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PROVINCIA DI PARMA Ufficio Edilizia Scolastica-Patrimonio

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PROVINCIA DI PARMA

Ufficio Edilizia Scolastica-Patrimonio

COMPLESSO MONUMENTALE REGGIA DI COLORNO

Concessione degli spazi e dei relativi servizi museali della Reggia di Colorno

(art. 30 D. Lgs. 50/2016)

CAPITOLATO D’ONERI

Parma, 3 giugno 2019

Il Responsabile del Procedimento Ing. Paola Cassinelli

(Firmato digitalmente)

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INDICE DEGLI ARTICOLI

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

2. TIPOLOGIA DEI SERVIZI DA EFFETTUARE NEGLI SPAZI MUSEALI 3. FINALITA’ ED UTILIZZO DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE

4. DURATA DELLA CONCESSIONE 5. SERVIZI DI VISITA

6. SERVIZIO DI BIGLIETTERIA 7. CUSTODIA E GUARDIANIA

8. MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI MUSEALI DA PARTE DELLA PROVINCIA

9. OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE 10. PERSONALE

11. ONERI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI MUSEALI 12. RESPONSABILITÀ

13. SICUREZZA

14. COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE ATTIVITA’

15. CANONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

16. DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO 17. CLAUSOLA PENALE

18. RECESSO O CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE 19. DECADENZA-ALTRI CASI DI RECESSO

20. SUBCONCESSIONE

21. MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

22. SPESE DI CONTRATTO ED IMPOSTE

23. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 24. FORO COMPETENTE

25. TUTELA DELLA PRIVACY 26. ULTERIORI INFORMAZIONI

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PREMESSE

La Provincia di Parma è proprietaria del complesso monumentale denominato Reggia di Colorno, che costituisce una delle eccellenze culturali di maggior interesse del territorio provinciale; il complesso, del quale fanno parte Giardino e Parco storico, grazie all’articolazione della sua struttura architettonica e alla sua storia di residenza di corte, comprende aree di diversa tipologia, a seconda degli usi e delle funzioni, ospitate nel corso della sua storia plurisecolare; in particolare è possibile identificare, all’interno del complesso monumentale, un percorso che comprende il piano nobile (appartamenti del Duca e della Duchessa), l’Appartamento del Duca Ferdinando e la Cappella ducale di San Liborio, percorso che coincide con gli spazi propriamente museali, da assoggettare alle modalità di fruizione previste dal Decreto lgls. 42/2004 (Codice dei beni culturali).

Tali spazi museali sono contraddistinti dalla permanenza di elementi di decorazione (affreschi, stucchi, mosaici marmorei) e di arredo (il complesso degli elementi di arredo sacro e l’organo storico conservati nella Cappella di San Liborio), che sono già stati fatti oggetto di interventi di restauro e per i quali sono state predisposte condizioni di tutela sufficienti a garantirne la fruizione pubblica in condizioni di sicurezza, attraverso la predisposizione di impianti antintrusione e antincendio.

A partire dal 2004 la Provincia ha provveduto ad assicurare l’accessibilità della Reggia attraverso l’adozione di successivi atti di affidamento del servizio di visita a soggetti privati, in possesso dei necessari requisiti; nel corso degli anni la Reggia di Colorno, inserita nel circuito dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza, ha visto progressivamente aumentare il numero dei visitatori, e si è confermata come uno degli elementi di maggiore attrattiva turistica del territorio provinciale

Al fine di potenziare la valorizzazione del complesso e incentivarne la fruizione del pubblico, la Provincia ha aderito, con Decreto Presidenziale n. 154/2015, al progetto di rilancio culturale e turistico avanzato dal Comune di Colorno, per il parziale riarredo degli spazi museali con beni mobili storici provenienti, tra gli altri, dalle sedi degli uffici provinciali. Il progetto è progredito grazie all’attività del Comune che ha provveduto a recuperare e riposizionare negli spazi museali ulteriori arredi di proprietà della Provincia in deposito presso la Sovrintendenza ed arredi di proprietà di soggetti terzi. Attualmente conta in esposizione 87 pezzi mentre altri sono in restauro.

Recentemente l’Amministrazione provinciale ha provveduto a restaurare i cosiddetti “Appartamenti farnesiani” situati al piano nobile, nell’ala tra il cortile d’onore e il secondo cortile: l’intervento, nell’incrementare il valore patrimoniale del bene, è stato finalizzato ad arricchire il percorso di visite turistiche del palazzo.

Con Delibera del Consiglio provinciale della Provincia di Parma n. 25 del 30/05/2019 è stata approvata la concessione degli spazi e dei relativi servizi museali della Reggia di Colorno per un periodo di anni 6 (sei), dando mandato al Responsabile del Procedimento di individuare il soggetto mediante apposita procedura di selezione ai sensi delle norme vigenti. Con Determinazione Dirigenziale n. 594/2019 del 3 giugno 2019 è stata indetta la procedura di gara.

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Oggetto della presente concessione sono gli spazi e i relativi servizi museali da svolgersi nell’ambito del complesso monumentale denominato “Reggia di Colorno” di proprietà della Provincia di Parma (d’ora in poi Provincia) da parte di idoneo soggetto (d’ora in poi Gestore) ed in

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particolare nei seguenti locali, di seguito indicati come “spazi museali”, meglio individuati nella planimetria qui allegata:

1) Appartamenti del Duca e della Duchessa al piano nobile, inclusi gli scaloni d’onore ed il Giardino (area parterre);

2) Appartamento del Duca Ferdinando;

3) Appartamento del Principe;

4) Cappella Ducale di San Liborio;

5) Appartamenti Farnesiani

6) Locale adibito a biglietteria, informazioni;

7) Locali retrostanti, a uso ufficio/spogliatoio/servizi igienici personale/servizi igienici pubblici 8) Locale magazzino

2. Gli arredi esposti negli Appartamenti del Duca e della Duchessa al piano nobile della Reggia rientrano nella dotazione di cui al “Progetto di rilancio turistico e culturale della Reggia di Colorno”, gestito dal Comune di Colorno, come ente proponente e attuatore, e recepito dalla Provincia di Parma in qualità di ente proprietario degli spazi di allestimento. Il progetto è finalizzato a recuperare gli arredi originali e compatibili dispersi nei vari musei e istituzioni nazionali con l’obiettivo di incrementare l'afflusso turistico. Il Gestore dei servizi museali è tenuto, a tal fine, a collaborare con il Comune e la Provincia in merito alla gestione di tale dotazione di arredi e ad ogni nuova acquisizione che sarà comunicata e concordata con il medesimo Gestore nel rispetto di quanto stabilito in appositi accordi di attuazione del progetto sottoscritti tra i soggetti coinvolti.

ART. 2 TIPOLOGIA DEI SERVIZI DA EFFETTUARE NEGLI SPAZI MUSEALI

1. Negli spazi di cui all’art. 1 il Gestore effettua le seguenti attività, fondamentali per la valorizzazione turistica e culturale della Reggia:

• apertura ordinaria del complesso museale secondo le indicazioni e le modalità contenute nel presente capitolato;

• gestione degli accessi agli spazi museali della Reggia di Colorno da gennaio a dicembre attraverso l’erogazione di visite guidate, secondo un calendario di aperture che tenga conto degli andamenti turistici stagionali (maggiore afflusso nei mesi da aprile a ottobre);

• gestione del servizio di biglietteria e prenotazione;

• gestione del servizio di custodia e guardiania, anche in occasione di eventi organizzati da terzi nell’ambito di quanto previsto dal Regolamento provinciale in vigore per la concessione temporanea di spazi della Reggia;

2. Il Gestore è tenuto a fornire alla Provincia con cadenza annuale il resoconto dettagliato delle attività svolte. In particolare il resoconto dovrà indicare:

- il numero dei visitatori distinti per tipologia di biglietto - incasso mensile introitato (biglietteria)

ART. 3. FINALITA’ ED UTILIZZO DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE

1. Tutte le attività previste all’art. 2 del presente capitolato devono essere effettuate nel rispetto del D. Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio e della normativa regionale in materia di accompagnamento turistico.

2. La Provincia di Parma verificherà il rispetto degli impegni previsti dal presente Capitolato nonché lo svolgimento delle attività descritte nel progetto tecnico di gestione presentato in sede di gara.

ART. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE

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1. La concessione avrà inizio presunto il 1° Luglio 2019 e durata sei anni dalla consegna degli spazi.

2. La consegna degli spazi potrà essere affidata in avvio anticipato, mediante sottoscrizione di apposito verbale di consegna, nelle more della stipulazione del contratto.

ART. 5 SERVIZI DI VISITA

1. Il servizio viene erogato nelle seguenti modalità:

• accesso mediante visite guidate: l’accesso dei visitatori (sia turisti individuali sia gruppi organizzati per un massimo di 50 persone contemporaneamente) può avvenire solo mediante un servizio di visite guidate. Le visite devono effettuarsi a orari prefissati ed esclusivamente con l’ausilio di personale munito di licenza per l’esercizio della professione di guida turistica.

• apertura al pubblico delle aree oggetto della concessione per non meno di 7 ore/giorno nei giorni di sabato, domenica e festivi

• tutti i giorni per gruppi, su prenotazione

2. Il Gestore può disporre la chiusura totale della Reggia nelle giornate del 24 e 25 dicembre, nel pomeriggio del 31 dicembre e nella mattina del 1 gennaio.

3. Il Gestore è tenuto a predisporre un piano tariffario annuale articolato per tipologie di utenti, comprensivo di scontistica e di eventuali condizioni di gratuità. Tale piano deve essere comunicato alla Provincia.

4. Il Gestore potrà applicare tariffe diverse da quelle in uso in conseguenza di iniziative espositive permanenti disposte dalla Provincia o di eventi temporanei disposti dal Gestore medesimo.

5. La Provincia si riserva il diritto dell’ingresso gratuito alla Reggia per i propri ospiti fino ad un massimo di 200 ingressi annui.

ART. 6 SERVIZIO DI BIGLIETTERIA

1. Il Gestore provvede alla vendita dei biglietti per la visita e incassa i corrispettivi, nel rispetto degli adempimenti amministrativi, contabili e tributari previsti dalla legislazione vigente.

2. Il Gestore dovrà curare la registrazione e l’aggiornamento dei registri contabili e fiscali.

3. Il servizio, più in dettaglio, comprende:

a. la predisposizione e la stampa di biglietti secondo la normativa vigente;

b. la gestione delle attività di biglietteria;

c. la ricezione e la tenuta delle prenotazioni per la visita;

d. la fornitura di ogni strumentazione idonea ad accettare ogni modalità di pagamento.

ART. 7 CUSTODIA E GUARDIANIA

Il Gestore assicura la custodia e la guardiania degli spazi in oggetto durante l’orario di apertura al pubblico, vigila sul comportamento dei visitatori affinché sia corretto e in linea con le norme di fruizione pubblica, tale da evitare pericoli a cose o persone. In particolare il Gestore è tenuto ad effettuare il controllo degli accessi delle aree museali, l’apertura e la chiusura di porte e finestre e relative persiane, l’accensione e lo spegnimento delle luci all’inizio e al termine di ciascuna visita guidata, l’attivazione e la disattivazione dei sistemi di allarme esistenti, nonché la gestione degli

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stessi (dalle ore 9,00 alle ore 20,00) con personale telefonicamente reperibile per gli allarmi in arrivo dalla centrale e la conseguente rettifica in loco ed il successivo ripristino.

Art. 8 MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI MUSEALI DA PARTE DELLA PROVINCIA

1. La Provincia si riserva l’utilizzo, parziale o totale, degli spazi museali per massimo 10 giorni/anno. Tali utilizzi dovranno essere comunicati al Gestore con un preavviso di minimo 30 giorni. In caso di eventi di rilievo istituzionale il preavviso potrà essere ridotto a 15 giorni.

2. Oltre alla facoltà di cui al comma precedente, la Provincia si riserva la possibilità di concedere temporaneamente gli spazi interessati dai servizi museali (tranne l’Appartamento del Principe) a soggetti terzi (Ente, Associazione, privati etc..) in ottemperanza al Regolamento in vigore per la concessione temporanea di locali della Reggia di Colorno e acquisita preventivamente dal Gestore la conferma che le attività proposte non danneggino la programmazione già stabilita dal medesimo.

ART. 9 OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE Il Gestore è tenuto a:

a. ottenere licenze, nulla osta, permessi ed autorizzazioni previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dei servizi;

b. assumere integralmente ogni onere presente o futuro, relativo a imposte, diritti, tasse, ecc., stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali in relazione a qualsiasi aspetto dello svolgimento dei servizi e degli spazi affidati in concessione;

c. rilasciare a tutti i clienti gli scontrini, le fatture e comunque tutti i documenti fiscalmente previsti dalla vigente normativa, utilizzando gli strumenti (registratori di cassa, ecc.) e i moduli di legge;

d. indicare contestualmente all’attivazione del servizio gli indirizzi (postali, telefonici, fax, e- mail) a cui indirizzare le comunicazioni di servizio che si rendessero eventualmente necessarie;

e. esporre, permanentemente e in modo ben visibile, nei locali adibiti al servizio, l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, i prezzi d’ingresso e le convenzioni applicate;

f. adottare, nell’esecuzione dei servizi, in base alla particolarità del lavoro, all’esperienza, alla tecnica, nonché alle prescrizioni in materia di sicurezza previste dalla normativa in vigore, tutte le misure e le cautele che risultino necessarie ad evitare incidenti e danni alle persone, alle collezioni, alle strutture museali ecc;

g. fornire tempestivamente alla Provincia ogni notizia o avvenimento riguardante la gestione dei servizi in oggetto che eccedano il normale funzionamento;

h. non alterare l'attuale struttura degli immobili;

i. dotarsi di idonea attrezzatura informatica (PC, telefoni, stampanti, ecc,) per lo svolgimento del servizio in oggetto compreso un cellulare per la reperibilità negli orari di cui all’art. 7;

j. mantenere in perfette condizioni d'uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria impianti, attrezzature, arredi, materiali e prodotti di sua proprietà, temporaneamente collocati negli spazi oggetto del presente capitolato;

k. conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore in materia di deposito e eliminazione di materiali di scarto (raccolta differenziata e speciale);

l. garantire la riservatezza delle informazioni e procedure, nonché l'osservanza del segreto d'ufficio su atti, fatti e notizie di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dei servizi (ad es. codici dei sistemi di allarme e sicurezza); a tal fine adotta tutte le misure e le procedure necessarie, anche mediante apposite istruzioni al proprio personale, al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente. Qualora si verifichino furti e/o

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danneggiamenti dovuti alla fuga di dati e notizie, il Gestore ne risponderà in solido con i suoi dipendenti che eventualmente avessero divulgato le notizie riservate. In caso di accertata violazione del segreto d’ufficio la Provincia si riserva di agire giudizialmente contro i responsabili nelle opportune sedi civili e penali;

ART. 10 PERSONALE

1. Il Gestore è tenuto a dotare tutto il personale di apposito tesserino di riconoscimento, da tenere ben visibile durante lo svolgimento dei servizi.

2. Il Gestore è tenuto altresì, sotto la propria responsabilità:

a. a far sì che, durante i servizi, i dipendenti tengano un contegno corretto sotto ogni riguardo;

b. a provvedere al pagamento dei salari, di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali relativi ai propri dipendenti, in base alle vigenti disposizioni legislative, regolamentare e contrattuali;

c. a prestare la massima sorveglianza sulla sicurezza ai locali affidati in concessione, con i relativi impianti, attrezzature, arredi e di ogni oggetto ivi contenuto e conservato, assumendo a proprio carico il totale reintegro di quanto venisse danneggiato dal personale;

d. a dare esecuzione ai servizi nella forma più scrupolosa, esatta e completa.

3. Il Gestore è obbligato a comunicare preventivamente alla Provincia le generalità dei soggetti che intende adibire ai servizi, comunicando successivamente eventuali variazioni.

4. Il Gestore è senz’altro tenuto alla più rigorosa e stretta osservanza di tutte le norme contrattuali di legge, concernenti la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale del personale impiegato nell’effettuazione dei servizi, restando la Provincia esonerata, al riguardo, da ogni e qualsiasi responsabilità.

5. Gli addetti ai servizi dovranno essere a conoscenza delle disposizioni e delle procedure prescritte nel Piano di Emergenza ed in particolare delle modalità di evacuazione del pubblico dai locali.

6. Il Gestore è tenuto a garantire la presenza di personale adeguatamente formato (D.Lgs,. 81/2008 – DM 10/03/1998) in possesso di attestato di corso di addetto antincendio “rischio medio” (8 ore) durante le visite.

ART. 11 ONERI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI MUSEALI

1. I locali in cui si svolgeranno i servizi elencati all’art. 2 del presente capitolato, saranno consegnati dotati di impiantistica di base, provvisti di finiture architettoniche e degli elementi di arredo attualmente esistenti, previa redazione in contraddittorio di apposito verbale di consegna.

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria di tali spazi, nonché le pulizie ordinarie, restano in carico alla Provincia, così come la verifica periodica degli estintori; il Gestore è tenuto a segnalare senza indugi al competente ufficio tecnico provinciale le necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

3. La necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria dei locali elencati nel presente articolo potrà comportare variazioni temporanee nel percorso di visita; in tali casi ne verrà data tempestiva notizia al Gestore, concordando le soluzioni più opportune per limitare l’incidenza dei lavori sull’erogazione dei servizi. In ogni caso il Gestore si impegna a rinunciare a qualsivoglia

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rivalsa nei confronti della Provincia di Parma in caso di chiusura di alcuni locali, anche prolungata nel tempo, dovuti a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che interessano i locali oggetto della concessioni o parti dell'edificio attigue o suoi impianti.

4. Il Gestore è tenuto alla sostituzione (fornitura e posa) delle lampadine non funzionanti dei corpi illuminanti presenti nei locali oggetto della presente concessione.

5. Il Gestore è tenuto altresì a mantenere in perfette condizioni d’uso gli impianti di allarme, ove esistenti anche in caso fossero installati da parte della Provincia in corso di validità della presente concessione. Ogni qualvolta si attivino i sistemi di allarme (dalle ore 9,00 alle ore 20,00) posti a protezione dei locali, il Gestore è tenuto a recarsi immediatamente presso i locali al fine di verificare le cause di attivazione ed adottare le opportune iniziative.

6. In tutti i casi, alla scadenza naturale o comunque alla cessazione del contratto, il Gestore si impegna a sgomberare i locali da merci, materiali, arredi ed impianti di sua proprietà al più presto, e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione del rapporto.

ART. 12 RESPONSABILITÀ

1. Il Gestore è direttamente responsabile verso la Provincia e verso i soggetti terzi coinvolti nella regolare e corretta gestione degli spazi museali e dei servizi del presente capitolato, nonché dei rapporti con gli utenti/clienti, con il proprio personale e con i terzi. In relazione a quanto espresso, il Gestore risponde direttamente e indirettamente di ogni danno a persone o cose che, durante lo svolgimento dei servizi, per fatto proprio e dei suoi dipendenti (intendendosi per tale qualsiasi persona della cui opera si avvalga per la gestione del servizi), possa derivare alla Provincia e ai destinatari dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte della Provincia.

Nessuna responsabilità civile e penale potrà quindi essere attribuita alla Provincia per eventuali danni o perdite o furti subiti dal Gestore a seguito di eventi occorsi negli spazi museali e non imputabili a responsabilità di dipendenti o incaricati della Provincia.

2. Ai fini di garanzia di quanto sopra, prima dell’avvio dell’attività di gestione il Gestore dovrà stipulare, con oneri a suo carico, con primaria compagnia di assicurazione:

- una polizza per responsabilità civile verso terzi (compreso la Provincia di Parma) e verso dipendenti con massimale non inferiore ad €. 3.000.000,00 (Euro tre milioni);

- una polizza incendio con garanzia rischio locativo per un massimale pari ad €. 8.000.000,00 (Euro ottomilioni).

3. Il Gestore dovrà consegnare alla Provincia copia delle polizze perfezionate prima della sottoscrizione del contratto. Ogni eventuale modificazione successiva dovrà essere preventivamente approvata dalla Provincia. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi per danni a persone o a cose loro arrecati ecceda i massimali richiesti la differenza resterà a carico del Gestore. La polizza dovrà essere corrisposta nei termini di legge e la mancata consegna comporterà decadenza dall’aggiudicazione.

4. Il Gestore è tenuto a mantenere pienamente efficaci le polizze di cui sopra per una durata equivalente a quella del contratto, in difetto essendole accollata ogni responsabilità susseguente.

Annualmente, quindi, il Gestore dovrà inviare alla Provincia copia della quietanza dell’avvenuto rinnovo, a garanzia della tenuta in vita delle polizze assicurative.

ART. 13 SICUREZZA

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1. Il Gestore dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne della Provincia in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

2. Il Gestore curerà l'informazione e la formazione dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi, nominerà il coordinatore dell’emergenza, che avrà l’obbligo della presenza nella struttura, gli addetti al servizio di emergenza anche per il rispetto di quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di prevenzione incendi.

3. Il Gestore recepisce i contenuti del PEI (allegato) del complesso della Reggia, ed il personale formato sarà inserito nella squadra di emergenza del Palazzo, partecipando attivamente alle prove di emergenza periodiche.

ART. 14 COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE ATTIVITA’

1. La Provincia si riserva di stabilire le forme di interazione fra il proprio personale dipendente o comunque incaricato di seguire i settori oggetto della presente concessione e il Gestore. A tal fine la Provincia programma periodici incontri per il coordinamento delle attività.

2. Il Gestore dovrà nominare un Responsabile della concessione in oggetto, il quale sarà preposto a curare i rapporti con la Provincia, partecipando alle riunioni indette dagli Uffici competenti. In caso di indisponibilità può eccezionalmente provvedere a delegare un suo collaboratore.

3. La Provincia si riserva comunque la facoltà di raccogliere, con mezzi, personale e procedure propri, le valutazioni circa la qualità e la professionalità delle prestazioni rese dal Gestore.

4. Il Gestore è tenuto ad informare la Provincia di tutte le osservazioni, i reclami e i suggerimenti presentati, sotto qualsiasi forma, dai clienti del servizio; il Gestore è tenuto anche a corredare l'informazione con rapporti scritti contenenti spiegazioni, giustificazioni, proposte utili.

5. Le osservazioni, i reclami e i suggerimenti che perverranno direttamente alla Provincia saranno trasmessi al Gestore, che fornirà obbligatoriamente, e per iscritto, le spiegazioni e le giustificazioni del caso.

6. La Provincia, mediante personale dipendente o comunque incaricato, mantiene le proprie funzioni di controllo per il rispetto degli obblighi di cui presente capitolato e può disporre verifiche sul loro livello qualitativo in qualsiasi momento e senza preavviso.

7. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore (es. calamità naturali) non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, intendendo per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Gestore, che quest’ultimo non possa evitare.

ART. 15 CANONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

1. Il Gestore incassa i corrispettivi derivanti dallo sfruttamento economico del servizio, provenienti da:

a) riscossione dei biglietti d’ingresso al percorso di visita

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b) servizi di custodia e guardiania ed eventuale ulteriore supporto tecnico-organizzativo di iniziative effettuate da soggetti terzi nell’ambito di quanto previsto dal Regolamento provinciale in vigore per la concessione temporanea di spazi della Reggia;

c) ogni altro servizio previsto dal presente Capitolato e contratto

2. Il canone annuo a base di gara è stabilito in Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00) oltre ad IVA. Il Gestore si impegna a versare alla Provincia il canone annuo offerto in sede di gara. Il pagamento del canone avverrà in rate semestrali anticipate con decorrenza dall’avvio del contratto. Il Gestore si impegna inoltre a versare alla Provincia, con periodicità annuale, un aggio sugli incassi dei biglietti venduti come da offerta in sede di gara e comunque non inferiore alla percentuale del 7% oltre ad IVA.

3. Poiché il contratto prevede solo entrate finanziare per l’Ente si ritiene non soggetto al regime di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 art. 3 e s.s. Qualora la Provincia di Parma dovesse, per qualsiasi ragione, effettuare pagamenti nei confronti del soggetto Gestore questi si impegna ad osservare le prescrizioni di cui alla precitata Legge, a comunicare alla Provincia di Parma il proprio conto corrente dedicato.

ART. 16 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO

1. Le imprese offerenti, in sede di offerta, dovranno presentare un deposito cauzionale provvisorio di € 2.400,00, pari al 2% del valore complessivo della concessione. Tale cauzione dovrà essere prestata in una delle forme ammesse dalla legge e dettagliate nella lettera invito.

2. L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, in sede di stipulazione del contratto, una fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nella misura fissa del 10% calcolato sul canone complessivo offerto in sede di gara.

ART. 17 CLAUSOLA PENALE

1. Fatta salva la decadenza dall’affidamento e la susseguente nullità del contratto, nonché il risarcimento dell’eventuale maggior danno, il Gestore dovrà corrispondere le penali:

a) di € 500,00 per ogni giorno di mancata effettuazione delle prestazioni di cui al presente capitolato;

b) di € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla richiesta del Responsabile del Servizio della Provincia nell’esecuzione di quanto posto a carico del Gestore ai sensi del presente capitolato;

c) di € 100,00 per ogni evento denotante comportamento scorretto nei confronti degli utenti o dei rappresentati della Provincia;

d) € 400,00 in presenza di condizioni igieniche o di sicurezza inadeguate, a giudizio insindacabile della Provincia, con l’obbligo di eliminarle immediatamente quando oggetto di contestazione;

e) da € 100,00 a € 500,00 secondo la gravità dell’infrazione, per ogni altra inosservanza degli obblighi contemplati dal presente contratto e non comportante la sua decadenza.

2. Il pagamento della penale deve essere effettuato entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione, effettuata dal responsabile del Servizio della Provincia, indicante l’infrazione compiuta.

3. L’eventuale presentazione di reclami, osservazioni, deduzioni, rimostranze, doglianze, contestazioni, eccezioni, scritti difensivi o di qualunque altro atto d’opposizione alla contestazione

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non esenta il Gestore dal pagamento della penale comminata, salvo l’esperimento delle azioni dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

4. Qualora, scaduto il termine, il Gestore non avesse spontaneamente effettuato il pagamento della penale ed anche qualora fosse stato sporto reclamo o opposizione a mente del precedente comma, la Provincia può rivalersi, per il relativo importo, sulla garanzia prestata per la regolare esecuzione del contratto.

ART. 18 RECESSO O CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

1. In caso di inosservanza delle obbligazioni di cui al presente capitolato, la Provincia potrà recedere, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, dal contratto, senza che il Gestore possa pretendere alcun risarcimento.

2. Alla scadenza naturale o alla cessazione del contratto il Gestore potrà liberamente disporre degli allestimenti, di tutte le attrezzature e di tutti i supporti di sua proprietà utilizzati nella conduzione dell'attività di cui al presente capitolato, senza alcun obbligo per la Provincia di riscattarli o corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque titolo.

ART. 19 DECADENZA-ALTRI CASI DI RECESSO

1. La concessione sarà risolta di diritto, senza bisogno di pronuncia, che non fosse meramente dichiarativa, per fatti imputabili al Gestore, quali:

a) cessazione e/o scioglimento del Gestore;

b) mancato avvio dei servizi museali;

c) sospensione non autorizzata dei servizi museali;

d) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il contratto di lavoro con il personale adibito all’erogazione dei servizi oggetto dell’affidamento;

e) mancata stipulazione della polizza assicurativa per la copertura delle responsabilità verso i prestatori d’opera comunque impiegati, prevista dal presente capitolato;

f) gravi o reiterate inosservanze, segnalate per iscritto almeno tre volte, a quanto prescritto dal presente capitolato;

g) mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dal presente capitolato nel termine previsto, o, in mancanza di espressa previsione, imposto con apposita comunicazione dalla Provincia;

h) sub concessione e/o subaffitto del servizio;

i) dichiarazione di insolvenza, messa in liquidazione, cessazione di attività del Gestore;

l) passaggio in giudicato di sentenze di condanna del Gestore per delitti finanziari o per reati che incidano sulla moralità professionale;

m) mancato pagamento delle spettanze dei lavoratori e dei contributi previdenziali e assistenziali previsti a loro favore;

n) ritardato pagamento del canone. Il pagamento parziale del canone non interrompe i termini di cui all’art. 15 e di quanto qui stabilito;

p) altre espresse ipotesi stabilite nel presente capitolato;

2. In ogni altro caso di grave inadempimento alle obbligazioni contemplate nel presente capitolato, la decadenza può essere pronunciata previa contestazione degli addebiti al Gestore, con l’assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

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3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Gestore abbia risposto, la Provincia potrà dichiarare la risoluzione della concessione.

4. Nel caso in cui l’inadempimento alle obbligazioni contemplate nel presente capitolato non si configurasse di gravità tale da comportare la decadenza della concessione, e sempreché essa non fosse espressamente comminata nel capitolato, la Provincia assegnerà al Gestore un termine non inferiore a 10 giorni per adempiervi - salvi i casi d’urgenza - impartendo inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorrerà dal giorno di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la Provincia potrà ordinare e fare eseguire, d’ufficio, in danno del Gestore, le prestazioni necessarie, rivalendosi, per il relativo importo, sulla garanzia prestata per l’esecuzione del contratto.

6. La decadenza e/o risoluzione comporterà, in ogni caso, l'incameramento, di diritto, della cauzione.

7. Non spetterà al Gestore, in caso di decadenza dall’affidamento, alcun indennizzo, ad alcun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese.

ART. 20 SUBCONCESSIONE

1. Il Gestore può avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando la Provincia estranea da qualsiasi rapporto con essi.

2. E’ vietata ogni forma di subconcessione totale o parziale, di diritto o di fatto, degli spazi e dei relativi servizi museali oggetto del presente capitolato, pena la decadenza del contratto.

3. Il Gestore può affidare a terzi muniti dei requisiti abilitativi, di capacità e di qualificazione eventualmente prescritti dalle norme vigenti in materia, lo svolgimento di specifiche prestazioni, oggetto del presente capitolato, che non comportino la traslazione della gestione del servizio né il trasferimento del godimento e dell’uso dei locali oggetto del presente capitolato.

ART. 21 MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. Concessione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata previo avviso di manifestazione d’interesse.

2. In applicazione del precitato art. 30, per l’individuazione del Gestore la Provincia procederà come segue:

1) pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse all’Albo Pretorio della Provincia di Parma e sul portale provincia.parma.it;

2) agli operatori economici richiedenti e selezionati in base ai requisiti richiesti verrà inviata apposita lettera-invito;

3) l’individuazione dell’operatore economico verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti elementi di valutazione:

a. offerta tecnica (progetto tecnico di gestione) max 70 punti

b. offerta economica (massimo rialzo) da applicare sia sul canone annuale sia sull’aggio max 30 punti

(13)

Per ogni altra informazione tecnico-amministrativa si rimanda alla lettera-invito e alla Determinazione dirigenziale di approvazione della stessa

ART. 22 SPESE DI CONTRATTO ED IMPOSTE

Tutte le spese inerenti e consequenziali alla concessione saranno a carico del Gestore, comprese quelle di registrazione del contratto.

ART. 23 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Gestore è tenuto all’osservanza degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) reperibile sul sito della Provincia di Parma all’indirizzo: www.provincia.parma.it – Amministrazione trasparente-disposizioni generali-atti generali-codici di condotta

ART. 24 FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà deferita all'Autorità giudiziaria, Foro competente e quello di Parma con esclusione del giudizio arbitrale.

ART. 25 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati, in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell’Ente in materia.

ART. 26 ULTERIORI INFORMAZIONI

Per chiarimenti tecnici ci si potrà rivolgere al Responsabile del Procedimento – ing. Paola Cassinelli (tel. 0521/931924) tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

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