DISCIPLINARE DI GARA
ROMA - Via Torre di Mezzavia, 109-121 e 113-115 - Complesso immobiliare locato al Ministero degli Interni.
Accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del d. lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti e componenti edilizie mediante emissione di RDO in MEPA.
(CIG 8570624EA7)
CUI L01165400589202000038 CUP E89H20000030005
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PREMESSE
Con determina a contrarre n. 575 del 18 dicembre 2020 l’INAIL – Direzione Regionale Lazio ha deliberato di affidare, ai sensi dell’art. 54 del d. lgs. n. 50/2016, l’Accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso il complesso immobiliare di proprietà sito in Roma – Via Torre di Mezzavia, 109-121 e 113-115 attualmente locato al Ministero dell’Interno.
L’affidamento avviene, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020, tramite procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del d. lgs. n. 50/2016 con emissione di Richiesta di offerta (RDO) in MEPA.
All’aggiudicazione della procedura si procederà, così come previsto dall’art. 1, comma 3 della legge n. 120/2020, mediante applicazione del criterio del minor prezzo e dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Raoul Avizzano.
La partecipazione alla procedura di gara comporta la totale accettazione di tutte le condizioni riportate nella documentazione di gara e l’assoggettamento alle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione consultabile sul sito www.acquistinretepa.it.
DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende i seguenti elaborati di progetto, validati dal RUP Ing. Raoul Avizzano in data 22 dicembre 2020:
Capitolato Speciale d’Appalto
DUVRI standard con allegato computo metrico degli oneri di sicurezza
Schema di contratto normativo
nonché la seguente documentazione amministrativa:
- Disciplinare di gara
- All. A - Domanda di partecipazione - All. B - DGUE
- All. C - Dichiarazione integrativa - All. D - Patto d’integrità
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- All. E – Dichiarazione d’impegno RTI e consorzi non ancora costituiti - All. F – Verbale di sopralluogo
Gli elaborati tecnici sono stati redatti tenendo conto delle specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi di cui al d.m. 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in materia di “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica accessibile dal sito www.acquistinrete.pa in corrispondenza della specifica RDO pubblicata in MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e sarà pubblicata anche sul sito istituzionale www.inail.it – Sez. Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.
CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti sulla presente procedura dovranno essere chiesti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica tramite l’apposita sezione delle “Comunicazioni”, presente nella piattaforma di gara, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste pervenute in tempo utile saranno fornite, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla sezione delle “Comunicazioni”.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra l’INAIL – Direzione Regionale Lazio e gli operatori economici s’intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese nell’ambito dell’apposita sez. telematica “Comunicazioni” presente in MEPA.
Con la presentazione dell’offerta l’operatore economico elegge automaticamente domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell’apposita sezione
“Comunicazioni“, ad esso riservata, ai fini della ricezione di ogni comunicazione relativa alla presente procedura.
L’operatore economico elegge, altresì, domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato al momento della presentazione dell’offerta.
In caso di malfunzionamento del sistema e in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, l’INAIL – Direzione Regionale Lazio invierà le comunicazioni inerenti la presente
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procedura all’indirizzo PEC indicato dal concorrente mentre per quanto riguarda le comunicazioni che, esclusivamente in caso di malfunzionamento, l’operatore dovesse inviare alla stazione appaltante le stesse dovranno pervenire, a mezzo PEC, al seguente indirizzo: [email protected]
Eventuali modifiche dell’indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei d’imprese o consorzi ordinari, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione inviata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici, la comunicazione inviata al consorzio s’intende validamente resa a tutte le consorziate.
OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica da effettuarsi presso il complesso immobiliare di proprietà sito in Roma – Via Torre di Mezzavia, 109-121 e 113-115, attualmente locato al Ministero degli Interni – Dipartimento di Pubblica Sicurezza al fine di assicurare una gestione degli interventi manutentivi richiesti che risulti efficiente, efficace e funzionale al raggiungimento delle finalità previste, anche in ragione dell’estensione della superficie del complesso e della particolarità degli impianti presenti nonché del particolare interesse strategico del complesso.
I lavori affidabili nell’ambito dell’accordo quadro sono classificati in relazione al differente livello di priorità nell’esecuzione: lavori programmabili, lavori urgenti ma non improcrastinabili e lavori di pronto intervento ad esecuzione indifferibile, da eseguirsi nei tempi e con le modalità di esecuzione previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi nell’ambito del presente accordo quadro saranno affidati dall’INAIL con le modalità di cui all’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto e regolati sia dalle condizioni previste dagli elaborati di gara del presente accordo quadro che dalle pattuizioni specificate di volta in volta nei singoli contratti applicativi, nei relativi allegati o negli ordinativi d’intervento, se trattasi di lavori ad esecuzione non indifferibile.
Per le specifiche tecniche dei suddetti lavori si fa, in ogni caso, espresso rinvio a quanto descritto nella documentazione di progetto di cui al paragrafo “DOCUMENTI DI GARA”.
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L'importo complessivo dell’accordo quadro ammonta a € 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00) così suddiviso:
A.1 - IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO
A.1 Importo dei lavori di manutenzione straordinaria
dell’accordo quadro € 330.000,00
IMPORTO A BASE DI GARA € 330.000,00 A.2 - IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO
A.2 Costi di sicurezza € 20.000,00
IMPORTO TOTALE D’APPALTO € 350.000,00
L’importo a base di gara è al netto di I.V.A. nonché dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo dei costi della sicurezza è stato stimato meramente in via presuntiva, non essendo preventivabili a priori gli interventi manutentivi da eseguirsi nell’ambito del presente accordo quadro, e, pertanto l’esatto importo di detti costi sarà compiutamente quantificato nei singoli contratti applicativi, tenuto conto di quanto previsto dal relativo Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).
Il corrispettivo complessivamente dovuto per il presente accordo quadro sarà pari alla sommatoria dei lavori affidati con i contratti applicativi e gli ordinativi d’intervento, al netto del ribasso unico percentuale offerto in gara.
Gli importi dei contratti applicativi e degli ordinativi d’intervento oggetto del presente accordo quadro saranno contabilizzati in base ai prezzi e e con le modalità di cui all’art.
14 del Capitolato Speciale d’Appalto, rimanendo fissi ed invariabili per tutta la durata dell’accordo quadro, con esclusione della revisione prezzi e fatte salve le eventuali maggiorazioni previste dal Capitolato Speciale per le lavorazioni che dovessero svolgersi in orario notturno o festivo.
L’importo totale dell’accordo quadro costituisce tetto massimo di spesa e non configura alcun obbligo a carico dell’INAIL di ordinare prestazioni fino al raggiungimento di questo limite né costituisce per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.
L’appalto è finanziato con fondi iscritti nelle voci contabili di bilancio dell’INAIL.
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Ai sensi dell’art. 61 e dell’Allegato “A” del d.p.r. n. 207/2010, che si applicano al presente appalto per effetto delle disposizioni transitorie di cui all’art. 216, commi 14 e 15 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché del d.m. 10 novembre 2016, n. 248, i lavori di manutenzione straordinaria oggetto dell’accordo quadro sono classificati nelle seguenti categorie: categoria prevalente OG “11” – “Impianti tecnologici” e categoria scorporabile OG 1 – “Edifici civili e industriali” secondo l’incidenza percentuale presunta dei lavori che verranno affidati nell’ambito dell’accordo quadro riportata in tabella:
La classifica relativa alla categoria prevalente OG 11 è calcolata sulla base di una stima presunta
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La durata dell’accordo quadro è di 30 mesi consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dell’accordo quadro.
L’accordo quadro cesserà di produrre effetti e si riterrà comunque concluso al raggiungimento del tetto massimo di spesa e anche se ciò avvenisse prima del termine di scadenza.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d. lgs. n. 50/2016 l’INAIL si riserva la facoltà di prorogare il termine di durata dell’accordo quadro per il tempo strettamente necessario a concludere le procedure per la selezione del nuovo contraente agli stessi patti, prezzi e condizioni o più favorevoli per l’INAIL.
Qualora l’INAIL non si avvalga di tale facoltà, dopo la scadenza del termine di vigenza del presente accordo quadro non potranno essere sottoscritti ulteriori contratti applicativi od emessi ordinativi d’intervento, restando consentito esclusivamente il completamento dei lavori previsti dai contratti applicativi e dagli ordinativi d’intervento alle condizioni di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a) della legge n. 120/2020 è sempre autorizzata la consegna in via d’urgenza ai sensi del suddetto comma dell’art. 32 nelle more della
Categoria dei lavori Tipologia
Qualificazion e obbligatoria
Importo dei lavori
Classi- fica
Incidenza presunta OG11 - Impianti
Tecnologici Prevalente SI €
220.000,00 I 66,70%
OG1 – Lavori Edili Scorporabil
e NO €
110.000,00 I 33,30%
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verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla presente procedura.
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici invitati individualmente possono partecipare alla presente procedura di affidamento in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art.
45 del Codice, purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Tutti gli operatori che partecipano in forma associata devono risultare abilitati sul MEPA all’atto della presentazione dell’offerta ed in possesso dei previsti requisiti di partecipazione.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, in quanto compatibili.
E’ vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura di affidamento in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
E’ vietato al concorrente che partecipa alla procedura di affidamento in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura.
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.
Nel caso dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Alle imprese che hanno fatto domanda per essere ammesse al concordato preventivo o che sono state ammesse al concordato preventivo si applica l’art. 110 del d. lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
CRITERI DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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I concorrenti da invitare alla presente procedura di affidamento sono selezionati, tramite l’apposita funzionalità di sorteggio automatico disponibile in piattaforma, fra tutti quelli abilitati sul MEPA per la categoria “OG 11 - Lavori di manutenzione – Impianti tecnologici” - classifica I^.
La selezione avviene nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e con divieto di partecipazione del contraente uscente.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito previsti:
Requisiti generali
insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d. lgs. 165/2001.
La presente causa di esclusione opera per i tre anni successivi alla violazione.
Requisiti di idoneità professionale
iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la specifica attività oggetto di affidamento
in caso di cooperativa iscrizione all’Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive, istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 23/06/2004
in caso di consorzi tra imprese artigiane ex l. n. 443/1985 iscrizione all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane.
Requisiti di qualificazione per l’esecuzione dell’accordo quadro
attestazione SOA in corso di validità rilasciata per la categoria prevalente OG 11 – Impianti tecnologici – classifica I^
attestazione SOA in corso di validità rilasciata per la categoria scorporabile OG 1 – Edifici civili e industriali” – classifica I^
I concorrenti che non siano in possesso di attestazione SOA per la cat. OG 1 dovranno attestare e comprovare il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico- organizzativo come previsto dall’art. 90 del d.p.r. n. 207/2010:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della Richiesta d’offerta sulla piattaforma del MEPA, non inferiore ad € 110.000,00;
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b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della Richiesta d’offerta sulla piattaforma del MEPA: nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lett. a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Il possesso dei requisiti sopra indicati dovrà essere dichiarato negli appositi riquadri del DGUE (Parte IV – lett. c – Capacità tecniche e professionali – punti 1a) e 13) e comprovato rendendo disponibile la documentazione necessaria mediante procedura AVCPass.
Per la presentazione della documentazione sopra indicata l’aggiudicatario potrà fare riferimento ai mezzi di prova di cui ai punti b), a-i) e i) dell’All. XVII del d.
lgs. n. 50/2016 e s.m.i: i bilanci di cui al punto b) dovranno essere completi della nota di avvenuto deposito presso l’Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell’art. 89, comma 11 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del d.m. 10 novembre 2016 n. 248 non è ammesso l’avvalimento per le opere relative alla categoria prevalente.
Per i raggruppamenti temporanei d’imprese il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai sensi dell’art. 84 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. deve essere posseduto ed attestato secondo quanto previsto dall’art. 48, comma 6 del Codice.
I consorzi stabili di cui agli artt. 45, comma 2 lett. c) e 46, comma 1, lett. f) possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per eseguire le prestazioni.
Per l’esecuzione dell’opere di cui all’art. 1, comma 2 lett. a), b), c, d), e), f) e g) del d.m. 22 gennaio 2008 n. 37 le imprese esecutrici e gli installatori devono essere abilitati ai sensi dell’art. 3 del decreto ed essere in possesso di almeno uno tra i requisiti tecnico- professionali previsti dal successivo art. 4.
SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del Codice, così come modificato dal d.l. n. 32/2019, convertito con legge n. 55/2019.
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Il concorrente che intende ricorrere al subappalto deve dichiararlo espressamente all’atto della presentazione dell’offerta mediante la compilazione della sez. D del DGUE, in cui indicherà le lavorazioni o parti di lavorazione che intende subappaltare e la relativa quota percentuale.
In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Poiché la categoria prevalente rientra nell’ambito di quelle di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica di cui all’art. 1 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 10 novembre 2016, n. 248, il subappalto di tali opere non può superare complessivamente il 30% del relativo importo, così come previsto dall’art.
105, comma 5 del Codice dei contratti pubblici.
I lavori di cui alla categoria scorporabile OG 1 sono interamente subappaltabili.
In ogni caso l’importo delle opere in subappalto non potrà superare il 40% dell’importo complessivo di ogni singolo contratto applicativo.
Non sono subappaltabili i lavori improcrastinabili di cui all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto.
SOPRALLUOGHI
Il sopralluogo presso il complesso immobiliare in cui dovranno essere eseguiti i lavori oggetto dell’accordo quadro è obbligatorio, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del d. lgs. n. 50/2016, è necessario che gli operatori economici formulino l’offerta avendo cognizione dell’ampiezza della superficie del complesso stesso, della complessità degli impianti presenti al suo interno nonchè della particolarità del contesto all’interno del quale, in caso di aggiudicazione, dovranno operare.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Le richieste di sopralluogo devono essere inoltrate tramite il canale telematico
“Comunicazioni”, disponibile in piattaforma MEPA, almeno 10 giorni prima del termine di scadenza di presentazione delle offerte e riportare i seguenti dati dell’operatore economico: denominazione e ragione sociale del concorrente, recapito telefonico, indirizzo e-mail, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo, di cui dovrà essere obbligatoriamente allegata anche copia conforme del documento d’identità.
L’accesso al complesso immobiliare in oggetto è subordinato al positivo esito dei controlli di sicurezza effettuati dal Ministero dell’Interno che, in caso di esito negativo, potrà impedire, a suo insindacabile giudizio, l’accesso al soggetto designato ad effettuare il sopralluogo.
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In tal caso l’operatore economico dovrà proporre un nuovo nominativo che potrà effettuare il controllo solo dopo la conferma con positivo esito dei previsti controlli.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti sempre tramite il canale telematico “Comunicazioni”: dopo aver ricevuto la comunicazione gli operatori economici provvederanno a confermare l’appuntamento.
Ai sopralluoghi presenzieranno sia il personale tecnico della stazione appaltante che gli addetti del Ministero dell’Interno.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento d’identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento d’identità del delegante.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purchè munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purchè munito dalla delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando o consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale delle dichiarazioni e in particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la
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procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta aventi rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art.
48, comma 4 del Codice) è sanabile.
Ai fini della sanatoria è assegnato al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, l’INAIL procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E TERMINE DI SCADENZA.
Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma per il MEPA, in formato elettronico e dovranno altresì essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
L’offerta e l’allegata documentazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine di scadenza indicato nella specifica Richiesta di Offerta (RDO).
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
La presentazione dell’offerta tramite piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta.
L’INAIL – Direzione Regionale Lazio concederà una proroga del termine di presentazione delle offerte esclusivamente in caso di mancato funzionamento o di malfunzionamento della piattaforma adeguatamente attestato dal gestore della stessa, pubblicizzando tale proroga attraverso l’apposita area delle “Comunicazioni”.
L’offerta è costituita da:
- Documentazione amministrativa - Offerta economica
Tutti i file che compongono l’offerta dovranno essere convertiti in formato .pdf prima dell’invio.
A tal fine si raccomanda d’inserire la documentazione richiesta dalla stazione appaltante nell’area pertinente, non indicando o fornendo elementi dell’offerta economica nell’offerta tecnica ovvero inserendo elementi concernenti il prezzo nei documenti amministrativi o nell’offerta tecnica, pena l’esclusione dalla procedura.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi degli artt. 18 e 19 del d.p.r. n.
445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
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Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi del medesimo comma dell’art. 32, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerata come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La documentazione amministrativa deve essere sottoscritta, salvo diversa indicazione, mediante firma digitale del legale rappresentante o di un procuratore, allegando in tal caso copia della procura, ed inserita in piattaforma nell’apposita sezione.
La documentazione amministrativa comprende:
1) domanda di partecipazione (All. A), in cui il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, ecc.)
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario od altro il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e specifica il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica i consorziati per i quali concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s’intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda, resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, è sottoscritta con firma digitale:
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
La domanda di partecipazione è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del d.p.r.
642/1972 e, pertanto il concorrente dovrà pagare la suddetta imposta del valore di
€ 16,00 mediante l’utilizzo del modello F 23, con specifica indicazione:
dei dati identificativi del concorrente
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dei dati identificativi della stazione appaltante: INAIL – Direzione Regionale Lazio – Via Nomentana, 74 -Roma – c.f. 01165400589
del codice ufficio: TJR
del codice tributo: 456T
della descrizione del pagamento: “imposta di bollo – Accordo quadro dei lavori di manutenzione straordinaria per il complesso immobiliare in Roma - Via Torre di Mezzavia, 109-121 e 113-115 – CIG 8570624EA7”.
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare alla domanda copia informatica del modello F 23: ove la stessa non risulti pervenuta la stazione appaltante chiederà l’attestazione di versamento ovvero, in caso di mancato pagamento, la regolarizzazione dell’imposta di bollo.
2) DGUE (documento di gara unico europeo) (All. B), in cui il concorrente rende tutte le informazioni richieste.
Il DGUE deve essere presentato:
nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
dall’ausiliaria in caso di avvalimento.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’RDO.
In caso di ricorso al subappalto dovrà essere compilata la sez. D.
3) dichiarazione integrativa (All. C) sottoscritta con le stesse modalità previste per la domanda di partecipazione (punto 1)
4) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
5) Patto d’integrità (All. D), approvato con Determina del Presidente dell’INAIL del 4 giugno 2014 n. 149, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012 e nell’ambito delle misure attuative delle strategie di prevenzione e della corruzione previste dal Piano Nazionale Anticorruzione
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dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione), debitamente compilato e sottoscritto digitalmente per accettazione dal rappresentante legale del soggetto concorrente o da soggetto dotato di potere di rappresentanza.
In caso di partecipazione in forma associata il Patto d’Integrità deve essere sottoscritto mediante firma digitale da tutti i soggetti menzionati al precedente punto 1.
La carenza od incompletezza della dichiarazione di accettazione del Patto d’integrità o la mancata sottoscrizione della stessa sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del d. lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto d’integrità costituisce
causa di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012.
6) Attestazione di sopralluogo (All. F), debitamente sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la visita e dal tecnico dell’INAIL presente al sopralluogo
7) documentazione e dichiarazioni in caso di soggetti associati:
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, delle categorie di lavori e delle relative quote percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
Per i consorzi ordinari già costituiti:
atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, delle categorie di lavori e delle relative quote percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti:
- dichiarazione in cui si attesta:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo;
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b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (vedi All. E);
c. le categorie di lavori e le relative quote percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice.
Ai sensi dell’art. 65 del decreto legge n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”) i concorrenti sono esonerati, per la presente procedura di affidamento, dal pagamento del contributo in favore dell’ANAC di cui all’art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Per la procedura di affidamento in oggetto non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del d. lgs. n. 50/2016 ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 4 della legge n. 120/2020 di conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76.
OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica è a corpo e, a pena di esclusione, deve essere predisposta secondo il modello presente in MEPA nonché contenere i seguenti elementi:
a) ribasso unico percentuale sull’importo complessivo posto a base di gara, espresso fino alla terza cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore se il terzo decimale risulta pari o superiore a cinque, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
I decimali eventualmente non indicati saranno considerati pari a “zero”.
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto d’appalto.
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
In caso di divergenza tra il ribasso unico percentuale e l’importo dell’offerta espresso in cifre prevale quello risultante a seguito dell’applicazione del ribasso.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente dai soggetti aventi il potere d’impegnare legalmente l’operatore economico concorrente e deve
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avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della sua presentazione, da prorogarsi in ogni caso fino al momento dell’aggiudicazione.
In caso di offerta presentata da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici costituenti i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge n. 120/2020 di conversione del d.l.16 luglio 2020, n. 76 con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come individuata ai sensi dell’art. 97 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La data e l’ora di svolgimento di ogni seduta telematica di gara nonché eventuali aggiornamenti e variazioni delle stesse saranno comunicate ai concorrenti almeno due giorni prima della data fissata tramite il canale telematico delle Comunicazioni ai fornitori presente in piattaforma.
Il Dirigente dell’Ufficio Attività Strumentali della Direzione Regionale Lazio dell’INAIL procederà a verificare le offerte pervenute nei termini, accedendo successivamente all’area “Documentazione amministrativa” per prendere visione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti.
Durante la medesima seduta o, se necessario, in più sedute si procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa pervenuta rispetto a quella prevista dal presente Disciplinare di gara;
b) verificare la documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché la sussistenza degli altri requisiti di partecipazione previsti;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
d) proporre le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti in gara.
In esito a tale proposta il Direttore Regionale del Lazio adotterà il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di affidamento come previsto dall’art. 76, comma 2-bis del d. lgs. n. 50/2016.
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Entro i cinque giorni successivi sarà dato avviso ai concorrenti dell’adozione del provvedimento con comunicazione del link di accesso al medesimo nonché delle eventuali esclusioni.
Alla prima seduta pubblica e a quelle successive ogni concorrente potrà assistere collegandosi da remoto alla piattaforma MEPA tramite la propria strumentazione informatica.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5 primo periodo del Codice, l’INAIL si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Effettuato il controllo della documentazione amministrativa ed approvata la stessa si procederà all’apertura delle offerte economiche e alla loro valutazione.
In relazione al criterio di aggiudicazione previsto per la procedura di affidamento in oggetto, che come sopra specificato è quello del prezzo più basso, sarà individuata la soglia di anomalia utilizzando il criterio di calcolo di cui all’art. 97, comma 2 del Codice se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15 ovvero quello di cui al comma 2-bis del medesimo articolo se il numero delle offerte è inferiore 15.
Come previsto dall’art. 97, comma 3-bis del Codice il calcolo della soglia di anomalia è effettuato solo se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5.
Se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque si procede, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge n. 120/2020, all’esclusione automatica di quelle che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra determinata.
L’INAIL può, in ogni caso, valutare la congruità dell’offerta se ritenuta anormalmente bassa.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano di pari importo si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
In base alla graduatoria, all’esito delle fasi sopra indicate, è formulata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ritenuta non anomala e comunque congrua.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
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Prima dell’aggiudicazione l’INAIL procede a richiedere – laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, aggiudica l’appalto.
All’aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola offerta valida purchè ritenuta congrua.
L’aggiudicazione non costituisce accettazione dell’offerta da parte dell’INAIL e diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice solo dopo la verifica con positivo esito del possesso di tutti i requisiti di partecipazione effettuata in capo all’aggiudicatario.
La verifica dei requisiti avverrà tramite ricorso al sistema AVCPass, fermo restando che, in caso di impedimenti dovuti a un suo malfunzionamento, l’INAIL darà corso direttamente alla verifica secondo le modalità vigenti.
A tal fine, per la comprova dei requisiti da dimostrare attraverso documenti non direttamente accessibili alla stazione appaltante, il concorrente è tenuto ad inserire la relativa documentazione e a renderla disponibile nel sistema AVCPass.
In caso di esito negativo delle verifiche l’INAIL procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC disponendo l’aggiudicazione al concorrente secondo in graduatoria previa attivazione delle verifiche sopra dette.
La stazione appaltante effettua, entro cinque giorni dal provvedimento di aggiudicazione, le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.
La sottoscrizione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
La stazione appaltante procederà alle verifiche antimafia secondo quanto previsto dall’art. 3, commi 2, 3 ,4 e 5 della legge n. 120/2020 di conversione del d. l. 16 luglio 2020 n. 76.
Per quanto non espressamente disciplinato dai suddetti commi dell’art. 3, si applicano le disposizioni del d. lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
Al contratto non si applica il termine dilatorio (standing still) ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice.
Al fine di sottoscrivere il contratto l’aggiudicatario dovrà presentare, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione ed a pena di decadenza, la seguente documentazione:
garanzia definitiva, da costituirsi nella misura e secondo le modalità previste dall’art.
103 del Codice;
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polizza assicurativa a garanzia dei rischi di esecuzione e della responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 103, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da costituirsi secondo le modalità previste dall’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto;
attestazione comprovante l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo per la stipula del contratto;
dichiarazione sottoscritta, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell’impresa affidataria che, in conformità a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., dovrà riportare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti relativi al presente accordo quadro, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo.
Il contratto sarà stipulato in modalità telematica mediante sottoscrizione con firma digitale delle parti contraenti ed avrà validità e decorrenza a far data dall’apposizione della firma del rappresentante della stazione appaltante.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice l’INAIL interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dei lavori.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, secondo quanto previsto
dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati”, che ha abrogato la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), esclusivamente nell’ambito della procedura di affidamento e per le specifiche finalità ad essa correlate.