Stato delle tossicodipendenze ai sensi del d.p.r.
309/1990 - Dati nazionali - Anno 2012
www.giustizia.it/ 31 dicembre 2012
Raccolta dati per la relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: 'Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza'
Fenomeno osservato: procedimenti penali per i principali delitti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Normativa di riferimento: Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Normativa istitutiva della rilevazione: art. 1, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Inizio rilevazione: 1991 Circolari in vigore:
Circolare del 29 maggio 2008 (per Corti d'appello) Circolare del 2 luglio 2007 (per Procure generali) Cadenza della rilevazione: semestrale
Dati disponibili più recenti: anno 2012
Procedimenti penali pendenti contro noti presso le Procure e gli Uffici giudicanti - al 31/12/12 Art. 73 D.P.R. 309/90 Art. 74 D.P.R. 309/90 Art. 79 D.P.R. 309/90 Art. 82 D.P.R. 309/90
Num.
proced.
pendenti
numero persone
Num.
proced.
pendenti
numero persone
Num.
proced.
pendenti
numero persone
Num.
proced.
pendenti
numero persone
78.666 178.628 4.953 48.829 196 439 96 215
Procedimenti penali definiti con almeno una condanna passata in giudicato presso gli Uffici giudicanti - 2012
Art. 73 D.P.R. 309/90 Art. 74 D.P.R. 309/90 Art. 79 D.P.R. 309/90 Art. 82 D.P.R. 309/90 Num.
proced.
definti con almeno 1 condanna passata in giudicato
num.
imputati con condanna passata in giudicato
Num.
proced.
definti con almeno 1 condanna passata in giudicato
num.
imputati con condanna passata in giudicato
Num.
proced.
definti con almeno 1 condanna passata in giudicato
num.
imputati con condanna passata in giudicato
Num.
proced.
definti con almeno 1 condanna passata in giudicato
num.
imputati con condanna passata in giudicato
25.378 36.196 923 5.782 19 28 6 11
Avvertenza: i dati non pervenuti sono stati stimati Nota: dati aggiornati al Maggio 2013
Legenda:
Art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 = produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 = associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Art. 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 = agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 = istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore
Nota metodologica per l'anno 2012
Ai sensi dell'art. 131 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministro per la solidarietà sociale deve presentare al Parlamento una relazione annuale sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, anche sulla base degli elementi comunicati dalle Amministrazioni dello Stato competenti. La relazione rende conto delle strategie e degli obiettivi raggiunti, degli indirizzi che saranno seguiti nonché dell'attività relativa all'erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.
Ai sensi dell'art. 1, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, anche il Ministero della Giustizia è tenuto a trasmettere i dati relativi alle questioni di sua competenza all'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno della tossicodipendenza istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga.
Nel 1991 e' stato pertanto avviato, mediante una circolare del Direttore Generale degli Affari Penali, un monitoraggio avente cadenza semestrale, facente parte del Piano Statistico Nazionale, con lo scopo di raccogliere i dati di cui all'art. 1, comma 8, lett. g del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 relativi al numero ed agli esiti dei procedimenti penali per i principali reati previsti dal citato Decreto.
I prospetti contenenti i dati in oggetto vengono compilati dagli uffici giudiziari interessati alla rilevazione ed inviati al Ministero per via telematica, fax o posta0.
I dati vengono quindi inseriti in un'apposita banca dati, sottoposti ad un controllo della qualità ed infine aggregati in diverse tabelle riepilogative.
Il controllo sulla qualità del dato viene effettuato sostanzialmente in tre fasi: sollecito via e-mail o telefonico nel caso di mancata risposta, controlli di tipo matematico-informatico (ossia quadrature) nella fase di inserimento dei dati, richieste di chiarimenti via e-mail o telefoniche quando il dato presenta evidenti o probabili anomalie.
A partire dall'anno 2003 i prospetti di rilevazione sono stati modificati in modo tale da consentire la conoscenza, oltre che del numero dei procedimenti penali, anche del relativo numero di persone in essi coinvolte. La banca dati è stata anch'essa modificata per fornire le informazioni, oltre che per area geografica e distretto di Corte d'appello, anche per Provincia, Regione, fase di giudizio ed età (se persona maggiorenne o minorenne) delle persone coinvolte.
All'inizio dell'anno 2006 è stato distribuito agli uffici giudiziari interessati alla rilevazione un apposito software che consente di estrarre in modo automatico i dati dai registri informatizzati degli uffici stessi e che permette al contempo di disporre di dati più attendibili ed estratti con criteri uniformi, riducendo in modo considerevole l'onere per il compilatore, soprattutto in termini di tempo (prima infatti i dati dovevano essere rilevati in modo ‘manuale'). Il prospetto statistico viene compilato in modo automatico dallo stesso software e pronto per essere inviato al Ministero tramite gli ormai usuali canali di trasmissione (e-mail, fax e posta).
A causa della persistente difficoltà di acquisizione dei dati presso alcuni uffici giudiziari, problema che di fatto comporta l'assegnazione di un valore pari a zero a tutte le variabili dell'ufficio inadempiente, si è ritenuto opportuno effettuare, per il periodo relativo agli anni 2005-2012, una stima dei dati mancanti, procedura che ha consentito di mitigare tale carenza.
Per ciò che riguarda le varie modifiche normative intervenute nel corso del tempo, si ricorda, in particolare, il Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito, con modificazioni, nella Legge 21 febbraio 2006, n. 49) che ha apportato diverse modifiche al contenuto degli articoli 73, 79 e 82 del
Testo Unico.
Infine, il 27 aprile 2011 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 50, in tema di precursori di droghe, che ha apportato alcune modifiche agli articoli 73 e 74 del Testo Unico.
Nota: per richiedere tutti i dati attualmente disponibili relativi al presente monitoraggio, si prega di inviare una e-mail all'[email protected], denominandone l'oggetto con
"Richiesta dati attualmente disponibili relativi al monitoraggio sulle Tossicodipendenze"
Fonte: Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia penale - Ufficio I