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dott. Tiziano Tessaro dott.ssa Gerarda Maria Pantalone dott. Marco Scognamiglio dott.ssa Khelena Nikifarava

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Academic year: 2022

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Deliberazione n. 9/2022/PRSP

SEZIONEREGIONALE DICONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni presidente

dott. Tiziano Tessaro

dott.ssa Gerarda Maria Pantalone dott. Marco Scognamiglio

consigliere consigliere referendario

dott.ssa Khelena Nikifarava referendario

dott.ssa Elisa Borelli referendario (relatore)

dott.ssa Ilaria Pais Greco referendario

* riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 26 gennaio 2022 Comune di Agazzano (PC) Misure ex art. 148-bis T.U.E.L.

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

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VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l’art. 148-bis, comma 3, del T.U.E.L., così come introdotto dall’art.

3, comma 1, lettera e), decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell’esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/8/2018/INPR e n.

SEZAUT/12/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell’esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/19/2019/INPR e n.

SEZAUT/9/2020/INPR;

CONSIDERATO che dette Linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell’Emilia-Romagna con note di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 71_P del 5 giugno 2018 per i bilanci preventivi 2018-2020, prot. n. 5336 del 24 settembre 2019 per i rendiconti 2018 e nota prot. n. 4687 del 17 dicembre 2020 per i bilanci preventivi 2019-2021 e rendiconti 2019;

VISTA la deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 92/2020/INPR del 6 ottobre 2020 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATE le relazioni sul rendiconto di gestione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 e sul bilancio preventivo 2018-2020 redatte dall’Organo di Revisione del Comune di Agazzano (PC);

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 230/2021/PRSP adottata ai sensi dell’art. 148-bis T.U.E.L., con riferimento ai rendiconti 2018 e 2019 del Comune di Agazzano (PC), con la quale si invitava l’Ente ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento (avvenuta con nota prot. n. 11.051 del 10 novembre 2021), i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

VISTA la nota del 30 dicembre 2021 (acquisita al prot. C.d.C. n. 4 del 3 gennaio 2022), a firma del Sindaco, di riscontro alla sopra menzionata deliberazione n. 230/2021/PRSP, corredata di allegati;

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 3 del 25 gennaio 2022 con la quale la

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Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 26 gennaio 2022;

UDITO il relatore, referendario Elisa Borelli;

FATTO 1. La situazione del Comune di Agazzano

Con la deliberazione n. 230/2021/PRSP, depositata in data 9 novembre 2021, questa Sezione regionale di controllo ha svolto un'analisi della complessiva situazione economico-finanziaria del Comune di Agazzano. Nel dettaglio, la predetta attività di controllo ha interessato la contabilità afferente agli esercizi 2018 e 2019, nonché l’analisi storica e prospettica di alcuni dati finanziari.

Alla luce degli elementi di potenziale criticità emersi dall’esame della documentazione relativa ai bilanci preventivi ed ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019, il magistrato istruttore ha avviato un’indagine contabile con apposita richiesta istruttoria con la quale, segnatamente, si invitava l’Ente a fornire chiarimenti in ordine a: 1. Ritardo nella trasmissione degli schemi di bilancio alla BDAP per il rendiconto 2018 (27 agosto 2019) e rispetto del divieto di assunzione nel periodo dell’inadempimento previsto dall’art. 9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113; 2. Ritardo nell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2019 (6 luglio 2020) e nella trasmissione degli schemi di bilancio alla BDAP (7 dicembre 2020), rispetto del divieto di assunzione nel periodo dell’inadempimento previsto dall’art. 9, comma 1-quinquies del decreto- legge 24 giugno 2016, n. 113; 3. Informazioni sulla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con l’ASP; 4. Anticipazione di tesoreria; 5. Precisazioni e aggiornamenti in merito alla quantificazione del fondo rischi; 6. Informazioni sul fondo crediti di dubbia esigibilità; 7. Efficienza dell’attività di contrasto all’evasione tributaria; 8. Alimentazione del fondo pluriennale vincolato; 9.

Assenza di cassa vincolata; 10. Aumento dei residui passivi; 11. Controllo successivo e di regolarità amministrative e contabile.

All’esito dell’istruttoria svolta, la Sezione ha evidenziato una situazione di generale fragilità finanziaria, oltre che di incertezza delle scritture contabili, tali da costituire presupposto per l’avvio del procedimento di cui all’art. 148-bis del T.U.E.L, che emerge in particolare:

• dalla tardiva approvazione del rendiconto per l’esercizio 2019 e dal tardivo invio dei dati alla BDAP per gli esercizi 2018 e 2019, che costituiscono un

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sintomo di difficoltà nel processo di pianificazione e controllo sul quale si articola l’intera gestione dell’Ente e di cui il rendiconto è momento essenziale;

• dalla scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie, non fronteggiata da adeguate e idonee misure gestionali, nonché da gravi carenze nel recupero dell’evasione tributaria;

• dall’assenza, in entrambi gli esercizi 2018 e 2019, di accantonamenti al fondo rischi per contenzioso e per passività potenziali, rispetto ai quali la Sezione richiama l’obbligo dell’Ente di effettuare un’attenta ricognizione delle cause pendenti e quello dell’organo di revisione di attestare la congruità degli accantonamenti, il cui scopo è di neutralizzare l’impatto sugli equilibri di bilancio in caso di soccombenza per l’Ente ovvero di effettiva insorgenza di passività potenziali;

• dall’assenza di cassa vincolata, con riferimento alla quale la Sezione rammenta e sottolinea l’importanza, in termini generali, ai fini dell’attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione, e che la determinazione della giacenza di cassa vincolata è oggetto di apposita disciplina nel Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, paragrafo 10.6);

• dalla mancanza di vincoli a valere sul risultato di amministrazione in entrambi gli esercizi considerati (2018 e 2019), per la quale la Sezione richiama l’attenzione sulla necessità di un attento monitoraggio delle entrate che devono confluire nell’avanzo vincolato ai fini di una corretta contabilizzazione delle stesse;

• dal costante e reiterato ricorso all’anticipazione di tesoreria negli esercizi 2018 e 2019, con oneri per interessi passivi pari a euro 649,26 nel 2018 ed euro 473,66 nel 2019;

• dall’incapacità di onorare tempestivamente i pagamenti afferenti alle obbligazioni assunte dall’Ente che trova conferma nel peggioramento dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti e nella mancata adozione di azioni per rientrare nei termini previsti dalla legge;

• dall’inattendibilità del risultato di amministrazione relativo agli esercizi 2018 e 2019 per effetto di un’errata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e della conseguente potenziale sottostima della somma da accantonare a rendiconto.

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La Sezione ha rappresentato che riveste particolare attenzione la potenziale sottostima dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità che ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. Ed infatti, un accantonamento inferiore alle previsioni di legge costituisce una grave irregolarità contabile in quanto comporta che il risultato di amministrazione sia alimentato da risorse che avrebbero dovuto essere accantonate a tutela dei crediti di difficile esazione. Di conseguenza, un’errata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità può incidere gravemente sugli equilibri di bilancio dal momento che, essendo una posta negativa del risultato di amministrazione, può comportare un minor avanzo o un maggior disavanzo. Tali considerazioni valgono, ovviamente, anche con riferimento alla quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto riferito agli esercizi finanziari successivi al 2019 nel caso in cui fossero stati disattesi i principi contabili che disciplinano la materia.

2. Provvedimenti comunicati dal Comune di Agazzano ai sensi dell’art.

148-bis, comma 3, T.U.E.L.

In riscontro alla citata deliberazione, l’amministrazione comunale ha inviato la nota prot. n. 7955 del 30 dicembre 2021, acquisita al prot. C.d.C. n. 4 del 3 gennaio 2022, con la quale ha comunicato di aver rideterminato il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018, 2019 e 2020 e di aver verificato la correttezza degli altri accantonamenti e vincoli, come riportato nella seguente tabella:

2018 2019 2020

Fondo crediti di dubbia esigibilità

330.324,95 247.393,25 390.646,85

Altri accantonamenti (indennità di fine mandato del sindaco)

1.414,00 2.880,00 7.488,29

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili

0,00 0,00 109.484,17

Parte destinata a investimenti

13.362,70 20.046,69 1.447,39

Parte disponibile -254.770,95 -181.997,13 -302.490,45

Ne consegue che la situazione illustrata nella tabella a pagina 4 della

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deliberazione n. 230/2021/PRSP, costruita tenendo conti degli allegati a) risultato di amministrazione, relativi ai consuntivi 2018 e 2019 approvati, evidenziava importi molto distanti da quelli appena riportati.

2018 2019

Fondo crediti di dubbia esigibilità

75.550,00 66.843,51

Totale accantonamenti 76.964,00 (di cui 1.414,00

indennità di fine mandato del sindaco)

69.723,51 (di cui 2.880,00

indennità di fine mandato del sindaco)

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili

0,00 0,00

Parte destinata a investimenti

13.362,70 0,00

Parte disponibile 0,00 18.599,30

Anche per il rendiconto 2020, la situazione così come illustrata dall’Ente nella citata nota prot. C.d.c. n. 4 del 3 gennaio 2022 risulta molto differente da quella riscontrata dai prospetti ricavati dalla BDAP. In particolare, dall’allegato a) risultato di amministrazione pubblicato sulla BDAP, ad eccezione dei dati relativi agli altri accantonamenti e alla parte vincolata che corrispondono a quelli indicati nella prima tabella riportata, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta ad euro 63.950,00 (contro 390.646,85) e la parte disponibile è pari ad euro 11.653,79 (contro -302.490,45).

Nella richiamata nota prot. C.d.c. n. 4 del 3 gennaio 2022, il Comune poi riferisce che “avrebbe dovuto recuperare il disavanzo dell’anno 2018 nel bilancio di previsione 2019-2021” e che “il rilevante ammontare del disavanzo emerso a seguito delle predette verifiche, rende impossibile il recupero in una sola annualità per un Ente come il Comune di Agazzano” il quale “presenta delle criticità e verte in una situazione di generale fragilità finanziaria”.

L’Ente riporta, inoltre, che nel 2021 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per euro 51.827,37.

Infine, il Comune dichiara che in virtù di “quanto emerso è intenzione

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dell’Amministrazione fare ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale art.

243-bis, D. Lgs. 267/2000”.

Il Comune non risponde relativamente al massimo impiego “delle risorse umane, finanziarie e materiali per migliorare la capacità di riscossione e adottare le misure organizzative per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti, limitando il ricorso a fonti esterne a cui attingere la liquidità necessaria ed evitando al contempo che queste divengano modalità surrettizie, non consentite, di finanziamento della parte corrente di bilancio”.

L’Ente non ha, allo stato, trasmesso l’attestazione dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di pubblicazione della presente deliberazione disposto dall’art. 31 d.lgs. n. 33/2013; tuttavia, da una verifica sul sito è emerso che la richiamata pubblicazione è stata effettuata in data 3 gennaio 2022.

La Sezione è, quindi, chiamata, ai sensi dell’art. 148-bis del T.U.E.L, alla verifica di dette misure ai fini di una loro congruenza con gli obiettivi di copertura e di sostenibilità finanziaria espressamente contemplati dalla norma.

DIRITTO

1. La norma di cui all’art. 148-bis, comma 3, T.U.E.L. prevede che “(…) nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (…)”.

Quindi, la procedura di controllo disciplinata dall’art. 148-bis, comma 3, T.U.E.L. si articola in due distinte fasi.

La prima consiste nell’obbligo, per l’Ente destinatario di una pronuncia di accertamento della competente Sezione regionale di controllo di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese o della violazione di

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norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, nonché di trasmettere alla Sezione regionale di controllo gli eventuali provvedimenti adottati.

La seconda fase consiste nella verifica da parte della Sezione regionale di controllo dei presupposti che integrano la fattispecie legale cui consegue l’effetto preclusivo di cui al citato art. 148-bis del T.U.E.L. In particolare, la mancanza di misure correttive idonee a superare le criticità evidenziate dalla Sezione regionale di controllo comporta l’applicazione della disposizione di cui comma 3 del già richiamato art. 148-bis T.U.E.L., in base alla quale “è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

2. Distinto da quello appena delineato è il procedimento disciplinato dall’art. 243-bis del T.U.E.L.: ad esso può fare ricorso l’Ente al fine di fronteggiare squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 del T.U.E.L. non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, così come dispone l’art. 243-bis, comma 1, T.U.E.L. Tale percorso di risanamento, che consente di godere di un arco temporale più ampio, si sostanzia, ai sensi del comma 6 del citato art. 243- bis, nella predisposizione delle eventuali misure correttive adottate dall'Ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti (lett.

a), nella puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio (lett. b), nell'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano (lett. c), nell'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio (lett. d).

3. Il problema del rapporto tra le procedure di cui agli artt. 148-bis e 243-

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bis del T.U.E.L. è stato efficacemente affrontato dalla Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con la sentenza n.

18/SR/DELC del 9 giugno 2020. In particolare, le Sezioni riunite hanno chiarito che “... non può escludersi a priori che l’adozione di un piano di riequilibrio costituisca una idonea misura correttiva ai sensi dell’art. 148-bis, ma perché ciò avvenga devono sussistere chiari e precisi presupposti. Innanzitutto, occorre precisare che le misure correttive, per essere effettivamente tali, devono essere concrete ed immediate, incidendo subito sul ciclo di bilancio e quindi sul sistema delle autorizzazioni di spesa in esso contenute, perché altrimenti si avrebbe un aggravamento dello squilibrio con evidente violazione del principio costituzionale dell’equilibrio di bilancio e con evidenti effetti elusivi della pronuncia della Sezione di controllo. I requisiti dell’immediatezza e della concretezza, indispensabili sempre, divengono di fondamentale rilevanza quando la misura correttiva consiste in un PRFP, al quale si fa ricorso nelle ipotesi di maggiore gravità dello squilibrio. In quest’ottica, la mera manifestazione della volontà di formulare un Piano di riequilibrio pluriennale non può ritenersi da sola uno strumento correttivo sufficiente a porre rimedio, sia pure graduale al disequilibrio, perché priva delle misure correttive concrete che, invece, devono essere indicate nel piano, come si desume dall’art. 243-bis del T.U.E.L., a mente del quale il piano deve contenere tra le altre cose “le eventuali misure correttive adottate dall’ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria”

(comma 5) e “l’individuazione, con relative quantificazione e previsione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio” (comma 6).”

Peraltro, nel caso di specie, diversamente da quello su cui si sono espresse le Sezioni riunite nel quale l’Ente aveva deliberato il ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis T.U.E.L. trasmettendo la relativa delibera alla Sezione di controllo, il Comune di Agazzano ha comunicato, entro il termine di sessanta giorni dal deposito della pronuncia di accertamento ex art.

148-bis del T.U.E.L., che “Stante quanto emerso è intenzione dell’Amministrazione fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale art. 243-bis, D.Lgs. 267/2000” e che “provvederà quindi ad approvare la delibera di ricorso alla procedura in Consiglio Comunale ed, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione, approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima, per come indicato dal comma 5-bis dell’art. 243-bis del TUEL, corredato dal parere dell’organo di revisione economico-finanziaria”.

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4. È evidente, quindi, che non si può considerare strumento correttivo ai fini del citato art. 148-bis del T.U.E.L. una semplice manifestazione di volontà, cui peraltro non risulta ancora aver fatto seguito specifica deliberazione dell’organo competente a decidere sul ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che è il Consiglio comunale, così come prevede l’art. 243-bis, comma 1, T.U.E.L. Pertanto, la mancata adozione, allo stato e, comunque, entro il richiamato termine legale di cui all’art. 148-bis del T.U.E.L., di un reale intervento correttivo (che, come già esposto, può consistere nell’adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e non già nella decisione di fare ricorso a tale percorso di risanamento) può comportare un peggioramento della situazione finanziaria ed un ulteriore deterioramento degli equilibri di bilancio attesa la continuità delle attività di gestione dell’Ente. Ed infatti, come evidenziato dalle Sezioni riunite nella richiamata sentenza, “In altre parole, con la delibera di ricorso al PRFP ci si trova in una fase nella quale non sono definite le azioni volte a risolvere lo squilibrio né sono individuati concreti interventi correttivi, ma si avvia un procedimento con tempistiche di predisposizione, adozione, valutazione ed approvazione cadenzate dalla legge (e nella prassi ben più lunghe) con un conseguente ed un inevitabile slittamento in avanti dell’applicazione concreta delle necessarie misure correttiva”.

5. Applicando i principi enunciati dalle Sezioni riunite alla fattispecie all’esame si rileva che, dall’istruttoria svolta da questa Sezione, è emersa l’inattendibilità del risultato di amministrazione relativo agli esercizi 2018 e 2019 per effetto di un’errata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e della conseguente potenziale sottostima della somma da accantonare a rendiconto.

Questa Sezione ha, quindi, disposto che l’Ente adottasse, nella sua discrezionalità, le opportune misure correttive idonee a superare definitivamente le rilevate criticità; tra l’altro, la Sezione ha raccomandato al Comune di rideterminare, in particolare, il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli esercizi 2018 e 2019, sulla base delle indicazioni in parte motiva, mediante conseguente rettifica del risultato di amministrazione, verificando altresì la congruità dell’accantonamento già disposto nel rendiconto 2020, e, per gli esercizi successivi, a voler dare atto, nei documenti contabili di prossima attuazione dei principi contabili che regolano la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per i profili indicati in motivazione.

A seguito della rideterminazione operata dal Comune del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018, 2019 e 2020 e della verifica in ordine alla correttezza degli altri accantonamenti e vincoli, è emerso un disavanzo il cui

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rilevante ammontare rende impossibile, come sostenuto dal Comune medesimo, il recupero in una sola annualità per un Ente che, come il Comune di Agazzano, presenta delle criticità e verte in una situazione di generale fragilità finanziaria.

Quindi, il Comune, tenuto conto del valore particolarmente significativo del deficit emerso, ha dato atto dell’impossibilità di ripianare il maggior disavanzo nei termini ordinari previsti dall’art. 188 del T.U.E.L., rinviando di conseguenza ad un atto del Consiglio comunale, che non risulta allo stato essere stato adottato, avente ad oggetto il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis del T.U.E.L. Il Comune ha anche dichiarato che, nel corso del 2021, sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio con delibera del Consiglio comunale n. 16 del 29 agosto 2021 per euro 51.827,37. Conclusivamente, il Comune si è impegnato, nei 90 giorni, ad approvare il rendiconto 2021 al fine di definire il disavanzo reale sul quale costruire il piano di riequilibrio pluriennale e il bilancio di previsione 2022-2024.

6. Ciò premesso, pur in presenza di una conferma da parte del Comune delle gravi criticità emerse e pur prendendo atto dell’intenzione, così come rappresentata dall’Ente, di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente, la Sezione non rileva al momento alcun intervento concreto di modifica dei saldi ovvero alcuna misura correttiva che possa essere valutata nell’ambito del procedimento già avviato ai sensi dell’art. 148-bis del T.U.E.L. È evidente, peraltro, che, nelle more dell’adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, il Comune continua ad operare sulla base di autorizzazioni di spesa che non sono più adeguate alla reale situazione finanziaria, la quale, nel quadro della continuità della gestione amministrativa dell’Ente, può evolvere in senso negativo peggiorando lo squilibrio.

In questa ottica, quindi, la manifestata volontà di far ricorso alla suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale non può essere utilmente considerata ai fini del superamento dei rilievi formulati da questa Sezione ai sensi dell’art. 148-bis del T.U.E.L. Pertanto, la mancanza di misure correttive idonee a superare le criticità evidenziate da questa Sezione comporta l’applicazione dell’art. 148-bis, comma 3 del T.U.E.L., in base al quale “è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”, sino all’adozione della delibera di cui all’art. 243-bis, comma 5, T.U.E.L. Tale misura, che “ha una funzione protettiva del bene pubblico bilancio e del suo equilibrio” (Corte conti, Sez. riunite in spec. comp., citata pronuncia n. 18/SR/DELC) e rientra nell’ambito

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dei controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio (Corte cost. n. 60/2013) si rende quindi necessaria al fine di evitare che, in considerazione del più lungo termine previsto per l’adozione del piano rispetto ai 60 giorni dalla comunicazione della delibera della Sezione di controllo di cui all’art. 148-bis del T.U.E.L. per l’adozione delle necessarie misure correttive, le criticità finanziarie, già accertate da questa Sezione di controllo, siano oggetto di ulteriore deterioramento in conseguenza della spendita, nel quadro della continuità della gestione amministrativa, di risorse delle quali l’Ente non dispone o delle quali ritiene erroneamente di disporre, con il rischio di compromettere o rendere più difficoltoso il raggiungimento del riequilibrio. È chiaro che il Comune potrà anche decidere di definire il piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima del termine previsto dalla legge ovvero disporre, con atti separati, le immediate misure correttive, che saranno poi inserite nel piano, facendo così venir meno il blocco della spesa in caso di positiva valutazione da parte di questa Sezione delle misure adottate sul bilancio in corso.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, ai sensi dell’art.

148-bis, comma 3, T.U.E.L.

ACCERTA

la mancata adozione delle misure correttive e, per l’effetto, tenuto conto della situazione di strutturale squilibrio di bilancio accertata dalla deliberazione 230/2021/PRSP, tale per cui non sussiste una complessiva, idonea ed attendibile copertura, né la sostenibilità finanziaria delle spese;

DISPONE

la preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa discrezionale: della spesa, cioè, non legata ad indefettibili obblighi istituzionali e giuridici dell’Ente, sino all’adozione della delibera di cui all’art. 243-bis, comma 5, T.U.E.L. Resta comunque esclusa da tale blocco la spesa vincolata e quella diretta a garantire l’uguaglianza dei livelli assistenziali nelle prestazioni sociali in quanto spesa obbligatoria.

Rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Dispone, altresì, che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l’applicativo Con-Te. e con posta elettronica certificata,

(13)

al Consiglio comunale, al Sindaco e all’Organo di revisione del Comune di Agazzano.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022.

Il presidente Marco Pieroni (firmato digitalmente)

Il relatore Elisa Borelli (firmato digitalmente)

Il Funzionario preposto Roberto Iovinelli (firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 1° febbraio 2022

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