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Academic year: 2022

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Dott. Paolo Viano Dott.ssa Romina Bellelli Dott. Alessandro Beltrami

Dott.ssa Katia Borghi

Sede Reggio Emilia: 42124 Reggio Emilia - Via Cadoppi, 10 Tel. e Fax 0522 921074 - 921082 - 277056 - P. Iva e Cod. Fisc. 01987360359 Sede Boretto: 42022 Boretto (RE) - Viale Montanari, 6 - Tel. e Fax 0522 964729 - 965521 www.vianoeassociati.it - e-mail: info@vianoeassociati.it - PEC: vianoeassociati@legalmail.it

Circolare prot . n. 02/ 13.01.21

1.

LEGGE DI BILANCIO 2021

- L. 30.12.2020 n. 178 ... 2

1.1. Detrazioni edilizie ... 2

1.2. Superbonus 110% ... 3

1.3. Credito d’imposta beni strumentali – proroga con modifiche ... 4

1.4. Credito d’imposta R&S - proroga con modifiche ... 5

1.5. Altri crediti d’imposta (Formazione, Pubblicità, Borse di studio) ... 6

1.6. Finanziamenti Covid con garanzia statale- proroga ... 7

1.7. Disposizioni temporanee per erosione del capitale ... 7

1.8. Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate ... 8

1.9. Contributo ai locatori per la riduzione dei canoni... 8

1.10. Esclusione prima rata IMU ... 8

1.11. Previsione esonero contributi previdenziali ... 9

1.12. Indennità straordinaria gestione separata Inps ... 9

1.13. Riallineamento valori avviamento ... 10

1.14. Rinvio versamenti enti sportivi ... 10

1.15. Compensazione legale di crediti e debiti commerciali ... 10

1.16. Sospensione termini scadenza cambiali ... 11

1.17. Bonus rubinetti e sistemi filtraggio ... 11

1.18. Agevolazioni in materia giuslavoristica ... 11

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Circ. Prot. N° 2- 2021

2

RICORDIAMO CHE TROVATE TUTTE LE NOSTRE CIRCOLARI ANCHE PREGRESSE NEL NOSTRO SITO INTERNET WWW.VIANOEASSOCIATI.IT NELLA SEZIONE “CIRCOLARI”.

1. LEGGE DI BILANCIO 2021 - L. 30.12.2020 n. 178

Con la L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata sulla G.U. n. 322 del 30.12.2020 è stata emanata la “legge di bilancio 2021”, in vigore dall’1.1.2021.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale, di bilancio e di agevolazioni in essa contenute.

1.1. Detrazioni edilizie

La legge di bilancio 2020 proroga, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, le seguenti detrazioni edilizie:

• detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art.

16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare;

opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo possibile sino al 31/12/21.

• detrazione IRPEF del 50% c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). Rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020. Dall’1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa detraibile. (Non possibile cessione/sconto sul corrispettivo).

• detrazione IRPEF/IRES del 65% per interventi di riqualificazione energetica (art. 1 della L.

296/2006 e art. 14 del DL 63/2013). Si ricorda che dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%. Opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo possibile sino al 31/12/21.

• detrazione IRPEF/IRES del 90% c.d. “bonus facciate” per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019); Opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo possibile sino al 31/12/21.

Si invitano tutti i clienti a leggere attentamente questa comunicazione e a contattare il nostro Studio per i chiarimenti necessari e gli adempimenti previsti che ci vorrete delegare. È operativamente impossibile per lo Studio rivolgere ulteriori inviti scritti o telefonici per attivare i clienti a quanto di loro competenza o per sollecitare l’adempimento di prossime scadenze, per cui si rimarca nuovamente la necessità di porre la massima attenzione alla presente.

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• detrazione IRPEF del 36% c.d. “bonus verde” (art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205) fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. (Non possibile cessione/sconto sul corrispettivo).

1.2. Superbonus 110%

Per quanto riguarda le principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 riguardanti il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:

• la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30.6.2022, o al 31.12.22 se entro il 30.06.2022 è stato eseguito almeno il 60% dei lavori;

• la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell’anno 2022;

• l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari (non funzionalmente indipendenti) anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (prima esclusi dal Superbonus);

• viene definita come unità immobiliare “funzionalmente indipendente” l’unità dotata di almeno tre delle seguenti installazioni, di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale (prima era richiesto che tutti gli impianti fossero autonomi);

• l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;

• l’inserimento tra gli interventi “trainati”, che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”) di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);

• l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;

• possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell’art. 119 co. 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente);

• è disposta la proroga al 31.12.2022 dell’opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo del superbonus del 110%.

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1.3. Credito d’imposta beni strumentali – proroga con modifiche

Vengono prorogati con modifiche i crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, ex

“super” e “iper” ammortamenti.

Le modifiche interessano gli acquisti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (30.6.2023 se ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti di almeno il 20% del costo di acquisizione entro il 31.12.2022).

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Il credito d’imposta sui beni materiali e immateriali non “4.0”, (gli immateriali in precedenza erano esclusi - rimangono escluse le autovetture e gli immobili) spetta sia a imprese che liberi professionisti nelle seguenti misure:

per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (fino a 15.11.2020: aliquota 6%);

per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L.

232/2016, è riconosciuto solo alle imprese e spetta:

per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro (fino a 15.11.2020: aliquota 40% fino a 2,5 milioni di euro, 20% dai 2,5 milioni di euro fino al limite di 10 milioni di euro).

per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016 (necessari per l’interconnessione), il credito d’imposta è riconosciuto solo alle imprese ed è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

nella misura del 20% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro (fino a 15.11.2020: aliquota 15% fino a massimo 700mila euro).

Il credito d’imposta:

• è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24, in 3 quote annuali di pari importo (fino a 15.11.2020: 5 anni per i beni materiali). Per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;

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• è utilizzabile a decorrere dall’anno stesso di entrata in funzione dei beni o di avvenuta interconnessione (fino a 15.11.2020: dall’anno successivo a quello di entrata in funzione o interconnessione);

• nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione, ovvero “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, Legge 178 del 30.12.2020”.

• In relazione agli investimenti “4.0”, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un

attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere sostituito attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

• Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero anche appartenenti allo stesso soggetto, senza procedere a investimenti sostitutivi, si perde il credito d'imposta riferito a quel bene. Il credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichi la decadenza, senza applicazione di sanzioni e interessi.

1.4. Credito d’imposta R&S - proroga con modifiche

Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione. Le nuove misure si applicano anche retroattivamente al 2020.

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta

in misura pari al 20% della relativa base di calcolo (anziché 12% come inizialmente previsto per il 2020 dalla legge di bilancio 2020);

• nel limite massimo di 4 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:

in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 (anziché rispettivamente 6% e 10% come inizialmente previsto per il 2020 dalla legge di bilancio 2020);

• nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:

in misura pari al 10% della relativa base di calcolo (anziché 6% come inizialmente previsto per il 2020 dalla legge di bilancio 2020);

• nel limite massimo di 2 milioni di euro.

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6 Il credito d’imposta è utilizzabile:

• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;

• in tre quote annuali di pari importo;

• a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;

• subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti, fra cui si segnala l’obbligo di relazione tecnica asseverata e la certificazione rilasciata da un revisore legale sull’effettivo sostenimento delle spese ammissibili.

1.5. Altri crediti d’imposta (Formazione, pubblicità, borse di studio)

Credito d’imposta Formazione 4.0

Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0.

La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Il credito d’imposta spetta in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. In particolare, è riconosciuto in misura del:

50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

Credito d’imposta investimenti pubblicitari

Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.

Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

- a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;

- nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV) registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

- entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

Credito d’imposta borse di studio

Viene previsto un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze

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7 manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.

Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:

- 100% per le piccole e medie imprese;

- 90% per le medie imprese;

- 80% per le grandi imprese.

1.6. Finanziamenti Covid con garanzia statale- proroga

La legge di bilancio ha esteso fino al 30 giugno 2021 (rispetto all’originario termine finale del 31 dicembre 2020) l’operatività del Fondo centrale PMI per il rilascio delle garanzie straordinarie

“COVID” sui finanziamenti bancari ai lavoratori autonomi e alle piccole e medie imprese e l’operatività di SACE per il rilascio delle garanzie straordinarie “COVID” sui finanziamenti bancari dalle medie e grandi imprese (DL 23/2020 c.d. decreto “liquidità”).

È anche stata ampliata da 10 a 15 anni la durata massima dei finanziamenti con un importo massimo di 30.000 euro assistiti dalle garanzie del Fondo centrale PMI nella misura del 100%.

Ricordiamo che l’importo di 30.000 euro costituisce il tetto massimo di finanziamento richiedibile, posto che i parametri di calcolo del finanziamento sono, in prima battuta, quelli del doppio della spesa salariale annua sostenuta nel 2019, oppure, in alternativa, del 25% del fatturato 2019.

L’ampliamento della durata del finanziamento a 15 anni costituisce un ulteriore elemento di interesse per tutti coloro i quali non si sono ancora avvalsi di questa possibilità e potranno decidere di farlo entro il 30 giugno, ma costituisce una opportunità anche per tutti coloro i quali hanno già ottenuto, alla data del 1° gennaio 2021, un finanziamento garantito.

1.7. Disposizioni temporanee per erosione del capitale

A decorrere dall’1.1.2021:

in caso di perdite 2020 che riducano il capitale sociale al di sotto del limite legale l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, può deliberare di rinviare le decisioni in merito allo scioglimento o alla ricapitalizzazione alla chiusura del quinto esercizio successivo. Fino a tale data non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del limite legale.

in caso di perdite che riducano il capitale sociale di almeno un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo.

L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate, se non ripristinate.

Le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

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1.8. Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate

La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (artt. 5 e 7 della L. 448/2001).

Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:

• un professionista abilitato (tra cui ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

• il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero la prima delle tre rate annuali di pari importo in caso di rateizzazione.

La proroga prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

1.9. Contributo ai locatori per la riduzione dei canoni

È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile adibito ad abitazione principale dal conduttore situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.

Il contributo:

• è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideterminata alla luce delle somme stanziate e le domande presentate);

• è riconosciuto nel limite massimo di 1.200,00 euro per singolo locatore.

Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all’Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

1.10. Esclusione prima rata IMU

Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa:

• agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;

• agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per

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9 vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

• agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive per eventi fieristici o manifestazioni;

• agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

1.11. Previsione esonero contributi previdenziali Inps

Viene istituito il Fondo per l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, esclusi i premi INAIL, dovuti dai:

• lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS (gestione commercianti, artigiani, gestione separata);

• professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (casse professionali)

I lavoratori autonomi e i professionisti devono avere:

• percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro;

• subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, entro il 2 marzo 2021 dovrà definire i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero.

1.12. Indennità straordinaria gestione separata Inps

Viene introdotta, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta:

• per 6 mensilità;

• in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

Per accedere al beneficio in questione, è richiesto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della richiesta.

Inoltre, occorre aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145,00 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto all’anno precedente.

L’indennità, che potrà essere richiesta una sola volta nel triennio, verrà erogata dall’INPS per 6 mensilità in misura pari al 25%, dell’ultimo reddito entro il limite massimo di 800,00 euro mensili e non inferiore a 250,00 euro mensili. Non sono ancora state comunicate le modalità per la presentazione della domanda, che verranno emanate dall’Inps.

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1.13. Riallineamento valori avviamento

Viene prevista la possibilità di riallineare, con l’imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.) derivanti da operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti).

1.14. Rinvio versamenti enti sportivi

Vengono rinviati i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.

Sono sospesi i termini relativi:

ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt.

23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dall’1.1.2021 al 28.2.2021;

agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dall’1.1.2021 al 28.2.2021;

ai versamenti dell’IVA, in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;

ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall’1.1.2021 al 28.2.2021.

I versamenti verranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 30.5.2021

in un’unica soluzione ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

1.15. Compensazione legale di crediti e debiti commerciali

Viene prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente di compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali, risultanti da fatture elettroniche, senza porre in essere le consuete formalità previste dal codice civile.

Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione previsti dal codice civile, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese. Trattandosi di una compensazione multilaterale, la norma consente di compensare debiti e crediti commerciali anche di più di due operatori Iva.

L'adesione alla piattaforma di compensazione digitale è volontaria. Rimangono comunque in essere le tradizionali modalità di compensazione tra debiti e crediti commerciali, tramite scrittura privata.

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1.16. Sospensione termini scadenza cambiali

Sono sospesi fino al 31.1.2021 i termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dall’1.9.2020 al 31.1.2021.

1.17. Bonus rubinetti e sistemi filtraggio

Alle persone fisiche è riconosciuto, fino ad esaurimento delle risorse, un contributo pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Con decreto del Ministro dell'ambiente verranno definiti modalità e termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio.

Viene altresì istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.

Soggetti beneficiari dell’agevolazione sono

• le persone fisiche;

• i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;

• gli enti non commerciali.

Il credito spetta per le spese:

• sostenute dall’1.1.2021 al 31.12.2022;

• per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;

• fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare, per gli altri soggetti a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Il credito d’imposta è pari al 50% delle suddette spese, salvo riduzioni per incapienza delle risorse stanziate.

Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell’agevolazione.

1.18. Agevolazioni in materia giuslavoristica

Si indicano brevemente le principali agevolazioni in materia giuslavoristica.

Stante la complessità dell’argomento, si rimanda per approfondimenti al Consulente del Lavoro di riferimento.

Incentivo occupazione giovanile

Viene riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000,00 euro annui e per una durata sino a 36 mesi, per le nuove assunzioni effettuate con

(12)

Circ. Prot. N° 2- 2021

12 contratto a tempo indeterminato, e le conversioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022.

Il lavoratore alla data della prima assunzione incentivata non deve aver compiuto il 36° anno di età.

Incentivo assunzione donne

Viene riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000,00 euro annui, per l’assunzione di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.

Esonero contributivo settore sportivo dilettantistico

Viene istituto un apposito Fondo per finanziare, nei limiti delle risorse destinate, l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali (esclusi i premi INAIL) a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara.

Proroga divieto licenziamento

Viene disposta la proroga al 31.3.2021 del divieto di licenziamento per motivi economici.

I datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potranno recedere dai rapporti nemmeno per giustificato motivo oggettivo. Il divieto continua a non operare in caso di cessazione definitiva dell’attività, di accordo collettivo aziendale, o in caso di subentro in contratto di appalto.

Proroga trattamenti di integrazione salariale Covid-19

Viene riconosciuta ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere i trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga), per una durata massima di 12 settimane, collocate nel periodo compreso:

• tra l’1.1.2021 e il 31.3.2021, per i trattamenti di CIGO;

• tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021, per i trattamenti di assegno ordinario e di CIG in deroga.

I datori di lavoro privati che non richiedono i predetti trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, possono richiedere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 8 settimane.

*****

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto e per gli adempimenti che ci vorrete delegare.

Studio Viano

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