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48 dell'8 agosto 1985 Oggetto: Convenzione tra l'INAIL e l'INPS per coordinare l'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro e da malattia professionale e della indennità di malattia

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 48 dell'8 agosto 1985

Oggetto: Convenzione tra l'INAIL e l'INPS per coordinare l'erogazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro e da malattia professionale e della indennità di malattia.

A seguito della circolare congiunta n. 11 del 6 febbraio 1981 si rende noto che, in base alle specifiche delibere adottate dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL e dell'INPS rispettivamente n. 0084 del 28 marzo 1983 e n. 163 del 22 luglio 1983, è stata stipulata il 23 gennaio 1984 tra i due Istituti apposita convenzione (all. n. 1), nell'intendimento di garantire la immediatezza e la continuità dell'erogazione delle prestazioni di legge, a favore dei lavoratori assicurati, nei casi per i quali sussistano fondati dubbi circa la competenza assicurativa.

Si illustrano di seguito le norme contenute nella convenzione e si forniscono istruzioni in merito alla relativa attuazione.

ARTICOLO 1

E' confermato il principio, già sancito nella citata circolare congiunta del 6 febbraio 1981, secondo il quale le prestazioni sono, in via provvisoria, erogate, nei casi in cui sussistano dubbi sulla competenza assicurativa, dall'Istituto cui l'assicurato si sia inizialmente rivolto.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore si presenti all'unita periferica dell'INAIL e sussistano fondati dubbi sulla indennizzabilità del caso sotto il profilo medico e/o amministrativo, il lavoratore stesso dovrà essere informato che l'erogazione della prestazione economica sarà contenuta nella misura e nei limiti previsti dalle norme vigenti in materia di assicurazione malattia.

Il richiamato principio non trova, ovviamente, applicazione nei casi in cui la competenza dell'Istituto che riceve per primo la denuncia dell'evento sia palesemente da escludere sulla base delle risultanze della documentazione prodotta, tali da non richiedere ulteriori accertamenti. In tale ipotesi, detto Istituto, senza fornire prestazioni economiche al lavoratore e con la massima urgenza, declina la competenza, inviando all'altro Ente assicuratore - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - la segnalazione di cui agli allegati n. 2 o 3 ed eventualmente n. 4, corredata della documentazione esibita dall'interessato; l'Ente ricevente, ove ritenga dubbia la propria competenza, procederà alla trattazione della fattispecie secondo quanto previsto dagli articoli 2 o 3 della convenzione.

Il principio non trova, del pari, applicazione nella ipotesi in cui l'Istituto che riceve per primo la denuncia dell'evento rilevi la carenza dei requisiti assicurativi soggettivi richiesti per l'ammissione alla tutela. In tale ultima eventualità, peraltro, l'Ente ricevente, nei casi in cui ritenga sussistere la competenza dell'altro Istituto, trasmetterà allo stesso la denuncia pervenuta.

ARTICOLO 2

L'unità periferica dell'INAIL che ha ricevuto la denuncia di infortunio o malattia professionale, qualora ritenga dubbia la propria competenza deve:

A) erogare la prestazione economica, in via provvisoria, nel limita dell'indennità di malattia, da calcolarsi secondo le modalità applicate dall'INPS (che ha recepito la normativa dei disciolti Enti mutualistici) e nei limiti di tempi previsti, ovvero nella misura della sola integrazione della rendita, se trattasi di titolare di rendita INAIL.

Al riguardo si forniscono alcune indicazioni di massima sulla normativa che disciplina l'indennità di malattia per i lavoratori in precedenza assistiti dall'INAM, fermo restando che, per altre categorie (es.:

autoferrotranvieri, lavoratori dello spettacolo, marittimi) e per eventuali dubbi concernenti la prestazione economica e le modalità di erogazione della stessa (in relazione, in particolare, a fattispecie riferite a lavoratori a tempo determinato per i quali vigono specifici criteri) dovranno essere sempre assunte dirette informazioni presso la locale struttura INPS.

a) Categorie escluse dal diritto all'indennità, nei confronti delle quali dovrà, quindi, essere omessa l'erogazione di acconti fino a quando non si raggiunga certezza circa la competenza dell'INAIL:

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1) apprendisti (qualunque sia il settore di appartenenza);

2) addetti ai servizi domestici;

3) portieri;

4) viaggiatori e piazzisti;

5) impiegati dipendenti da proprietari di stabili;

6) dipendenti da partiti politici e associazioni sindacali;

7) impiegati dell'industria;

8) iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

9) pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

10) addetti ai cantieri scuola di lavoro e di rimboschimento;

11) disoccupati ammalatisi oltre i 60 giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa a tempo indeterminato;

12) disoccupati ammalatisi dopo la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, relativamente al periodo successivo alla cessazione stessa, anche se la malattia iniziata durante lo svolgimento del rapporto di lavoro (v. anche lettera c);

13) sospesi dal lavoro, relativamente ai casi in cui l'evento morboso inizia oltre i 60 giorni dalla sospensione.

b) Misura dell'indennità giornaliera di malattia.

L'indennità giornaliera viene corrisposta nella misura del 50% - elevata al 66,66% a decorrere dal ventunesimo giorno di malattia

- della retribuzione media globale giornaliera. Per le malattie insorte in corso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione (entro 60 giorni), l'indennità e pari ai 2/3 della misura normale. Durante il periodo di ricovero agli assicurati senza familiari a carico l'indennità spetta nella misura dei 2/5 del dovuto.

La retribuzione presa a base quella soggetta a contributo percepita dal lavoratore nel periodo mensile o quadrisettimanale scaduto, immediatamente precedente l'inizio della malattia, maggiorata del rateo delle mensilità aggiuntive (tredicesima, ecc.), da dividere per 30 se trattasi di impiegati e per il numero dei giorni lavorati o retribuiti se trattasi di operai (per questi ultimi il rateo delle mensilità aggiuntive sempre diviso per 25).

c) Periodo massimo indennizzabile.

L'indennità giornaliera erogata, dal quarto giorno di malattia fino ad un periodo massimo di 180 giorni nell'arco dell'anno solare (salvo limitazioni per i lavoratori a tempo determinato), per i giorni lavorativi (operai) ovvero per tutti i giorni di malattia (impiegati commercio e assimilati) con esclusione delle festività cadenti di domenica.

Nel caso di malattia insorta nel corso di un anno solare e protrattasi, senza Interruzione, nell'anno solare successivo (c.d. casi "a cavaliere" di due anni solari), occorre tenere presente che i 180 giorni di massima erogazione sono imputabili ad un anno solare.

Può, pertanto, verificarsi che per l'anno di insorgenza della malattia, anche a causa di precedenti ed indipendenti affezioni morbigene, si realizzi una sospensione nell'erogazione dell'indennità in parola prima del 31 dicembre.

Detta interruzione cessa con il primo gennaio dell'anno solare successivo a partire dal quale si riconteggiano i 180 giorni dopo di che nessuna indennità per la stessa malattia ininterrotta sarà più

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erogata. Resta inteso, comunque, che al primo gennaio, l'ammontare dell'indennità da liquidare all'assicurato viene calcolata come se non si fosse verificata interruzione nell'erogazione stessa (le giornate di carenza ed il ventunesimo giorno di malattia, a partire dal quale la misura dell'indennità elevata al 66,66%, vengono infatti conteggiati a decorrere dal primo certificato medico trattandosi di un unico stato invalidante protrattosi nel tempo).

B) Segnalare tempestivamente il caso all'INPS - allegando fotocopia della documentazione acquisita - tramite i moduli allo scopo predisposti che dovranno essere restituiti debitamente compilati (all. 2 ed eventualmente 4, v. anche istruzioni operative).

Copia della segnalazione va inviata, per conoscenza, all'assicurato ed anche al datore di lavoro, nell'ipotesi in cui la indennità di malattia sia anticipata dal datore di lavoro stesso ovvero sia prevista per l'INAIL la procedura di cui all'articolo 70 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965. Nell'esemplare diretto al datore di lavoro deve essere omessa l'indicazione della diagnosi.

Le categorie di lavoratori che percepiscono l'indennità direttamente dall'INPS sono:

1) lavoratori assunti a tempo determinato per lavori stagionali;

2) lavoratori disoccupati o sospesi che non usufruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni;

3) lavoratori agricoli dipendenti, compartecipanti e piccoli coloni;

4) lavoratori dello spettacolo saltuari con contratto a termine o a prestazione o disoccupati;

5) lavoratori a tempo determinato con meno di 30 giorni di lavoro negli ultimi 12 mesi precedenti l'evento.

ARTICOLO 3

La Sede periferica dell'INPS che ha ricevuto la certificazione di malattia prevista dall'articolo 2 del D.L. 30 dicembre 1979, n.663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n.33 e successive modificazioni, qualora dall'esame della certificazione stessa, effettuato a livello amministrativo e, ove occorra, sanitario o legale, evidenzi elementi che facciano presumere l'esistenza di una malattia professionale o di un infortunio sul lavoro deve:

A) assumere, comunque, in via provvisoria, a proprio carico l'indennità di malattia anticipata dal datore di lavoro o provvedere direttamente, nei casi previsti, all'erogazione dell'indennità - per il periodo indicato nella prognosi e nel rispetto del termine massimo consentito - secondo la normativa vigente ed i relativi criteri di attuazione (1);

(l) Sia nel caso in cui l'INPS riceva per primo la denuncia dell'evento - che segnala poi all'INAIL ai sensi della convenzione - sia nel caso inverso, non dovranno essere trascurate le normali iniziative in tema di controlli sanitari, di cui dovranno essere comunicati all'INAIL l'esito e le conseguenze sul piano erogativo (malattia).

B) segnalare tempestivamente il caso all'INAIL - allegando copia della documentazione acquisita - a mezzo dei modelli allo scopo predisposti, che dovranno essere restituiti debitamente compilati (all.3 ed eventualmente 4 - v. anche istruzioni operative).

Ove trattisi di riacutizzazione di postumi per i quali l'assicurato sia titolare di rendita da infortunio o da malattia professionale, la prestazione economica sarà corrisposta - fatta salva la possibilità, evidenziata nella nota di segnalazione di successivi conguagli - nella misura della sola integrazione della rendita stessa.

A tal fine la struttura periferica dell'INAIL provvede a fornire, a mezzo dell'allegato n. 5, con ogni urgenza, alla Sede INPS, nonché al datore di lavoro, limitatamente alle ipotesi di lavoratori per i quali, in relazione all'attività svolta non sia prevista la forma del pagamento diretto, l'indicazione della misura dell'integrazione della rendita dovuta e delle eventuali variazioni intervenute nel corso dell'evento.

Si sottolinea che ai titolari di rendita INAIL determinata in maniera definitiva per l'avvenuto superamento dei termini di legge dalla relativa costituzione - 10 anni per gli infortuni e 15 anni per le malattie professionali escluse la silicosi e l'asbestosi per le quali non e previsto alcun termine - spettano le

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prestazioni economiche di malattia a carico INPS anche se trattasi di affezioni riconducibili ai postumi che hanno originato il diritto alla rendita. Pertanto, nella fattispecie, non si pone la necessita di attivare la procedura di cui alla convenzione oggetto di esame; se del caso saranno acquisite presso l'INAIL notizie in ordine alla data di costituzione della rendita.

La definizione del caso con la assunzione della competenza da parte dell'INPS, determina, come sopra accennato, la necessità di liquidare al lavoratore avente diritto la differenza relativa all'importo spettantegli titolo di indennità di malattia; tanto dovrà essere tempestivamente comunicato al datore di lavoro (ove questi abbia anticipato l'indennità per conto dell'Istituto) dalla Sede INPS interessata, a mezzo dell'allegato n. 6, da inviare anche al lavoratore. Nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS non è necessario fornire al lavoratore la comunicazione di cui trattasi.

ARTICOLO 4

Gli oneri sostenuti per accertamenti amministrativi e sanitari, ivi comprese le spese accessorie, restano a carico dell'Istituto che li ha richiesti.

ARTICOLI 5 - 6 - 7

Per la composizione delle controversie sono stati previsti appositi Collegi costituiti in sede locale e centrale.

Il Collegio in sede locale esamina e decide i casi non risolti d'ufficio e si riunisce su espressa richiesta di una delle due parti. Per Unità competente alla trattazione del caso dovrà intendersi quella nel cui ambito territoriale risiede l'assicurato; la medesima curerà i necessari raccordi con la Sede competente ai fini contributivi ove le due strutture non coincidono.

Per l'eventuale decisione a livello di Collegio locale, considerata la diversa giurisdizione territoriale delle Sedi dell'INAIL rispetto a quella delle Sedi INPS, si dovranno concordare opportuni calendari di sedute.

Le fattispecie non risolte dal Collegio locale sono esaminate e decise dal Collegio centrale di cui all'articolo 6 della convenzione; questo ultimo Collegio, limitatamente ai casi per i quali non sia stato raggiunto l'accordo neanche in sede di secondo esame, integra la propria composizione con un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lo presiede.

I predetti Collegi non possono procedere all'esame dei casi per i quali sia in corso contenzioso amministrativo o giudiziario fino alla emanazione del provvedimento o della sentenza definitiva.

ARTICOLO 8

Stabilita la competenza assicurativa del caso in trattazione, secondo la procedura indicata negli articoli precedenti, si provvederà, di volta in volta, alla regolazione delle prestazioni economiche corrisposte da un Ente per conto dell'altro, trasmettendo il modello di cui al fac-simile allegato n. 7.

A tal fine si è anche predisposto l'allegato n. 8 con cui la Sede INPS interessata, non appena a conoscenza dell'attribuzione all'INAIL di casi per i quali siano state effettuate anticipazioni, dovrà preventivamente richiedere al datore di lavoro l'entità della somma corrisposta a titolo di indennità di malattia.

Nel predetto modello viene segnalato al datore di lavoro che le giornate riferite all'evento stesso sono da ritenersi ininfluenti ai fini del computo del periodo massimo assistibile per malattia a carico dell'INPS. Il modello va inviato al solo lavoratore qualora trattasi di appartenente a categorie per le quali la liquidazione viene operata direttamente dall'INPS.

L'Ente che assume la competenza cura direttamente anche il recupero, nei confronti del lavoratore assicurato, di eventuali importi corrisposti in eccedenza dall'Ente che ha erogato la prestazione.

Si riportano di seguito le istruzioni operative per l'uso della modulistica e contabili riferite specificamente a ciascuno dei due Istituti.

INAIL - ISTRUZIONI OPERATIVE E PER L'USO DELLA MODULISTICA- ISTRUZIONI CONTABILI

Istituzione nuovi moduli Per i casi da trattare ai sensi della presente convenzione sono istituiti i seguenti moduli, allegati in

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fac-simile:

- nota di segnalazione mod.330-I (all.2) - questionario mod.331-I (all.4)

- nota di richiesta di rimborso mod.332-I (all.7)

- comunicazione integrazione rendita INAIL mod.333-I (all.5) Le Unità operative devono segnalare il rispettivo fabbisogno di moduli direttamente alla Tipografia di Milano.

Sono di conseguenza aboliti i moduli:

- nota di segnalazione n. (I.M 1) mod.130-I

- questionario per presunto caso (I.M. 2) mod.131-I - registro di evidenza (I.M. 3) mod.132-I

- elenco riepilogativo dei casi definiti per conto dell'INAM nel mese di .. (I.M. 4) mod.133-I

- prospetto riepilogativo annuale delle spese per i casi definiti per conto dell'INAM nell'anno ... (I.M. 5) mod.134-I

- prospetto riepilogativo annuale delle spese per i casi definiti per conto dell'INAIL nell'anno ... (I.M. 5bis) mod.135-I

A) Segnalazione all'INPS

L'Unità periferica INAIL che riceve la denuncia di infortunio o di malattia professionale e ritiene dubbia la competenza INAIL:

1) segnala il caso alla Sede INPS compilando il mod.330-I in 6 copie cosi destinate:

- la 1° e la 2° copia al datore di lavoro qualora lo stesso eroghi direttamente le indennità di malattia (omettendo la diagnosi) o al'INPS; la prima copia dovrà essere restituita nel più breve tempo possibile, completa delle notizie richieste nell'apposito riquadro a piè di pagina;

- la 3° e la 4° copia all'INPS che dovrà restituire la 3° copia, non appena sia in grado di esprimere il giudizio sulla competenza del caso;

- la 5° copia al lavoratore, qualora non sia stato ancora comunicato l'esito della pratica con 21 mod.20-I;

in questo caso va inserita in pratica;

- la 6° copia è inserita in un apposito raccoglitore in ordine di numero per formare il registro di evidenza dei casi segnalati.

Il numero progressivo della segnalazione va evidenziato sulla copertina mod.1O-I/CIDI;

2) compila il questionario mod.331-I, unendo alla 3 e 4 copia del mod.330-I la 1 copia del questionario stesso ed inserendo la 2° copia agli atti della pratica.

La nota di segnalazione deve essere corredata anche della fotocopia della certificazione medico- amministrativa, nonché della relazione medica (mod,21-SS) contenente il parere della Consulenza medica.

Accoglimento del caso da parte dell'INPS

L'unità periferica, ricevuta dalla Sede INPS la 3^ copia del mod. 330-I che segnala l'accoglimento del caso, redige la richiesta di rimborso per mezzo del mod. 332-I, anche se negativa, in tre copie cosi destinate:

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- la 1° copia alla competente Sede dell'INPS;

- la 2° copia agli atti della pratica;

- la 3° copia allegata alla 6copia della nota di segnalazione mod. 330-I per le evidenze amministrativo- contabili.

Mancato accoglimento del caso da parte dell'INPS

Ricevuta dalla Sede INPS la 3° copia del mod.330-I con le motivazioni in ordine alla decisione negativa adottata, l'Unità periferica, se ritiene esaurienti tali motivazioni, prosegue nella trattazione senza fornire ulteriori comunicazioni all'INPS. Diversamente chiede che il caso sia demandato all'esame del Collegio provinciale previsto dall'articolo 5 della convenzione.

Qualora, dopo l'esame da parte di detto Collegio non sia stato raggiunto l'accordo, l'Unità periferica rimette il caso stesso all'esame del Collegio centrale previsto dall'articolo 6 della convenzione. Le pratiche complete devono essere inviate alla Direzione generale INAIL - Servizio prestazioni assicurative per il tramite del Direttore dell'Ispettorato regionale, dandone avviso all'INPS.

B) Ricezione della segnalazione da parte dell'INPS L'unita periferica INAIL riceve dalla Sede INPS la 1^e la 2^ copia del modulo "nota di segnalazione" (all.3) unitamente alla copia della documentazione medico- amministrativa ed eventualmente al questionario contenente le notizie fornite dal lavoratore.

Istruisce il caso e inserisce in pratica la 2^ copia della "nota di segnalazione" con gli al legati e, in apposito raccoglitore, la 1^ copia per formare il registro delle segnalazioni in ordine cronologico. Entro 60 giorni dalla data della " nota di segnalazione " restituisce all'INPS la 2^ copia contenente il giudizio sulla competenza.

Titolare di rendita INAIL

Se la segnalazione riguarda un caso di riacutizzazione dei postumi per i quali l'assicurato sia titolare di rendita da infortunio o da malattia professionale non ancora determinata in maniera definitiva, l'Unità periferica comunica immediatamente all'INPS ovvero al datore di lavoro, qualora lo stesso eroghi direttamente le indennità di malattia, l'importo giornaliero della integrazione rendita per mezzo dell'apposito mod. 333-I.

Accoglimento del caso da parte dell'INAIL

L'Unità periferica, ove riconosca l'indennizzabilità del caso, predispone, secondo le modalità amministrativo contabili in vigore, la documentazione per il rimborso all'INPS delle somme richieste.

Mancato accoglimento del caso da parte dell'INAIL In tale ipotesi la trattazione della fattispecie prosegue secondo la procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 della Convenzione.

C) Istruzioni contabili

Gli importi delle indennità anticipate per conto dell'INPS dovranno essere contabilizzati con operazioni in fase contestuale di impegno e pagamento, gestione 1.1.0., competenza dell'anno e codice di partita 9950, al capitolo 814, "Prestazioni erogate per conto di Amministrazioni diverse"- sottoconto 01 "Indennità per inabilità di temporanea per conto INPS. Qualora si rende necessario nell'ambito del Collegio di cui all'articolo 5 della convenzione, ricorrere ai Servizi delle UU.SS.LL. per la consulenza medica, atteso che il relativo onere sostenuto fa carico in parti uguali ai due Istituti, le unità operative avranno cura di registrare, al momento dell'erogazione del compenso, il 50% dell'importo al sottoconto 814.01, ed il rimanente 50% al capitolo 430 "Spese legali, giudiziali e per arbitraggi" sottoconto 10 (di nuova istituzione) "Convenzione INAIL/INPS: perizie effettuate dai servizi UU.SS.LL., gestione 1.1.0., competenza dell'anno, classificazione amministrativa D - decentrato, di competenza del Servizio prestazioni assicurative. Contemporaneamente alle registrazioni effettuate al sottoconto 814.01, le Unità operative avranno cura di assumere il relativo accertamento al contrapposto sottoconto di entrata 214.01

"Rimborso prestazioni erogate per conto di amministrazioni diverse; indennità per inabilita di temporanea per conto INPS".

Gli importi delle indennità anticipate e dell'eventuale 50% dell'onere sostenuto per la consulenza medica,

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saranno registrati al momento del rimborso da parte della competente Sede INPS, nella sola fase di incasso, al citato sottoconto 214.01, gestione 1.1.0, competenza dell'anno in cui fu registrato il relativo accertamento e con il codice di partita 9950.

INPS - ISTRUZIONI OPERATIVE E PER L'USO DELLA MODULISTICA-ISTRUZIONI CONTABILI A) Segnalazione all'INAIL

1) Modulario

La Sede INPS che riceve la certificazione di malattia e ritiene dubbia la propria competenza invia la nota di segnalazione (all.3) che si compone di cinque copie:

- 2 copie all'INAIL;

- 1 copia al datore di lavoro se trattasi di Azienda che eroga le indennità di malattia conguagliandole con i contributi dovuti all'INPS;

- 1 copia per conoscenza al lavoratore;

- 1 copia per gli atti della pratica;

2) Questionario

Oltre la nota di segnalazione va inviata all'INAIL copia del questionario (all.4) (che va compilato in duplice copia) e della documentazione acquisita (certificazione di malattia).

3) Titolare di rendita INAIL

Nel caso di riacutizzazione di postumi per i quali il lavoratore assistito provvisoriamente dall'INPS sia titolare di rendita da infortunio sul lavoro e/o malattia professionale l'INAIL provvede con il modulo (al.5) a comunicare alla Sede INPS e al datore di lavoro, sempre che si tratti di Azienda che eroghi a conguaglio le indennità, l'importo giornaliero della integrazione della rendita le eventuali successive variazioni.

Se la competenza del caso viene in seguito assunta dall'INPS, il Reparto prestazioni della Sede provvede, in caso di Azienda tenuta ad anticipare le indennità di malattia, mediante il modulo all.n.6, ad informare l'Azienda stessa (e per conoscenza il lavoratore) della necessita di erogare l'eventuale differenza tra integrazione della rendita e indennità di malattia.

Nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS non è necessario fornire al lavoratore la comunicazione di cui trattasi.

4) Accoglimento del caso da parte dell'INAIL L'INAIL provvede a restituire la 2^ copia della nota di segnalazione contenente l'accoglimento del caso.

La Sede INPS provvede ad informare, mediante l'allegato n.8, da compilare in tre copie, l'assistito ed il datore di lavoro se trattasi di Azienda che eroga a conguaglio le indennità di malattia.

In questo caso l'Azienda deve compilare la seconda parte del modulo con le informazioni relative all'importo delle indennità erogate e restituire una copia del modulo stesso alla Sede INPS competente.

Nel caso di erogazione diretta della indennità da parte dell'Istituto ovviamente tali dati sono già in possesso della Sede per cui il modello non viene inviato all'Azienda ma solo all'interessato e si passa direttamente alla fase successiva.

Il Reparto prestazioni della Sede compila in triplice copia la richiesta di rimborso (all.7) delle somme erogate che viene inviata all'INAIL ed al Reparto ragioneria della Sede INPS stessa.

5) Mancato accoglimento del caso da parte dell'INAIL

Se la Sede INAIL ritiene che il caso non rientri nella propria competenza restituisce la 1^ copia del modulo

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allegato 3 comunicando, nel riquadro in calce, le motivazioni in ordine alla decisione negativa adottata. La Sede INPS se ritiene esaurienti tali motivazioni prosegue nella trattazione della pratica senza ulteriori comunicazioni all'INAIL.

In caso contrario chiede che il giudizio sulla competenza assicurativa sia demandato all'esame del collegio provinciale previsto dall'articolo 5 della Convenzione.

Qualora, dopo l'esame di detto collegio, non sia stato raggiunto l'accordo la Sede INPS rimette il caso all'esame del collegio centrale previsto dall'articolo 6 della Convenzione. Le pratiche complete devono essere quindi inviate alla Direzione generale INPS - Area delle prestazioni economiche di malattia e maternità e dei relativi controlli medico-legali - dandone avviso all'INAIL.

6) Stampa

Il modulario di pertinenza sarà riprodotto in loco da parte delle Sedi.

B) Ricezione della segnalazione da parte dell'INAIL 1) Modulario

La "Nota di segnalazione" dell'INAIL (all.2) (di tracciato analogo al modulo INPS) si compone di 6 esemplari.

- La 2° copia (di tracciato diverso dalle successive) vengono trasmesse all'INPS soltanto nel caso in cui lo stesso provvede al pagamento diretto: in caso contrario vengono inviate all'Azienda che anticipa l'indennità di malattia conguagliandola con i contributi dovuti all'INPS.

La 1° copia in questione deve essere restituita (debitamente compilata) all'INAIL a cura del datore di lavoro (ovvero se trasmessa all'INPS, da quest'ultimo) mentre la 2^ viene trattenuta per gli atti dell'Azienda (o dell'INPS).

- La 3° e 4° copia sono ricevute dall'INPS e contengono in calce il riscontro per l'assunzione o la reiezione della competenza da parte dell'INPS stesso; la 3^ copia deve essere restituita all'INAIL entro 60 giorni dalla data della "nota di segnalazione" con il giudizio sulla competenza, mentre la 4^ viene trattenuta agli atti dell'INPS.

- La 5° e la 6° copia, destinate rispettivamente al lavoratore e agli atti dell'INAIL, non interessano le Sedi.

2) Accoglimento del caso da parte dell'INPS

Qualora l'INPS assuma la competenza del caso, la conseguente richiesta di rimborso da parte dell'INAIL delle indennità erogate viene trasmessa alla Ragioneria per il tramite del Reparto prestazioni della stessa Sede INPS che autorizza, dopo aver effettuato gli adempimenti di competenza, il rimborso (v. punto 1 della successiva lettera C).

C) Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle partite connesse all'applicazione della Convenzione in parola si precisa quanto segue:

1) le indennità economiche di malattia erogate in via provvisoria dalle Sedi, periferiche dell'Istituto - sia anticipate dai datori di lavoro, che liquidate direttamente - vanno imputate ai conti "IMR 30/.."

attualmente previsti per la rilevazione contabile delle indennità giornaliere economiche di malattia (1); ai medesimi conti vanno anche imputate le prestazioni da rimborsare all'INAIL per prestazioni anticipate dallo stesso e facenti carico all'INPS. Tali rimborsi andranno effettuati dal Reparto ragioneria della Sede a cui è stata inviata la richiesta, dietro autorizzazione del Reparto prestazioni (v. le precedenti istruzioni operative - lett.B), n.2).

2) I rimborsi effettuati dall'INAIL per prestazioni di propria competenza ma liquidate provvisoriamente dall'INPS, andranno imputati ai conti "IMR 24/3.." attualmente previsti per la rilevazione contabile dei recuperi o reintroiti delle indennità giornaliere di malattia (1). L'INAIL effettuerà il rimborso con le modalità che verranno concordate a livello delle singole Unità periferiche avendo cura di far riferimento

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alla lettera di richiesta del rimborso, citandone la data, il numero di pratica e le generalità dell'assistito.

Il Reparto ragioneria dovrà tenere apposita evidenza sia delle pratiche di rimborso inviate all'INAIL, per la parte di propria competenza, sia di quelle ricevute dall'INAIL per le prestazioni di malattia anticipate per conto INPS.

3) Gli oneri relativi alle spese per consulenze mediche prestate dai servizi delle UU.SS.LL. previste dal penultimo comma dell'articolo 5 della Convenzione fanno carico al capitolo di spesa "10430 - Altre spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi degli Uffici".

(1) Conti istituiti con circolare n. 210/B/172 del 6 agosto 1980 (v. atti ufficiali 1980, pag. 2260) e circolare n. 20544 0. n. 670 EAD n. 226B/35 del 9 febbraio 1981 (v. atti ufficiali 1981, pag. 334).

Ai fini della registrazione delle spese dovranno essere osservate le disposizioni di cui alla circolare n. 768 Rg. - n. 340 B del 20 settembre 1984.

Per quanto attiene, infine, alla rilevazione contabile degli oneri di cui trattasi i relativi impegni di spesa dovranno essere contabilizzati a debito del conto GPA 31/28 in contropartita del conto GPA 16/28. A tale ultimo conto, ovviamente, dovranno essere addebitati i relativi pagamenti sia nel caso che l'Istituto esegua il pagamento dell'intero onere che nel caso di rimborso all'INAIL della quota facente carico all'INPS.

I rimborsi provenienti dall'INAIL, per la quota di sua competenza, relativi alle spese in questione, andranno imputati al conto GPA 24/48.

Le predette istruzioni contabili sono applicabili anche ai casi verificatisi dall'1 gennaio 1980.

Le Unità periferiche INAIL ed INPS dovranno garantire nel massimo spirito di collaborazione il reciproco flusso di informazioni (anche circa l'esito di eventuali controlli sanitari) al fine di evitare, per quanto possibile, incertezze operative.

Eventuali problematiche inerenti all'applicazione della Convenzione dovranno essere segnalate alla Direzione generale di appartenenza, ai fini delle modifiche ed integrazioni che potranno essere apportate, anche alla luce del nuovo sistema informativo in corso di attuazione presso l'INAIL, al contenuto della Convenzione, che decorre dal 1° gennaio 1983.

La regolarizzazione delle indennità anticipate dai due Istituti per i casi verificatisi dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1982 e già definiti, sarà effettuata tra le Sedi interessate seguendo per quanto possibile le modalità ed i criteri previsti dalle presenti istruzioni.

Per le pratiche per le quali la competenza è ancora controversa le unità periferiche interessate dovranno attivare, con la massima tempestività, l'esame collegiale di cui all'articolo 5 della Convenzione.

Allegato n. 1 alla circ. 48/1985

CONVENZIONE TRA L'INAIL E L'INPS PER COORDINARE L'EROGAZIONE DELLA INDENNITA' PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA DA INFORTUNIO SUL LAVORO E DA MALATTIA PROFESSIONALE E DELL'INDENNITA' DI MALATTIA.

L'anno 1984 il giorno 23 del mese di gennaio in Roma, tra l'Istituto Razionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (in seguito denominato, per brevità, INAIL) nella persona del Presidente pro-tempore FLAVIO ORLANDI, domiciliato per la carica presso lo INAIL in Roma, Via IV Novembre n. 144, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 28.3.1983 e l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ( in seguito denominato, per brevità, INPS ) nella persona del Presidente pro- tempore RUGGERO RAVENNA, domiciliato per la carica presso l'INPS in Roma, Via Ciro il Grande n.21, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 22.7.1983, attesa la necessità di coordinare l'erogazione delle prestazioni economiche poste dalla legge a carico dei due Istituti, allo scopo di garantire comunque al lavoratore l'assistenza economica nell'ipotesi in cui durante il trattamento per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro o malattia professionale emergano elementi che escludono la competenza assicurativa dell'INAIL, o, viceversa, durante il trattamento per malattia comune venga in evidenza uno stato morboso di ordine professionale o per infortunio sul lavoro per cui sia da

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escludere la competenza assicurativa dell'INPS.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le prestazioni economiche previste dalle vigenti norme di legge per l'assicurazione contro le malattie, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono, in via provvisoria, erogate, nei casi in cui sussistono dubbi circa la competenza assicurativa, dell'istituto cui l'assicurato si sia rivolto esibendo la prescritta documentazione medica.

Art. 2

L'INAIL, riceve la denuncia di infortunio o di malattia professionale, anche qualora ritenga dubbia la sua competenza:

1) provvede, in via provvisoria, all'erogazione della prestazione economica entro i limiti stabiliti dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione di malattia ovvero nella misura della sola integrazione della rendita nel caso si tratti di titolare di rendita infortunistica, fino al termine della prognosi indicata nella certificazione prevista;

2) segnala tempestivamente il caso all'INPS a mezzo lettera raccomandata allegando la documentazione acquisita ed il prospetto delle indennità liquidate.

Art. 3

L'INPS, qualora, dopo aver ricevuto la certificazione di malattia prevista dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge n. 33 del 29 febbraio 1980, e successive modificazioni, rilevi elementi che facciano presumere l'esistenza di uno stato morboso di origine professionale o per infortunio sul lavoro rientrante nella competenza assicurativa dell'INAIL:

1) assume ugualmente a proprio carico l'indennità di malattia anticipata dal datore di lavoro o provvede direttamente all'erogazione dell'indennità nei casi previsti dal 6° comma dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 663/1979 nel testo sostituito dalla legge n. 33/1980 di convenzione, fino al termine della prognosi indicata nella certificazione prevista. Ove trattisi di titolare di rendita da infortunio sul lavoro o da malattia professionale cui, ai sensi della legislazione vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, spetta la sola integrazione della rendita stessa, la prestazione dovuta viene determinata sull'importo di tale integrazione. A tal fine l'INAIL, ad avvenuta segnalazione da parte dell'INPS, provvederà a comunicare, la misura dell'indennità da corrispondere;

2) segnala tempestivamente il caso all'INAIL a mezzo lettera raccomandata, allegando la documentazione acquisita ed il prospetto delle indennità liquidate.

Art. 4

Gli eventuali oneri per accertamenti amministrativi e sanitari effettuati sono a carico dell'Istituto che ha disposto detti accertamenti.

Art. 5

Qualora dagli accertamenti effettuati, l'Istituto che ha ricevuto la segnalazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non rilevi elementi sufficienti a definire la propria competenza assicurativa, dovrà darne comunicazione, entro 60 giorni dalla data della segnalazione stessa, all'altro Istituto. I casi non risolti in via amministrativa sono sottoposti all'esame di un Collegio costituito in sede locale, così composto:

- per l'INAIL, dal dirigente amministrativo della Sede Provinciale o Locale interessata;

- per l'INPS, dal dirigente amministrativo della Sede Provinciale o Zonale interessata.

Il Collegio può essere integrato, in relazione alla natura e/o alle circostanze dell'evento morboso oggetto di esame, per la consulenza medica, da un professionale del ramo sanitario e/o, per la consulenza giuridica, da un professionale del ramo legale, designati da ciascuno degli Istituti stessi.

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Qualora a seguito dell'approvazione della legge prevista dal 1° comma dell'art. 75 della legge 23.12.1978, n. 833, ovvero dall'attuazione delle convenzioni di cui al 3° comma dell'articolo di legge sopracitato, debbano essere utilizzati, per la consulenza medica, nell'ambito del Collegio di cui al comma precedente, i servizi delle UU.SS.LL., gli eventuali oneri relativi sono a carico, in parti uguali, dei due Istituti; al pagamento dell'intero onere provvede, salvo il successivo recupero delle quote di spettanza dell'altro Istituto secondo le modalità di cui al successivo art. 8, l'Ente al quale inizialmente e stato denunciato il caso.

Il Collegio decide e redige motivata relazione.

Art. 6

A livello delle Direzioni Generali dei due Istituti e istituito un Collegio centrale, composto come segue:

- il Capo del Servizio Prestazioni Assicurative o suo delegato dell'INAIL, il Capo del Servizio Prestazioni Assicurazioni generali Obbligatorie o suo delegato, dell'INPS;

- il Coordinatore Generale dell'Avvocatura Generale o suo delegato dell'INAIL, il Coordinatore Generale del Ruolo Professionale - Ramo Legale o suo delegato, dell'INPS;

- il Coordinatore Generale del Ruolo Professionale Sanitario, o suo delegato, di entrambi gli Istituti.

Tale Collegio esamina i casi per i quali non sia stato raggiunto l'accordo da parte del Collegio di cui all'art.

5, decide entro sei mesi dalla data in cui gli atti relativi al singolo caso sono ad esso prevenuti e redige apposita relazione. Rientrano inoltre nella competenza del Collegio centrale l'esame e la definitiva decisione di tutte le altre questioni per le quali sussista disaccordo fra le Sedi dei due Istituti.

I casi per i quali non venga raggiunto l'accordo sono riesaminati dal Collegio centrale con la partecipazione di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lo presiede; il relativo compenso è corrisposto da ciascun Istituto in misura pari alla meta di quello stabilito dal D.P.R. 31 ottobre 1979 e successive modificazioni, che determina l'indennità di carica ai consiglieri di amministrazione degli enti pubblici ( art.1, 3° comma: "...importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli Organi Collegiali previsti per legge, per statuto o per regolamento...").

Art. 7

I casi per i quali sia in corso contenzioso amministrativo, previsto da disposizioni aventi forza di legge, ovvero giudiziario, non sono sottoposti all'esame dei Collegi indicati agli artt. 3 e 6.

Fino al provvedimento o alla sentenza definitivi, di cui ciascun Istituto e tenuto a dare tempestiva notizia all'altro, l'erogazione della prestazione economica viene effettuata, ai sensi degli artt. 2 e 3, dall'Istituto al quale per primo l'assicurato ha presentato la relativa richiesta.

Art. 8

La regolazione dei rapporti finanziari tra i due Istituti per i casi di infortunio sul lavoro, malattia professionale o malattia comune per i quali, esaurita la procedura di cui agli articoli precedenti, sia stata definitivamente riconosciuta la competenza assicurativa, avvera nella misura, entro i limiti e con le modalità di seguito precisate:

- gli Istituti provvedono al reciproco rimborso dell'indennità giornaliera anticipata nei limiti dell'importo dovuto all'assicurato ai sensi delle disposizioni vigenti per l'assicurazione di malattia o del minor importo eventualmente spettante in base alla legislazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali qualora si tratti di titolare di rendita infortunistica per cui sia dovuta la sola integrazione della rendita, fino alla misura massima dell'indennità per inabilità temporanea assoluta;

- la prestazione è rimborsata dalla data di inizio dell'astensione lavorativa conseguente al fatto morboso (salvo l'eventuale periodo di carenza assicurativa previsto dalla legge) fino al termine della prognosi indicata nella certificazione prevista, fermo restando il periodo massimo indennizzabile nell'anno solare previsto dalle norme in vigore per le malattie comuni;

- all'importo della prestazione economica calcolato come sopra e aggiunta la meta dell'eventuale onere di

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cui all'art.5, penultimo comma, sostenuto per la consulenza medica prestata dalle UU.SS.LL.;

- il rimborso è effettuato tempestivamente dalle competenti Unità periferiche dei due Istituti per ogni singolo caso a presentazione della documentazione giustificativa dell'indennità erogata;

- gli oneri per spese generali di amministrazione si intendono compensati.

Art. 9

La presente convenzione ha decorrenza dal 1° gennaio 1983 ed è della durata di un anno. Essa si intenderà tacitamente rinnovata per un eguale periodo di tempo quale era una delle parti contraenti non ne dia disdetta o non ne proponga modifica all'altra parte, mediante lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della cadenza.

Per i casi verificatisi dal 1°.1.1980 al 31 dicembre 1982 le modalità dai reciproci rimborsi saranno concordate dalle Direzioni Generali dai due Istituti con criteri e modalità, per quanto possibile, uniformi a quelli recepiti dalla presente convenzione.

Per la definizione dei casi verificatisi nel predetto periodo e altresì facoltà delle parti stipulati adire i Collegi previsti dagli artt. 5 e 6 della presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione, redatta in quattro originali su carta da bollo, sarà portata a conoscenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale a cura dei due Istituti e sarà registrata a cura dello INPS che addebiterà il 50% degli oneri relativi all'INAIL.

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