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DIRITTO ALLA SALUTE E "PROTOCOLLO DI BELLA"

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Academic year: 2022

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DIRITTO ALLA SALUTE E "PROTOCOLLO DI BELLA"

Abbiamo proposto avanti alla Pretura - Sezione Lavoro - di Siracusa ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti della Azienda USL per la erogazione gratuita dei farmaci componenti il cosiddetto

"Protocollo Di Bella" nell'interesse di un malato in fase quasi terminale affetto da melanoma maligno ad insorgenza a carico della coscia e, dall'agosto 1997, con metastasi cutanee multiple.

Ricoverato presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, è stato trattato con

chemioterapia, purtroppo, però, senza benefici; anzi, a seguito della chemioterapia, si è manifestato episodio di angor. In una parola, è stato attestato che i trattamenti terapeutici tradizionali non soltanto non hanno sortito effetto positivo, ma nella fattispecie sono risultati non praticabili, a cagione della situazione cardiologica del paziente, il quale soffre di cardiopatia ischemica e, durante l'infusione di cisplatino, ha accusato crisi di angor.

Il ricorso, proposto al Giudice del Lavoro funzionalmente competente trattandosi di questione attinente ad assistenza obbligatoria, era necessitato ed inevitabile sotto duplice profilo: a) l'elevato costo della Somatostatina che il ricorrente non può procurarsi per le sue precarie condizioni economiche (egli, lavoratore autonomo - piccolo commerciante - a causa della malattia ha dovuto totalmente smettere di lavorare), b) l'unico trattamento terapeutico praticabile e non tossico è i cosiddetto "Protocollo Di Bella", peraltro prescrittogli da uno degli allievi del Prof. Di Bella;

trattamento terapeutico ancora non ufficialmente riconosciuto, onde non praticabile presso l'Azienda USL.

E' evidente, però, che, a fronte di un problema così grave e di rilevanza generale, appare amorale far prevalere vincoli burocratici sul diritto alla salute - come fondamentale diritto

costituzionalmente garantito - che non può in alcun modo essere condizionato o mortificato, sia per quanto attiene al diritto del malato di scegliere liberamente la cura cui sottoporsi, sia per quanto attiene al diritto del medico di prescrivere la cura che ritiene più consona alla bisogna.

D'altra parte, la stessa Corte di legittimità ci ha insegnato come l'art. 32 Cost. sia una norma non programmatica, ma di immediata esecutività.

Rinvenuto, quindi, l'unico precedente relativo a fattispecie analoga (Cass. - Sez. Lav. 9.6.94, n.

5593), abbiamo ritenuto che il "Protocollo", ancorché non compreso nel prontuario terapeutico, andasse posto a carico del Servizio Nazionale, previa disapplicazione del prontuario stesso, in quanto contrastante con il dettato di cui all'art. 32 Cost.

Nè abbiamo mancato di rilevare come già le Regioni Puglia e Lombardia abbiano autonomamente deliberato di praticare gratuitamente il cosiddetto "Protocollo Di Bella" ai ricoverati presso i reparti oncologici, mentre il Ministero della Sanità abbia finalmente deciso di iniziare la sperimentazione in via ufficiale di tale Protocollo.

Il Pretore, G.L., dopo ben lunga riunione con i suoi colleghi, anche per dare indirizzo unitario ad istanze analoghe che potrebbero esser proposte (il nostro è stato il primo ricorso a Siracusa),

accogliendo la nostra tesi, ha emesso l'ordinanza che vale la pena riportare per esteso:

"Ritenuta sussistente la giurisdizione in capo all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, trattandosi di questione attinente alla tutela del diritto alla salute, diritto soggettivo costituzionalmente garantito (art. 32 della Costituzione); Ritenuta sussistente la competenza ratione materiae del Pretore del Lavoro, trattandosi di controversia sulla applicazione di norme riguardanti una forma di assistenza obbligatoria, ai sensi degli artt. 442 comma 1, 444 comma 1 c.p.c.;

OSSERVA

Secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale il diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione si configura come un "diritto primario e fondamentale che impone piena ed esaustiva tutela" (vedi, fra le altre, C.C. 88/1979, 184/1996, 559/1987, 992/1988, 1011/1988,

Tagete n. 1-1998 Ed. Acomep

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307/1990). L'interpretazione della Consulta tende tuttavia a differenziare il caso in cui il bene salute subisce delle aggressioni dall'esterno - nel qual caso appare azionabile erga omnes in modo pieno ed incondizionato - dall'ipotesi in cui, vertendosi in materia di prestazioni sanitarie, viceversa il diritto alla salute "è soggetto alla determinazione degli strumenti, dei tempi e dei modi di attuazione della relativa tutela da parte del legislatore ordinario (cfr., da ultimo, C.C. 1011/1988).

Sotto quest'ultima accezione quindi il diritto alla salute appare come un diritto fondamentale dell'individuo meritevole di tutela da parte dell'ordinamento statuale, ma comunque condizionato dai limiti oggettivi che il legislatore ordinario incontra in relazione alle risorse finanziarie ed organizzative di cui dispone.

Nel caso concreto, la tutela del diritto alla salute invocata dal ricorrente consiste nell'erogazione gratuita di farmaci attualmente non inseriti nel prontuario farmaceutico previsto per il tipo di patologia lamentata.

Occorre a questo punto accertare la sussistenza dei presupposti della tutela cautelare invocata, ossia il fumus boni iuris e il periculum in mora.

Quanto al periculum, lo stesso può considerarsi in re ipsa, tenuto conto della grave patologia da cui è affetto il ricorrente e delle condizioni economiche dello stesso in relazione al notoriamente elevato costo del farmaco in questione.

Per quanto riguarda il fumus, secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte (cfr.

SS.UU. 1504/85, 6000/83, Sez. Lav. 1747/86, 951/84, 527/84, 604/84, 527/84, 6366/83, 5171/82, 390/82, 4978/89/, "il diritto all'assistenza farmaceutica comprende la somministrazione gratuita dei farmaci che, sebbene non inclusi nel prontuario terapeutico (contestualmente qualificato talora atto amministrativo di mero accertamento), risultino indispensabili ed insostituibili" (Cass. - Sez. Lav.

5593/94).

Nel caso concreto, la insostituibilità ed indispensabilità del farmaco Somatostatina secondo il cosiddetto "Protocollo Di Bella", devono essere valutate nei limiti consentiti dalla cognizione sommaria caratterizzante i procedimenti cautelari.

I parametri di valutazione, necessariamente di carattere probabilistico (atteso lo stato attuale delle conoscenze scientifiche), sono dati dagli effetti positivi riscontrati in un certo numero di pazienti, affetti da gravi patologie tumorali, trattati con la terapia sperimentale dal Prof. Di Bella, a fronte della inutilità, in certi casi, delle terapie tradizionali previste per tale genere di malattia.

Non a caso la Somatostatina è attualmente al vaglio della Commissione Unica per il farmaco del Ministero della Sanità per l'eventuale riclassificazione e i tempi della relativa procedura non

possono essere valutati ai fini della sussistenza del periculum in mora.

Si aggiunga a ciò, che nel caso di patologie particolarmente gravi e difficilmente guaribili, anche il miglioramento delle condizioni psicologiche deve considerarsi un risultato apprezzabile, pur nell'eventualità che i riscontrati miglioramenti delle condizioni cliniche dei pazienti sottoposti alla terapia in questione non dovessero risultare ad essa causalmente collegati con certezza assoluta.

Senza voler mettere in discussione l'efficacia delle terapia ufficiali, deve essere consentita al singolo cittadino la possibilità di scegliere liberamente le cure cui sottoporsi, senza che le condizioni economiche possano limitare tale scelta.

Alla luce della situazione sottoposta all'esame di questo Giudice, non si può dubitare che il diritto costituzionale alla salute sia primario ed assoluto: secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, "di fronte ad un'eventuale ed insopprimibile esigenza rispetto alla quale le strutture organizzative del Servizio Sanitario Nazionale non offrono rimedi alternativi, il diritto

fondamentale dell'individuo alla salute si impone nella sua integrità ed assolutezza senza limiti e condizionamenti di sorta" (SS.UU. 1504/85, conf. Cass. 1003/93).

Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente a sperimentare il protocollo cosiddetto Di Bella anche se allo stato non ufficialmente riconosciuto.

Avv. Salvatore Candido Avv. Paolo Magnano

Tagete n. 1-1998 Ed. Acomep

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Avvocati, Siracusa

Tagete n. 1-1998 Ed. Acomep

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