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297 5 MAGGIO 2021

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Academic year: 2022

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297 5 MAGGIO 2021

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297 5 MAGGIO 2021

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Ufficio attività strumentali Processo Approvvigionamenti

AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PROPOSTA DI IMPEGNO DI SPESA

Fornitura in noleggio di n. 13 bombole di ossigeno medicale con riduttore della pressione per carrelli delle emergenze. CIG: Z573168A79

In considerazione dell’approssimarsi della scadenza dell’ossigeno contenuto nelle bombole che compongono la dotazione dei carrelli delle emergenze, presenti nelle sedi Inail della Sicilia, il processo approvvigionamenti, su incarico del RUP dott. Salvatore Cimino, nominato con provvedimento prot. n. 458 del 7 aprile 2021, ha avviato un’indagine di mercato per la fornitura in noleggio di n. 13 bombole di ossigeno medicale, ai fini di un affidamento ex art. 1 comma 2 lettera a) del decreto legge n.76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 120 del 11 settembre 2020.

Nel pieno rispetto del principio di rotazione ci si è astenuti dall’invitare il contraente uscente nonché gli operatori economici invitati in occasione della precedente procedura.

Esclusi i suddetti operatori economici, si sono individuate tre società presenti sul Me.Pa.

con offerte a catalogo per la categoria merceologica di riferimento e con DURC in corso di validità.

In considerazione dell’importo stimato dell’affidamento, inferiore ad € 5.000,00, si è optato per un affidamento fuori Me.Pa. come consentito dall’art. 1, comma 450, l.

296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018.

Con note prot. nn. 4201, 4202, 4203, trasmesse via PEC, è stato chiesto di formulare entro la data del 14 aprile 2021 un preventivo per la fornitura in noleggio di n. 13 bombole di ossigeno medicale con riduttore della pressione per carrelli delle emergenze per un periodo di due anni alle seguenti società:

- MEDICAIR SUD S.R.L., C.F. 07249130969;

- VITALAIRE ITALIA SPA, C.F. 02061610792;

- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SIAD SPA, C.F. 00209070168.

Alla data prevista, la richiesta di preventivo è stata riscontrata da un solo operatore economico: MEDICAIR SUD S.R.L. che ha formulato un’offerta pari a € 2.627,69, oltre IVA.

L’offerta comprende: il noleggio biennale dei dispositivi, la consegna presso le sedi, la sostituzione in caso d’uso e il ritiro al termine del biennio.

L’offerta è stata considerata congrua in quanto in linea con i prezzi di mercato e con il valore del precedente affidamento, nonché corredata dalla documentazione richiesta.

Con riferimento ai controlli circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. 50/16 si rappresenta che con ordine di servizio n. 4/2020, in conformità a quanto previsto dalle linee guida n. 4 dell’ANAC, il Direttore regionale ha disposto che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita

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autodichiarazione, resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

L’Ufficio ha verificato l’assenza di annotazioni nel casellario ANAC, nonché la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) della MEDICAIR SUD S.R.L., C.F.

07249130969. Tuttavia, in sede di autocertificazione del possesso dei requisiti di carattere generale, la società ha riferito di essere stata destinataria in data 19 gennaio 2017 del Provvedimento AGCM n. 26316 conclusivo del procedimento I792, adottato nell’adunanza del 21 dicembre 2016, con il quale è stata ritenuta un’intesa restrittiva della concorrenza, con altri operatori che avrebbe portato ad una strategia di coordinamento in occasione della gara indetta da So.Re.Sa. nel 2014 per la fornitura del servizio ossigenoterapia domiciliare, con conseguente comminazione di una sanzione pecuniaria pari a € 512.870,00.

La società ha dichiarato, altresì, di aver immediatamente pagato la sanzione irrogata, di essersi “immediatamente attivata per porre in essere misure di self-cleaning di cui all’art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di raggiungere e mantenere nel tempo una compliance antitrust ottimale, anche al fine di confermare la propria onorabilità, lealtà e buona fede ed implementare i processi organizzativi interni” e che la sanzione attiene ad un diverso mercato.

Da un’attenta lettura degli arresti amministrativi che attengono alla vicenda, in particolare della sent. Cons. Stato n. 53/2020, nella quale si precisa che la sanzione è stata irrogata con riferimento al “mercato OTD” (somministrazione presso la dimora di pazienti affetti da disturbi respiratori cronici di ossigeno liquido o di altri gas), si è avuto sufficiente riscontro delle dichiarazioni rese dalla società.

Considerato che le Linee guida ANAC n. 6, prevedono che l’adozione di un provvedimento antitrust da parte della AGCM con riguardo ad uno specifico mercato non determina il venir meno del requisito della moralità professionale dell’operatore economico anche con riguardo ad altro settore del mercato e che le misure di “self – cleaning” assumono un rilievo significativo ai fini della valutazione dei presupposti per l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara ( cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. III quater, 22 marzo 2019 n. 3894), il RUP ritiene che nel caso di specie non difetti il requisito della moralità professionale.

Conseguentemente nel caso di specie, sia sotto il profilo del “mercato rilevante” sia con riguardo alle misure di “self - cleaning” poste in essere dalla società, non ricorrono le condizioni per l’esclusione dell’operatore economico.

Si procederà, quindi, alla stipula del contratto nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, apponendo specifica clausola di risoluzione in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, salvo, il pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore.

Con riferimento al pagamento del corrispettivo contrattuale pari a 2.627,69 oltre Iva, in seguito ad ulteriore interlocuzione con la ditta, in considerazione della durata biennale del noleggio si è concordata la seguente articolazione dei pagamenti:

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- € 92,69 oltre IVA, Ossigeno medicinale in bombola da 5 lt, pagamento alla consegna dei dispositivi;

- € 1.267,50, oltre IVA messa a disposizione, I anno, fatturazione annuale posticipata;

- € 1.267,50, oltre IVA messa a disposizione, II anno, fatturazione annuale posticipata.

L’importo totale sarà ripartito tra le seguenti voci contabili:

 U.1.03.01.05.003.03 per la parte relativa alla fornitura dell’ossigeno;

 U.1.03.02.07.003.01 per il noleggio dei dispositivi.

Pertanto, si rende necessario per l’anno 2021, assumere l’impegno di spesa per la fornitura in oggetto a favore della MEDICAIR SUD s.r.l. per l’importo totale di € 92,69 oltre IVA, sulla voce contabile U.1.03.01.05.003.03, del bilancio di previsione 2021, considerato che la spesa medesima è compatibile per la Direzione Regionale Sicilia per la voce contabile di IV livello U.1.03.01.05 con gli importi previsionali dell’anno 2021, quale risulta dall’allegato 6 alla determinazione direttoriale n. 12/2021.

Tanto premesso,

SI PROPONE

 di affidare la fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del decreto legge n.76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 120 del 11 settembre 2020 a MEDICAIR SUD S.R.L., C.F. 07249130969, per un importo complessivo di € 2.627,69 oltre Iva;

 di stipulare il relativo contratto con la clausola di risoluzione dello stesso in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, salvo, in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché l’applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;

 di assumere in favore della suddetta ditta per l’anno 2021 l’impegno di spesa di

€ 92,69 oltre IVA, sulla voce contabile U.1.03.01.05.003.03 del bilancio di previsione 2021, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa;

 l’adozione della relativa determinazione di impegno di spesa da parte del Direttore regionale;

 di autorizzare le pubblicazioni sul profilo committente dell’Istituto, ex art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Il Responsabile di processo Dott.ssa Maria Teresa Nicotri Dott.ssa Valeria Frittitta

Visto, si concorda

Data__________________

Il Dirigente dell’Ufficio Dott. Salvatore Cimino 5 maggio 2021

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