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10 dicembre 1971 e 14 novembre 1978

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 16 del 18 marzo 1982

Oggetto: Riflessi dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 sugli articoli 16, 45 e 49 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché sulle Modalità per l'applicazione della tariffa dei premi, di cui ai DD.MM. 10 dicembre 1971 e 14 novembre 1978.

In ordine a talune perplessità sorte circa la applicabilità della disciplina contenuta nella legge 11 agosto 1973, n. 533 e segnatamente nell'articolo 8 della stessa, alle controversie, tra l'Istituto ed i datori di lavoro, riguardanti le procedure amministrative previste dagli articoli 16, 45 e 49 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, numero 1124, e dalle Modalità per l'applicazione della tariffa dei premi, approvata con DD.MM. 10 dicembre 1971 e 14 novembre 1978 si forniscono le seguenti precisazioni.

Attesa la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, la questione relativa all'ambito di operatività del citato articolo 8 sembra aver trovato una definizione nel senso che tale norma non estende il suo campo di applicazione alla richiesta iniziale rivolta all'istituto assicuratore, ma, presupponendo un conflitto tra l'istante e l'Istituto medesimo, non può che riferirsi ai procedimenti contenziosi prescritti dalle leggi speciali: per la composizione in sede amministrativa della controversia, i quali non hanno inizio con la domanda amministrativa, ma con il ricorso dell'interessato contro i provvedimenti negativi ovvero il silenzio-rifiuto dell'ente assicuratore (cfr. Cass. nn. 655 e 656 del 28 gennaio 1981, in "Giust. Civ." 1981, II, 983 e Cass. n.

3225 del 15 maggio 1980 in"Mass. Foro Ital." 1980, 642).

Pertanto, debbono essere considerati come perentori esclusivamente i termini relativi a domande, richieste od istanze del datore di lavoro rivolte ad ottenere da parte dell'Istituto l'emissione di un provvedimento, in quanto tali adempimenti costituiscono i presupposti necessari perché si instauri il relativo procedimento amministrativo.

Ne consegue che devono considerarsi inammissibili e non è necessario che siano esaminate nel merito le domande, richieste od istanze dirette ad ottenere:

a) la riduzione del tasso medio comunicato con il primo provvedimento di applicazione di nuova tariffa, che siano state spedite oltre il termine di 90 giorni (prg. 9, 3° comma D.M. 10 dicembre 1971, limitatamente all'istanza di riduzione) e di 30 giorni (prg. 9, 3° comma D.M. 14 novembre 1978) dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Istituto;

b) la riduzione del tasso di premio relativamente ad un anno espressamente indicato, che siano state spedite oltre il 31 dicembre dell'anno precedente (prg. 16, 1° e 2° comma DD.MM. 10 dicembre 1971 e 14 novembre 1978).

Per quanto concerne le istanze dirette ad ottenere dall'inizio dell'assicurazione la riduzione del tasso nella misura fissa del 10%, che siano state proposte non contestualmente alla presentazione della denuncia di esercizio, le stesse sono da considerare inammissibili solo agli effetti della suddetta decorrenza (prg. 16, 4°

comma DD.MM. 10 dicembre 1971 e 14 novembre 1978).

Devono, invece, essere considerati ordinatori i termini relativi ad istanze o, più propriamente, ad opposizioni del datore di lavoro dirette alla riforma, rettifica, revoca od annullamento di provvedimenti dell'Istituto (articolo 45 del citato Testo Unico; prg. 9, 3° comma - limitatamente alle opposizioni - e 4° comma del D.M.

10 dicembre 1971; prg. 9, 4° e 5° comma del D.M. 14 novembre 1978; prg. 13, 1°, 2° e 3° comma, prg. 16, 3° comma, prg. 17, 3° e 4° comma, dei DD.MM. 10 dicembre 1971 e 14 novembre 1978).

Le Unità operative dovranno, quindi, procedere all'esame di merito delle citate opposizioni, anche se spedite oltre i termini stabiliti dalle "Modalità", e dei ricorsi dei datori di lavoro anche se spediti o pervenuti alla Commissione delle tariffe, rispettivamente, prima dello spirare del termine entro il quale le Sedi devono fornire riscontro alle istanze o alle opposizioni dei datori di lavoro ovvero dopo il trentesimo giorno dal ricevimento dei provvedimenti soggetti ad impugnativa.

In relazione ai principi di carattere generale sopra esposti, anche i termini indicati dagli articoli 16 e 49 del Testo Unico devono considerarsi ordinatorie, pertanto, negli atti (ricorsi e controdeduzioni) predisposti dall'Istituto nella varie fasi di contenzioso previste da tali norme, si dovrà entrare nel merito della questione anche se il datore di lavoro o l'Istituto stesso non abbiano osservato i citati termini.

Con le presenti istruzioni si intendono sciolte le riserve espresse sull'argomento con la circolare n. 120/1973 e con le lettere circolari nn. 21/1978, 78/1979, 20/1980 e 17/1981.

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