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13 del 24 marzo 1988 Oggetto: Contratti di formazione e lavoro

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 13 del 24 marzo 1988

Oggetto: Contratti di formazione e lavoro. Configurazione giuridica del rapporto. Prestazioni e contributi.

A seguito dei quesiti posti da più parti circa il trattamento spettante ai lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 3 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 si forniscono le seguenti precisazioni.

I rapporti di lavoro in questione si configurano, attesa la formulazione della norma, come contratti a tempo determinato soggiacenti alle disposizioni legislative comuni in quanto non siano espressamente derogate.

Ne deriva che salvo il rinvio operato dal punto 6 dell'articolo in esame, alla normativa dell'apprendistato per ciò che concerne la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro alle persone assunte con i contratti di che trattasi si applica la disciplina del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124 e successive modificazioni.

Pertanto, in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spettano le prestazioni previste per la generalità dei lavoratori, ossia quelle calcolate sulla retribuzione effettivamente percepita, ovviamente entro i limiti di legge.

A ciò fanno eccezione i minori degli anni diciotto, per i quali vanno applicate le disposizioni di cui all'articolo 119 del citato testo unico, che prevedono la indennità di temporanea commisurata alla retribuzione effettiva e la rendita per inabilità permanente e a superstiti ragguagliata alla retribuzione della qualifica iniziale fissata per le persone assicurate, di età superiore agli anni diciotto non apprendiste, occupate nella medesima lavorazione.

Per quanto concerne la contribuzione si applica anche per i lavoratori in questione la disciplina stabilita dall'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, che prevede il versamento all'INPS di un contributo settimanale nel quale è compresa la quota di L. 180 spettante all'INAIL.

Se il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento viene convertito in rapporto a tempo indeterminato, la forma contributiva anzidetta, stabilita per gli apprendisti, va applicata fino al termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.

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