STUDIO LEGALE
AVV. TIZIANA SPONGA
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma (St. Legale Avv. Salvatore Russo) Tel. 3282933044 - Fax 051.9910062
NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET SIA DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI SIA DEGLI AMBITI
TERRITORIALI PROVINCIALI
(In esecuzione dell’ordinanza del TAR LAZIO, Sez. III Bis, n. 13130/2020 pubblicata il 07.12.2020)
AVVISO
1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:
TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III Bis, R.G. n. 8589/2020;
2. Nomi dei ricorrenti e Amministrazione intimata:
Nome dei ricorrenti: AMBRUOSO PAOLO, C.F. MBRPLA78P20C743D; ARCADIPANE WILLIAM, C.F.
RCDWLM88D04B429B; ARCANGIOLI SARA, C.F. RCNSRA89T57D612O; BAGLIONI MASSIMILIANO, C.F.
BGLMSM69D14G148M; BARONE CHIARA, C.F. BRNCHR89P66I754I; BERNINI DIEGO, C.F.
BRNDGI84H09G856N; BERTONI FRANCESCA, C.F. BRTFNC75L68G337M; BILOTTA ELISA, C.F.
BLTLSE94H53C352Y; BRESSANELLI DENISE, C.F. BRSDNS82D61L400V; CAROLLO ALESSANDRA, C.F.
CRLLSN74M57G273S; CAROLLO DANIELA, C.F. CRLDNL73L71G273M; CASTELLANO GIULIO, C.F.
CSTGLI80P30F205A; CATTARI ALESSIA, C.F. CTTLSS79R45I452B; COMINOTTI GIUSEPPE, C.F.
CMNGPP64E09H652M; COPELLO ROBERTO, C.F. CPLRRT69M26E463X; CUCUZZA DANIELA, C.F.
CCZDNL73D68B780N; DE FINIS ALESSANDRO, C.F. DFNLSN76M26E885O; DE SIMONE BARBARA, C.F.
DSMBBR71L42H501I; DI FEBO GIULIANA, C.F. DFBGLN88C42D643B; DIES LUCA, C.F. DSILCU71L26D708C;
DIFILIPPO GIOVANNI, C.F. DFLGNN97E14I330R; ELEONORA ORLANDO, C.F. RLNLNR77C64G273A;
FANOTTOLI GIUSEPPE, C.F. FNTGPP84R01G149W; FILONI ELIANA, C.F. FLNLNE66S58A794P; FIORE MASSIMO, C.F. FRIMSM71L28F839U; FONTANAROSA CARMELA MARIA DORA, C.F. FNTCML71P52C351M;
GAFFARELLO ANDREA, C.F. GFFNDR73B21F205L; GIUNTA MARIA, C.F. GNTMRA72B45H163O; GIUSA LORENA, C.F. GSILRN86H65C342H; GRANNONIO SERENA, C.F. GRNSRN82L70E243O; GRAZI CARLO, C.F.
GRZCRL67R27H501P; GRAZIANI CAROLINA, C.F. GRZCLN68A60F839X; GRECO GINEVRA, C.F.
GCRGVR77T62G2730; LIBRALESSO CHIARA, C.F. LBRCHR78R61L736E; LO IACONO VINCENZA, C.F.
LCNVCN62S62B429I; LO MONACO ANTONIO, C.F. LMNNTN85R03G273K; LODDO VITALIA RITA, C.F.
LDDVLR83E66A192S; MAIO ROCCO, C.F. MJARCC71L14G141Q; MAIORINO MICHELE, C.F.
MRNMHL62R23L259P; MARCELLI MAURA, C.F. MRCMRA78A65B354X; MARZOCCO MARA, C.F.
MRZMRA89T54F839A; MASELLI VALERIA, C.F. MSLVLR75E43D643X; MILITANO ROSA MARIA, C.F.
MLTRMR88C41E041K; MORETTI JESSICA, C.F. MRTJSC91E71A794P; NOACCO MONICA, C.F.
NCCMNC69E64E514G; PAGLIARI MATTEO, C.F. PGLMTT73D28D142O; PANICO VERONICA, C.F.
PNCVNC72D62G813E; PASSALACQUA ERINA ANNA MARIA, C.F. PSSRNN71D58H700B; PATERNA
FABRIZIO, C.F. PTRFRZ74P22G273U; PERU VITTORIA CHIARA, C.F. PREVTR87E53I452Z; PLACENTINO DAVIDE, C.F. PLCDVD93C27D643I; POLLICITA FILIPPO, C.F. PLLFPP76B04H163P; PROIETTI GIULIO, C.F.
PRTGLI90H08H501Z; PUGLIESE VINCENZO, C.F. PGLVCN86A01C352T; ROSSI LUCIA, C.F.
RSSLCU57T53I726G; SAPIENZA ELIANA, C.F. SPNLNE75E43C351I; SCACCAGLIA SARA, C.F.
SCCSRA84E60G337N; SCHIARITI GIUSEPPE, C.F. SCHGPP77D18L219O; SCURRIA EMANUELE, C.F.
SCRMNL78T12F251V; SELLA ERIKA, C.F. SLLRKE77C51L219S; SICILIANO FILOMENA, C.F.
SCLFMN76D41C975B; TOFANI MARISOL, C.F. TFNMSL70H45Z614T; TONDO ELISA, C.F.
TNDLSE83M62L049T; TONEGUZZI Gabriele, C.F. TNGGRL61L19F704K; VICO MANUELA, C.F.
VCIMNL87A47D122C; VIVENZI SARA, C.F. VVNSRA88C41D969I; ZANARDI CLARISSA, C.F.
ZNRCRS66LG337O; ZANGHERI CRISTIAN, C.F. ZNGCST67L18C573D; ZOPPETTI MATTIA, C.F.
ZPPMTT86H11E648P; ZUVADELLI FRANCESCO, C.F. ZVDFNC67A09G535B
Amministrazione intimata:
- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore;
- UFFICI SCOLASTICI REGIONALIper il Lazio, per L’Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l’Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l’Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
- AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI di Arezzo, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Chieti, Cremona, Forlì Cesena, Genova, Imperia, Isernia, Latina, Lecco, Mantova, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pescara, Pistoia, Roma, Sassari, Siena, Sondrio, Torino, Trapani, Treviso, Verona e Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore - NOTIFICATO ANCHE AL CONTROINTERESSATOVITALE ROSARIA, C.F.
VTLRSR85E70G273P
3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi del ricorso introduttivo:
Estremi dei provvedimenti impugnati:
Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020nonché delle Tabelle di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali di II fascia (in particolare A/4, A/6, A/8 e A/10 secondo l’interesse dei ricorrenti), per le supplenze del personale docente ed educativo, allegate alla stessa Ordinanza, laddove non viene prevista alcuna valutazione in termini di punteggio per i servizi relativi a “altre attività di insegnamento” - in particolare viene negata l’attribuzione di 0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore ai 16 gg (fino ad un massimo di tre punti per anno scolastico) così come da sempre valutato negli aggiornamenti delle Graduatorie di Circolo e di Istituto;
art. 11, comma 3, dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, ove si
prevede che“Per gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza
fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente,
sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate di cui all’articolo 3, comma 2, per l’inclusione nelle GPS”.
nota n. 1290 del 22.07.2020emessa dal Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, denominata “Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020” laddove esclude la valutazione per le graduatorie provinciali e di istituto dei servizi cosiddetti “altre attività di insegnamento”
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive delle province di Arezzo, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Chieti, Cremona, Forlì Cesena, Genova, Imperia, Isernia , Latina, Lecco, Mantova, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pescara, Pistoia, Roma, Sassari, Siena, Sondrio, Torino, Trapani, Treviso, Verona e Vicenza,nelle parti in cui non viene prevista alcuna valutazione in termini di punteggio per i servizi relativi a “altre attività di insegnamento” - in particolare viene negata l’attribuzione di 0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore ai 16 gg (fino ad un massimo di tre punti per anno scolastico).
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche nel frattempo intervenuto ed al momento non conosciuto.
Sunto dei motivi del ricorso:
I ricorrenti sono insegnanti precari con un titolo di studio valido per l’inserimento nelle graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze scolastiche. I ricorrenti hanno presentato domanda di inserimento nelle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla GPS, istituite con l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 oggi impugnata) avanzando contestualmente il modello di scelta delle sedi per la terza fascia delle graduatorie di istituto (cfr.
art. 11 comma 1 lett. C) senza poter dichiarare i servizi prestati come “altri servizi di
insegnamento”, in quanto non previsti dall’Ordinanza. L’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020,
infatti, oltre all’istituzione delle cd. GPS ha deliberato anche l’aggiornamento delle graduatorie di
istituto, applicando, però, le medesime tabelle previste per le GPS; l’art. 11, comma 1, lettera c)
dell’O.M. 60/2020 prevede che la terza fascia delle graduatorie di istituto sia “costituita dagli aspiranti
presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla
domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente
inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso
corrispondenti.” I ricorrenti, quindi, non si vedono riconosciuti i titoli di servizio svolti non solo nelle
graduatorie provinciali, ma anche nelle graduatorie di circolo e di istituto ove, invece, tali titoli di
servizio erano da sempre stati valutati, come vedremo. I ricorrenti hanno quindi inviato un reclamo al
fine di vedersi riconoscere i punteggi relativi alle altre attività dagli stessi svolte (come indicato in
tabella), ma alcun riscontro è stato dato dall’Amministrazione, per cui è sorta la necessità di adire
questo Ill.mo Tribunale.
Come visto, quindi, si tratta di attività svolte nell’ambito accademico o scolastico che riguardano progetti o attività didattica previsti dalla stessa normativa scolastica. Proprio per tale ragione, il Ministero, in passato, ha ritenuto necessario riconoscere, seppur in modo gradato, questi servizi anche al fine di supportare l’adesione dei docenti a tali attività che altrimenti sarebbero andate deserte.
Tali attività hanno da sempre meritato l’attenzione del legislatore che le ha inserite nelle tabelle dei titoli e dei servizi succedutesi nel tempo.
Si pensi, in particolare, che già la Tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. del n. 131 del 13.06.2007 (cioè il Regolamento delle supplenze) prevedeva, al punto D n. 3) la possibilità di far valutare ai docenti lo svolgimento di attività così detta “non curriculare” ma che rientrava sempre nell’ambito dell’insegnamento.
L’art. 5, comma 4, del predetto regolamento, approvato ai sensi dell’art. 4, co.5, della L.
124/1999(secondo cui la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee è demandata ad un regolamento adottato con decreto del Ministro secondo la procedura prevista dall'art. 17, co. 3 e 4, della L. 400/1988), infatti prevede che:
Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa al regolamento approvato con il Decreto Ministeriale n. 131 del 2007 (e quindi con l’attribuzione di punti 0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore ai 16 gg, fino ad un massimo di tre punti per anno scolastico ai senti del punto D.3 della tabella A allegata al regolamento).
Il riconoscimento di tali altre attività di insegnamenti ai fini dell’inserimento nelle graduatorie utili per il conferimento delle supplenze è stato poi ulteriormente confermato dal Decreto Ministeriale n. 308 del 15 maggio 2014, recante diposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della III fascia delle graduatorie di Istituto (v. punto D.3 della Tabella B -valutazione titoli III fascia).
Infine, il D.M. n. 374 del 1 giugno 2017 – recante diposizioni sull’aggiornamento della II e della III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20, 20, hanno confermato le preesistenti tabelle di valutazione dei titoli con l’attribuzione di 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico.
Per sintetizzare, dunque, a partire dall’approvazione della D.M. n. 131 del 13.06.2007emanato in base all’art. 4, comma 5, della L. 124/1999, e ininterrottamente sino ad oggi, i titoli di servizio conseguiti dai ricorrenti e rientranti nella classificazione di “altre attività di insegnamento”
hanno sempre ottenuto la medesima valutazione (punti 0,5 per mese o frazione superiore ai 15 giorni) ai fini dell’inserimento nelle graduatorie utili per l’attribuzione delle supplenze.
Tanto basta per ritenere che i ricorrenti abbiano maturato un legittimo affidamento sulla
stabilità di tale valutazione dei titoli, tantopiù in quanto tale valutazione discendeva
direttamente da una fonte sub-primaria (il regolamento sulle supplenze approvato con il Decreto Ministeriale n. 131 del 2007).
*
Senonché, il Ministero oggi resistente, nel dare attuazione alle disposizioni normative (L. 20 dicembre 2019, n. 159 e L. 6 giugno 2020, n. 41 su cui infra) istitutive delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla GPS), ha stravolto la valutazione dei titoli già acquisita dai ricorrenti non valutando attività di insegnamento che da sempre erano invece utili per il punteggio in graduatoria.
Questa mancata valutazione dei medesimi titoli di servizio, oltretutto per l’attribuzione della stessa utilità (la supplenza) collide con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità.
La sottrazione retroattiva di un punteggio già attribuito (peraltro ininterrottamente sin dal 2007), inoltre, viola il principio dell’affidamento sulla stabilità di una valutazione già operata ai sensi di preesistenti diposizioni normative e regolamentari.
MOTIVI IN DIRITTO
I. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, SOTTO IL PROFILO DELLA ETEROGENESI DEI FINI RISPETTO AGLI SCOPI DICHIARATI DAL LEGISLATORE.
II. ECCESSO DI DELEGA
III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, SOTTO IL PROFILO DELLA INUTILITÀ DEL SACRIFICIO IMPOSTO AI RICORRENTI RISPETTO AL FINE DICHIARATO DAL LEGISLATORE
IV. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI (art. 97) IN MATERIA DI DIGNITÀ PROFESSIONALE
V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.
* * *
4. Indicazione dei controinteressati:
Indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come tutti coloro attualmente inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive delle province di Arezzo, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Chieti, Cremona, Forlì Cesena, Genova, Imperia, Isernia , Latina, Lecco, Mantova, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pescara, Pistoia, Roma, Sassari, Siena, Sondrio, Torino, Trapani, Treviso, Verona e Vicenzaper le seguenti classi di concorso:
Arezzo, classi di concorso, A-20, A-26, A-37, A,40, A-41, A-47, A-60;
Bari, classi di concorso, A-47, A-45, B003, B015, B017;
Bergamo, classi di concorso, A012, A022, A-20, A-26, A-36, A-38, A-41, A-47, A-60;
Biella, classi di concorso, A-45, A-46, A-47;
Bologna, classi di concorso, A-19, A048, A049;
Brescia, classi di concorso, A-01, A-16, A-17, A-37, A-47, A-60;
Cagliari, classi di concorso, A048, A049;
Caltanissetta, classi di concorso, AC56, AC55, A030, A029;
Catania, classi di concorso, AJ55, A029, A030, A059, A064, A056, AJ56, A-18, PPPP;
Chieti, classi di concorso, A049, A048, B15, B03;
Cremona, classi di concorso, A001, A008, A010, A016, A017, A029, A030, A037, A054, A060, A55, A56, AG56, AW55;
Cremona, classi di concorso, A-29, A-30, A-59, A-64, AJ55, AJ56, AQ55, AU55;
Forlì Cesena, classi di concorso, A-29, A-30, A-53, A-55, A-56, A-64;
Genova, classi di concorso, A-22, A-12, A-46;
Imperia, classi di concorso, A-11, A-12, A-22;
Isernia, classi di concorso, A048, A049, B015;
Latina, classi di concorso, A011, A012, A022, A029, A030, A053, A054, A059, A064, AJ55, AJ56;
Lecco, classi di concorso, A019;
Mantova, classi di concorso, A-18, A-19, AJ56, A29, A30, A53, A64, AJ56, A59;
Milano, classi di concorso, A-20, A-26, A-27, A-37, A-40, A-41, A-47, A-60, A-11, A-12, A-22, B-16, PPPP, A-19, A-18, B-14;
Napoli, classi di concorso, A-01, A-08, A-16, A-17, A-37, A-54, A-60;
Palermo, classi di concorso, A-01, A-17, A-54, A-60, A18, A46, B03, B15, A45, A47;
Parma, classi di concorso, A-001, A-060, A-016, A-017, A-037, A048, A049, B03, B16, A-18 A-19, A- 54;
Pescara, classi di concorso, A048, A049;
Pistoia, classi di concorso, A-18;
Roma, classi di concorso, A-12, A-22, A-48, A-49, A-23, AA24, AA25, AB24, AB25, AC24, AC25;
Sassari, classi di concorso, A-01, A-12, A-54, AA24, AA25, AB24, AB25, AC24, AC25, ADMM;
Siena, classi di concorso, A-12, A-22, A-23;
Sondrio, classi di concorso, A045, A046, A047;
Torino, classi di concorso, A001, A016, A017, A037, A047, A060;
Trapani, classi di concorso, A01, A016, A017, A037, A060;
Treviso, classi di concorso, B016, B003, A001, A008, A-14, A016, A017, A037, A060, A061, A054, B014A010, A047, AB24, AB25, AC25;
Verona, classi di concorso, A-001, A-017, A-30, A-56, A-55, B019;
Vicenza, classi di concorso, A048, A049;
5. Indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito:
Consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. Indicazione del numero dell’ordinanza con riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:
Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 13130/2020 pubblicata in data 07/12/2020, con la quale è stata disposta l’integrazione del contraddittorio a carico della parte ricorrente, “nei confronti di tutti coloro che hanno partecipato alla procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui alla ordinanza del Ministero dell’Istruzione (MIR) n. 60 del 10 luglio 2020”.
7. Testo integrale del ricorso introduttivo:
“STUDIO LEGALE AVV. TIZIANA SPONGA Via Ottaviano, 9, 00192 Roma (St. Legale Avv. Salvatore Russo) Tel. 3282933044 - Fax 051.9910062
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA
RICORSO
CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI
E CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Per i sig.ri
1. AMBRUOSO PAOLO, C.F. MBRPLA78P20C743D;
2. ARCADIPANE WILLIAM, C.F. RCDWLM88D04B429B;
3. ARCANGIOLI SARA, C.F. RCNSRA89T57D612O;
4. BAGLIONI MASSIMILIANO, C.F. BGLMSM69D14G148M;
5. BARONE CHIARA, C.F. BRNCHR89P66I754I;
6. BERNINI DIEGO, C.F. BRNDGI84H09G856N;
7. BERTONI FRANCESCA, C.F. BRTFNC75L68G337M;
8. BILOTTA ELISA, C.F. BLTLSE94H53C352Y;
9. BRESSANELLI DENISE, C.F. BRSDNS82D61L400V;
10. CAROLLO ALESSANDRA, C.F. CRLLSN74M57G273S;
11. CAROLLO DANIELA, C.F. CRLDNL73L71G273M;
12. CASTELLANO GIULIO, C.F. CSTGLI80P30F205A;
13. CATTARI ALESSIA, C.F. CTTLSS79R45I452B;
14. COMINOTTI GIUSEPPE, C.F. CMNGPP64E09H652M;
15. COPELLO ROBERTO, C.F. CPLRRT69M26E463X;
16. CUCUZZA DANIELA, C.F. CCZDNL73D68B780N;
17. DE FINIS ALESSANDRO, C.F. DFNLSN76M26E885O;
18. DE SIMONE BARBARA, C.F. DSMBBR71L42H501I;
19. DI FEBO GIULIANA, C.F. DFBGLN88C42D643B;
20. DIES LUCA, C.F. DSILCU71L26D708C;
21. DIFILIPPO GIOVANNI, C.F. DFLGNN97E14I330R;
22. ELEONORA ORLANDO, C.F. RLNLNR77C64G273A;
23. FANOTTOLI GIUSEPPE, C.F. FNTGPP84R01G149W;
24. FILONI ELIANA, C.F. FLNLNE66S58A794P;
25. FIORE MASSIMO, C.F. FRIMSM71L28F839U;
26. FONTANAROSA CARMELA MARIA DORA, C.F. FNTCML71P52C351M;
27. GAFFARELLO ANDREA, C.F. GFFNDR73B21F205L;
28. GIUNTA MARIA, C.F. GNTMRA72B45H163O;
29. GIUSA LORENA, C.F. GSILRN86H65C342H;
30. GRANNONIO SERENA, C.F. GRNSRN82L70E243O;
31. GRAZI CARLO, C.F. GRZCRL67R27H501P;
32. GRAZIANI CAROLINA, C.F. GRZCLN68A60F839X;
33. GRECO GINEVRA, C.F. GCRGVR77T62G2730;
34. LIBRALESSO CHIARA, C.F. LBRCHR78R61L736E;
35. LO IACONO VINCENZA, C.F. LCNVCN62S62B429I;
36. LO MONACO ANTONIO, C.F. LMNNTN85R03G273K;
37. LODDO VITALIA RITA, C.F. LDDVLR83E66A192S;
38. MAIO ROCCO, C.F. MJARCC71L14G141Q;
39. MAIORINO MICHELE, C.F. MRNMHL62R23L259P;
40. MARCELLI MAURA, C.F. MRCMRA78A65B354X;
41. MARZOCCO MARA, C.F. MRZMRA89T54F839A;
42. MASELLI VALERIA, C.F. MSLVLR75E43D643X;
43. MILITANO ROSA MARIA, C.F. MLTRMR88C41E041K;
44. MORETTI JESSICA, C.F. MRTJSC91E71A794P;
45. NOACCO MONICA, C.F. NCCMNC69E64E514G;
46. PAGLIARI MATTEO, C.F. PGLMTT73D28D142O;
47. PANICO VERONICA, C.F. PNCVNC72D62G813E;
48. Passalacqua Erina Anna Maria, C.F. PSSRNN71D58H700B;
49. PATERNA FABRIZIO, C.F. PTRFRZ74P22G273U;
50. PERU VITTORIA CHIARA, C.F. PREVTR87E53I452Z;
51. PLACENTINO DAVIDE, C.F. PLCDVD93C27D643I;
52. POLLICITA FILIPPO, C.F. PLLFPP76B04H163P;
53. PROIETTI GIULIO, C.F. PRTGLI90H08H501Z;
54. PUGLIESE VINCENZO, C.F. PGLVCN86A01C352T;
55. ROSSI LUCIA, C.F. RSSLCU57T53I726G;
56. SAPIENZA ELIANA, C.F. SPNLNE75E43C351I;
57. SCACCAGLIA SARA, C.F. SCCSRA84E60G337N;
58. SCHIARITI GIUSEPPE, C.F. SCHGPP77D18L219O;
59. Scurria Emanuele, C.F. SCRMNL78T12F251V;
60. SELLA ERIKA, C.F. SLLRKE77C51L219S;
61. SICILIANO FILOMENA, C.F. SCLFMN76D41C975B;
62. TOFANI MARISOL, C.F. TFNMSL70H45Z614T;
63. TONDO ELISA, C.F. TNDLSE83M62L049T;
64. TONEGUZZI Gabriele, C.F. TNGGRL61L19F704K;
65. VICO MANUELA, C.F. VCIMNL87A47D122C;
66. VIVENZI SARA, C.F. VVNSRA88C41D969I;
67. ZANARDI CLARISSA, C.F. ZNRCRS66LG337O;
68. ZANGHERI CRISTIAN, C.F. ZNGCST67L18C573D;
69. ZOPPETTI MATTIA, C.F. ZPPMTT86H11E648P;
70. ZUVADELLI FRANCESCO, C.F. ZVDFNC67A09G535B, tutti rappresentati e difesi, in forza di procure alle liti allegate al presente ricorso, dall'Avv. Tiziana Sponga (C.F. SPN TZN 73M44 A757K, PEC:
tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it) ed elettivamente domiciliati in Roma, nella Via Ottaviano n. 9, presso lo studio dell’Avv. Salvatore Russo. L'Avv. Tiziana Sponga dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notifiche riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax, 051/9910062, e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it
CONTRO
- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;
- RESISTENTE CONTRO
- UFFICI SCOLASTICI REGIONALI per il Lazio, per L’Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l’Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l’Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore
CONTRO
- AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI di Arezzo, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Cagliari,
Caltanissetta, Catania, Chieti, Cremona, Forlì Cesena, Genova, Imperia, Isernia , Latina, Lecco, Mantova,
Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pescara, Pistoia, Roma, Sassari, Siena, Sondrio, Torino, Trapani, Treviso,
Verona e Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore
- RESISTENTI E NEI CONFRONTI DI
- VITALE ROSARIA, nata a Palermo il 30.05.1985 C.F. VTLRSR85E70G273P
- CONTROINTERESSATO PER L’ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA
Dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) nonché delle Tabelle di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali di II fascia (in particolare A/4, A/6, A/8 e A/10 secondo l’interesse dei ricorrenti), per le supplenze del personale docente ed educativo, allegate alla stessa Ordinanza, laddove non viene prevista alcuna valutazione in termini di punteggio per i servizi relativi a “altre attività di insegnamento” - in particolare viene negata l’attribuzione di 0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore ai 16 gg (fino ad un massimo di tre punti per anno scolastico) così come da sempre valutato negli aggiornamenti delle Graduatorie di Circolo e di Istituto;
Dell’art. 11, comma 3, dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, ove si prevede che“ Per gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate di cui all’articolo 3, comma 2, per l’inclusione nelle GPS”.
PER QUANTO OCCORRER POSSA
della nota n. 1290 del 22.07.2020emessa dal Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, denominata “Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020”
laddove esclude la valutazione per le graduatorie provinciali e di istituto dei servizi cosiddetti “altre attività di insegnamento”
NONCHE’
Delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive delle province di Arezzo, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Chieti, Cremona, Forlì Cesena, Genova, Imperia, Isernia , Latina, Lecco, Mantova, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pescara, Pistoia, Roma, Sassari, Siena, Sondrio, Torino, Trapani, Treviso, Verona e Vicenza, nelle parti in cui non viene prevista alcuna valutazione in termini di punteggio per i servizi relativi a “altre attività di insegnamento” - in particolare viene negata l’attribuzione di 0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore ai 16 gg (fino ad un massimo di tre punti per anno scolastico).
e
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche nel frattempo intervenuto ed al momento non conosciuto.
PREMESSE IN PUNTO DI FATTO ***
I ricorrenti sono insegnanti precari con un titolo di studio valido per l’inserimento nelle graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze scolastiche.
I ricorrenti hanno presentato domanda di inserimento nelle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla GPS, istituite con l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 oggi impugnata) avanzando contestualmente il modello di scelta delle sedi per la terza fascia delle graduatorie di istituto (cfr. art. 11 comma 1 lett. C) senza poter dichiarare i servizi prestati come “altri servizi di insegnamento”, in quanto non previsti dall’Ordinanza.
L’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, infatti, oltre all’istituzione delle cd. GPS ha deliberato anche l’aggiornamento delle graduatorie di istituto, applicando, però, le medesime tabelle previste per le GPS; l’art. 11, comma 1, lettera c) dell’O.M. 60/2020 prevede che la terza fascia delle graduatorie di istituto sia “ costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti.”
I ricorrenti, quindi, non si vedono riconosciuti i titoli di servizio svolti non solo nelle graduatorie provinciali, ma anche nelle graduatorie di circolo e di istituto ove, invece, tali titoli di servizio erano da sempre stati valutati, come vedremo.
I ricorrenti hanno quindi inviato un reclamo al fine di vedersi riconoscere i punteggi relativi alle altre attività dagli stessi svolte (come indicato in tabella), ma alcun riscontro è stato dato dall’Amministrazione, per cui è sorta la necessità di adire questo Ill.mo Tribunale.
Cosa si intende per “ALTRI SERVIZI DI INSEGNAMENTO” *
Prima di proseguire nell’esposizione dei motivi per i quali si ritengono illegittimi gli atti qui impugnati, è opportuno specificare meglio l’oggetto del presente ricorso e sottolineare che i cosiddetti “altri servizi di insegnamento” sono stati da sempre riconosciuti come servizi utili per le graduatorie di istituto.
In generale, per altre attività d'insegnamento si intendono tutte quelle attività svolte nell'ambito delle scuole ma non facenti parte del curriculum normale e obbligatorio degli studenti e che non possono essere ricondotte a specifiche classi di concorso o posti d'insegnamento. Si considerano inoltre tutte le altre attività che hanno natura didattica prestate nell'ambito di corsi, università, accademie, conservatori, amministrazioni statali ed enti pubblici o da questi autorizzati e controllati, tra cui:
Le attività di insegnamento prestate presso gli istituti di istruzione universitaria italiani o comunitari, Accademie, Conservatori.
Le attività di insegnamento svolte nell'ambito di corsi organizzati da Enti Pubblici (Comuni, Regioni, Province o altri enti pubblici) oppure semplicemente autorizzati o controllati da questi quali per esempio i corsi organizzati dagli Enti di formazione professionali diversi da quelli per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Le attività di insegnamento svolte nell'ambito delle scuole statali e paritarie, per attività non curriculari (es:
PON).
Assistente allo studio pomeridiano nelle scuole paritarie.
Attività di tutoraggio finalizzata al recupero dei debiti formativi (universitari).
il servizio prestato in qualità di lettore nelle Università dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e il servizio prestato in qualità di assistente di lingua presso le scuole straniere, sono valutati quali altre attività di insegnamento di cui al punto 3.
Il servizio prestato senza il titolo di studio in sostituzione di personale mancante.
Come visto, quindi, si tratta di attività svolte nell’ambito accademico o scolastico che riguardano progetti o attività didattica previsti dalla stessa normativa scolastica. Proprio per tale ragione, il Ministero, in passato, ha ritenuto necessario riconoscere, seppur in modo gradato, questi servizi anche al fine di supportare l’adesione dei docenti a tali attività che altrimenti sarebbero andate deserte.
Tali attività hanno da sempre meritato l’attenzione del legislatore che le ha inserite nelle tabelle dei titoli e dei servizi succedutesi nel tempo.
Si pensi, in particolare, che già la Tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. del n. 131 del 13.06.2007 (cioè il Regolamento delle supplenze) prevedeva, al punto D n. 3) la possibilità di far valutare ai docenti lo svolgimento di attività così detta “non curriculare” ma che rientrava sempre nell’ambito dell’insegnamento.
L’art. 5, comma 4, del predetto regolamento, approvato ai sensi dell’art. 4, co.5, della L. 124/1999 (secondo cui la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee è demandata ad un regolamento adottato con decreto del Ministro secondo la procedura prevista dall'art. 17, co. 3 e 4, della L. 400/1988), infatti prevede che:
Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa al regolamento approvato con il Decreto Ministeriale n. 131 del 2007 (e quindi con l’attribuzione di punti 0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore ai 16 gg, fino ad un massimo di tre punti per anno scolastico ai senti del punto D.3 della tabella A allegata al regolamento).
La Tabella allegata al D.M. 131/2007 prevedeva, in particolare, al punto D) denominato “Titoli di servizio” al punto 3) denominato “Altre attività di insegnamento”:
“Per ogni altra attività d’insegnamento non curricolare o comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:
a) Le scuole di cui ai punti 1 e 2 (cioè scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie o istituzioni convittuali statali);
b) I corsi di insegnamento nel settore dell’infanzia, primario, secondario e artistico;
c) Gli istituti di istruzione universitaria italiani o comunitari, riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;
d) Gli istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;
e) Le Accademie;
f) I Conservatori;
g) I corsi presso amministrazioni statali;
h) I corsi presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e controllati”
In base al punto n. 13 della Nota allegata alla Tabella dei servizi rientrano tra la valutazione di “altre attività di insegnamento” anche “I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio – nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo – sono valutabili come altre attività di insegnamento di cui al punto3”
Il riconoscimento di tali altre attività di insegnamenti ai fini dell’inserimento nelle graduatorie utili per
il conferimento delle supplenze è stato poi ulteriormente confermato dal Decreto Ministeriale n. 308 del
15 maggio 2014, recante diposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della III fascia delle graduatorie di
Istituto (v. punto D.3 della Tabella B -valutazione titoli III fascia).
Infine, il D.M. n. 374 del 1 giugno 2017 – recante diposizioni sull’aggiornamento della II e della III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20, 20, hanno confermato le preesistenti tabelle di valutazione dei titoli con l’attribuzione di 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico.
Per sintetizzare, dunque, a partire dall’approvazione della D.M. n. 131 del 13.06.2007emanato in base all’art.
4, comma 5, della L. 124/1999, e ininterrottamente sino ad oggi, i titoli di servizio conseguiti dai ricorrenti e rientranti nella classificazione di “altre attività di insegnamento” hanno sempre ottenuto la medesima valutazione (punti 0,5 per mese o frazione superiore ai 15 giorni) ai fini dell’inserimento nelle graduatorie utili per l’attribuzione delle supplenze.
Tanto basta per ritenere che i ricorrenti abbiano maturato un legittimo affidamento sulla stabilità di tale valutazione dei titoli, tantopiù in quanto tale valutazione discendeva direttamente da una fonte sub-primaria (il regolamento sulle supplenze approvato con il Decreto Ministeriale n. 131 del 2007).
*
Senonché, il Ministero oggi resistente, nel dare attuazione alle disposizioni normative (L. 20 dicembre 2019, n.
159 e L. 6 giugno 2020, n. 41 su cui infra) istitutive delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla GPS), ha stravolto la valutazione dei titoli già acquisita dai ricorrenti non valutando attività di insegnamento che da sempre erano invece utili per il punteggio in graduatoria.
Questa mancata valutazione dei medesimi titoli di servizio, oltretutto per l’attribuzione della stessa utilità (la supplenza) collide con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità.
La sottrazione retroattiva di un punteggio già attribuito (peraltro ininterrottamente sin dal 2007), inoltre, viola il principio dell’affidamento sulla stabilità di una valutazione già operata ai sensi di preesistenti diposizioni normative e regolamentari.
Si insiste per l’annullamento dei provvedimenti impugnati - previa sospensione dell’efficacia – per i seguenti MOTIVI IN DIRITTO
VI. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, SOTTO IL PROFILO DELLA ETEROGENESI DEI FINI RISPETTO AGLI SCOPI DICHIARATI DAL LEGISLATORE.
VII. ECCESSO DI DELEGA
VIII. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, SOTTO IL PROFILO DELLA INUTILITÀ DEL SACRIFICIO IMPOSTO AI RICORRENTI RISPETTO AL FINE DICHIARATO DAL LEGISLATORE
IX. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI (art. 97) IN MATERIA DI DIGNITÀ PROFESSIONALE
Preliminarmente, si ricorda che l’art. 4 della L. 124/1999 distingue tre tipologie di supplenze del personale docente – che danno luogo al conferimento di incarichi a tempo determinato – e indica a quali graduatorie attingere per le nomine:
supplenze annuali (fino, cioè, al 31 agosto), per la copertura di cattedre e posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico. Per il conferimento di tali supplenze si utilizzano le graduatorie ad esaurimento (GAE);
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (fino, cioè, al 30 giugno), per la copertura di cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ovvero per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario (intendendo per posti orario gli abbinamenti di spezzoni che non raggiungono l’orario di cattedra). Per il conferimento di tali supplenze si utilizzano le GAE;
supplenze temporanee più brevi, nei casi diversi da quelli citati. Per il conferimento di tali supplenze si utilizzano le graduatorie di circolo o di Istituto.
La disciplina per l’affidamento delle supplenze è stata definita più nel dettaglio, da ultimo, con il regolamento emanato con DM 131/2007.
In base allo stesso, per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, in caso di esaurimento delle GAE, si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto.
Con riferimento alle graduatorie di circolo e di istituto, lo stesso DM 131/2007 prevede che il dirigente
scolastico, sulla base delle domande prodotte, costituisce apposite graduatorie, in relazione agli insegnamenti
impartiti nella scuola o alla tipologia di posto, distinte in tre fasce, da utilizzare nell’ordine. Nello specifico,
in base all’art. 5: la prima fascia comprende gli aspiranti inseriti nelle GAE per il medesimo posto o classe di
concorso cui è riferita la graduatoria di circolo o di istituto; la seconda fascia comprende gli aspiranti non inseriti
nella corrispondente GAE ma forniti di specifica abilitazione o idoneità al concorso cui è riferita la graduatoria di
circolo e di istituto; la terza fascia comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso
all'insegnamento richiesto.
Rispetto al quadro esposto, l’art. 1-quater 4 (Disposizioni urgenti in materia di supplenze) del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 – recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti – ha previsto “ A L FINE DI OTTIMIZZARE L ' ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI SUPPLENZA " la costituzione di nuove graduatorie provinciali (in sigla G.P.S) da utilizzare, in subordine alle GAE,dall’a.s. 2020/2021 per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
Infine, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41, con l’articolo 2, comma 4- ter, ha previsto quanto segue: “In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell’istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell’individuazione nonché della graduazione degli aspiranti.
Il Ministero oggi resistente, dunque, ai sensi dell’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, con l’ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 ha emanato disposizioni specifiche per disciplinare l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenzeda disporre sui posti vacanti in organico di diritto (con scadenza al 31 agosto) e sui posti vacanti in organico di fatto (con scadenza al 30 giugno) distinguendole in due fasce: la prima riservata ai docenti in possesso di specifica abilitazione o idoneità al concorso; e la seconda aperta ai docenti abilitati in altre classi di concorso o in possesso di 24 crediti formativi universitari oppure, infine, già inseriti nella terza fascia delle graduatorie d’Istituto.
Nel far ciò, lo stesso Ministero, con l’art. 11, comma 3, dell’ordinanza oggi impugnata, ha previsto che
“Per gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate di cui all’articolo 3, comma 2, per l’inclusione nelle GPS”.
Ciò significa che l’ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 ha disciplinato sia la procedura di formazione (e la valutazione dei titoli) delle graduatorie provinciali di prima e seconda fascia sia la procedura di formazione (e la valutazione dei titoli) della seconda e della terza fascia delle graduatorie d’Istituto.
Per cui la valutazione per le altre attività di insegnamento, oggetto del presente ricorso, è stata eliminata, non solo per le nuove graduatorie provinciali (GPS), ma anche per la procedura di formazione (e la valutazione dei titoli) della terza fascia delle graduatorie d’Istituto.
Ciò che rileva è che non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice per aver eliminato tale valutazione dei servizi prestati, per di più imposta con efficacia retroattiva.
Come è noto, la ragionevolezza costituisce in seno alla giurisprudenza amministrativa e costituzionale un importante parametro di riscontro del corretto esercizio dell’attività discrezionale. Attraverso il suo impiego, infatti, si consente di verificare la logicità e la coerenza delle scelte del decisore pubblico, sia nel campo dell’attività amministrativa che nell’esercizio del potere normativo. In maniera efficace si è parlato della ragionevolezza come il canone fondamentale della “ deontologia della discrezionalità ” (In ordine alla ragionevolezza e alla proporzionalità: Cons. St., sez. V, 17 febbraio 2004, n. 611, in Foro amm., 2004, 458 (s.m.);
Cons. St., sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9305, in Foro amm., 2003, 3780 (s.m.); Cons. St., sez. VI, 18 marzo 2003, n. 1412, in Foro amm., 2003, 1088. In termini più ampi, Cons. St., sez. III, 25 febbraio 2003, n. 1059, in Ragiusan, 2003, 491 afferma che gli atti amministrativi, anche quando sono adottati utilizzando un alto tasso discrezionale, devono sempre rispondere a criteri di coerenza).
La scelta dell’Amministrazione di travolgere retroattivamente la preesistente valutazione dei titoli di sevizio è priva di qualsivoglia motivazione.
L’esercizio del potere discrezionale, anche di natura tecnica, impone al soggetto pubblico un'adeguata motivazione delle sue scelte, da cui possa evincersi la loro ragionevolezza. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di sacrificare la posizione del privato, perché l'affidamento generato possa venir meno, si richiede, da parte del soggetto pubblico, una motivazione delle proprie scelte che risulti congrua, ragionevole e pertanto immune da censure sul piano del sindacato giurisdizionale. Se ciò non avviene, come nel caso oggi sub iudice, l’atto risulta viziato e dovrà essere invalidato dall'Autorità Giudiziaria.
*
I L L EGISLATORE , INOLTRE , NON AVEVA AFFATTO ATTRIBUITO AL M INISTERO DELL ’I STRUZIONE IL
COMPITO DI RIVEDERE I PUNTEGGI GIÀ ATTRIBUITI ANCHE NELLA SECONDA E NELLA TERZA FASCIA
DELLE GRADUATORIE D ’I STITUTO , SICCHÉ L ’ INTERVENTO MANIPOLATIVO DELL ’ AMMINISTRAZIONE OGGI CONVENUTA È CENSURABILE ANCHE SOTTO IL PROFILO DELL ’ ECCESSO DI DELEGA .
L E DISPOSIZIONI IMPUGNATE VIOLANO ANCHE I PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ DELL * ’ ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA CONSACRATI DALL ’ ART . 5.4 DEL T ESTO U NICO SUL FUNZIONAMENTO DELL ’U NIONE E UROPEA .
Il principio di proporzionalità impone all’amministrazione che adotta il provvedimento finale nei confronti del privato, un giudizio fondato su tre criteri: idoneità, necessarietà e adeguatezza della misura prescelta.
L’idoneità esprime il rapporto tra i mezzi impiegati e il fine che si vuole perseguire. Sulla base di tale criterio vanno scartate tutte le misure che non sono in grado di realizzare il fine.
La necessarietà rappresenta la conformità dell’azione amministrativa alla regola del mezzo più mite e cioè, l’obbligo per l’amministrazione di mettere a confronto le misure ritenute idonee e orientare la scelta sulla soluzione comportante il raggiungimento dell’obiettivo.
Il criterio dell’adeguatezza implica, infine, che la misura adottata dall’amministrazione non debba gravare in modo eccessivo sul destinatario, tanto da risultare intollerabile.
Ora, posto che il fine dichiarato dal legislatore consisteva nell’ “ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza” , appare evidente che la mancata valutazione retrodata dei punteggi già attribuiti alle altre attività di insegnamento non appare un mezzo idoneo, né tantomeno necessario e adeguato, e ciò in quanto il sacrificio imposto ai agli insegnanti è privo di qualsiasi giustificazione razionale.
*
Le disposizioni impugnate, infine, COLLIDONO CON LE ESIGENZE POSTE DALLA NORMATIVA COSTITUZIONALE ( ART . 97) PER LA TUTELA DELLA DIGNITA ’ PROFESSIONALE DEI DOCENTI intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo.
Di fatto il bagaglio di esperienze che i ricorrenti hanno accumulato in questi anni e che è sempre stato valutato viene oggi non più tenuto in considerazione, con una grave violazione dell’art. 97 della Costituzione che vede la meritocrazia come punto basilare.
***
X. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.
L’illegittimità degli atti oggi impugnati, infine, deriva dalla lesione del principio dell’affidamento, che a sua volta discende dalla legittima aspettativa degli interessati alla stabilità della valutazione di titoli già acquisiti, tantopiù in quanto tale valutazione è stata mantenuta inalterata per ben 13 anni (ossia da quando è stata introdotta nella tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. 131 del 2007).
Sul punto occorre osservare che il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel parere sullo schema di ordinanza inerente le ”Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali” approvato nella seduta plenaria n. 42 del 7 luglio 2020 aveva richiamato l’attenzione del Ministero oggi resistente sulle
“ legittime aspettative di tanti precari che hanno maturato e acquisito titoli sulla base della normativa attualmente vigente e che, in base alle nuove disposizioni, vedrebbero improvvisamente stravolta la propria posizione in graduatoria”.
È, infatti evidente che " la previsione di nuovi punteggi deve limitarsi a prendere in considerazione esclusivamente titoli relativi alle situazioni conseguenti ad atti legislativi e/o normativi non previsti dalla previgente normativa; infatti, operando diversamente si creerebbero conseguenze negative sulle consolidate legittime aspettative degli inclusi nelle graduatorie” ( così TAR Lazio, sentenza n. n.
4735/03 del 14 luglio 2003).
La MODIFICA RETROATTIVA della precedente valutazione dei titoli, peraltro DISPOSTA IN DEROGA ALLE PRECEDENTI PREVISIONI REGOLAMENTARI (Decreto Ministeriale n. 131 del 2007), dunque, COLLIDE CON IL PRINCIPIO DELL ’ AFFIDAMENTO .
L’affidamento si sostanzia, secondo una felice sintesi dottrinale, nella fiducia, nella delusione della fiducia e nel danno subito a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta; si tratta, in sostanza, di
“un'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione fondata sulla buone fede ” (così Cass. civ., sez. un., ord. 28 aprile 2020, n. 8236).
E, invero, il principio dell’affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini. La protezione di tale principio viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della « civiltà europea », come mezzo di integrazione dell’intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario, Torino 1998).
Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui
« l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed
indispensabile dello Stato di diritto » (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n.
416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).
Invero la Consulta ha individuato una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva finanche degli atti normativi
“attinenti alla salvaguardia , oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica , posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto ; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto).”(così, ex multis: Corte cost., 22 maggio 2013, n. 103; id., 19 giugno 2013, n.
160, che ribadisce la necessità di garantire “la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati all’applicazione della norma.”). In altri termini nella giurisprudenza della Corte costituzionale “è consolidato il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica , che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto” (così: Corte cost., 16 luglio 2009, n. 236, e, in senso conforme: Corte cost., 10 gennaio 2007, n. 11, Corte cost., 26 gennaio 2009, n. 24, e Corte cost., 11/12/2015, n. 260).
In tal senso si è del resto costantemente espresso anche il Giudice amministrativo il quale ha anche recentemente ribadito come “Fra i limiti generali all'adozione di leggi con efficacia retroattiva si annoverano quelli afferenti alla tutela di concomitanti e parimenti fondamentali valori di civiltà giuridica (fra cui, in primis, il generale principio di ragionevolezza, con i relativi corollari rappresentati dal divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, dalla tutela del legittimo affidamento , dalla coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico e dal rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario” (così, da ultimo, Consiglio di Stato sez. VI 29/01/2016, n. 355, S.D.C. ed altro c.
Università degli Studi di Roma "La Sapienza).
E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino « è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l’attività legislativa e amministrativa » (Cassazione sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché Cassazione, sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).
Questi principi calzano perfettamente al caso qui in esame. I ricorrenti, invero, hanno effettuato le attività di * insegnamento sopra descritte (vedi tabella iniziale), con dispendio di energie e investendo il proprio tempo, anche e soprattutto perché sapevano che essi - a partire dalla loro regolamentazione nel 2007 (e fino all’ultimo aggiornamento delle graduatorie) - avrebbero fruttato tre punti nelle graduatorie per le supplenze. Tre punti che quasi sempre possono risultare decisivi ai fini del conferimento delle supplenze.
Se l’amministrazione, dunque, avesse ritenuto di dover modificare la valutazione di questi servizi già acquisiti dai ricorrenti, di certo non avrebbe potuto farlo con efficacia retroattiva, ossia travolgendo – oltretutto senza alcuna motivazione - la fiducia ingenerata da un assetto normativo e regolamentare che perdurava da oltre 13 anni.
SULLA DOMANDA CAUTELARE Il fumus boni iuris, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.
Quanto al periculum in mora, è evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza alla pubblicazione delle graduatorie utili alle supplenze che saranno conferite che vedono i ricorrenti situati in posizione defilata a causa del mancato riconoscimento delle attività prestate oggetto del presente ricorso.
Per questi motivi ***
VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO IN VIA CAUTELARE
previa audizione in camera di consiglio, sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati ordinando, in particolare, alle amministrazioni convenute di ripristinare la valutazione di punti 0,5 per mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di tre punti per anno scolastico, per le “altre attività di insegnamento”
prestate dai ricorrenti 8come indicate nella tabella iniziale) ai fini dell’attribuzione delle supplenze per scorrimento delle GPS e delle graduatorie d’Istituto.
NEL MERITO
si chiede di annullare gli atti impugnati nelle parti d’interesse e nei limiti dell’utilità per il ricorrente.
ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI
(EX ART. 151 C.P.C.)
I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso
PREMESSO CHE
Il ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) pubblicate dagli Ambiti Territoriali di interesse dei ricorrenti
CONSTATATO CHE
- La notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati nei modi ordinari risulterebbe estremamente difficile stante il numero rilevante dei destinatari;
- Il TAR del Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte
FANNO ISTANZA
Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.
VOGLIA
autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c.
Nominativo
Ricorrente Classe/I Concorsuale/I D’interesse Al Ricorso
Servizi Svolti Come
“Altre Attività Di Insegnamento” Non
Più Valutati Nella Nuova Tabella Titoli
Allegata All'om N.
60/2020
Servizio
Svolto Dal Servizio Svolto Al Provincia Di Inserimento Nelle Gps
AMBRUOSO PAOLO , C.F.
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Educazione Fisica In Orario Curricolare Con Un Progetto Di Potenziamento Dell’offerta Formativa
04/12/2007 07/06/2008
VICENZA Educazione Fisica In
Orario Curricolare Col Progetto “Sport Di Classe”
30/01/2012 31/05/2012
Educazione Fisica In Orario Curricolare Col Progetto “Sport Di Classe”
21/01/2013 31/05/2013
Educazione Fisica In Orario Curricolare Col Progetto “Sport Di Classe”
25/02/2014 07/06/2014
ARCADIPANE WILLIAM , C.F.
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I.C. Cesare Pavese (Bi) 09/09/2019 30/06/2020
ARCANGIOLI SARA, C.F.
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16/09/2019 30/06/2020
PISTOIA ADEE- SOSTEGNO
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12/11/2018 30/06/2019
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A-30 A-56 A-55 Posto Sostegno PRIMARIA IC
CAPRINO VERONESE 17/09/2018 30/06/2019 VERONA
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Secondaria I Grado) 17/10/2016 28/06/2017 MILANO
Adee (Sostegno Primaria) 24/09/2018 30/06/2019
BERNINI DIEGO , C.F.
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Attività Di Tutorato In Materie Informatiche In Corsi Di Laurea Presso Università Degli Studi Di Milano Bicocca
05/03/2007 30/06/2007
BERGAMO Attività Di Tutorato E
Docenza A Contratto In Materie Informatiche In Corsi Di Laurea Presso Università Degli Studi Di
01/10/2007 31/08/2008
Milano Bicocca Attività Di Tutorato E Docenza A Contratto In Materie Informatiche In Corsi Di Laurea Presso Università Degli Studi Di Milano Bicocca
01/10/2008 31/08/2009
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01/10/2010 31/08/2011
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01/10/2011 31/08/2012
Attività Di Docenza A Contratto In Materie Informatiche In Corsi Di Laurea Presso Università Degli Studi Di Milano Bicocca
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01/10/2013 31/08/2014
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01/10/2014 31/08/2015
Attività Di Tutorato E Docenza A Contratto In Materie Informatiche In Corsi Di Laurea Presso Università Degli Studi Di Milano Bicocca
01/10/2015 31/08/2016
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Attività Di Docenza Presso Corso Its
“Software Design And Web Development”
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08/01/2018 30/06/2018
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01/10/2019 30/06/2020
BERTONI FRANCESCA , C.F.
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20/10/2014 15/05/2015
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14/10/2016 20/05/2017
BILOTTA ELISA , C.F.
BLTLSE94H53C352Y A045/A046/A047 Primaria Posto Comune 08/05/2018 08/06/2028
SONDRIO
Primaria Posto Comune 07/10/2019 20/12/2019
Primaria Posto Comune 07/01/2020 03/05/2020
BRESSANELLI DENISE, C.F.
BRSDNS82D61L400V
A001, A008, A010, A016, A017, A029, A030, A037, A054, A060, A55, A56
Corsi Presso Enti Pubblici O Da Questi Ultimi Autorizzati E Controllati - Corpo Bandistico Di Pandino
01/09/1999 31/05/2000
CREMONA Corsi Presso Enti
Pubblici O Da Questi Ultimi Autorizzati E Controllati - Corpo Bandistico Di Pandino
01/09/2000 31/05/2001
Corsi Presso Enti Pubblici O Da Questi Ultimi Autorizzati E Controllati - Corpo Bandistico Di Pandino
01/09/2001 31/05/2002
Corsi Presso Enti Pubblici O Da Questi Ultimi Autorizzati E Controllati - Corpo Bandistico Di Pandino
01/09/2002 31/05/2003
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01/09/2003 31/05/2004
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01/09/2004 31/05/2005
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01/09/2005 31/05/2006
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01/09/2006 31/05/2007