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1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 40 a iniziativa dei Consiglieri Ausili, Assenti, Baiocchi, Borroni, Ciccioli, Leonardi, Putzu, Santarelli

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ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 40 a iniziativa dei Consiglieri Ausili, Assenti, Baiocchi, Borroni, Ciccioli, Leonardi, Putzu, Santarelli

Istituzione del servizio di psicologia scolastica

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge ha l’obiettivo di inserire, all’interno della scuola primaria e secondaria di I e II grado, il servizio di psicologia scolastica, in coordinamento e collegamento con altri protocolli e progetti attivi, con gli interventi degli altri professionisti e dei CIC previsti dal d.p.r.

309/1990, nonché con gli altri servizi territoriali e con i servizi specialistici, fatte salve le rispettive competenze.

Sino ad ora, all’interno delle istituzioni scolastiche, la figura dello psicologo, è intervenuta solo in caso di bisogno dei singoli studenti, in caso di specifici protocolli, e solo in certe realtà scolastiche.

Ora, in virtù della presente proposta, la figura dello psicologo scolastico tende a diventare organica e funzionale al sistema educativo nel suo complesso. La caratteristica principale del servizio è data dall’insieme coerente delle attività integrate, relative all’intera gamma delle dinamiche e delle problematiche presenti tra gli operatori e nelle organizzazioni scolastiche, come ad esempio le modalità di apprendimento, gli stili cognitivi, la motivazione e l’interesse, i comportamenti sociali, l’organizzazione della vita scolastica, i rapporti fra gli insegnanti e la comunicazione con i genitori.

La maggiore presenza nella scuola di una figura professionalmente esperta, quale può essere quella dello psicologo scolastico, potrebbe ben rispondere alle necessità di promozione del benessere di docenti ed alunni, di sostegno della motivazione allo studio, di sviluppo di relazioni di aiuto agli studenti e alla famiglia, di orientamento degli studenti in percorsi di studio ed avvio alla professione, di individuazione precoce degli indicatori di disturbi di apprendimento, di integrazione degli alunni con disabilità, nonché di formazione del personale scolastico. La figura dello psicologo scolastico contribuirebbe così a favorire lo “star bene” a scuola di bambini e ragazzi, e a valorizzare le risorse individuali grazie ad una azione didattica-educativa sempre più attenta alla persona e ai suoi bisogni. È quindi necessario promuovere sempre più l’integrazione fra la Scuola, la Famiglia ed il Territorio per corroborare la rete di interventi unitari e condivisi che consentano di affrontare le emergenze della scuola di oggi per evitare il preoccupante dilagare di fenomeni come il bullismo, il cyberbullismo, la diffusione delle dipendenze e l’abbandono scolastico.

Le caratteristiche del servizio di psicologia scolastica proposte nell’articolato di legge si possono riassumere nei seguenti tratti:

1. pluralità di competenze, che vanno dalla ricerca sul campo, alla progettazione e alla esecuzione degli interventi;

2. pluralità di competenze possedute e messe in atto da più professionisti che lavorano in coordinamento, con specifica formazione universitaria a livello specialistico;

3. rapporti professionali diretti con le scuole o con reti di scuole;

4. durata non inferiore all’anno scolastico, comunque adeguata in riferimento a specifiche progettazioni;

5. convenzioni dirette tra scuola e team di professionisti, in cui siano fissati reciproci diritti e doveri;

6. criteri per la conduzione degli interventi e per la valutazione del lavoro svolto.

La proposta di legge è costituita da 6 articoli.

L’articolo 1, in particolare, evidenzia la finalità del servizio come un insieme coerente di attività psicologiche integrate e coordinate tra loro, in sintonia con le esigenze del mondo della scuola, e in coordinamento con gli interventi degli altri professionisti e dei CIC, se previsti dall’istituzione scolastica, nonché con gli altri servizi territoriali e con i servizi specialistici.

L’articolo 2 specifica i compiti del Servizio all’interno della scuola.

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ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2

L’articolo 3 si occupa dei criteri organizzativi del servizio di psicologia scolastica, posto in capo alla “Dipartimento istruzione, formazione e diritto allo studio”.

L’articolo 4 esplicita il ruolo di coordinamento e di monitoraggio della Regione Marche, nonché la costituzione presso la Direzione competente di un Comitato tecnico-scientifico, quale strumento di supporto e collaborazione.

L’articolo 5 prevede l’attivazione di una prima fase sperimentale del servizio.

L’articolo 6 specifica la necessaria copertura finanziaria.

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ART DESCRIZIONE NATURA DELLA SPESA

TIPOLOGIA

DI SPESA 2021 2022 2023

ANNI SUCCESSI

VI

MODALITA' DI

COPERTURA 2021 2022 2023

MISSIONE / PROGRAMMA/

CAPITOLO

1

Istituzione e finalità del servizio di

psicologia scolastica normativo senza oneri

2

Compiti ed attività del servizio di

psicologia scolastica normativo senza oneri

3

Criteri per l’organizzazione del

servizio di psicologia scolastica normativo senza oneri

4

Comitato tecnico scientifico per il

servizio di psicologia scolastica normativo senza oneri

5

Fase di sperimentazione continuativa corrente

6

Norma finanziaria 50000 legge di

bilancio

legge di bilancio

La copertura è assicurata mediante riduzione degli stanziamenti previsti nella Missione 01 Programma 05

50.000,00legge di bilancio

legge di bilancio

Missione 01

Programma 05 Capitolo 2010510017

Scheda economico-finanziaria P.d.L. “Istituzione del servizio di psicologia scolastica”

NORMATIVA SPESA COPERTURA

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