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: "Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della L. 15 marzo 1997, n. 59".

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Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 47 del 10 giugno 1999

Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale artistico dipendente da fondazioni liriche, concertistiche ed assimilate.

QUADRO NORMATIVO

— D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134: "Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della L. 15 marzo 1997, n. 59".

— Articolo 5, comma 3.

— D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

— Articolo 1, comma 3, numero 27.

— Articolo 4.

PREMESSA

Con lettera del 29 maggio 1998, indirizzata alle Unità periferiche, questa Direzione Centrale ha fornito le prime istruzioni per l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, recante disposizioni in materia di obbligo assicurativo del personale dipendente da fondazioni liriche, concertistiche ed assimilate.

Come preannunciato nella suddetta lettera di istruzioni, si ritiene utile fornire in merito i seguenti chiarimenti.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Data la specificità della norma in esame, le nuove disposizioni sono applicabili esclusivamente alle fondazioni derivate dalla trasformazione degli enti lirici autonomi, delle istituzioni concertistiche assimilate e degli altri enti a rilevanza nazionale operanti nel settore musicale (cfr. art. 1, comma 1, art. 5, comma 3, art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 134/1998 e art. 2, comma 1, del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367).

Per i lavoratori dipendenti dalle suddette fondazioni, la prima parte della norma conferma la disciplina prevista dalle disposizioni generali recate dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico n. 1124/1965 (art. 5, comma 3, prima parte), la cui portata applicativa è stata ampiamente illustrata in precedenti istruzioni e circolari dell'Istituto, anche in riferimento alle rilevanti novità introdotte nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale.

Alla luce di detta osservazione, ed in riferimento alla prima parte della norma in esame, si ritiene pertanto sufficiente il richiamo alle precedenti istruzioni e circolari afferenti la materia (v., in particolare, circolari n. 1/1990; n. 24/1994; n. 19/1995).

DISCIPLINA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO PER IL PERSONALE ARTISTICO ESPOSTO A RISCHIO AMBIENTALE

Maggiore rilevanza, invece, assumono le disposizioni contenute nella seconda parte della norma in esame, finalizzate ad introdurre e regolamentare l'obbligo assicurativo antinfortunistico dei personale artistico esposto a rischio ambientale.

Secondo l'invito più volte formulato dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale (v., per tutte, Cass., S.U., 14 aprile 1994, n. 3476, Corte Cost. 2 marzo 1990, n. 98), l'obbligo assicurativo in parola prescinde dalla "manualità" della prestazione lavorativa, richiesta dall'articolo 4 del Testo Unico n.1124/1965.

In virtù della specifica regolamentazione introdotta dalla norma in questione, le condizioni per la ricorrenza

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dell'obbligo sono:

1. l'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della fondazione;

2. l'appartenenza del lavoratore alla categoria del personale artistico;

3. la sussistenza di obiettive condizioni di rischio infortunistico legate alla frequentazione di ambienti pericolosi.

1. VINCOLO DI DIPENDENZA

La norma indica quale condizione indispensabile l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente, confermando per tale aspetto l'impostazione originaria del Testo Unico n. 1124/1965.

A riguardo, si rammenta che il vincolo di dipendenza è configurabile anche in presenza di "... un assoggettamento attenuato all'autorità dell'imprenditore..." e "... non esclude una certa autonomia, iniziativa, e discrezionalità del lavoratore dipendente.... " (cfr. circ. 27 marzo 1995, n. 19).

A conferma di detta nozione, si osserva che la nuova norma non richiede che la prestazione lavorativa sia espletata "sotto la direzione" del datore di lavoro o di persona dallo stesso incaricata, come invece previsto dall'articolo 4 del citato T.U..

Si ribadisce, però, che sono esenti dall'obbligo assicurativo infortunistico gli artisti che operano nella più ampia autonomia di organizzazione dei compiti assunti (cfr. circ. 3 gennaio 1990, n. 1).

Si conferma, inoltre, che il vincolo in parola è configurabile sia nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato sia nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, semprechè - in quest'ultimo caso - le relative prestazioni non assumano carattere del tutto eccezionale o occasionale, tale da fare escludere la stessa configurabilità di un rapporto di lavoro dipendente.

Sul piano applicativo, ed in riferimento a detto ultimo aspetto, si ritiene che - fatti salvi specifici casi concreti, del tutto eccezionali - il vincolo di dipendenza non è configurabile per la categoria delle

"comparse", in quanto la occasionalità delle relative prestazioni è tale da escludere la sussistenza dei requisito della dipendenza (cfr. lettera d'istruzioni del 29 maggio 1998).

2. PERSONALE ARTISTICO

In mancanza di precise indicazioni legislative, devono considerarsi appartenenti alla categoria del

"personale artistico" i lavoratori la cui prestazione consista nello svolgimento delle attività artistiche proprie di dette fondazioni. Sono, pertanto, da inquadrarsi nell'ambito di detta categoria, oltre ai ballerini e ai tersicorei, anche i direttori di orchestra, i musicisti, i cantanti, i figuranti e le eventuali altre figure la cui prestazione assuma i suddetti connotati.

3. FREQUENTAZIONE DI AMBIENTI PERICOLOSI

La norma richiede, infine, che il personale artistico presti "professionalmente la propria attività, anche se non in modo continuativo, purchè non in via eccezionale o occasionale, in ambienti in cui si svolgono attività per le quali trova applicazione l'articolo 1 del citato Testo Unico.".

Sulla scorta dei criteri interpretativi enunciati sul punto dalla giurisprudenza, si ritiene che detta condizione è realizzata quando i lavoratori, per motivi legati all'attività lavorativa ("professionalmente"), abbiano necessità di frequentare abitualmente ("non eccezionalmente o occasionalmente, anche se non continuativamente"), ambienti pericolosi ai sensi dell'articolo 1 del Testo Unico n. 1124/1965 (cfr. Cass., S.U. n. 3476/1994).

Alla luce del citato articolo 1 del Testo Unico, sono "pericolosi", ai fini in parola, gli ambienti in cui si svolgono le attività per l'allestimento, la prova e l'esecuzione dei pubblici spettacoli (ad eccezione dei locali destinati ai servizi di sala).

Come osservato nelle precedenti istruzioni e circolari, la pericolosità di detti ambienti è legata alla presenza di specifiche fonti di rischio infortunistico - quali carichi sospesi, congegni meccanici, cavi elettrici, riflettori e luci di scena, ecc. - che determinano un'oggettiva situazione di rischio potenziale per i

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lavoratori tenuti a frequentare gli ambienti stessi.

Sul piano applicativo, va confermato che, in linea di massima, la situazione di rischio ambientale sussiste per gli artisti tenuti a svolgere la propria prestazione lavorativa sul palcoscenico o in analoghi ambienti di lavoro in cui siano presenti le citate fonti di rischio infortunistico, mentre non è raffigurabile per coloro che prestano la propria attività in ambienti adeguatamente isolati dalle fonti di rischio.

A titolo esemplificativo, si ribadisce, pertanto, che l'esposizione a rischio ambientale non è configurabile per gli artisti che si esibiscano all'interno della fossa orchestrale, detta "golfo mistico", situata di solito al di fuori del palcoscenico, da cui è separata per mezzo del sipario taglia fuoco (orchestrali e professori d'orchestra).

Al riguardo, si rende però opportuno precisare che l'obbligo assicurativo sussiste qualora, in concreto, il

"golfo mistico" non risulti adeguatamente separato dalle citate fonti di rischio (per es., assenza del sipario taglia fuoco), nonchè - in virtù delle disposizioni generali richiamate nella prima parte del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 134/1998 e a prescindere dalla esposizione a rischio ambientale - in tutti i casi in cui sussista il rischio specifico legato all'uso di strumenti musicali elettrici od elettronici.

4. DECORRENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO PER RISCHIO AMBIENTALE

Per espressa disposizione del decreto in esame, l'obbligo assicurativo del personale artistico esposto a rischio ambientale, dipendente dalle fondazioni in parola, decorre dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.

n. 134/1998 (23 maggio 1998).

Da detta data, pertanto, deve essere fissata la decorrenza dei rapporti assicurativi instaurati o da instaurare in base alla nuova norma.

5. SITUAZIONI PREGRESSE

In virtù di quanto disposto nell'ultima parte della norma, i premi assicurativi eventualmente versati prima della data di entrata in vigore del summenzionato decreto non devono essere rimborsati ("restano salvi e conservano efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data").

Per i premi relativi al periodo precedente il 23 maggio 1998 e non versati alla suddetta data devono essere cessate e/o annullate le eventuali procedure per il recupero coattivo dei premi e delle eventuali somme aggiuntive; gli stessi premi, in caso di versamento successivo alla suddetta data, anche spontaneo, devono essere rimborsati al datore di lavoro in caso di richiesta (cfr. art. 2033 cod. civ.).

Le Strutture in indirizzo sono invitate ad una puntuale e scrupolosa osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite.

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