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II chiarimenti al lotto 1

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Academic year: 2022

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PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISTO DI APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE SANITARIE VARIE, ANNO 2015, OCCORRENTI ALLE DIVERSE UU.OO. DEI PP.OO./DISTRETTI DELL’ASP DI TRAPANI, SUDDIVISA IN 12 LOTTI.

(Relativamente al LOTTO 1 – N. 1 Impianto Radiologico per l’Emodinamica dell’U.O. di Cardiologia)

Ci hanno chiesto

 Come di seguito sarà specificato, alcune caratteristiche di cui al capitolato speciale, per la loro formulazione (atteso anche il mancato riferimento al principio di equivalenza ex art. 68 del D.Lgs.

n. 163/06), rendono oggettivamente impossibile la partecipazione della scrivente come anche di altre imprese), impedendo così il corretto confronto concorrenziale. Si rimembra che l’indicazione delle specifiche deve rispondere ai desiderata della stazione appaltante, senza però, discriminare una o più imprese del settore in favore di altre ( ex multis, cfr Consiglio di Stato sez.V, 4 marzo 2011n. 1380); “ le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura dei contratti pubblici alla concorrenza”. Per tale ragione, è sempre imposto il principio di equivalenza di soluzioni comunque idonee sotto il profilo funzionale (ex multis Cons. Stato sez. V, 24 luglio 2007, n.

4138; Cons Stato V, 6 dicembre 2010, n. 8543; Cons. Stato, sez. VI, 29 gennauio 2013, n. 537), In quanto “…immanente alla stessa regola dell’evidenza pubblica e del suo immediato e fondamentale corollari, il favor partecipationis ....” (cons. St. sez. III, 2 settembre 2013, n. 4364) Ne deriva, quindi, che, pena l’illegittimità degli atti di gara, alla stazione appaltante è impedito derogare in modo esplicito o implicito a detto principio, che va applicato anche nel caso (come quello di specie) di sua mancata previsione espressa in lex specialis (da ultimo, Cons. St. sez. V. 8 aprile 2014, n. 1666).

Abbiamo risposto

 Si ritiene che, poichè non sono state indicate caratteristiche specifiche, preclusive del principio della par condicio, le attrezzature offerte devono corrispondere alle caratteristiche tecniche indicate nel C.S.A., ritenute idonee allo svolgimento delle attività istituzionali.

Pertanto, nel caso di specie, non trova applicazione il principio di equivalenza sancito dall’art. 68 del D. Lgs. 163/06.

Infatti, come più volte affermato dalla più autorevole giurisprudenza “… nei riguardi del regolamento di gara non risulta applicabile il principio dell’inserzione automatica di clausole imposte dalla legge. …

… Il riferimento all’eterointegrazione rivela tutta la sua fallacia quando esso comporti l’inserzione automatica della clausola di equivalenza, con un meccanismo analogo a quello

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dell’art. 1339 c.c., nella lex specialis nell’ipotesi in cui la pubblica amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità e senza creare ostacoli ingiustificati alla concorrenza, non si sia avvalsa della facoltà di cui all’ art. 68, comma 3, lett. a), del d. lgs. 163/2006 e abbia inteso escludere il ricorso alla clausola di equivalenza, ritenendo necessario richiedere ben determinate e insurrogabili specifiche tecniche.

…. Imporre l’ammissione di prodotti equivalenti ai sensi dell’art. 68, comma 4, del d. lgs.

163/2006, anche quando la p.a. l’abbia consapevolmente esclusa nel legittimo esercizio del suo potere discrezionale, significa infatti violare la riserva di amministrazione e l’ambito della discrezionalità a questa lasciata nel dettare la concreta regolamentazione della gara. (Cons. Stato Sent. N. 4364 del 02/09/2013)

In particolare, nel caso di specie, la scelta della particolare tipologia di attrezzatura “stativo pensile monoplanare” è dettata dalla specifica esigenza di ottenere la migliore funzionalità del laboratorio, poiché la stanza ove l’angiografo sarà allocato, già funzionante e predisposta con la dovuta schermatura, è di piccole dimensioni.

IL RESPONSABILE SETTORE PROVVEDITORATO E D ECONOMATO

X f.to Dott.ssa Anna Rita Rappa

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