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LE SEZIONI UNITE CHIARISCONO LA PORTATA DEL REQUISITO DI SPECIFICITA’ DEI MOTIVI DI APPELLO AI SENSI DEGLI ARTT. 342 E 434 C.P.C. - Judicium

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LE SEZIONI UNITE CHIARISCONO LA PORTATA DEL REQUISITO DI SPECIFICITA’ DEI MOTIVI DI APPELLO AI SENSI DEGLI ARTT. 342 E 434 C.P.C.

Cass. Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199

Le Sezioni Unite fanno finalmente luce sul contenuto dell’atto di appello in relazione al requisito della

specificità dei motivi previsto a pena di inammissibilità dagli artt. 342 e 434 c.p.c., a seguito della rimessione, avvenuta con l’ordinanza n. 8845 del 05 aprile 2017. La III Sezione ha chiesto alle S.U. di chiarire in cosa consista l’onere di motivazione dell’appello previsto dalle predette disposizioni, così come modificate dal d.l.

22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134.

L’ordinanza interlocutoria ha infatti ricordato come tali norme siano state oggetto di pronunce contrastanti: in base ad un orientamento minoritario l’onere di specificità dei motivi sarebbe assolto attraverso la mera individuazione della parte o del capo di sentenza da censurare, finalizzata a circoscrivere la cognizione del giudice d’appello, secondo altra tesi la parte dovrebbe invece affiancare alla parte volitiva dell’impugnazione una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, altre sentenze infine hanno

richiesto all’appellante una specificità ben maggiore, dovendo questo offrire ‘una ragionata e diversa soluzione della controversia’ rispetto a quella adottata dal giudice di prime cure.

Dopo aver ripercorso i principali approdi della giurisprudenza sul tema, le Sezioni Unite ribadiscono l’effetto devolutivo – potenziale – e sostitutivo dell’appello, nonché la sua natura di mezzo di impugnazione a critica libera e chiariscono che le riforme intervenute in materia hanno accentuato il carattere di revisio prioris istantiae del giudizio di appello piuttosto che di novum iudicium.

La pronuncia sottolinea poi che la questione dell’esatta portata del nuovo art. 342 c.p.c. è stata oggetto di più di una pronuncia da parte della giurisprudenza di legittimità, che non avrebbe tuttavia creato alcun contrasto interpretativo. La quasi totalità delle decisioni intervenute (così Cass. sez. lav., 5 febbraio 2015, n. 2143, Cass.

S.U., 27 maggio 2015, n. 10878, e le più recenti Cass. III sez., ordinanza 5 maggio 2017, n. 10916 e Cass. III sezione,16 maggio 2017, n. 11999) ha infatti affermato che il novellato art. 342 c.p.c. non esige dall’appellante la redazione di un progetto alternativo di sentenza né alcun ‘vacuo formalismo’, esso richiede piuttosto che al giudice siano indicate in modo chiaro ed inequivoco, oltre ai punti e ai capi della decisione da censurare, le ragioni sottese alla richiesta di riforma della sentenza di primo grado. Unica pronuncia che appare - prima facie - dissonante sarebbe la sentenza 7 settembre 2016, n. 17712, nella quale la sezione Lavoro afferma che gli artt. 342 e 434 c.p.c. esigono oggi che l’atto di appello offra una “ragionata e diversa soluzione della controversa rispetto a quella adottata dal primo giudice”. L’interpretazione delle citate disposizioni non è stata tuttavia costante nella giurisprudenza di merito: in particolare, qualche perplessità ha destato la sentenza della Corte di Appello di Salerno, 1 febbraio 2013, n. 139, che ha affermato che l’atto di appello debba essere redatto “in modo organico e strutturato come una sentenza”.

Con la pronuncia qui commentata le Sezioni Unite ritengono tuttavia che gli approdi a cui è pervenuta la giurisprudenza della Corte all’indomani della riforma del 2012 vadano confermati.

I novellati artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che è onere dell’appellante la chiara enucleazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,

affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa. Con riguardo a quest’ultima, il grado di specificità delle censure ivi contenute dipenderà dall’effettiva ampiezza della motivazione della sentenza impugnata: ove le tesi dell’appellante non siano state vagliate, l’atto di appello potrà anche limitarsi, con i dovuti adattamenti, a riprendere le linee difensive del primo grado, qualora invece la decisione appellata abbia confutato in

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maniera rigorosa tali argomentazioni, sarà necessaria una ben più specifica e puntuale formulazione dell’atto di appello.

La sentenza chiarisce che la riforma del 2012 non ha trasformato l’appello in un’impugnazione a critica vincolata e, ferma restando la sua permanente natura di revisio prioris istantiae, l’atto introduttivo non deve pertanto rivestire particolari forme sacramentali, né contenere ‘un progetto alternativo di sentenza’ da contrapporre a quella di primo grado. Ritenendo sufficiente che esso contenga una chiara e precisa

individuazione delle questioni e dei punti contestati e delle relative doglianze, le Sezioni Unite mostrano così - ragionevolmente - di aderire all’impostazione meno formalistica.

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