchi, Assenti, Ausili, Borroni, Ciccioli, Putzu, Rossi, Cancellieri, Marinangeli, Antonini, Bilò, Biondi, Menghi, Marcozzi"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 32 a iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Baiocchi, Assenti, Ausili, Borroni, Ciccioli, Putzu, Rossi, Cancellieri, Marinangeli, Antonini, Bilò, Biondi,

Menghi, Marcozzi

“Disposizioni relative agli operatori sociosanitari. Istituzione dell’elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione”

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende dotare la Regione Marche di disposizioni riguardanti gli operatori sociosanitari prevedendo un elenco regionale comprendente, nella sezione A, gli enti di formazione accreditati dalla Regione Marche e, nella sezione B, i nominativi degli operatori sociosanitari.

La finalità normativa è anche quella di promuovere, nell’ambito delle competenze regionali in materia di formazione professionale ed in materia di servizi sanitari e sociali, la conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti sul proprio territorio e dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario, valorizzando le competenze professionali acquisite nel rispetto dei principi di libera circolazione delle certificazioni professionali in ambito europeo e di quanto previsto dalla normativa statale in ordine all’istituzione del profilo professionale e all’esercizio dell’attività.

La proposta di legge in oggetto è composta da 5 articoli.

L’articolo 1 intende esemplificare le finalità dell’iniziativa legislativa monitorando e valorizzando la figura dell’operatore sociosanitario in ambito regionale e contribuendo ad una migliore tutela di coloro che vogliono accedere ai corsi qualificanti presso enti accreditati.

L’articolo 2 prevede l’istituzione dell’elenco regionale, in forma telematica senza comportare nuovi oneri a carico del bilancio regionale, diviso nella Sezione A comprendente gli enti di formazione accreditati dalla Regione Marche e nella Sezione B con i nominativi di coloro che abbiano conseguito la qualifica di operatore sociosanitario. Sempre lo stesso articolo sottolinea che l’inserimento nell’elenco regionale non costituisce requisito per l’esercizio dell’attività, restando a tal fine ferma l’applicazione delle normative statali vigenti in materia. Le modalità attuative per l’applicazione della legge sono rinviate ad atti di competenza della Giunta regionale.

L’articolo 3 stabilisce le disposizioni procedurali sancendo i requisiti che, alternativamente, devono sussistere negli operatori sociosanitari, al fine di poter presentare domanda di inserimento nell’elenco. Il trattamento dei dati personali è affidato alla Regione Marche che lo effettua nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dati personali.

L’articolo 4 dispone il termine di 90 giorni entro cui la Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di attuazione della presente legge.

L’articolo 5 sancisce l’invarianza finanziaria a seguito dell’attuazione della presente legge.

Riferimenti

Documenti correlati

la proposta di legge in esame è diretta a superare i rilievi critici formulati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare durante

- approccio virtuale di contemporaneità tra autoconsumo e condivisione; in ogni momento l’energia viene prodotta dagli impianti, messa nella rete pubblica e

Partendo dalla circostanza che le patologie oncologiche richiedono cure tempestive, intensive e continuative, con la presente proposta di legge si intende riconoscere il

che la costituzione dell’Area Marina Protetta del Conero (AMP) comporterebbe per l’intero tratto di costa compreso tra il Passetto di Ancona e lo Scoglio della Vela

Vista la proposta di legge n. 43/2021, ad iniziativa dei consiglieri Ciccioli, Assenti, Ausili, Baioc- chi, Borroni, Leonardi, Putzu, concernente: «Interventi di valorizzazione

L’articolo 1, in particolare, evidenzia la finalità del servizio come un insieme coerente di attività psicologiche integrate e coordinate tra loro, in sintonia con le esigenze

L’articolo 1 al fine di soddisfare esigenze di semplificazione e accelerazione del procedimento relativo all’approvazione delle varianti non essenziali di cui al comma 5

L’articolo 3 demanda alla Giunta regionale l’attuazione della legge; la deliberazione dovrà essere adottata previo parere della Commissione assembleare permanente e, in