• Non ci sono risultati.

181 KB

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "181 KB"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

PROVINCIA DI PISA

ORDINANZA DEL SINDACO

n° 20 del 10/04/2014

Oggetto: OBBLIGO DI INTERVENTI ANNUALI CONTRO LE PROCESSIONARIE DEL PINO A CARICO DEI DETENTORI DI PIANTE DI PINO (PINUS PINEA) E DI CONIFERE IN GENERE

IL VICESINDACO

Premesso che con la stagione primaverile si ripresentano le condizioni ambientali favorevoli per la proliferazione e la diffusione di insetti infestanti, nella fattispecie di lepidotteri quali la “processionaria del pino” (Traumatocampa pityocampa), la processionaria della quercia (Traumatocampa processionea) e di euprottide (Euproctis chrysorrhoea – Linnaeus).

Preso atto che ai sensi del Decreti Ministeriali del 20/05/1926, 12/02/1938 e 17/04/1998, è obbligatoria la lotta alla “Traumatocampa pityocampa” (processionaria del pino) da parte dei detentori di piante di Pinus pinea, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Pinus pinaster, di cedri e delle conifere in genere, siano essi di Enti Pubblici o soggetti privati.

Dato atto altresì, che ai sensi dell’art. 1 del D.M. 30/10/2007 “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa)”, la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana, poiché minaccia seriamente la produzione e la sopravvivenza del popolamento arboreo e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali.

Tenuto conto che l’Ufficio Ambiente di questo Comune ha previsto i necessari interventi per la lotta alla processionaria, relativamente alle piante insistenti in aree pubbliche o in proprietà comunali.

Tenuto conto che è opportuno e obbligatorio che i medesimi interventi siano effettuati anche sulle piante insistenti entro proprietà private al fine di non vanificare in parte gli interventi comunali di cui sopra.

Considerando che le processionarie del pino possono essere fonte di gravi fenomeni allergici e infiammatori negli esseri umani e negli animali.

Preso atto che è necessario provvedere all’emissione di specifica ordinanza a tutela della salute pubblica;

Visto il D.M. 30/10/2007;

Visto l’art. 50 del T.U.E.L. n. 267/2000;

(2)

Vista la nota dell’USL 11 di Empoli (ns. prot. 5098 del 20/03/14), in cui si chiede ai Comune di emettere apposita Ordinanza;

ORDINA

A tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale di effettuare, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa), della processionaria della quercia (Traumatocampa processionea) e di euprottide (Euproctis chrysorrhoea – Linnaeus).

Nel caso si riscontrasse la presenza di nidi, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi, e con l’attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate.

E’ fatto ASSOLUTO DIVIETO di depositare rami con nidi sulla pubblica strada o nelle varie frazioni di rifiuti.

Le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- al Comando di Polizia Municipale incaricato della vigilanza sull’osservanza della medesima e della contestazione di eventuali inadempienze, applicando la sanzione pecuniaria prevista dalla vigente normativa;

- All’U.S.L. 11 Empoli.

- Venga resa nota alla cittadinanza, mediante pubblicazione all’ Albo Pretorio del Comune.

AVVISA

Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e successivi della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è individuato nella sig.ra Salvini Sabrina Responsabile dell’Ufficio Ambiente.

RICORDA

Che ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro il termie di 60 giorni dalla notifica, o entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199.

Il Vice Sindaco

Gabriele Toti

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente dal Vice Sindaco Gabriele Toti ai sensi degli artt.20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.

Riferimenti

Documenti correlati

Nella progettazione del percorso formativo relativo all’indirizzo "Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici" si deve tenere

 L’impresa esecutrice concorda con la committenza e con il coordinatore degli operai, le misure di prevenzione volte alla riduzione dei rischi

Il presente regolamento trova applicazione nelle aree destinate a parco, giardino o verde pubblico di proprietà comunale ed altresì trova applicazione per il verde privato e per

(i dati relativi a ciascuna area/strada nel presente allegato sono da ritenersi indicativi e non di dettaglio). AREE VERDI NORCIA CAPOLUOGO S.A.E

Lo Sponsor dovrà consentire l’effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura dello Sponsee o di aziende impegnate in lavori di

- Garantire che l’accesso, la fruizione e l’utilizzo delle aree oggetto del patto rimangano ad uso pubblico e collettivo. - Promuovere, nelle forme ritenute più

- nolo a caldo e/o a freddo di attrezzature per l’effettuazione delle manutenzioni suddette con personale dell’Amministrazione Comunale. Le prestazioni saranno quelle

L’impresa appaltatrice è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso il Comune che verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà, all’ambiente ed alle